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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 maggio 2023

Cassazione n. 18020/2023

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18840/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Napoli, C entro Direzionale n.

F/22. –RICORRENTI– contro [OSCURATO:PERSONA]. -INTIMATO- avverso l’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 17668/2022, pubblicata il 31.5.2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 24.5.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Aurelia e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per revocazione avverso l’ordinanza di legittimità n. 17668/2022, con cui è stata dichiarata inammissibile l’impugnazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 641/2021.

Oggetto: revocazione Le ricorrenti erano state evocate in giudizio con azione di reintegra nel possesso proposta da [OSCURATO:PERSONA] a tutela delle facoltà di accesso ad un'edicola funeraria.

La domanda era stata accolta in primo grado; il successivo appello delle convenute era stato dichiarato tardivo, poiché instaurato oltre il termine p revisto dall'art.327 c.p.c..

L'ordinanza di legittimità, che ha confermato la sentenza di appello, ha dichiarato inammissibile - ai sensi dell’art. 372 c.p.c. - la produzione dei documenti allegati alla memoria illustrativa depositata in prossimità dell'adunanza camerale, documenti volti a dimostrare che la notifica dell’appello era stata eseguita in un luogo diverso dalla residenza dell’app e llata , ritenendo poi generiche la censure con cui i ricorrente avevano lamentato di non abitare nel luogo ove era stata indirizzata la notifica del ricorso possessorio, sull’assunto che l’abitazione era divenuta inagibile.

2. Con un unico motivo di revocazione le ricorrenti deducono che il Collegio non avrebbe rilevato che l’ufficiale giudiziario non aveva svolto ricerche per rintracciare la destinataria della notifica del ricorso possessorio e non abbia considerato che il Giusti aveva rinunciato all’esecuzione della sentenza di primo grado e non si era difeso in cassazione.

Assumono di aver depositato, unitamente alla memoria, elementi che provavano incontrovertibilmente che le Cangiano non potevano ricevere la notifica del ricorso possessorio, non risiedendo presso l'immobile, ormai inagibile, in cui era stabilita la loro residenza anagraficae di aver prodotto anche un contratto di vendita, da cui risultava che le Cangiano avevano subito lo sfratto in epoca anteriore alla proposizione del giudizio di primo grado, lamentando un errore di percezione da parte del Collegio giudicante, per aver dichiarato inammissibile la documentazione, correttamente inviata a mezzo PEC 5 gg. prima dell’adunanza e diretta a provare la nullità della notifica della domanda di spoglio.

Questa Corte avrebbe poi erroneamente affermato: a) che la tomba a terra dei Cangiano rendeva difficoltoso l’accesso all'edicola funeraria della controparte, mentre, considerata l’epoca di realizzazione delle opere, non potevano essere le ricorrenti ad aver spogliato il Giusti ma semmai il contrario , e che la medesima tomba era collocata nei pressi dell'edicola funeraria, mentre era completamente isolata.

Si sollecita – in fase rescissoria – anche l’accertamento della nullità della pronuncia di appello, assunta da un magistrato destinatario di una richiesta di ricusazione.

Il ricorso è inammissibile.

Dall’esame del fascicolo di ufficio non risulta l’effettuazione della notifica del ricorso per revocazione, che pertanto va dichiarato inammissibile, non essendoconsentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (Cass. 8641/2019; Cass.19623/2015; Cass. 26108/2015; Cass. 23793/2018).

Giova poi ricordare che l'impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell'ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presuppone l'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa (Cass. Cass. s.u. 31032/2019).

Nel caso in esame, il Collegio di legittimità ha ritenuto generiche le censure volte a contestare la validità della notifica del ricorso possessorio che, secondo i ricorrenti, non era giunta a buon fine a causa dell’inagibilità della loro abitazione, sull’assunto che “ tale affermazione non risulta accompagnata né dall’indicazione del documento che dimostrava la dedotta inagibilità, né dall’indicazione del momento processuale in cui esso sarebbe stato introdotto nel giudizio di merito, posto che, al riguardo, nulla emergeva dalla lettura del provvedimento impugnato”; ha inoltre dichiarato l’inammissibilità del deposito degli atti allegati alla memoria poiché non riguardanti l’ammissibilità del ricorso o del controricorso, o la nullità della sentenza, ma il merito delle questioni dedotte (cfr. ordinanza pag. 3 e 4).

La pronuncia non si fonda– quin di - sull’erronea supposizione di un fatto processuale smentito dagli atti (riguardo al deposito dei documenti volti a provare la nullità della notifica del ricorso di primo grado), né su altre circostanze sostanziali o processuali che appaiano in evidentecontrasto con le risultanze processuali, ma su un giudizio di genericità dei motivi e sull’inammissibilità delle produzioni, del cui deposito ha dato atto, con argomentazioni in diritto non censurabili ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c..

Segue, per tuttiquesti motivi, l’inammissibilità del ricorso.

Nulla sulle spese,non avendo l’intimato svolto difese.

Va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art.13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18840/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Napoli, C entro Direzionale n. F/22. –RICORRENTI– contro [OSCURATO:PERSONA]. -INTIMATO- avverso l’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 17668/2022, pubblicata il 31.5.2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 24.5.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Aurelia e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per revocazione avverso l’ordinanza di legittimità n. 17668/2022, con cui è stata dichiarata inammissibile l’impugnazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 641/2021. Oggetto: revocazione Le ricorrenti erano state evocate in giudizio con azione di reintegra nel possesso proposta da [OSCURATO:PERSONA] a tutela delle facoltà di accesso ad un'edicola funeraria. La domanda era stata accolta in primo grado; il successivo appello delle convenute era stato dichiarato tardivo, poiché instaurato oltre il termine p revisto dall'art.327 c.p.c.. L'ordinanza di legittimità, che ha confermato la sentenza di appello, ha dichiarato inammissibile - ai sensi dell’art. 372 c.p.c. - la produzione dei documenti allegati alla memoria illustrativa depositata in prossimità dell'adunanza camerale, documenti volti a dimostrare che la notifica dell’appello era stata eseguita in un luogo diverso dalla residenza dell’app e llata , ritenendo poi generiche la censure con cui i ricorrente avevano lamentato di non abitare nel luogo ove era stata indirizzata la notifica del ricorso possessorio, sull’assunto che l’abitazione era divenuta inagibile. 2. Con un unico motivo di revocazione le ricorrenti deducono che il Collegio non avrebbe rilevato che l’ufficiale giudiziario non aveva svolto ricerche per rintracciare la destinataria della notifica del ricorso possessorio e non abbia considerato che il Giusti aveva rinunciato all’esecuzione della sentenza di primo grado e non si era difeso in cassazione. Assumono di aver depositato, unitamente alla memoria, elementi che provavano incontrovertibilmente che le Cangiano non potevano ricevere la notifica del ricorso possessorio, non risiedendo presso l'immobile, ormai inagibile, in cui era stabilita la loro residenza anagraficae di aver prodotto anche un contratto di vendita, da cui risultava che le Cangiano avevano subito lo sfratto in epoca anteriore alla proposizione del giudizio di primo grado, lamentando un errore di percezione da parte del Collegio giudicante, per aver dichiarato inammissibile la documentazione, correttamente inviata a mezzo PEC 5 gg. prima dell’adunanza e diretta a provare la nullità della notifica della domanda di spoglio. Questa Corte avrebbe poi erroneamente affermato: a) che la tomba a terra dei Cangiano rendeva difficoltoso l’accesso all'edicola funeraria della controparte, mentre, considerata l’epoca di realizzazione delle opere, non potevano essere le ricorrenti ad aver spogliato il Giusti ma semmai il contrario , e che la medesima tomba era collocata nei pressi dell'edicola funeraria, mentre era completamente isolata. Si sollecita – in fase rescissoria – anche l’accertamento della nullità della pronuncia di appello, assunta da un magistrato destinatario di una richiesta di ricusazione. Il ricorso è inammissibile. Dall’esame del fascicolo di ufficio non risulta l’effettuazione della notifica del ricorso per revocazione, che pertanto va dichiarato inammissibile, non essendoconsentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (Cass. 8641/2019; Cass.19623/2015; Cass. 26108/2015; Cass. 23793/2018). Giova poi ricordare che l'impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell'ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presuppone l'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa (Cass. Cass. s.u. 31032/2019). Nel caso in esame, il Collegio di legittimità ha ritenuto generiche le censure volte a contestare la validità della notifica del ricorso possessorio che, secondo i ricorrenti, non era giunta a buon fine a causa dell’inagibilità della loro abitazione, sull’assunto che “ tale affermazione non risulta accompagnata né dall’indicazione del documento che dimostrava la dedotta inagibilità, né dall’indicazione del momento processuale in cui esso sarebbe stato introdotto nel giudizio di merito, posto che, al riguardo, nulla emergeva dalla lettura del provvedimento impugnato”; ha inoltre dichiarato l’inammissibilità del deposito degli atti allegati alla memoria poiché non riguardanti l’ammissibilità del ricorso o del controricorso, o la nullità della sentenza, ma il merito delle questioni dedotte (cfr. ordinanza pag. 3 e 4). La pronuncia non si fonda– quin di - sull’erronea supposizione di un fatto processuale smentito dagli atti (riguardo al deposito dei documenti volti a provare la nullità della notifica del ricorso di primo grado), né su altre circostanze sostanziali o processuali che appaiano in evidentecontrasto con le risultanze processuali, ma su un giudizio di genericità dei motivi e sull’inammissibilità delle produzioni, del cui deposito ha dato atto, con argomentazioni in diritto non censurabili ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c.. Segue, per tuttiquesti motivi, l’inammissibilità del ricorso. Nulla sulle spese,non avendo l’intimato svolto difese. Va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art.13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Se
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