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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07787/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato la condanna del predetto imputato in ordine ai reati di cui agli artt. 497-bis, comma secondo, cod. pen. (capo A), 497 bis cod. pen. (capo B); mentre ha riqualificato ai sensi dell'art. 489 cod. pen. le condotte di cui ai capi C) e D) che il capo di imputazione riferiva alla violazione degli artt. 477-482 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, che deduce la mancata applicazione dell'art. 49 cod. pen., è inedito; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce la mancata derubricazione del reato sub A) nella ipotesi di cui al primo comma dell'art. 497 bis cod. pen., è manifestamente infondato, perché prospetta una tesi contrastante con il chiaro dato testuale della norma incriminatrice e la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui: «la detenzione di un documento falso alla cui formazione non si sia concorso, integra il reato di cui all'art. 497-bis, comma primo, cod. pen., mentre le condotte di fabbricazione e formazione di un documento falso, nonché di detenzione, per uso non personale, o personale se si è concorso nella contraffazione del documento, integrano la fattispecie più grave di cui al secondo comma della medesima norma» (Sez. 5 n. 48241 del 04/11/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277427 - 01 che, pronunciandosi in un caso assimilabile a quello qui in rilievo, ha ritenuto configurabile il delitto di cui al secondo comma dell'art. 497-bis cod. pen. nei confronti di un soggetto che aveva esibito un documento valido per l'espatrio contraffatto raffigurante la propria effigie, per aver concorso nella contraffazione quantomeno fornendo la propria fotografia al falsario); Chiarito che la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. è subordinata alla derubricazione e, comunque, è del tutto sfornita di ragioni a sostegno; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato la condanna del predetto imputato in ordine ai reati di cui agli artt. 497-bis, comma secondo, cod. pen. (capo A), 497 bis cod. pen. (capo B); mentre ha riqualificato ai sensi dell'art. 489 cod. pen. le condotte di cui ai capi C) e D) che il capo di imputazione riferiva alla violazione degli artt. 477-482 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, che deduce la mancata applicazione dell'art. 49 cod. pen., è inedito; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce la mancata derubricazione del reato sub A) nella ipotesi di cui al primo comma dell'art. 497 bis cod. pen., è manifestamente infondato, perché prospetta una tesi contrastante con il chiaro dato testuale della norma incriminatrice e la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui: «la detenzione di un documento falso alla cui formazione non si sia concorso, integra il reato di cui all'art. 497-bis, comma primo, cod. pen., mentre le condotte di fabbricazione e formazione di un documento falso, nonché di detenzione, per uso non personale, o personale se si è concorso nella contraffazione del documento, integrano la fattispecie più grave di cui al secondo comma della medesima norma» (Sez. 5 n. 48241 del 04/11/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277427 - 01 che, pronunciandosi in un caso assimilabile a quello qui in rilievo, ha ritenuto configurabile il delitto di cui al secondo comma dell'art. 497-bis cod. pen. nei confronti di un soggetto che aveva esibito un documento valido per l'espatrio contraffatto raffigurante la propria effigie, per aver concorso nella contraffazione quantomeno fornendo la propria fotografia al falsario); Chiarito che la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. è subordinata alla derubricazione e, comunque, è del tutto sfornita di ragioni a sostegno; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
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