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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 35420/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2021 della Corte d'appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; lette le note difensive dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], di replica alle conclusioni del Pubblico Ministero, e con le quali l'avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Còrte d'appello di Catania confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di truffa.

Tale reato era stato contestato all'imputato perché, come risulta dal capo d'imputazione: «con più condotte esecutive del medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, in qualità di legale rappresentante della "Sicilconserve" s.r.I., con artifici e raggiri - consistiti: a) nel proporre la segnalazione della "[OSCURATO:PERSONA]" (ditta di rappresentanza di prodotti alimentari di cui era titolare la persona offesa) ai suoi grossi clienti, richiedendo come acconto per la prestazione la somma di C 27.125,00, corrisposta dal Gennaro; b) nel postergare con varie motivazioni la presentazione di nuovi clienti, senza mai presentargliene alcuno; c) nel consegnare l'assegno bancario n. 72669042-04 tratto sul c/c acceso presso la [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa dell'importo di C 26.000,00 firmato personalmente dall'indagato a titolo di acconto per la restituzione del maggiore importo di C 27.125,00 pagato a titolo di provvigione per le segnalazioni di clienti mai avvenute; d) nel richiedergli di incassare il predetto assegno dopo qualche mese; e) nel dissimulare la circostanza che l'assegno era in realtà tratto su c/c a lui non intestato (rilevandosi l'irregolarità della firma e la non corrispondenza allo specimen) e che esso era privo di fondi - inducendo in tal modo in errore [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante della "[OSCURATO:PERSONA]" ed amministratore delegato della "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.I., in ordine al buon esito delle operazioni commerciali intraprese, procurava a sé o ad altri l'ingiusto profitto rappresentato dall'immediata disponibilità del denaro con correlativo danno per la persona offesa che non riceveva né la prestazione promessa né il rimborso; [OSCURATO:PERSONA], in data antecedente e prossima al 20 settembre 2010».

2. Avverso tale sentenza della Corte d'appello di Catania, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA],affidato a otto motivi.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), c), d) ed e), cod. proc. pen., «insufficiente e contraddittoria motivazione sulla eccepita carenza logica della contestazione del fatto risultante dal decreto di citazione e violazione dell'art. 62 e 552, comma 1 lett. c, c.p.p. e 640 c.p.».

Il ricorrente contesta la motivazione della sentenza impugnata in ordine alla censura, sollevata con l'atto di appello, secondo cui, poiché dal capo d'imputazione risultava che l'attività ingannevole asseritamente posta in essere, in particolare, la mancata presentazione dei clienti e la consegna dell'assegno di C 26.000,00, era successiva alla dazione, da parte della persona offesa, della somma di C 27.125,00 - che, secondo lo stesso capo d'imputazione, costituiva l'ingiusto profitto del reato - non sussistevano gli artifici e raggiri che avrebbero determinato detto atto di disposizione patrimoniale e, quindi, il reato di truffa.

Né la Corte d'appello di Milano aveva adeguatamente chiarito quale fosse l'attività ingannevole dell'imputato che aveva determinato la persona offesa alla predetta dazione.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), c), d) ed e), cod. proc. pen., l'«omessa insufficiente e contraddittoria motivazione della eccepita tardiva presentazione della querela, con riferimento all'art. 124 c.p.».

Il ricorrente rappresenta che il reato si è consumato nel dicembre 2007, con il pagamento della fattura per l'importo di C 27.125,00 e che, comunque, come risulta anche dal capo d'imputazione, la persona offesa ebbe notizia dell'esito dell'assegno di C 26.000,00 il 20 settembre 2010, con la conseguenza che, rispetto a entrambi tali momenti, la querela del Gennaro, depositata il 21 dicembre 2010, risulta proposta oltre il termine di tre mesi di cui all'art. 124 cod. pen.

Ciò posto, il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Catania abbia affermato, senza giustificazioni, che «la condotta illecita continuava a perdurare fino all'anno 2010» e, erroneamente, che «pertanto ritualmente la querela veniva presentata in data 20 settembre 2010» (laddove, come detto, la stessa fu proposta il 21 dicembre 2010).

2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), c), d) ed e), cod. proc. pen., l'«omessa insufficiente e contraddittoria motivazione sulla mancata ammissione della copia dell'assegno a firma del [OSCURATO:PERSONA] con riferimento all'art. 190 c.p.p.».

Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Catania abbia confermato l'ordinanza del primo giudice che non aveva ammesso la produzione di copia di un assegno a firma del Botta tratto su un conto corrente acceso presso la stessa agenzia dove era acceso il conto corrente, intestato alla cognata dell'imputato (che collaborava nella società del Botta), sul quale era stato tratto l'assegno di C 26.000,00 consegnato dallo stesso imputato al Gennaro. [OSCURATO:PERSONA] rappresenta che, contrariamente a quanto ribadito dalla Corte d'appello, tale produzione non era «superflu[a] e [...] irrilevan[te]», in quanto era finalizzata a comprovare la buona fede dell'imputato e a escludere la sussistenza degli artifici o raggiri.

2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), c), d) ed e), cod. proc. pen., l'«omessa insufficiente e contraddittoria motivazione sulla mancata citazione del teste [OSCURATO:PERSONA] e violazione dell'art. 328 c.p.».

Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Catania abbia ribadito la legittimità della decisione del primo giudice di non dichiarare la decadenza dalla prova testimoniale del teste [OSCURATO:PERSONA] per la mancata citazione dello stesso per l'udienza del 7 luglio 2017, rappresentando come la motivazione della stessa Corte d'appello sulla correlativa eccezione di decadenza sarebbe inadeguata «soprattutto con riferimento all'impedimento del teste, assolutamente infondato ed evidentemente pretestuoso, non risultante da appropriata documentazione».2.5.

Con il quinto motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), c), d) ed e), cod. proc. pen., la «motivazione carente e contraddittoria sulla consegna dell'assegno e [la] violazione della

I. n. 386/1990 con riferimento all'art. 328 c.p.».

Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Catania non abbia considerato che la consegna (nel 2009) dell'assegno di C 26.000,00 tratto su un conto corrente non intestato al Botta - ritenuta, dalla stessa Corte, come finalizzata a ingannare la persona offesa - «era utile anche per il protesto», sicché andava valutata «come elemento utile, vantaggioso per il [OSCURATO:PERSONA] e che, in conseguenza, esclude ogni forma di inganno, costituendo una garanzia per il presunto debito, anche in mancanza di provvista, potendo essere titolo esecutivo a seguito del protesto» ed è perciò indicativa «della buona fede del Botta per il pagamento».

2.6. Con il sesto motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), c), d) ed e), cod. proc. pen., la «motivazione illogica carente e contraddittoria sui chiarimenti forniti dal teste sull'assegno emesso dal Botta ed errata percezione dei fatti».

Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Catania non avrebbe adeguatamente considerato che l'assegno di € 26.000,00 era stato da lui consegnato alla persona offesa nell'ottobre del 2009, cioè almeno due anni dopo l'emissione della fattura n. 433 del 2007 relativa alla prestazione di procacciamento di clienti, e aveva un importo diverso da quello (C 27.125,00) indicato in tale fattura, e che la stessa persona offesa, con riguardo a tale assegno, aveva «fatto riferimento ad altri rapporti intercorsi con la Sicilconserve del Botta».

Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello di Catania, «l'assegno consegnato nel 2009 non ha alcun riferimento con la fattura n. 433 del 2007, ma attiene ad altri rapporti, mentre la Corte non tiene conto di tali elementi, inoltre riferisce la differenza dell'importo a ragioni fiscali, senza indicare da quali elementi deduce tale conclusione».

2.7. Con il settimo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), c), d) ed e), cod. proc. pen., la «motivazione illogica carente e contraddittoria sulle affermazioni del teste per il pagamento della fattura n. 433 del 2007 in denaro contante».

Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Catania non avrebbe adeguatamente valutato la dichiarazione del Gennaro di avere pagato la fattura n. 433 del 2007, relativa alla prestazione di procacciamento di clienti, in contanti - tenuto conto dell'importo della stessa fattura e del fatto che esso fu versato per conto di una società - né la circostanza che, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo pronunciato sulla base della stessa fattura, il Gennaro aveva negato sia il rapporto sottostante, sia il ricevimento della fattura sia il pagamento della stessa, con la conseguenza che, qualora avesse valutato tali elementi, la Corte d'appello sarebbe pervenuta a una valutazione di inattendibilità dell'unico teste persona offesa Gennaro.

2.8. Con l'ottavo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), c), d) ed e), cod. proc. pen., la «motivazione illogica carente e contraddittoria sulla valutazione degli atti del procedimento civile per errata percezione dei fatti».

Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Catania, nell'affermare la coerenza tra le affermazioni rese dal Gennaro in sede penale e quanto emergeva dal menzionato procedimento civile d'ingiunzione, non ha considerato che l'affermazione del Gennaro, nella veste di testimone in sede penale, di avere pagato (in contanti) la fattura n. 433 del 2007 contrasta sia con le affermazioni fatte dallo «stesso procuratore costituito parte civile» nel predetto procedimento civile d'ingiunzione - nel quale tale procuratore aveva negato l'esistenza del contratto che avrebbe portato al pagamento della somma di € 27.125,00 e lo stesso pagamento - sia con l'affermazione del giudice civile secondo cui la medesima fattura n. 433 del 2007 non era mai stata inviata alla «società [OSCURATO:PERSONA]».

Qualora avesse adeguatamente considerato tali elementi (pagamento in contanti e condotta tenuta in sede civile), la Corte d'appello di Catania sarebbe pervenuta a una valutazione di inattendibilità dell'unico testimone persona offesa Gennaro, tenuto anche conto del fatto che, se avesse davvero pagato la fattura n. 433 del 2007, lo stesso Gennaro, in sede civile, avrebbe tenuto un diverso comportamento processuale, ammettendo il contratto e il pagamento della fattura e chiedendo, in via riconvenzionale, la ripetizione della somma. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente, si deve rilevare che, come risulta dal verbale dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] davanti al Tribunale di Catania e dalla procura speciale in atti, il difensore del Botta, munito di tale procura, ha espressamente rinunciato alla prescrizione «maturata o che maturerà successivamente».

Come chiarito dalla Corte di cassazione, tale rinuncia, che risulta effettuata prima che il termine di prescrizione del reato fosse maturato, non è invalida, ma ha prodotto i suoi effetti al successivo verificarsi della causa estintiva del reato (Sez. 3, n. 3758 del 20/10/2021, dep. 2022, Mulieri, Rv. 282828-01).

2. In ordine logico, deve essere anzitutto esaminato il secondo motivo di ricorso, atteso che esso attiene all'esistenza di un presupposto di procedibilità dell'azione penale.

Tale motivo è inammissibile perché aspecifico.In tema di ricorso per cassazione, sussiste un onere specifico del ricorrente di porre a disposizione della Corte tutti gli elementi che sono indispensabili per la ricostruzione fattuale che costituisce il presupposto dell'eccezione proposta con il motivo (Sez. 6, n. 44774 del 08/10/2015, Roggi, Rv. 265343-01, relativa a una fattispecie in tema di truffa in cui la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso con il quale era stata eccepita la mancanza di una specifica volontà punitiva nella querela che, tuttavia, non era stata acquisita al processo né prodotta dalla parte).

Nel caso di specie, il ricorrente ha eccepito la tardività della proposizione della querela, sull'assunto che questa sarebbe stata proposta non «in data 20 settembre 2010», come affermato dalla Corte d'appello di Catania (pag. 10 della sentenza impugnata), ma il 21 dicembre 2010.

Tuttavia, rilevato che tale querela non è presente nel fascicolo del procedimento, il ricorrente, in adempimento dell'obbligo di specificità del motivo, ex art. 581 cod. proc. pen., avrebbe dovuto mettere a disposizione della Corte la stessa querela, in quanto atto che costituisce il presupposto dell'eccezione da lui proposta, producendola in allegato al ricorso, adempimento al quale non ha, invece, provveduto.

3. Tornando al primo motivo, esso è fondato.

Nel reato di truffa, l'attività fraudolenta deve generare come risultato l'errore della persona offesa.

L'errore, in questa prospettiva, è dunque ingenerato da una falsa rappresentazione di circostanze di fatto capaci di incidere sul processo di formazione della volontà, a cui il soggetto passivo è stato indotto dagli artifici e raggiri posti in essere dall'agente.

Ciò che contraddistingue l'errore, nella truffa, è quindi la peculiarità di essere, a un tempo, causa dell'atto di disposizione patrimoniale della vittima (elemento costitutivo implicito della fattispecie incriminatrice) ed effetto degli artifici o raggiri.

Pertanto, questi ultimi devono necessariamente precedere l'induzione in errore e il conseguimento dell'ingiusto profitto mentre, qualora questo sia già stato ottenuto senza induzione in errore della vittima, non valgono a integrare gli estremi del reato gli artifici o i raggiri posti in essere successivamente (Sez. 2, n. 9197 del 15/02/2017, Favero, Rv. 269099-01; Sez. 6, n. 12604 del 11/12/2012, dep. 2013, Donini, Rv. 256000-01).

Ciò posto, dallo stesso capo d'imputazione, riportato nel Ritenuto in fatto, risulta che i contestati artifici o raggiri consistiti nel «postergare con varie motivazioni la presentazione di nuovi clienti, senza mai presentargliene alcuno», nella dazione (avvenuta nell'ottobre del 2009) dell'assegno di C 26.000,00, dissimulando il fatto che esso era tratto su di un conto corrente non intestato al Botta e privo di fondi, e nel richiedere di incassare tale assegno dopo qualche mese, erano tutti successivi all'atto di disposizione patrimoniale della corresponsione, da parte della persona offesa Gennaro, della somma di C 27.125,00, profitto del reato, avvenuta nel dicembre del 2007.

Né la sentenza impugnata individua degli artifici o raggiri che abbiano preceduto l'induzione in errore del Gennaro e tale suo conseguente atto di disposizione patrimoniale.

Si deve rilevare come la Corte d'appello di Catania si limiti in proposito ad affermare che «l'imputato concludeva un accordo [quello con il quale si impegnava a procacciare dei clienti al Gennaro] del quale non voleva, ex ante, si producessero effetti giuridici» (pag. 7 della sentenza impugnata) e che «la condotta dolosa dell'imputato si sostanzia, ex ante, sulla consapevolezza e sulla volontà di incassare la maggiore somma corrisposta dal [OSCURATO:PERSONA], la cui fiducia era riposta non soltanto nella consegna del titolo come garanzia del buon esito dell'affare ma anche e soprattutto nel rapporto amichevole e non conflittuale consolidato da anni, sulla base del quale non sussisteva nemmeno documentazione formale circa l'operazione commerciale intrapresa, salvo la fattura 433 prodotta in atti» (pagg. 6-7 della sentenza impugnata).

Orbene, ribadito che la «consegna del titolo [l'assegno di C 26.000,00] come garanzia del buon esito dell'affare» avvenne nel 2009 e, quindi, circa due anni dopo la corresponsione al Botta, da parte del Gennaro, della somma di C 27.125,00 profitto del reato (avvenuta nel dicembre del 2017), dalla riportata motivazione non emerge alcun artificio o raggiro posto in essere dall'imputato prima di tale atto di disposizione patrimoniale della persona offesa e che lo abbia determinato, tali non essendo, evidentemente, né la mera volizione del Botta che l'accordo per il procacciamento dei clienti non «producesse[...] effetti giuridici» né la mera fiducia del Gennaro nello stesso Botta in ragione di un «rapporto amichevole e non conflittuale consolidato».

Pertanto, ai sensi dell'art. 620 cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste e, per l'effetto, le statuizioni civili devono essere revocate.

4. L'esame degli ulteriori motivi di ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2021 della Corte d'appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; lette le note difensive dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], di replica alle conclusioni del Pubblico Ministero, e con le quali l'avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Còrte d'appello di Catania confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di truffa. Tale reato era stato contestato all'imputato perché, come risulta dal capo d'imputazione: «con più condotte esecutive del medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, in qualità di legale rappresentante della "Sicilconserve" s.r.I., con artifici e raggiri - consistiti: a) nel proporre la segnalazione della "[OSCURATO:PERSONA]" (ditta di rappresentanza di prodotti alimentari di cui era titolare la persona offesa) ai suoi grossi clienti, richiedendo come acconto per la prestazione la somma di C 27.125,00, corrisposta dal Gennaro; b) nel postergare con varie motivazioni la presentazione di nuovi clienti, senza mai presentargliene alcuno; c) nel consegnare l'assegno bancario n. 72669042-04 tratto sul c/c acceso presso la [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa dell'importo di C 26.000,00 firmato personalmente dall'indagato a titolo di acconto per la restituzione del maggiore importo di C 27.125,00 pagato a titolo di provvigione per le segnalazioni di clienti mai avvenute; d) nel richiedergli di incassare il predetto assegno dopo qualche mese; e) nel dissimulare la circostanza che l'assegno era in realtà tratto su c/c a lui non intestato (rilevandosi l'irregolarità della firma e la non corrispondenza allo specimen) e che esso era privo di fondi - inducendo in tal modo in errore [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante della "[OSCURATO:PERSONA]" ed amministratore delegato della "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.I., in ordine al buon esito delle operazioni commerciali intraprese, procurava a sé o ad altri l'ingiusto profitto rappresentato dall'immediata disponibilità del denaro con correlativo danno per la persona offesa che non riceveva né la prestazione promessa né il rimborso; [OSCURATO:PERSONA], in data antecedente e prossima al 20 settembre 2010». 2. Avverso tale sentenza della Corte d'appello di Catania, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA],affidato a otto motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), c), d) ed e), cod. proc. pen., «insufficiente e contraddittoria motivazione sulla eccepita carenza logica della contestazione del fatto risultante dal decreto di citazione e violazione dell'art. 62 e 552, comma 1 lett. c, c.p.p. e 640 c.p.». Il ricorrente contesta la motivazione della sentenza impugnata in ordine alla censura, sollevata con l'atto di appello, secondo cui, poiché dal capo d'imputazione risultava che l'attività ingannevole asseritamente posta in essere, in particolare, la mancata presentazione dei clienti e la consegna dell'assegno di C 26.000,00, era successiva alla dazione, da parte della persona offesa, della somma di C 27.125,00 - che, secondo lo stesso capo d'imputazione, costituiva l'ingiusto profitto del reato - non sussistevano gli artifici e raggiri che avrebbero determinato detto atto di disposizione patrimoniale e, quindi, il reato di truffa. Né la Corte d'appello di Milano aveva adeguatamente chiarito quale fosse l'attività ingannevole dell'imputato che aveva determinato la persona offesa alla predetta dazione. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), c), d) ed e), cod. proc. pen., l'«omessa insufficiente e contraddittoria motivazione della eccepita tardiva presentazione della querela, con riferimento all'art. 124 c.p.». Il ricorrente rappresenta che il reato si è consumato nel dicembre 2007, con il pagamento della fattura per l'importo di C 27.125,00 e che, comunque, come risulta anche dal capo d'imputazione, la persona offesa ebbe notizia dell'esito dell'assegno di C 26.000,00 il 20 settembre 2010, con la conseguenza che, rispetto a entrambi tali momenti, la querela del Gennaro, depositata il 21 dicembre 2010, risulta proposta oltre il termine di tre mesi di cui all'art. 124 cod. pen. Ciò posto, il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Catania abbia affermato, senza giustificazioni, che «la condotta illecita continuava a perdurare fino all'anno 2010» e, erroneamente, che «pertanto ritualmente la querela veniva presentata in data 20 settembre 2010» (laddove, come detto, la stessa fu proposta il 21 dicembre 2010). 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), c), d) ed e), cod. proc. pen., l'«omessa insufficiente e contraddittoria motivazione sulla mancata ammissione della copia dell'assegno a firma del [OSCURATO:PERSONA] con riferimento all'art. 190 c.p.p.». Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Catania abbia confermato l'ordinanza del primo giudice che non aveva ammesso la produzione di copia di un assegno a firma del Botta tratto su un conto corrente acceso presso la stessa agenzia dove era acceso il conto corrente, intestato alla cognata dell'imputato (che collaborava nella società del Botta), sul quale era stato tratto l'assegno di C 26.000,00 consegnato dallo stesso imputato al Gennaro. [OSCURATO:PERSONA] rappresenta che, contrariamente a quanto ribadito dalla Corte d'appello, tale produzione non era «superflu[a] e [...] irrilevan[te]», in quanto era finalizzata a comprovare la buona fede dell'imputato e a escludere la sussistenza degli artifici o raggiri. 2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), c), d) ed e), cod. proc. pen., l'«omessa insufficiente e contraddittoria motivazione sulla mancata citazione del teste [OSCURATO:PERSONA] e violazione dell'art. 328 c.p.». Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Catania abbia ribadito la legittimità della decisione del primo giudice di non dichiarare la decadenza dalla prova testimoniale del teste [OSCURATO:PERSONA] per la mancata citazione dello stesso per l'udienza del 7 luglio 2017, rappresentando come la motivazione della stessa Corte d'appello sulla correlativa eccezione di decadenza sarebbe inadeguata «soprattutto con riferimento all'impedimento del teste, assolutamente infondato ed evidentemente pretestuoso, non risultante da appropriata documentazione».2.5. Con il quinto motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), c), d) ed e), cod. proc. pen., la «motivazione carente e contraddittoria sulla consegna dell'assegno e [la] violazione della I. n. 386/1990 con riferimento all'art. 328 c.p.». Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Catania non abbia considerato che la consegna (nel 2009) dell'assegno di C 26.000,00 tratto su un conto corrente non intestato al Botta - ritenuta, dalla stessa Corte, come finalizzata a ingannare la persona offesa - «era utile anche per il protesto», sicché andava valutata «come elemento utile, vantaggioso per il [OSCURATO:PERSONA] e che, in conseguenza, esclude ogni forma di inganno, costituendo una garanzia per il presunto debito, anche in mancanza di provvista, potendo essere titolo esecutivo a seguito del protesto» ed è perciò indicativa «della buona fede del Botta per il pagamento». 2.6. Con il sesto motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), c), d) ed e), cod. proc. pen., la «motivazione illogica carente e contraddittoria sui chiarimenti forniti dal teste sull'assegno emesso dal Botta ed errata percezione dei fatti». Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Catania non avrebbe adeguatamente considerato che l'assegno di € 26.000,00 era stato da lui consegnato alla persona offesa nell'ottobre del 2009, cioè almeno due anni dopo l'emissione della fattura n. 433 del 2007 relativa alla prestazione di procacciamento di clienti, e aveva un importo diverso da quello (C 27.125,00) indicato in tale fattura, e che la stessa persona offesa, con riguardo a tale assegno, aveva «fatto riferimento ad altri rapporti intercorsi con la Sicilconserve del Botta». Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello di Catania, «l'assegno consegnato nel 2009 non ha alcun riferimento con la fattura n. 433 del 2007, ma attiene ad altri rapporti, mentre la Corte non tiene conto di tali elementi, inoltre riferisce la differenza dell'importo a ragioni fiscali, senza indicare da quali elementi deduce tale conclusione». 2.7. Con il settimo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), c), d) ed e), cod. proc. pen., la «motivazione illogica carente e contraddittoria sulle affermazioni del teste per il pagamento della fattura n. 433 del 2007 in denaro contante». Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Catania non avrebbe adeguatamente valutato la dichiarazione del Gennaro di avere pagato la fattura n. 433 del 2007, relativa alla prestazione di procacciamento di clienti, in contanti - tenuto conto dell'importo della stessa fattura e del fatto che esso fu versato per conto di una società - né la circostanza che, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo pronunciato sulla base della stessa fattura, il Gennaro aveva negato sia il rapporto sottostante, sia il ricevimento della fattura sia il pagamento della stessa, con la conseguenza che, qualora avesse valutato tali elementi, la Corte d'appello sarebbe pervenuta a una valutazione di inattendibilità dell'unico teste persona offesa Gennaro. 2.8. Con l'ottavo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), c), d) ed e), cod. proc. pen., la «motivazione illogica carente e contraddittoria sulla valutazione degli atti del procedimento civile per errata percezione dei fatti». Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Catania, nell'affermare la coerenza tra le affermazioni rese dal Gennaro in sede penale e quanto emergeva dal menzionato procedimento civile d'ingiunzione, non ha considerato che l'affermazione del Gennaro, nella veste di testimone in sede penale, di avere pagato (in contanti) la fattura n. 433 del 2007 contrasta sia con le affermazioni fatte dallo «stesso procuratore costituito parte civile» nel predetto procedimento civile d'ingiunzione - nel quale tale procuratore aveva negato l'esistenza del contratto che avrebbe portato al pagamento della somma di € 27.125,00 e lo stesso pagamento - sia con l'affermazione del giudice civile secondo cui la medesima fattura n. 433 del 2007 non era mai stata inviata alla «società [OSCURATO:PERSONA]». Qualora avesse adeguatamente considerato tali elementi (pagamento in contanti e condotta tenuta in sede civile), la Corte d'appello di Catania sarebbe pervenuta a una valutazione di inattendibilità dell'unico testimone persona offesa Gennaro, tenuto anche conto del fatto che, se avesse davvero pagato la fattura n. 433 del 2007, lo stesso Gennaro, in sede civile, avrebbe tenuto un diverso comportamento processuale, ammettendo il contratto e il pagamento della fattura e chiedendo, in via riconvenzionale, la ripetizione della somma. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, si deve rilevare che, come risulta dal verbale dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] davanti al Tribunale di Catania e dalla procura speciale in atti, il difensore del Botta, munito di tale procura, ha espressamente rinunciato alla prescrizione «maturata o che maturerà successivamente». Come chiarito dalla Corte di cassazione, tale rinuncia, che risulta effettuata prima che il termine di prescrizione del reato fosse maturato, non è invalida, ma ha prodotto i suoi effetti al successivo verificarsi della causa estintiva del reato (Sez. 3, n. 3758 del 20/10/2021, dep. 2022, Mulieri, Rv. 282828-01). 2. In ordine logico, deve essere anzitutto esaminato il secondo motivo di ricorso, atteso che esso attiene all'esistenza di un presupposto di procedibilità dell'azione penale. Tale motivo è inammissibile perché aspecifico.In tema di ricorso per cassazione, sussiste un onere specifico del ricorrente di porre a disposizione della Corte tutti gli elementi che sono indispensabili per la ricostruzione fattuale che costituisce il presupposto dell'eccezione proposta con il motivo (Sez. 6, n. 44774 del 08/10/2015, Roggi, Rv. 265343-01, relativa a una fattispecie in tema di truffa in cui la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso con il quale era stata eccepita la mancanza di una specifica volontà punitiva nella querela che, tuttavia, non era stata acquisita al processo né prodotta dalla parte). Nel caso di specie, il ricorrente ha eccepito la tardività della proposizione della querela, sull'assunto che questa sarebbe stata proposta non «in data 20 settembre 2010», come affermato dalla Corte d'appello di Catania (pag. 10 della sentenza impugnata), ma il 21 dicembre 2010. Tuttavia, rilevato che tale querela non è presente nel fascicolo del procedimento, il ricorrente, in adempimento dell'obbligo di specificità del motivo, ex art. 581 cod. proc. pen., avrebbe dovuto mettere a disposizione della Corte la stessa querela, in quanto atto che costituisce il presupposto dell'eccezione da lui proposta, producendola in allegato al ricorso, adempimento al quale non ha, invece, provveduto. 3. Tornando al primo motivo, esso è fondato. Nel reato di truffa, l'attività fraudolenta deve generare come risultato l'errore della persona offesa. L'errore, in questa prospettiva, è dunque ingenerato da una falsa rappresentazione di circostanze di fatto capaci di incidere sul processo di formazione della volontà, a cui il soggetto passivo è stato indotto dagli artifici e raggiri posti in essere dall'agente. Ciò che contraddistingue l'errore, nella truffa, è quindi la peculiarità di essere, a un tempo, causa dell'atto di disposizione patrimoniale della vittima (elemento costitutivo implicito della fattispecie incriminatrice) ed effetto degli artifici o raggiri. Pertanto, questi ultimi devono necessariamente precedere l'induzione in errore e il conseguimento dell'ingiusto profitto mentre, qualora questo sia già stato ottenuto senza induzione in errore della vittima, non valgono a integrare gli estremi del reato gli artifici o i raggiri posti in essere successivamente (Sez. 2, n. 9197 del 15/02/2017, Favero, Rv. 269099-01; Sez. 6, n. 12604 del 11/12/2012, dep. 2013, Donini, Rv. 256000-01). Ciò posto, dallo stesso capo d'imputazione, riportato nel Ritenuto in fatto, risulta che i contestati artifici o raggiri consistiti nel «postergare con varie motivazioni la presentazione di nuovi clienti, senza mai presentargliene alcuno», nella dazione (avvenuta nell'ottobre del 2009) dell'assegno di C 26.000,00, dissimulando il fatto che esso era tratto su di un conto corrente non intestato al Botta e privo di fondi, e nel richiedere di incassare tale assegno dopo qualche mese, erano tutti successivi all'atto di disposizione patrimoniale della corresponsione, da parte della persona offesa Gennaro, della somma di C 27.125,00, profitto del reato, avvenuta nel dicembre del 2007. Né la sentenza impugnata individua degli artifici o raggiri che abbiano preceduto l'induzione in errore del Gennaro e tale suo conseguente atto di disposizione patrimoniale. Si deve rilevare come la Corte d'appello di Catania si limiti in proposito ad affermare che «l'imputato concludeva un accordo [quello con il quale si impegnava a procacciare dei clienti al Gennaro] del quale non voleva, ex ante, si producessero effetti giuridici» (pag. 7 della sentenza impugnata) e che «la condotta dolosa dell'imputato si sostanzia, ex ante, sulla consapevolezza e sulla volontà di incassare la maggiore somma corrisposta dal [OSCURATO:PERSONA], la cui fiducia era riposta non soltanto nella consegna del titolo come garanzia del buon esito dell'affare ma anche e soprattutto nel rapporto amichevole e non conflittuale consolidato da anni, sulla base del quale non sussisteva nemmeno documentazione formale circa l'operazione commerciale intrapresa, salvo la fattura 433 prodotta in atti» (pagg. 6-7 della sentenza impugnata). Orbene, ribadito che la «consegna del titolo [l'assegno di C 26.000,00] come garanzia del buon esito dell'affare» avvenne nel 2009 e, quindi, circa due anni dopo la corresponsione al Botta, da parte del Gennaro, della somma di C 27.125,00 profitto del reato (avvenuta nel dicembre del 2017), dalla riportata motivazione non emerge alcun artificio o raggiro posto in essere dall'imputato prima di tale atto di disposizione patrimoniale della persona offesa e che lo abbia determinato, tali non essendo, evidentemente, né la mera volizione del Botta che l'accordo per il procacciamento dei clienti non «producesse[...] effetti giuridici» né la mera fiducia del Gennaro nello stesso Botta in ragione di un «rapporto amichevole e non conflittuale consolidato». Pertanto, ai sensi dell'art. 620 cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste e, per l'effetto, le statuizioni civili devono essere revocate. 4. L'esame degli ulteriori motivi di ricor
Sentenza Cassazione n. 35420/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris