CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 novembre 1985
Cassazione n. 28242/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/11/1985 avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Ritenuto in fatto 1.La sentenza impugnata è della Corte d'appello di Palermo del 12 luglio 2022, che ha confermato la sentenza del tribunale di Palermo, affermativa della responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 624,625 n. 2 cod. pen., commesso in Palermo sino al 23 marzo 2016 - capo A) - e per il delitto di cui agli artt. 624,625 nn. 2 e 7 cod. pen., in Palermo il 24 novembre 2017 - capo B). Sono stati articolati, tramite difensore, due motivi di ricorso, enunciati nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 2.11 primo motivo lamenta erronea applicazione della legge penale e vizio della motivazione perché la Corte territoriale non avrebbe ravvisato l'operatività del principio del ne bis in idem, documentato nell'atto di appello con l'allegazione di altra sentenza di condanna, divenuta irrevocabile a carico dell'imputato, per furto aggravato di energia elettrica consumato sino al 18 giugno 2016, così da riconnprendere anche i fatti di cui al capo A) dell'imputazione. 3.11 secondo motivo si duole dell'erronea applicazione della legge penale e del vizio di motivazione quanto alla sussistenza della circostanza aggravante della violenza sulle cose, non integrata dall'operazione di "srotolamento" della copertura isolante dei cavi dell'elettricità. Considerato in diritto Il ricorso è nel suo complesso inammissibile, per genericità e manifesta infondatezza dei motivi. 1.Va in primo luogo tenuto presente che in presenza di c.d. doppia conforme, come nella specie, la motivazione della sentenza impugnata si salda con quella della sentenza di primo grado (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Rv. 277518 - 02). Va in secondo luogo rilevato che i motivi del ricorso per cassazione sono meramente ripropositivi dei motivi di appello, già adeguatamente respinti dalla Corte di merito. E' costante indirizzo di questa Corte che "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso" (Cass. sez.2, n.42046 del 17 luglio 2019; conformi: N. 19951 del 2008 Rv. 240109 - 01, N. 11951 del 2014 Rv. 259425 - 01, N. 11933 del 2005 Rv. 231708 - 01, N. 28011 del 2013 Rv. 255568 - 01, N. 20377 del 2009 Rv. 243838 - 01).2.Ebbene, il primo motivo di ricorso è aspecifico ed omette di confrontarsi con la ratio decidendi delle sentenze di merito, secondo cui (pag.5 sent. primo grado) "va attribuita distinta autonomia ad ogni singolo episodio di furto contestato: è certo che dopo ogni sopralluogo presso i locali di via [OSCURATO:PERSONA] (ivi compresa la prima ispezione svolta nel mese di marzo 2016: cfr. sub A) i tecnici verificatori avevano sempre provveduto all'asportazione dei conduttori abusivi (cfr. in fra verbale di verifica redatto in tale data dai componenti della squadra ENEL). Ed è evidente che ogni successivo ripristino di consumi illeciti non poteva che essere ottenuto tramite preventiva, ulteriore riattivazione di un nuovo allaccio clandestino". Pertanto, conclude la sentenza del tribunale "tale condotta è consistita dunque nel rinnovato attivarsi di [OSCURATO:PERSONA], per la collocazione di un nuovo impianto clandestino, differente dal precedente, ma realizzato con modalità del tutto simili al primo, senz'altro idonee a riattivare i prelievi clandestini di energia, interrotti nel marzo 2016" (sul punto, v. anche, concordemente, pag.2 e 3 sent. appello). Ciascuna, indebita erogazione di energia è stata interrotta, manu militari, dal personale dell'Ente, di tal che ogni successivo, arbitrario ripristino delle modalità di connessione - ammesso dall'imputato in sede d'esame dibattimentale - ha determinato la realizzazione di un nuovo fatto, storicamente distinto dal precedente. 2.11 secondo motivo di ricorso non sfugge alla critica di pari genericità e di manifesta infondatezza. La sentenza di primo grado, in conformità al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ha argomentato che (pagg.6 e 7)"ricorre tale ipotesi (violenza sulle cose e/o uso di mezzo fraudolento), tutte le volte che l'autore ponga in essere effrazioni, rotture, asportazioni e qualunque altra attività violenta sui beni diretti a preservare l'oggetto del furto; ovvero ancora, quando ponga in essere artifici materiali concreti (ulteriori, e differenti, rispetto alla semplice appropriazione della cosa ) allo scopo di superare i mezzi naturali o artificiali, appositamente predisposti dal titolare; e si procuri, in tal modo, il possesso della res, invito domino; la spellatura della guaina di protezione dei cavi conduttori risponde a tali requisiti". Allo stesso modo, la sentenza impugnata ha osservato che "l'attività di "spellatura" dei cavi de qua perfettamente consente d'integrare la circostanza aggravante in questione, essendo la stessa idonea a provocare il danneggiamento dei cavi di rete" (pag.3). E' in ogni caso principio di diritto più volte affermato da questa Corte che "in tema di furto di energia elettrica, è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 2 cod. pen. quando la sottrazione dell'energia avviene mediante l'allacciamento diretto alla rete di distribuzione, in quanto tale attività comporta il necessario danneggiamento, seppure marginale, per distacco dei fili conduttori." (sez. 4, n.23660 del 23/11/2012, Camerino, Rv. 256190; sez. 4, n. 27445 del 04/06/2008, Randazzo, Rv. 240888).Il collegamento dell'utenza dell'immobile, attraverso il cavo abusivo, alla rete di distribuzione esterna, by-passando il contatore, ha comportato necessariamente il distacco dei fili conduttori originari dal congegno di misurazione. Il ricorrente non affronta, specificamente, i passaggi delle motivazioni - come sarebbe stato suo onere - e si limita a formulare rilievi assertivi e di puro stile. 3.L'inannmissibilità del ricorso preclude ogni valutazione conseguente al recente mutamento normativo di natura sostanziale, che ha reso perseguibile a querela il delitto di furto aggravato dalla violenza sulle cose di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen.. La sopravvenienza della procedibilità a querela, per effetto dell'art. 2, comma 1, lett. i) del Decreto Legislativo n. 150 del 2022 non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell'ipotesi di abolitio criminis, non è idonea a incidere sul c.d."giudicato sostanziale" (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551); invero la sopravvenuta eventualità della improcedibilità, dovuta all'abbandono del regime di perseguimento di ufficio del reato, non opera come la richiamata ipotesi abrogativa, la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. e per tale ragione - essenzialmente di economia processuale - è stata ritenuta dalla giurisprudenza apprezzabile anche in fase di cognizione ed in presenza di ricorso inammissibile. 4.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore del