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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 aprile 2026

Cassazione n. 08694/2026

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etro Catanoso-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] controD'[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 5808/2025Numero sezionale 473/2026Numero di raccolta generale 8694/2026Data pubblicazione 07/04/2026Nucera Giuseppe, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'Aguì TerenzioAntonio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], VadalàCarmelo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] n. 583/2024depositata il 27/8/2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/2/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:1. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], odierna ricorrente, conveniva dinanzi alTribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Aguì,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], VincenzoCarrozza, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Aguì, Mauro MarioDomenico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],(classe 1980), [OSCURATO:PERSONA] (classe 1982), [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendone la condanna alrisarcimento sia dei danni erariali (in termini di ostacolo allo svilupposocio-economico del territorio), sia dei danni non patrimoniali (intermini di danno all’immagine), da determinarsi in via equitativa; iconvenuti erano stati condannati con sentenza penale definitiva, resanell’ambito del procedimento nel quale la Provincia si era costituitaNumero registro generale 5808/2025Numero sezionale 473/2026Numero di raccolta generale 8694/2026Data pubblicazione 07/04/2026parte civile (cd. operazione “Bella lavuru”), per il delitto di cui all’art.416-bis c.p.Si costituiva [OSCURATO:PERSONA], eccependo in via preliminare la nullitàdella notifica dell’atto introduttivo del giudizio e il difetto dilegittimazione attiva; in via gradata, ma sempre preliminare, eccepivaaltresì l’incompetenza territoriale del giudice adito, adducendo lacompetenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; nel merito contestaval’infondatezza della domanda.Successivamente si costituivano [OSCURATO:PERSONA], proponendo lemedesime eccezioni, Pietro e [OSCURATO:PERSONA], eccependol’incompetenza territoriale del giudice adito (attribuendo la competenzaal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]) e, comunque, l’infondatezza delleargomentazioni svolte per mancata prova dei danni.[OSCURATO:PERSONA] si costituiva ed eccepiva l’infondatezza delladomanda risarcitoria nei suoi confronti, non avendo mai compiuto attilesivi dell’immagine dell’ente, nonché l’inammissibilità della richiesta dirisarcimento del danno non patrimoniale.Si costituiva [OSCURATO:PERSONA], che contestava l’assenza di un ruolo attivonell’attività criminosa contestata e, conseguentemente, l’insussistenzadi alcun danno a sé addebitabile, oltre alla carenza di prova di dannirisarcibili.di interesse ad agire della Provincia, l’incompetenza per territorio delgiudice adito e la non risarcibilità del danno prospettato.Si costituiva [OSCURATO:PERSONA], che eccepiva il difetto dilegittimazione attiva della Provincia, l’incompetenza per territorio el’infondatezza nel merito delle domande avversarie.2.

Il Tribunale di Locri, con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c., rigettava ladomanda e compensava le spese.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 5808/2025Numero sezionale 473/2026Numero di raccolta generale 8694/2026Data pubblicazione 07/04/20263. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello e, premessal’acquiescenza al rigetto della richiesta di ristoro dei danni patrimoniali,chiedeva la riforma della decisione limitatamente alla reiezione delladomanda per danni non patrimoniali, assumendo che questi fosserostati sufficientemente provati mediante la produzione, innanzi al giudicedi prime cure, delle sentenze penali di condanna e degli articoligiornalistici comprovanti la diffusione, anche a livello nazionale, dellevicende delittuose oggetto delle condanne.Si costituivano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], contestando leavverse prospettazioni ed eccependo, in particolare, la violazione delrequisito di specificità dell’appello ex art. 342 c.p.c., nonchériproponendo le eccezioni preliminari formulate in prime cure e che nonsarebbero state esaminate (difetto di legittimazione e mancanza diinteresse ad agire della Provincia istante); contestavano, infine,l’infondatezza dell’appello per difetto di prova del danno nonpatrimoniale richiesto.Si costituiva [OSCURATO:PERSONA]Aguì, eccependo violazione del requisito dispecificità ex art. 342 c.p.c.Con comparsa del 7.5.2019 si costituivano Pietro e [OSCURATO:PERSONA],contestando l’infondatezza dell’appello e adducendo che non risultavaprovata la sussistenza del danno non patrimoniale, non essendosufficiente, a tal fine, la pronuncia di colpevolezza in sede penale.Infine si costituiva [OSCURATO:PERSONA], eccependo l’inammissibilitàe/o improcedibilità dell’appello ai sensi degli artt. 342 e 348-bis c.p.c.,riproponendo le eccezioni preliminari formulate in prime cure e iviassorbite (difetto di legittimazione e mancanza di interesse ad agiredella Provincia istante), e contestando comunque l’infondatezzadell’appello per mancata prova del danno-conseguenza.Le altre parti appellate non si costituivano e ne veniva dichiarata lacontumacia.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 5808/2025Numero sezionale 473/2026Numero di raccolta generale 8694/2026Data pubblicazione 07/04/2026Nel corso del giudizio la Provincia rinunciava espressamente all’appelloriguardo ad alcune parti appellate e, in particolare, nei confronti diAntonio Vadalà e [OSCURATO:PERSONA], nonché nei confrontidell’appellato [OSCURATO:PERSONA] per il quale non era andata a buonfine la notifica dell’atto introduttivo del giudizio e non si era provvedutoalla rinnovazione della notifica.

Venivano pertanto compensate le spesedi lite tra le parti.4.

La Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA], infine, con sentenza n. 583/2024rigettava l’appello.

Disponeva la compensazione integrale delle spesedel grado fra la Provincia appellante e gli appellati costituitisi.5. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], già Provincia di ReggioCalabria, ricorre per cassazione. [OSCURATO:PERSONA]Aguì depositacontroricorso, mentre le altre parti intimate non si difendono.6.

Avverso la proposta di definizione accelerata del procedimento, in data6/10/2025 parte ricorrente deposita istanza di decisione ai sensidell’art. 380-bis c.p.c.; fissata l’adunanza camerale, deposita memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE7.

Parte ricorrente pone a base del ricorso un unico motivo, ex art. 360comma 1 n. 3 c.p.c., di “violazione e falsa applicazione degli artt. 2697e 2729 c.c.”, per non avere la Corte d’appello ritenuto gravi, precise econcordanti le prove e gli indizi forniti, ai sensi dell’art. 2697 c.c., acarico dei resistenti, ai fini dell’inferenza della sussistenza di un dannonon patrimoniale conseguente ai reati accertati con sentenza penaledefinitiva resa dalla Corte d’appello penale di [OSCURATO:PERSONA] nelprocedimento n. 1130/2006 RGNR.

La Corte territoriale, infatti,avrebbe ingiustificatamente omesso di considerare, ai sensi dell’art.2729 c.c., fatti che presentavano i requisiti di cui avvalersi perpresunzioni, incorrendo così nella violazione e falsa applicazione delleNumero registro generale 5808/2025Numero sezionale 473/2026Numero di raccolta generale 8694/2026Data pubblicazione 07/04/2026richiamate norme sostanziali.

Si censura la sentenza della Corted’appello nella parte in cui ha negato il diritto al risarcimento del dannoalla [OSCURATO:PERSONA] sul presupposto – ritenuto giuridicamenteerroneo – della mancata prova del danno, e in particolare del dannoall’immagine del territorio dell’ente esponenziale derivante dallapresenza e dall’operatività di una consorteria mafiosa.8.

Il motivo è fondato.9.

La vicenda in esame trae origine da una sentenza definitiva dicondanna penale dei convenuti qui resistenti per il reato di associazionedi stampo mafioso per il quale la Provincia di [OSCURATO:PERSONA] haottenuto la condanna civile dei medesimi al risarcimento del danno daliquidarsi in separata sede.

In merito, la sentenza impugnata hacorrettamente richiamato il principio per cui la sentenzadi condanna generica al risarcimento, pronunciata in sede penale inrelazione a un reato di danno, ha effetti di giudicato nel giudizio civilerisarcitorio limitatamente all'accertamento, in essa implicitamentecontenuto, del danno-evento (ossia la lesione del bene-interesseprotetto dall'ordinamento) e del nesso di causalità materiale tra questoe il fatto reato, ma non in relazione al danno-conseguenza, per il qualeè necessaria un'ulteriore indagine, in sede civile, sul nesso di causalitàgiuridica fra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli (cfr.da ultimo, Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 25418 del 16/9/2025).10.

Va premesso che la domanda risarcitoria de qua, nel corso delgiudizio, si è ristretta nell’ipotesi della sussistenza di un dannoall’immagine del territorio, e quindi dell’ente qui ricorrente, conconseguente danno sia patrimoniale, derivante dalle minori entraterappresentate e dal freno allo sviluppo turistico della Provincia diReggio Calabria per la presenza nel proprio territorio di consorterie distampo mafioso, sia non patrimoniale, per il “discredito” arrecatoall’ente ed alla sua popolazione.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 5808/2025Numero sezionale 473/2026Numero di raccolta generale 8694/2026Data pubblicazione 07/04/202611.

In merito, nella sentenza impugnata, viene correttamenterichiamato il principio, rinvenibile in Cass. n. 12929/2007, in base alquale nei confronti della persona giuridica pubblica, e in generedell’ente collettivo, è configurabile la risarcibilità del danno nonpatrimoniale allorquando il fatto lesivo incide su una situazionegiuridica della persona giuridica o dell’ente che sia equivalente ai dirittifondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione (tra lealtre, si vedano Cass., sez. 3, 4/6/2007 n. 12929; Cass. Sez.

U. n.26972/2008; Cass., sez. 1, 25/7/2013 n. 18082; Cass., sez.

L,1/10/2013 n. 22396; Cass., sez. 1, 16/11/2015 n. 23401; Cass. sez. 3,13/10/2016 n. 20643, con riferimento alla prova del danno nonpatrimoniale per lesione della reputazione sociale di un ente collettivo).Tale pregiudizio si concretizza quale diminuzione della considerazionedella persona giuridica o dell'ente che si esprime, per l'appunto, nellasua immagine, sia sotto il profilo della incidenza negativa che talediminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprano gliorgani della persona giuridica o dell'ente e, quindi, nell'agire dell'ente,sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte deiconsociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali lapersona giuridica o l'ente di norma interagisce e tale danno nonpatrimoniale va liquidato in via equitativa, tenendo conto di tutte lecircostanze del caso.12.

Da quanto rilevato si evince che, nell’ipotesi in cui la personagiuridica fornisca un qualche elemento di prova o indiziario da cui poterricavare che le condotte integranti i reati per cui vi sia stata condannapresentino, oltre a una potenzialità lesiva ex se di interessi primaritutelati da una norma penale, anche una potenzialità lesiva della sua“reputazione sociale”, il danno-conseguenza debba ritenersi provato.

Inparticolare, il danno all’immagine, al nome, all’identità personale,all’identità storica, culturale, politica ed economica, alla reputazioneNumero registro generale 5808/2025Numero sezionale 473/2026Numero di raccolta generale 8694/2026Data pubblicazione 07/04/2026turistica, di un ente territoriale esponenziale di interessi collettivi èdesumibile anche con argomenti presuntivi qualora il fatto lesivo incidasu una situazione giuridica della persona giuridica o dell’ente che siaequivalente ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dallaCostituzione (Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 20345 del 14/7/2023; Cass.Sez. 3 -, Sentenza n. 20643 del 13/10/2016).13.

Il danno all’immagine liquidabile alle persone giuridiche, ivi compresigli enti pubblici, non può pertanto ritenersi in re ipsa, ma deve essereallegato e provato come danno-conseguenza, anche mediantepresunzioni semplici, con specifico riferimento alla lesione di dirittiimmateriali quali l’immagine e la reputazione (Cass., Sez. 3, 10 luglio2023 n. 19551).14.

La sentenza in esame, pur partendo da queste premesse, sidimostra internamente contradittoria nella valutazione degli elementinecessariamente indiziari portati all’esame del giudice di merito,tenuto, ai sensi dell'art. 2729 c.c., ad avvalersi delle evinte presunzioni(rectius, indizi) “gravi, precise e concordanti”, laddove il requisito della“precisione” è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nellasua realtà storica, il requisito della “gravità” al grado di probabilità dellasussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre ilrequisito della “concordanza”, richiamato solo in caso di pluralità dielementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia - di regola - desuntoda una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nelladimostrazione della sua sussistenza.15.

Il giudice, anche qualora non sia conoscibile direttamente il fattogeneratore di responsabilità, è tenuto, a fronte degli indizi sottopostialla sua valutazione, ad articolare il procedimento logico-deduttivo neidue momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, ondescartare quelli assolutamente irrilevanti, e della successiva valutazionecomplessiva di quelli così identificati, onde vagliare se sianoNumero registro generale 5808/2025Numero sezionale 473/2026Numero di raccolta generale 8694/2026Data pubblicazione 07/04/2026concordanti e se la loro combinazione consenta una valida provapresuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece,9930/2023, in motivazione; Cass. sez. 2, ord. n. 9054/2022).

Pertantoil ragionamento presuntivo deve essere condotto come un procedere inavanti verso un'ipotesi da verificare, ovvero verso la dimostrazione diun fatto che è prefigurato come possibile conclusione dell'inferenza,esaminando tutti gli indizi gravi e precisi disponibili non isolatamente,bensì valutandoli complessivamente e alla luce l'uno dell'altro.

Gliindizi, pur se singolarmente privi di valenza probatoria, possono infattiacquisire efficacia dimostrativa se valutati nella loro convergenzaglobale secondo un giudizio di probabilità basato sull'id quod plerumqueaccidit (da ultimo si vedano, in tema, Cass. sez. 3, ord. n. 10543/2025,Cass. sez. 3, ord. n. 9348/2025 e Cass. sez. 3, ord. n. 6625/2024,nessuna allo stato massimata).16.

Il suddetto principio, richiamato nella sentenza impugnato, ha invececondotto la Corte di merito a ritenere che “l’accertamentodell’esistenza del danno” può ritenersi “implicito nell’accertamento delfatto-reato” solo con riguardo ai “reati di danno” [cfr.

S.U. 25/2/2010 n.4549, con dictum peraltro poi precisato da Cass. 5/5/2020 n. 8477(chiarendo che “anche con riferimento all'ipotesi del reato cosiddetto didanno” “implicito” è il solo “danno evento”, “ma non [i]l dannoconseguenza”, per il cui “accertamento” “resta … ferma”, “all’esito delgiudicato penale”, “la competenza” esclusiva “del giudice civile” ancheper tali reati)], non operando invece alcuna semplificazione conriferimento a quelli di pericolo [per i quali anche “la condanna penale”non può evidentemente “bastare” “per l’esistenza del diritto alrisarcimento del danno” (cfr. Cass. n. 4549/2010, cit.)], categoria nellaquale pacificamente rientra anche la fattispecie criminosa di cui all’art.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 5808/2025Numero sezionale 473/2026Numero di raccolta generale 8694/2026Data pubblicazione 07/04/2026416 bis c.p. (trattandosi, in particolare, di un reato di “pericolopresunto” – cfr. Cass. pen., Sez. un., 11/10/2021, n. 36958) .17.

In particolare, la Corte di merito ha ritenuto che la diffusionemediatica documentata non può ritenersi sufficiente a dimostrare ildanno prospettato, comprovando solo l’eco della vicenda illecita, manon anche le ricadute sull’Ente qui istante, né la propagazione, in uno atale notizia, di un’immagine distorta della comunità provinciale; e ciòanche considerando che in tali articoli si dà conto delle evenienzeemergenti dall’inchiesta “Bellu lavuru” – riguardante specifici appalti(variante di Palizzi della S.S. 106 e complesso scolastico “Euclide” diBova Marina) e “cosche” di alcuni Comuni (Africo, [OSCURATO:PERSONA]), non ilcomplesso della Provincia o dei suoi (97) Comuni – senza tuttaviaassociare tali risultanze proprio e solo alle specificità della Provincia diReggio Calabria (non risultando tale comunità territoriale iviglobalmente prospettata, come dedotto dall’appellante, come“palcoscenico privilegiato dell’agire mafioso”, facendosi ivi riferimento,al più, ad altre dimensioni territoriali - da quella genericamenteregionale fino a quella, più circoscritta, “dei Comuni interessati dailavori”, senza coinvolgimento dell’intera comunità provinciale), di cui,pertanto, non si proietta un’immagine irrimediabilmente compromessa(non riguardando peraltro l’inchiesta di cui ivi si dà conto, come detto,né la complessiva amministrazione provinciale, né il complesso dei suoiComuni), non soffermandosi dunque i predetti articoli sulla singolaritàdella realtà provinciale (tanto da addirittura “forgia[re]”,“nell’immaginario collettivo”, una nuova “identità” di quest’ultima – arg.ex Trib.

Taranto, 4/7/2022), ma, in generale, sulla pervasività in sé delfenomeno mafioso e sulla sua capacità di infiltrazione negli appaltipubblici più rilevanti.18.

In sintesi, la Corte di merito ha ritenuto che la diffusione mediaticadella vicenda illecita non può ex se determinare una lesione delNumero registro generale 5808/2025Numero sezionale 473/2026Numero di raccolta generale 8694/2026Data pubblicazione 07/04/2026prestigio dell’amministrazione o della specifica collettività, riportandopure specifici precedenti della Corte d’appello di Palermo, comprovandosolo l’eco della vicenda illecita, e non le ricadute sull’ente.

Infine haritenuto che l’appellante non abbia ottemperato all’onus su di essagravante ex art. 1226 c.c., non risultando sufficienti i documenticomplessivamente prodotti.19.

Si deve ritenere che nell’ipotesi considerata, con riferimento ainumerosi fatti di reato cui si ricollega il reato associativo contestato, aifini della valutazione della sussistenza di un danno all’immaginesarebbe stato, di contro, doveroso procedere all’analisi della fattispeciecriminosa per la quale i resistenti sono stati riconosciuti colpevoli insede penale ai sensi dell'art. 416 bis, comma 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed 8, c.p.,perché questi ultimi all’interno della organizzazione di stampo mafiosofinalizzata alla commissione di una serie indeterminata di condottedelittuose, tra le quali numerose poste in essere contro il patrimonio ela [OSCURATO:PERSONA] e tese ad acquisire direttamente o perinterposta persona la gestione o, comunque, il controllo di attivitàeconomiche (finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o ilprofitto di delitti), di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizipubblici, avevano acquisito, in particolare, in modo diretto o indiretto lagestione o, comunque, il controllo della fase esecutiva dell'appaltopubblico relativo alla strada statale 106 - variante all'abitato di Palizzi,rientrante nel programma delle grandi opere di competenzadell'[OSCURATO:SOCIETA]. - [OSCURATO:PERSONA] per le Strade, nonché dell'appaltopubblico - indetto dalla Provincia dì [OSCURATO:PERSONA] — settore LavoriPubblici - relativo alla realizzazione dello stabile dell'[OSCURATO:PERSONA]"Euclide", comprensivo di [OSCURATO:PERSONA] per Geometri e LiceoScientifico, finalizzati a realizzare profitti o vantaggi ingiusti per i sodali.20.

Proprio le caratteristiche dei fatti delittuosi riconducibili aicomponenti dell’organizzazione criminosa venivano indicati dallaNumero registro generale 5808/2025Numero sezionale 473/2026Numero di raccolta generale 8694/2026Data pubblicazione 07/04/2026ricorrente quale fonte di un danno erariale (inteso nel suo significatodi danno patrimoniale in senso ampio che abbraccia in sé ogniforma di lesione ad utilità economicamente apprezzabile) allo svilupposocio-economico del territorio dell’ente, per effetto della presenza edinfluenza delle consorterie mafiose e dell’attività estorsiva posta inessere, che ha determinato l’alterazione delle regole del mercato edella concorrenza ai danni delle imprese locali; e, inoltre, quale fattoredi disincentivazione allo spirito di intraprendenza imprenditoriale,nonché serio ostacolo alla capacità del territorio di attirare nuoviinvestimenti di capitali al fine di garantire l’insediamento di nuoverealtà produttive nel territorio della ricorrente.21.

E non solo.

Il reato accertato era indicato essere fonte di un dannoall’immagine di tutto il territorio reggino (e quindi dell’ente territoriale),con conseguente danno sia patrimoniale, consistente nelle minorientrate rappresentate dal freno allo sviluppo turistico della Provincia diReggio Calabria per la presenza nel proprio territorio di consorterie distampo mafioso, sia non patrimoniale, per il “discredito” arrecatoall’ente ed alla sua popolazione.

Danni che, tuttavia, non sono staticonsiderati con riferimento alla fattispecie in esame, costituendo essa,giustappunto, un reato di pericolo non necessariamente collegatoall’accertamento dei cd reati- fine.22.

Di contro, la motivazione della Corte territoriale si dimostrainternamente contradittoria e non chiaramente decifrabile laddove,omettendo una considerazione globale di tutti gli indizi raccolti, intermini probabilistici rispetto ad altri eventi solo possibili (quali lalimitata incidenza del danno sui soli soggetti direttamente lesi, quali isingoli Comuni), evidenzia in particolare che: a) il giudicato penaleesterno non ha avuto alcuna capacità di determinare necessariamente,sul piano logico prima che giuridico, un’opposta conclusione in fattorispetto al comportamento assunto dai convenuti; b) i reati commessiNumero registro generale 5808/2025Numero sezionale 473/2026Numero di raccolta generale 8694/2026Data pubblicazione 07/04/2026non hanno comportato un danno all’immagine al territorio reggino,bensì ai soli Comuni e , a livello più esteso, alla Regione o allo Stato.23.

Va inoltre sottolineato che una cosa è una lettura atomistica deglielementi indiziari, con una isolata considerazione del possibile apportodi ciascuno di essi per la ricostruzione fattuale, effettuata secondo unragionamento del tutto inammissibile perché comportante unainterpretatio abrogans degli artt. 2727 e 2729 c.c.; un’altra è, invece, ilragionamento inferenziale che, nel caso concreto, il giudice ha del tuttoomesso di espletare con riguardo alle evidenze del caso, in ciò violandoil richiamato dictum normativo che esige una considerazionecomplessiva e unitaria degli elementi (dati fattuali) raccolti e valutati intermini razionali-probabilistici secondo l’id quod plerunque (cfr. Cass.Sez. 3, Ordinanza n. 19253 del 13/7/2025).24.

L’approccio riduttivo seguito dalla Corte di merito nel leggere laconcatenazione degli indizi offerti e il carattere effettivamente lesivodell’eco mediatica ingenerata dai fatti penalmente accertati ha condottoa una irragionevole svalutazione di quanto riportato dai cd. corpiintermedi (media) circa la magnitudine, diffusività e capillare lesivitàdegli interessi inerenti all’ente territoriale rappresentativo di una interacomunità, laddove dalla ricorrente era addotto - a titolo esemplificativo– che una parte dell’articolo del quotidiano ”La Repubblica” nel titoloriportava quanto segue: “Cemento finto e gallerie di cartone le manidei clan sulla Statale 106” « [OSCURATO:PERSONA].

In gergo lo chiamano«cemento depotenziato», fa guadagnare qualche milione di Euro achilometro.

C’è tanta sabbia, c'è tantissima acqua e c’è pococalcestruzzo”.Quello che può succedere dopo la commissione di tali plurimi fattiilleciti, orientati alla messa al bando degli interessi pubblici collegati alterritorio reggino e alla sua intera comunità, lo riporta anche ildispaccio dell’Ansa del 4 dicembre 2007 alle 19:25 : «Una frana si èNumero registro generale 5808/2025Numero sezionale 473/2026Numero di raccolta generale 8694/2026Data pubblicazione 07/04/2026abbattuta, per cause in corso di accertamento, su una galleria incostruzione lungo lo statala numero 106 Jonica, in provincia di ReggioCalabria».

La galleria sarebbe risultata fatta di cartone.

Si affermavache dopo l’autostrada Salemo-[OSCURATO:PERSONA] i boss avevano messo lemani anche sulla grande via di comunicazione che dallo Stretto salefino a Taranto.

“Cemento fasullo, sub appalti affidati svincolo doposvincolo e curva dopo curva ai soliti noti di Africo e di [OSCURATO:PERSONA],assunzioni forzate delle maestranze, cantieri infestati dai «sottoponga»di [OSCURATO:PERSONA] detto «II Tiradritto», camion e betoniererigorosamente di proprietà dei capibastone che regnano nei paesi dovepassa la statale numero

106. È un'altra strada di proprietà della'ndrangheta”.25.

Quanto sopra vale a sottolineare come la prospettiva di cui si èavvalso il giudice di merito per valutare la sussistenza e l’entità deldanno immateriale conseguente all’illecito accertato emerge comeapparente e in violazione dell’art. 132 c.p.c. (cfr. per tutte Cass. Sez.U.8053/2014), in quanto nella motivazione non sono stati consideraticompiutamente i fatti integranti, in eventum, il danno immaterialesubito dalla Provincia di [OSCURATO:PERSONA].26.

Del tutto riduttiva, infatti, è l’argomentazione spesa dalla Corte dimerito laddove si sofferma sull’inquadramento giuridico dell’art. 416 bisc.p.

Il delitto di associazione di tipo mafioso, previsto dall’art. 416-bisc.p., costituisce certamente un reato autonomo e di pericolo, che siperfeziona con la sola esistenza di un sodalizio caratterizzato dalmetodo mafioso, essendo irrilevante la commissione dei delitti-fine, iquali, però, se realizzati, concorrono materialmente con il reatoassociativo (Cass., Sez.

Un., n. 16/1994; Cass., Sez.

I, n.10753/2012).

In tale caso, il danno all’immagine dell’ente territorialequi ricorrente era stato allegato in riferimento alla sentenza penale dicondanna che aveva accertato definitivamente l’esistenza di unaNumero registro generale 5808/2025Numero sezionale 473/2026Numero di raccolta generale 8694/2026Data pubblicazione 07/04/2026consorteria mafiosa che si era resa responsabile di gravi crimininell’ambito territoriale proprio dell’ente.

Per quanto concerne, poi, ilrequisito della gravità - inteso come grado di probabilità dellasussistenza del fatto ignoto (il danno-conseguenza all’immagine)desumibile da quello noto (i fatti emergenti dalle prove documentaliofferte) - veniva indicato essere insito nella gravità delle condotte postein essere dall’associazione mafiosa cui hanno preso parte gli odierniresistenti, in cui il quid pluris era costituito dalla diffusione a livellonazionale, attraverso gli articoli delle testate giornalistiche, del modusoperandi della consorteria mafiosa presente nel territorio reggino; edal contenuto di tali articoli - avente un’ accezione profondamentenegativa - si poteva desumere l’assoggettamento della popolazionelocale alle ‘ndrine e una mancanza di scrupoli di queste ultime nelmettere in pericolo la sicurezza degli utenti della strada e l’incolumitàdegli studenti per il raggiungimento dei loro fini.

Per evidenziare ciòerano stati citati gli articoli di giornale di II Sole 24ore - «[OSCURATO:PERSONA]:in Calabria non si guarda in faccia neppure agli studenti» - e diRepubblica - «Cemento finto e gallerie di cartone, le mani dei clan sullaStatale 106»-.27.

La Corte territoriale, in particolare, nell’applicare i suddetti principi didiritto alla complessa ipotesi in esame, non ha dimostrato coerenzaargomentativa interna allorché statuisce, del tutto apoditticamente - senon anche in senso antifattuale - che dalla prova documentale fornitada parte attrice si sarebbe potuto, al più, ricavare che ad aver subitoun’immagine distorta non sarebbe stata la provincia di [OSCURATO:PERSONA],facendosi riferimento a una “offesa” di «altre dimensioni territoriali - daquella genericamente regionale fino a quella, più circoscritta, “deiComuni interessati dai lavori”» così giungendo ad elidere, del tuttoirragionevolmente, l’ipotesi di veridicità del fatto storico.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 5808/2025Numero sezionale 473/2026Numero di raccolta generale 8694/2026Data pubblicazione 07/04/202628.

E’ infatti nozione di comune esperienza e difficilmente confutabile,ma non altrettanto presa in considerazione ai fini del ragionamentoindiziario, che le ’ndrine cui fa riferimento l’organizzazione criminosa inesame sono capillarmente presenti nel territorio reggino, ecostituiscono le cellule organizzative di base della ’ndrangheta,strutturalmente caratterizzata da un radicamento territoriale stabile, sulquale esercita in via continuativa e capillare il controllo criminale,fondato su legami familiari e di sangue.

Tale organizzazione è dotata dielevatissima capacità criminale, in quanto caratterizzata da unastruttura unitaria e stabile, da un radicamento territoriale capillare edalla concreta ed effettiva capacità di esercitare una forza diintimidazione diffusa, idonea a determinare assoggettamento e omertà,nonché a condizionare in modo sistematico l’economia, la vita sociale ele istituzioni, anche al di fuori dei territori di originario insediamento.29.

Si deve rimarcare, allora, che la prospettiva di cui si è avvalso ilgiudice di merito per valutare la sussistenza e l’entità del dannoimmateriale conseguente ai danni provocati all’ente territorialericorrente, collegati agli illeciti commessi dalle ‘ndrine capillarmentepresenti nella provincia di [OSCURATO:PERSONA], è non solo del tutto parzialee riduttiva, ma pure, a ben guardare, in violazione dell’art. 112 c.p.c.,in quanto non considera i singoli fatti illeciti, la notevole capacitàintimidatoria e l’eco mediatica negativa cui la ricorrente ha ricollegato ildanno derivante dal reato associativo in esame.30.

La lettura riduttiva e antistorica del grave fenomeno associativo inquestione, infine, si rivela in contrasto con principi già consolidati intema di applicazione dell’art. 1226 c.c.31.

Vero è che la liquidazione in via equitativa, ai sensi degli artt. 1226 e2056 c.c., può trovare ingresso unicamente qualora la parte abbiadimostrato la sussistenza di un danno risarcibile, come anche indicatodalla Corte di merito nella sentenza impugnata.

Essa costituisce, infatti,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 5808/2025Numero sezionale 473/2026Numero di raccolta generale 8694/2026Data pubblicazione 07/04/2026lo strumento normativo elargito al giudice di merito per sopperire alledifficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettivitàdella tutela risarcitoria, ma non può naturalmente assumere valenzasurrogatoria della prova dell'esistenza del danno e del nesso dicausalità giuridica che lo lega all'inadempimento o al fatto illecitoextracontrattuale (Cass. ord. 29 aprile 2022 n. 13515).

Tuttavia, è notoil principio – anch’esso del tutto obliterato dalla Corte di merito - percui per il danno collegato a un illecito accertato è sufficiente anche solouna difficoltà di un certo rilievo per legittimare una quantificazioneequitativa, dovendosi espungere dal processo il cd.

"non liquet” (daultimo, Cass. Sez. 3, ord. 16 luglio 2025 n. 19681; e cfr. ancora Cass.ord. 29 aprile 2022 n. 13515).32.

Per quel che si è fin qui osservato va dunque accolto il ricorso perquanto di ragione; per l’effetto va cassata la sentenza con rinvio allaCorte d’appello di Catanzaro, anche per le spese.

P.Q.Maccoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza in relazione erinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Catanzaro.Così deciso in Roma il 5 febbraio 2026Il PresidenteChiara Graziosi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
etro Catanoso-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] controD'[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 5808/2025Numero sezionale 473/2026Numero di raccolta generale 8694/2026Data pubblicazione 07/04/2026Nucera Giuseppe, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'Aguì TerenzioAntonio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], VadalàCarmelo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] n. 583/2024depositata il 27/8/2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/2/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:1. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], odierna ricorrente, conveniva dinanzi alTribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Aguì,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], VincenzoCarrozza, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Aguì, Mauro MarioDomenico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],(classe 1980), [OSCURATO:PERSONA] (classe 1982), [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendone la condanna alrisarcimento sia dei danni erariali (in termini di ostacolo allo svilupposocio-economico del territorio), sia dei danni non patrimoniali (intermini di danno all’immagine), da determinarsi in via equitativa; iconvenuti erano stati condannati con sentenza penale definitiva, resanell’ambito del procedimento nel quale la Provincia si era costituitaNumero registro generale 5808/2025Numero sezionale 473/2026Numero di raccolta generale 8694/2026Data pubblicazione 07/04/2026parte civile (cd. operazione “Bella lavuru”), per il delitto di cui all’art.416-bis c.p.Si costituiva [OSCURATO:PERSONA], eccependo in via preliminare la nullitàdella notifica dell’atto introduttivo del giudizio e il difetto dilegittimazione attiva; in via gradata, ma sempre preliminare, eccepivaaltresì l’incompetenza territoriale del giudice adito, adducendo lacompetenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; nel merito contestaval’infondatezza della domanda.Successivamente si costituivano [OSCURATO:PERSONA], proponendo lemedesime eccezioni, Pietro e [OSCURATO:PERSONA], eccependol’incompetenza territoriale del giudice adito (attribuendo la competenzaal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]) e, comunque, l’infondatezza delleargomentazioni svolte per mancata prova dei danni.[OSCURATO:PERSONA] si costituiva ed eccepiva l’infondatezza delladomanda risarcitoria nei suoi confronti, non avendo mai compiuto attilesivi dell’immagine dell’ente, nonché l’inammissibilità della richiesta dirisarcimento del danno non patrimoniale.Si costituiva [OSCURATO:PERSONA], che contestava l’assenza di un ruolo attivonell’attività criminosa contestata e, conseguentemente, l’insussistenzadi alcun danno a sé addebitabile, oltre alla carenza di prova di dannirisarcibili.di interesse ad agire della Provincia, l’incompetenza per territorio delgiudice adito e la non risarcibilità del danno prospettato.Si costituiva [OSCURATO:PERSONA], che eccepiva il difetto dilegittimazione attiva della Provincia, l’incompetenza per territorio el’infondatezza nel merito delle domande avversarie.2. Il Tribunale di Locri, con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c., rigettava ladomanda e compensava le spese.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 5808/2025Numero sezionale 473/2026Numero di raccolta generale 8694/2026Data pubblicazione 07/04/20263. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello e, premessal’acquiescenza al rigetto della richiesta di ristoro dei danni patrimoniali,chiedeva la riforma della decisione limitatamente alla reiezione delladomanda per danni non patrimoniali, assumendo che questi fosserostati sufficientemente provati mediante la produzione, innanzi al giudicedi prime cure, delle sentenze penali di condanna e degli articoligiornalistici comprovanti la diffusione, anche a livello nazionale, dellevicende delittuose oggetto delle condanne.Si costituivano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], contestando leavverse prospettazioni ed eccependo, in particolare, la violazione delrequisito di specificità dell’appello ex art. 342 c.p.c., nonchériproponendo le eccezioni preliminari formulate in prime cure e che nonsarebbero state esaminate (difetto di legittimazione e mancanza diinteresse ad agire della Provincia istante); contestavano, infine,l’infondatezza dell’appello per difetto di prova del danno nonpatrimoniale richiesto.Si costituiva [OSCURATO:PERSONA]Aguì, eccependo violazione del requisito dispecificità ex art. 342 c.p.c.Con comparsa del 7.5.2019 si costituivano Pietro e [OSCURATO:PERSONA],contestando l’infondatezza dell’appello e adducendo che non risultavaprovata la sussistenza del danno non patrimoniale, non essendosufficiente, a tal fine, la pronuncia di colpevolezza in sede penale.Infine si costituiva [OSCURATO:PERSONA], eccependo l’inammissibilitàe/o improcedibilità dell’appello ai sensi degli artt. 342 e 348-bis c.p.c.,riproponendo le eccezioni preliminari formulate in prime cure e iviassorbite (difetto di legittimazione e mancanza di interesse ad agiredella Provincia istante), e contestando comunque l’infondatezzadell’appello per mancata prova del danno-conseguenza.Le altre parti appellate non si costituivano e ne veniva dichiarata lacontumacia.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 5808/2025Numero sezionale 473/2026Numero di raccolta generale 8694/2026Data pubblicazione 07/04/2026Nel corso del giudizio la Provincia rinunciava espressamente all’appelloriguardo ad alcune parti appellate e, in particolare, nei confronti diAntonio Vadalà e [OSCURATO:PERSONA], nonché nei confrontidell’appellato [OSCURATO:PERSONA] per il quale non era andata a buonfine la notifica dell’atto introduttivo del giudizio e non si era provvedutoalla rinnovazione della notifica. Venivano pertanto compensate le spesedi lite tra le parti.4. La Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA], infine, con sentenza n. 583/2024rigettava l’appello. Disponeva la compensazione integrale delle spesedel grado fra la Provincia appellante e gli appellati costituitisi.5. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], già Provincia di ReggioCalabria, ricorre per cassazione. [OSCURATO:PERSONA]Aguì depositacontroricorso, mentre le altre parti intimate non si difendono.6. Avverso la proposta di definizione accelerata del procedimento, in data6/10/2025 parte ricorrente deposita istanza di decisione ai sensidell’art. 380-bis c.p.c.; fissata l’adunanza camerale, deposita memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE7. Parte ricorrente pone a base del ricorso un unico motivo, ex art. 360comma 1 n. 3 c.p.c., di “violazione e falsa applicazione degli artt. 2697e 2729 c.c.”, per non avere la Corte d’appello ritenuto gravi, precise econcordanti le prove e gli indizi forniti, ai sensi dell’art. 2697 c.c., acarico dei resistenti, ai fini dell’inferenza della sussistenza di un dannonon patrimoniale conseguente ai reati accertati con sentenza penaledefinitiva resa dalla Corte d’appello penale di [OSCURATO:PERSONA] nelprocedimento n. 1130/2006 RGNR. La Corte territoriale, infatti,avrebbe ingiustificatamente omesso di considerare, ai sensi dell’art.2729 c.c., fatti che presentavano i requisiti di cui avvalersi perpresunzioni, incorrendo così nella violazione e falsa applicazione delleNumero registro generale 5808/2025Numero sezionale 473/2026Numero di raccolta generale 8694/2026Data pubblicazione 07/04/2026richiamate norme sostanziali. Si censura la sentenza della Corted’appello nella parte in cui ha negato il diritto al risarcimento del dannoalla [OSCURATO:PERSONA] sul presupposto – ritenuto giuridicamenteerroneo – della mancata prova del danno, e in particolare del dannoall’immagine del territorio dell’ente esponenziale derivante dallapresenza e dall’operatività di una consorteria mafiosa.8. Il motivo è fondato.9. La vicenda in esame trae origine da una sentenza definitiva dicondanna penale dei convenuti qui resistenti per il reato di associazionedi stampo mafioso per il quale la Provincia di [OSCURATO:PERSONA] haottenuto la condanna civile dei medesimi al risarcimento del danno daliquidarsi in separata sede. In merito, la sentenza impugnata hacorrettamente richiamato il principio per cui la sentenzadi condanna generica al risarcimento, pronunciata in sede penale inrelazione a un reato di danno, ha effetti di giudicato nel giudizio civilerisarcitorio limitatamente all'accertamento, in essa implicitamentecontenuto, del danno-evento (ossia la lesione del bene-interesseprotetto dall'ordinamento) e del nesso di causalità materiale tra questoe il fatto reato, ma non in relazione al danno-conseguenza, per il qualeè necessaria un'ulteriore indagine, in sede civile, sul nesso di causalitàgiuridica fra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli (cfr.da ultimo, Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 25418 del 16/9/2025).10. Va premesso che la domanda risarcitoria de qua, nel corso delgiudizio, si è ristretta nell’ipotesi della sussistenza di un dannoall’immagine del territorio, e quindi dell’ente qui ricorrente, conconseguente danno sia patrimoniale, derivante dalle minori entraterappresentate e dal freno allo sviluppo turistico della Provincia diReggio Calabria per la presenza nel proprio territorio di consorterie distampo mafioso, sia non patrimoniale, per il “discredito” arrecatoall’ente ed alla sua popolazione.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 5808/2025Numero sezionale 473/2026Numero di raccolta generale 8694/2026Data pubblicazione 07/04/202611. In merito, nella sentenza impugnata, viene correttamenterichiamato il principio, rinvenibile in Cass. n. 12929/2007, in base alquale nei confronti della persona giuridica pubblica, e in generedell’ente collettivo, è configurabile la risarcibilità del danno nonpatrimoniale allorquando il fatto lesivo incide su una situazionegiuridica della persona giuridica o dell’ente che sia equivalente ai dirittifondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione (tra lealtre, si vedano Cass., sez. 3, 4/6/2007 n. 12929; Cass. Sez. U. n.26972/2008; Cass., sez. 1, 25/7/2013 n. 18082; Cass., sez. L,1/10/2013 n. 22396; Cass., sez. 1, 16/11/2015 n. 23401; Cass. sez. 3,13/10/2016 n. 20643, con riferimento alla prova del danno nonpatrimoniale per lesione della reputazione sociale di un ente collettivo).Tale pregiudizio si concretizza quale diminuzione della considerazionedella persona giuridica o dell'ente che si esprime, per l'appunto, nellasua immagine, sia sotto il profilo della incidenza negativa che talediminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprano gliorgani della persona giuridica o dell'ente e, quindi, nell'agire dell'ente,sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte deiconsociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali lapersona giuridica o l'ente di norma interagisce e tale danno nonpatrimoniale va liquidato in via equitativa, tenendo conto di tutte lecircostanze del caso.12. Da quanto rilevato si evince che, nell’ipotesi in cui la personagiuridica fornisca un qualche elemento di prova o indiziario da cui poterricavare che le condotte integranti i reati per cui vi sia stata condannapresentino, oltre a una potenzialità lesiva ex se di interessi primaritutelati da una norma penale, anche una potenzialità lesiva della sua“reputazione sociale”, il danno-conseguenza debba ritenersi provato. Inparticolare, il danno all’immagine, al nome, all’identità personale,all’identità storica, culturale, politica ed economica, alla reputazioneNumero registro generale 5808/2025Numero sezionale 473/2026Numero di raccolta generale 8694/2026Data pubblicazione 07/04/2026turistica, di un ente territoriale esponenziale di interessi collettivi èdesumibile anche con argomenti presuntivi qualora il fatto lesivo incidasu una situazione giuridica della persona giuridica o dell’ente che siaequivalente ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dallaCostituzione (Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 20345 del 14/7/2023; Cass.Sez. 3 -, Sentenza n. 20643 del 13/10/2016).13. Il danno all’immagine liquidabile alle persone giuridiche, ivi compresigli enti pubblici, non può pertanto ritenersi in re ipsa, ma deve essereallegato e provato come danno-conseguenza, anche mediantepresunzioni semplici, con specifico riferimento alla lesione di dirittiimmateriali quali l’immagine e la reputazione (Cass., Sez. 3, 10 luglio2023 n. 19551).14. La sentenza in esame, pur partendo da queste premesse, sidimostra internamente contradittoria nella valutazione degli elementinecessariamente indiziari portati all’esame del giudice di merito,tenuto, ai sensi dell'art. 2729 c.c., ad avvalersi delle evinte presunzioni(rectius, indizi) “gravi, precise e concordanti”, laddove il requisito della“precisione” è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nellasua realtà storica, il requisito della “gravità” al grado di probabilità dellasussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre ilrequisito della “concordanza”, richiamato solo in caso di pluralità dielementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia - di regola - desuntoda una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nelladimostrazione della sua sussistenza.15. Il giudice, anche qualora non sia conoscibile direttamente il fattogeneratore di responsabilità, è tenuto, a fronte degli indizi sottopostialla sua valutazione, ad articolare il procedimento logico-deduttivo neidue momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, ondescartare quelli assolutamente irrilevanti, e della successiva valutazionecomplessiva di quelli così identificati, onde vagliare se sianoNumero registro generale 5808/2025Numero sezionale 473/2026Numero di raccolta generale 8694/2026Data pubblicazione 07/04/2026concordanti e se la loro combinazione consenta una valida provapresuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece,9930/2023, in motivazione; Cass. sez. 2, ord. n. 9054/2022). Pertantoil ragionamento presuntivo deve essere condotto come un procedere inavanti verso un'ipotesi da verificare, ovvero verso la dimostrazione diun fatto che è prefigurato come possibile conclusione dell'inferenza,esaminando tutti gli indizi gravi e precisi disponibili non isolatamente,bensì valutandoli complessivamente e alla luce l'uno dell'altro. Gliindizi, pur se singolarmente privi di valenza probatoria, possono infattiacquisire efficacia dimostrativa se valutati nella loro convergenzaglobale secondo un giudizio di probabilità basato sull'id quod plerumqueaccidit (da ultimo si vedano, in tema, Cass. sez. 3, ord. n. 10543/2025,Cass. sez. 3, ord. n. 9348/2025 e Cass. sez. 3, ord. n. 6625/2024,nessuna allo stato massimata).16. Il suddetto principio, richiamato nella sentenza impugnato, ha invececondotto la Corte di merito a ritenere che “l’accertamentodell’esistenza del danno” può ritenersi “implicito nell’accertamento delfatto-reato” solo con riguardo ai “reati di danno” [cfr. S.U. 25/2/2010 n.4549, con dictum peraltro poi precisato da Cass. 5/5/2020 n. 8477(chiarendo che “anche con riferimento all'ipotesi del reato cosiddetto didanno” “implicito” è il solo “danno evento”, “ma non [i]l dannoconseguenza”, per il cui “accertamento” “resta … ferma”, “all’esito delgiudicato penale”, “la competenza” esclusiva “del giudice civile” ancheper tali reati)], non operando invece alcuna semplificazione conriferimento a quelli di pericolo [per i quali anche “la condanna penale”non può evidentemente “bastare” “per l’esistenza del diritto alrisarcimento del danno” (cfr. Cass. n. 4549/2010, cit.)], categoria nellaquale pacificamente rientra anche la fattispecie criminosa di cui all’art.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 5808/2025Numero sezionale 473/2026Numero di raccolta generale 8694/2026Data pubblicazione 07/04/2026416 bis c.p. (trattandosi, in particolare, di un reato di “pericolopresunto” – cfr. Cass. pen., Sez. un., 11/10/2021, n. 36958) .17. In particolare, la Corte di merito ha ritenuto che la diffusionemediatica documentata non può ritenersi sufficiente a dimostrare ildanno prospettato, comprovando solo l’eco della vicenda illecita, manon anche le ricadute sull’Ente qui istante, né la propagazione, in uno atale notizia, di un’immagine distorta della comunità provinciale; e ciòanche considerando che in tali articoli si dà conto delle evenienzeemergenti dall’inchiesta “Bellu lavuru” – riguardante specifici appalti(variante di Palizzi della S.S. 106 e complesso scolastico “Euclide” diBova Marina) e “cosche” di alcuni Comuni (Africo, [OSCURATO:PERSONA]), non ilcomplesso della Provincia o dei suoi (97) Comuni – senza tuttaviaassociare tali risultanze proprio e solo alle specificità della Provincia diReggio Calabria (non risultando tale comunità territoriale iviglobalmente prospettata, come dedotto dall’appellante, come“palcoscenico privilegiato dell’agire mafioso”, facendosi ivi riferimento,al più, ad altre dimensioni territoriali - da quella genericamenteregionale fino a quella, più circoscritta, “dei Comuni interessati dailavori”, senza coinvolgimento dell’intera comunità provinciale), di cui,pertanto, non si proietta un’immagine irrimediabilmente compromessa(non riguardando peraltro l’inchiesta di cui ivi si dà conto, come detto,né la complessiva amministrazione provinciale, né il complesso dei suoiComuni), non soffermandosi dunque i predetti articoli sulla singolaritàdella realtà provinciale (tanto da addirittura “forgia[re]”,“nell’immaginario collettivo”, una nuova “identità” di quest’ultima – arg.ex Trib. Taranto, 4/7/2022), ma, in generale, sulla pervasività in sé delfenomeno mafioso e sulla sua capacità di infiltrazione negli appaltipubblici più rilevanti.18. In sintesi, la Corte di merito ha ritenuto che la diffusione mediaticadella vicenda illecita non può ex se determinare una lesione delNumero registro generale 5808/2025Numero sezionale 473/2026Numero di raccolta generale 8694/2026Data pubblicazione 07/04/2026prestigio dell’amministrazione o della specifica collettività, riportandopure specifici precedenti della Corte d’appello di Palermo, comprovandosolo l’eco della vicenda illecita, e non le ricadute sull’ente. Infine haritenuto che l’appellante non abbia ottemperato all’onus su di essagravante ex art. 1226 c.c., non risultando sufficienti i documenticomplessivamente prodotti.19. Si deve ritenere che nell’ipotesi considerata, con riferimento ainumerosi fatti di reato cui si ricollega il reato associativo contestato, aifini della valutazione della sussistenza di un danno all’immaginesarebbe stato, di contro, doveroso procedere all’analisi della fattispeciecriminosa per la quale i resistenti sono stati riconosciuti colpevoli insede penale ai sensi dell'art. 416 bis, comma 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed 8, c.p.,perché questi ultimi all’interno della organizzazione di stampo mafiosofinalizzata alla commissione di una serie indeterminata di condottedelittuose, tra le quali numerose poste in essere contro il patrimonio ela [OSCURATO:PERSONA] e tese ad acquisire direttamente o perinterposta persona la gestione o, comunque, il controllo di attivitàeconomiche (finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o ilprofitto di delitti), di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizipubblici, avevano acquisito, in particolare, in modo diretto o indiretto lagestione o, comunque, il controllo della fase esecutiva dell'appaltopubblico relativo alla strada statale 106 - variante all'abitato di Palizzi,rientrante nel programma delle grandi opere di competenzadell'[OSCURATO:SOCIETA]. - [OSCURATO:PERSONA] per le Strade, nonché dell'appaltopubblico - indetto dalla Provincia dì [OSCURATO:PERSONA] — settore LavoriPubblici - relativo alla realizzazione dello stabile dell'[OSCURATO:PERSONA]"Euclide", comprensivo di [OSCURATO:PERSONA] per Geometri e LiceoScientifico, finalizzati a realizzare profitti o vantaggi ingiusti per i sodali.20. Proprio le caratteristiche dei fatti delittuosi riconducibili aicomponenti dell’organizzazione criminosa venivano indicati dallaNumero registro generale 5808/2025Numero sezionale 473/2026Numero di raccolta generale 8694/2026Data pubblicazione 07/04/2026ricorrente quale fonte di un danno erariale (inteso nel suo significatodi danno patrimoniale in senso ampio che abbraccia in sé ogniforma di lesione ad utilità economicamente apprezzabile) allo svilupposocio-economico del territorio dell’ente, per effetto della presenza edinfluenza delle consorterie mafiose e dell’attività estorsiva posta inessere, che ha determinato l’alterazione delle regole del mercato edella concorrenza ai danni delle imprese locali; e, inoltre, quale fattoredi disincentivazione allo spirito di intraprendenza imprenditoriale,nonché serio ostacolo alla capacità del territorio di attirare nuoviinvestimenti di capitali al fine di garantire l’insediamento di nuoverealtà produttive nel territorio della ricorrente.21. E non solo. Il reato accertato era indicato essere fonte di un dannoall’immagine di tutto il territorio reggino (e quindi dell’ente territoriale),con conseguente danno sia patrimoniale, consistente nelle minorientrate rappresentate dal freno allo sviluppo turistico della Provincia diReggio Calabria per la presenza nel proprio territorio di consorterie distampo mafioso, sia non patrimoniale, per il “discredito” arrecatoall’ente ed alla sua popolazione. Danni che, tuttavia, non sono staticonsiderati con riferimento alla fattispecie in esame, costituendo essa,giustappunto, un reato di pericolo non necessariamente collegatoall’accertamento dei cd reati- fine.22. Di contro, la motivazione della Corte territoriale si dimostrainternamente contradittoria e non chiaramente decifrabile laddove,omettendo una considerazione globale di tutti gli indizi raccolti, intermini probabilistici rispetto ad altri eventi solo possibili (quali lalimitata incidenza del danno sui soli soggetti direttamente lesi, quali isingoli Comuni), evidenzia in particolare che: a) il giudicato penaleesterno non ha avuto alcuna capacità di determinare necessariamente,sul piano logico prima che giuridico, un’opposta conclusione in fattorispetto al comportamento assunto dai convenuti; b) i reati commessiNumero registro generale 5808/2025Numero sezionale 473/2026Numero di raccolta generale 8694/2026Data pubblicazione 07/04/2026non hanno comportato un danno all’immagine al territorio reggino,bensì ai soli Comuni e , a livello più esteso, alla Regione o allo Stato.23. Va inoltre sottolineato che una cosa è una lettura atomistica deglielementi indiziari, con una isolata considerazione del possibile apportodi ciascuno di essi per la ricostruzione fattuale, effettuata secondo unragionamento del tutto inammissibile perché comportante unainterpretatio abrogans degli artt. 2727 e 2729 c.c.; un’altra è, invece, ilragionamento inferenziale che, nel caso concreto, il giudice ha del tuttoomesso di espletare con riguardo alle evidenze del caso, in ciò violandoil richiamato dictum normativo che esige una considerazionecomplessiva e unitaria degli elementi (dati fattuali) raccolti e valutati intermini razionali-probabilistici secondo l’id quod plerunque (cfr. Cass.Sez. 3, Ordinanza n. 19253 del 13/7/2025).24. L’approccio riduttivo seguito dalla Corte di merito nel leggere laconcatenazione degli indizi offerti e il carattere effettivamente lesivodell’eco mediatica ingenerata dai fatti penalmente accertati ha condottoa una irragionevole svalutazione di quanto riportato dai cd. corpiintermedi (media) circa la magnitudine, diffusività e capillare lesivitàdegli interessi inerenti all’ente territoriale rappresentativo di una interacomunità, laddove dalla ricorrente era addotto - a titolo esemplificativo– che una parte dell’articolo del quotidiano ”La Repubblica” nel titoloriportava quanto segue: “Cemento finto e gallerie di cartone le manidei clan sulla Statale 106” « [OSCURATO:PERSONA]. In gergo lo chiamano«cemento depotenziato», fa guadagnare qualche milione di Euro achilometro. C’è tanta sabbia, c'è tantissima acqua e c’è pococalcestruzzo”.Quello che può succedere dopo la commissione di tali plurimi fattiilleciti, orientati alla messa al bando degli interessi pubblici collegati alterritorio reggino e alla sua intera comunità, lo riporta anche ildispaccio dell’Ansa del 4 dicembre 2007 alle 19:25 : «Una frana si èNumero registro generale 5808/2025Numero sezionale 473/2026Numero di raccolta generale 8694/2026Data pubblicazione 07/04/2026abbattuta, per cause in corso di accertamento, su una galleria incostruzione lungo lo statala numero 106 Jonica, in provincia di ReggioCalabria». La galleria sarebbe risultata fatta di cartone. Si affermavache dopo l’autostrada Salemo-[OSCURATO:PERSONA] i boss avevano messo lemani anche sulla grande via di comunicazione che dallo Stretto salefino a Taranto. “Cemento fasullo, sub appalti affidati svincolo doposvincolo e curva dopo curva ai soliti noti di Africo e di [OSCURATO:PERSONA],assunzioni forzate delle maestranze, cantieri infestati dai «sottoponga»di [OSCURATO:PERSONA] detto «II Tiradritto», camion e betoniererigorosamente di proprietà dei capibastone che regnano nei paesi dovepassa la statale numero 106. È un'altra strada di proprietà della'ndrangheta”.25. Quanto sopra vale a sottolineare come la prospettiva di cui si èavvalso il giudice di merito per valutare la sussistenza e l’entità deldanno immateriale conseguente all’illecito accertato emerge comeapparente e in violazione dell’art. 132 c.p.c. (cfr. per tutte Cass. Sez.U.8053/2014), in quanto nella motivazione non sono stati consideraticompiutamente i fatti integranti, in eventum, il danno immaterialesubito dalla Provincia di [OSCURATO:PERSONA].26. Del tutto riduttiva, infatti, è l’argomentazione spesa dalla Corte dimerito laddove si sofferma sull’inquadramento giuridico dell’art. 416 bisc.p. Il delitto di associazione di tipo mafioso, previsto dall’art. 416-bisc.p., costituisce certamente un reato autonomo e di pericolo, che siperfeziona con la sola esistenza di un sodalizio caratterizzato dalmetodo mafioso, essendo irrilevante la commissione dei delitti-fine, iquali, però, se realizzati, concorrono materialmente con il reatoassociativo (Cass., Sez. Un., n. 16/1994; Cass., Sez. I, n.10753/2012). In tale caso, il danno all’immagine dell’ente territorialequi ricorrente era stato allegato in riferimento alla sentenza penale dicondanna che aveva accertato definitivamente l’esistenza di unaNumero registro generale 5808/2025Numero sezionale 473/2026Numero di raccolta generale 8694/2026Data pubblicazione 07/04/2026consorteria mafiosa che si era resa responsabile di gravi crimininell’ambito territoriale proprio dell’ente. Per quanto concerne, poi, ilrequisito della gravità - inteso come grado di probabilità dellasussistenza del fatto ignoto (il danno-conseguenza all’immagine)desumibile da quello noto (i fatti emergenti dalle prove documentaliofferte) - veniva indicato essere insito nella gravità delle condotte postein essere dall’associazione mafiosa cui hanno preso parte gli odierniresistenti, in cui il quid pluris era costituito dalla diffusione a livellonazionale, attraverso gli articoli delle testate giornalistiche, del modusoperandi della consorteria mafiosa presente nel territorio reggino; edal contenuto di tali articoli - avente un’ accezione profondamentenegativa - si poteva desumere l’assoggettamento della popolazionelocale alle ‘ndrine e una mancanza di scrupoli di queste ultime nelmettere in pericolo la sicurezza degli utenti della strada e l’incolumitàdegli studenti per il raggiungimento dei loro fini. Per evidenziare ciòerano stati citati gli articoli di giornale di II Sole 24ore - «[OSCURATO:PERSONA]:in Calabria non si guarda in faccia neppure agli studenti» - e diRepubblica - «Cemento finto e gallerie di cartone, le mani dei clan sullaStatale 106»-.27. La Corte territoriale, in particolare, nell’applicare i suddetti principi didiritto alla complessa ipotesi in esame, non ha dimostrato coerenzaargomentativa interna allorché statuisce, del tutto apoditticamente - senon anche in senso antifattuale - che dalla prova documentale fornitada parte attrice si sarebbe potuto, al più, ricavare che ad aver subitoun’immagine distorta non sarebbe stata la provincia di [OSCURATO:PERSONA],facendosi riferimento a una “offesa” di «altre dimensioni territoriali - daquella genericamente regionale fino a quella, più circoscritta, “deiComuni interessati dai lavori”» così giungendo ad elidere, del tuttoirragionevolmente, l’ipotesi di veridicità del fatto storico.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 5808/2025Numero sezionale 473/2026Numero di raccolta generale 8694/2026Data pubblicazione 07/04/202628. E’ infatti nozione di comune esperienza e difficilmente confutabile,ma non altrettanto presa in considerazione ai fini del ragionamentoindiziario, che le ’ndrine cui fa riferimento l’organizzazione criminosa inesame sono capillarmente presenti nel territorio reggino, ecostituiscono le cellule organizzative di base della ’ndrangheta,strutturalmente caratterizzata da un radicamento territoriale stabile, sulquale esercita in via continuativa e capillare il controllo criminale,fondato su legami familiari e di sangue. Tale organizzazione è dotata dielevatissima capacità criminale, in quanto caratterizzata da unastruttura unitaria e stabile, da un radicamento territoriale capillare edalla concreta ed effettiva capacità di esercitare una forza diintimidazione diffusa, idonea a determinare assoggettamento e omertà,nonché a condizionare in modo sistematico l’economia, la vita sociale ele istituzioni, anche al di fuori dei territori di originario insediamento.29. Si deve rimarcare, allora, che la prospettiva di cui si è avvalso ilgiudice di merito per valutare la sussistenza e l’entità del dannoimmateriale conseguente ai danni provocati all’ente territorialericorrente, collegati agli illeciti commessi dalle ‘ndrine capillarmentepresenti nella provincia di [OSCURATO:PERSONA], è non solo del tutto parzialee riduttiva, ma pure, a ben guardare, in violazione dell’art. 112 c.p.c.,in quanto non considera i singoli fatti illeciti, la notevole capacitàintimidatoria e l’eco mediatica negativa cui la ricorrente ha ricollegato ildanno derivante dal reato associativo in esame.30. La lettura riduttiva e antistorica del grave fenomeno associativo inquestione, infine, si rivela in contrasto con principi già consolidati intema di applicazione dell’art. 1226 c.c.31. Vero è che la liquidazione in via equitativa, ai sensi degli artt. 1226 e2056 c.c., può trovare ingresso unicamente qualora la parte abbiadimostrato la sussistenza di un danno risarcibile, come anche indicatodalla Corte di merito nella sentenza impugnata. Essa costituisce, infatti,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 5808/2025Numero sezionale 473/2026Numero di raccolta generale 8694/2026Data pubblicazione 07/04/2026lo strumento normativo elargito al giudice di merito per sopperire alledifficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettivitàdella tutela risarcitoria, ma non può naturalmente assumere valenzasurrogatoria della prova dell'esistenza del danno e del nesso dicausalità giuridica che lo lega all'inadempimento o al fatto illecitoextracontrattuale (Cass. ord. 29 aprile 2022 n. 13515). Tuttavia, è notoil principio – anch’esso del tutto obliterato dalla Corte di merito - percui per il danno collegato a un illecito accertato è sufficiente anche solouna difficoltà di un certo rilievo per legittimare una quantificazioneequitativa, dovendosi espungere dal processo il cd. "non liquet” (daultimo, Cass. Sez. 3, ord. 16 luglio 2025 n. 19681; e cfr. ancora Cass.ord. 29 aprile 2022 n. 13515).32. Per quel che si è fin qui osservato va dunque accolto il ricorso perquanto di ragione; per l’effetto va cassata la sentenza con rinvio allaCorte d’appello di Catanzaro, anche per le spese. P.Q.Maccoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza in relazione erinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Catanzaro.Così deciso in Roma il 5 febbraio 2026Il PresidenteChiara Graziosi
Sentenza Cassazione n. 08694/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris