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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 maggio 2022

Cassazione n. 46303/2022

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to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Palermo, in sede cautelare, dichiarava inammissibile per genericità l'appello proposto dal ricorrente avverso l'ordinanza emessa dal GIP del medesimo Tribunale in data 4 maggio 2022 che aveva, a sua volta, respinto l'istanza volta alla sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere applicata al Meli in relazione al reato di estorsione fr aggravata ex art. 416-bis.1. cod. pen., reato per il quale il ricorrente è stato condannato in primo grado.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla valutazione di aspecificità dell'atto di appello, tenuto conto che con esso si era messo in evidenza il decorso del tempo dalla esecuzione della misura e dall'ultima valutazione del Tribunale del riesame, intervenuta il 2 aprile del 2021 ad oltre un anno di distanza, nonché il ridimensionamento dell'originario quadro probatorio attraverso l'esclusione, a seguito della sentenza di primo grado, dell'aggravante della agevolazione mafiosa e di cui all'art. 628, comma 3, cod. proc. pen., circostanze che avrebbero dovuto essere ritenute idonee a riverberarsi sulla valutazione della esigenza cautelare, in quanto idonee a ridimensionare la pericolosità sociale del ricorrente attraverso l'esclusione di ogni tipo di contatto con ambienti mafiosi. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.

Il ricorrente, oltre che reiterare le doglianze contenute nell'atto di appello, non mette in evidenza il dato fondamentale che ai fini del giudizio cautelare, il quadro non era mutato, così come già aveva messo in rilievo il GIP nel primo provvedimento di rigetto, per il fatto che la contestazione accusatoria per la quale il Meli aveva riportato condanna, contemplava l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1. cod. pen. anche sotto il profilo del metodo mafioso, con conseguente applicazione della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. idonea a rendere giustificata la decisione di merito circa la gravità del fatto e l'assenza di ridimensionamento delle esigenze cautelari dovute alle statuizioni di condanna intervenute nel primo grado del giudizio.

Di tanto il ricorrente non ha mai dato contezza né nella sua richiesta primigenia, né nell'atto di appello, né nel ricorso, sicché il giudizio di aspecificità delle sua impugnazione, espresso dal Tribunale, è privo di vizi logico-giuridici.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp.att. cod. proc. pen..

Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 12.10.2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Ra 'irktbA DEPOSITA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Palermo, in sede cautelare, dichiarava inammissibile per genericità l'appello proposto dal ricorrente avverso l'ordinanza emessa dal GIP del medesimo Tribunale in data 4 maggio 2022 che aveva, a sua volta, respinto l'istanza volta alla sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere applicata al Meli in relazione al reato di estorsione fr aggravata ex art. 416-bis.1. cod. pen., reato per il quale il ricorrente è stato condannato in primo grado. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla valutazione di aspecificità dell'atto di appello, tenuto conto che con esso si era messo in evidenza il decorso del tempo dalla esecuzione della misura e dall'ultima valutazione del Tribunale del riesame, intervenuta il 2 aprile del 2021 ad oltre un anno di distanza, nonché il ridimensionamento dell'originario quadro probatorio attraverso l'esclusione, a seguito della sentenza di primo grado, dell'aggravante della agevolazione mafiosa e di cui all'art. 628, comma 3, cod. proc. pen., circostanze che avrebbero dovuto essere ritenute idonee a riverberarsi sulla valutazione della esigenza cautelare, in quanto idonee a ridimensionare la pericolosità sociale del ricorrente attraverso l'esclusione di ogni tipo di contatto con ambienti mafiosi. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. Il ricorrente, oltre che reiterare le doglianze contenute nell'atto di appello, non mette in evidenza il dato fondamentale che ai fini del giudizio cautelare, il quadro non era mutato, così come già aveva messo in rilievo il GIP nel primo provvedimento di rigetto, per il fatto che la contestazione accusatoria per la quale il Meli aveva riportato condanna, contemplava l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1. cod. pen. anche sotto il profilo del metodo mafioso, con conseguente applicazione della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. idonea a rendere giustificata la decisione di merito circa la gravità del fatto e l'assenza di ridimensionamento delle esigenze cautelari dovute alle statuizioni di condanna intervenute nel primo grado del giudizio. Di tanto il ricorrente non ha mai dato contezza né nella sua richiesta primigenia, né nell'atto di appello, né nel ricorso, sicché il giudizio di aspecificità delle sua impugnazione, espresso dal Tribunale, è privo di vizi logico-giuridici. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp.att. cod. proc. pen.. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 12.10.2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Ra 'irktbA DEPOSITA
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