CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12936/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato cm; che l'unico motivo di ricorso, con la difesa contesta la dichiarazione di inammissibilità dell'appello per tardività dell'impugnazione, è manifestamente infondato; che, invero, in tema di impugnazioni, la previsione di cui all'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., che prevede un termine ulteriore di quindici giorni per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza, non trova applicazione in caso di appello avverso sentenza emessa in esito a giudizio abbreviato richiesto dal procuratore speciale dell'imputato, da intendersi presente in giudizio ex art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen., in ragione della scelta del rito effettuata, essendo perciò del tutto irrilevante che la sentenza lo abbia indicato assente (cfr. Sez. 6, n. 42390 del 26/09/2024, Corrado, Rv. 287199 - 01; Sez. 3, n. 43835 del 12/10/2023, C., Rv. 285332 - 01); che, nella specie, i giudici dell'appello hanno correttamente !ampiamente esplicitato le ragioni della tardività dell'atto di impugnazione (cfr., in particolare, pagg. 2 e 3 sul calcolo dei termini per impugnare alla luce della nuova disciplina e della ratio sottesa); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i