CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 34491/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CATANIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2023 del TRIBUNALE di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni scritte presentate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 10 ottobre 2023, il Tribunale di Catania, pronunciandosi ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., ha dichiarato non doversi procedere in quanto l'azione penale non poteva essere proseguita per mancanza di querela nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], tratta a giudizio per rispondere del delitto di cui agli artt. 624 e 625, primo comma, n. 2, cod. pen., perché, con violenza consistita nel manomettere il contatore, si impossessava, al fine di trarne un ingiusto profitto, di quantitativi di energia elettrica, sottraendoli all'Enel, alla cui rete allacciava abusivamente l'impianto sito in Catania, [OSCURATO:PERSONA] n. 2; con l'aggravante di aver commesso il fatto con violenza sulle cose, consistita nella manomissione del misuratore per registrare una energia e potenza con errore dell'85.33%; fatto accertato in Catania il 13 maggio 2021. Nel frangente, il primo Giudice ha ritenuto tardiva la contestazione, da parte del Pubblico ministero, dell'aggravante prevista dall'art. 625, primo comnna, n. 7, cod. pen., motivata con la circostanza che l'energia elettrica sia un bene destinato a pubblico servizio, avvenuta all'udienza del 10 ottobre 2023; Ciò in quanto essa era stata formulata successivamente alla data del 30 marzo 2023 ed era stata avanzata al fine di modificare il regime di procedibilità del delitto, ormai cristallizzato come procedibile a querela. 2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., che il Tribunale, nel ritenere non consentita la modifica dell'imputazione operata dal Pubblico ministero con la contestazione della circostanza aggravante prevista dall'art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen., abbia violato l'art. 516 cod. proc. pen., dovendo essere precluso al giudice ogni sindacato prevenivo sull'ammissibilità della contestazione di un fatto diverso o di una circostanza aggravante non menzionata nel decreto che dispone il giudizio, spettando in via esclusiva al pubblico ministero il potere di procedere a una nuova contestazione. Infatti, a mente dell'art. 517 cod. proc. pen., il pubblico ministero «contesta all'imputato» il reato connesso o la circostanza aggravante emersa dagli atti del dibattimento, senza che sia previsto alcuno spazio di intervento per il giudice. Pertanto, l'affermazione della tardività della contestazione in dibattimento della circostanza aggravante sarebbe illegittima, sì da configurare una nullità assoluta di carattere generale della relativa statuizione.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Va premesso che a seguito della modifica dell'art. 624, comma 3, cod. pen., operata dall'art. 2, primo comma, lett. i), d.lgs. n. 150 del 2022 (c.d. [OSCURATO:PERSONA]) e in vigore dal 30 dicembre 2022, applicabile anche a reati anteriormente commessi in quanto norma più favorevole all'imputato (Sez. 2, n. 12179 del 25/01/2023, Pisante, Rv. 284825 - 01), il delitto in imputazione è divenuto procedibile a querela. Quest'ultima va presentata, ai sensi dell'art. 124 cod. pen., entro tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato, salvo che la legge disponga diversamente. La novella ha però mantenuto il regime di procedibilità d'ufficio del delitto di furto nelle seguenti ipotesi: se la persona offesa è incapace, per età o per infermità; se ricorre taluna delle circostanze di cui all'art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen., ovvero se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza, mentre è punibile a querela se il fatto è commesso su cose esposte alla pubblica fede; se ricorre taluna delle circostanze previste dall'art. 625, primo comma, n. 7-bis, cod. pen., vale a dire se il fatto è commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto a infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica. 2.1. Nel caso di specie, il Tribunale ha rilevato correttamente che l'imputazione originaria non comprendeva la contestazione "in fatto" dell'aggravante della destinazione della cosa oggetto di sottrazione al pubblico servizio, la cui eventuale sussistenza avrebbe conservato il regime di procedibilità officiosa del delitto di furto così aggravato; è ha condivisibilmente concluso nel senso che il reato in parola era divenuto procedibile a querela e che essa non era stata ritualmente proposta, nemmeno nel termine assegnato dall'art. 85 del decreto n. 150 del 2022. 3. Il ricorso non contesta tale assunto, ma lamenta la violazione dell'art. 517 cod. proc. pen. per avere il Giudice procedente dichiarato l'improcedibilità per mancanza della querela senza riconoscere rilevanza alla previa contestazione suppletiva della aggravante della destinazione del bene al pubblico servizio, effettuata dal Pubblico ministero nel corso del dibattimento. Orbene, nel caso esaminato risulta dagli atti l'assenza assoluta di attività processuale tra l'entrata in vigore della cd. riforma Cartabia, avvenuta il 30 dicembre 2022, e la maturazione della causa di improcedibilità, il 30 marzo 2023;di tal che il Pubblico ministero ha potuto procedere soltanto alla prima udienza utile alla contestazione dell'aggravante ai sensi del citato art. 517 cod. proc. pen., idonea, come detto, a determinare la procedibilità di ufficio del reato ascritto all'imputata. Il Tribunale - ritenendo «tardiva» la contestazione supplettiva - ha irragionevolmente negato gli effetti di tale legittimo atto propulsivo del pubblico ministero, ritenendo operativa la causa di improcedibilità «ora per allora», anche in un caso, come quello in esame, nel quale - pur in assenza assoluta di attività processuale nell'arco temporale suddetto - lo stesso Pubblico ministero non aveva alcuna possibilità di assumere l'iniziativa necessaria per adeguare l'imputazione alle nuove regole. In tal modo, il primo Giudice ha accolto una interpretazione in contrasto con il dovere, costituzionalmente imposto, del titolare dell'azione penale di esercizio e proseguimento della stessa azione. Infatti, nel caso di improcedibilità sopravvenuta, il rapporto con il potere di contestazione suppletiva torna ad essere il frutto di una necessaria valorizzazione del principio costituzionale della obbligatorietà della azione penale, come già ritenuto dall'orientamento di legittimità che il Collegio condivide e riafferma (Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, Bevacqua, Rv. 286291 - 01; Sez. 5, n. 14891 del 14/03/2024, Bonaurio, non massimata). 4. Deve essere, dunque, ribadito il principio per cui è affetta da nullità assoluta di ordine generale, per violazione del principio del contraddittorio, la sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. per carenza della condizione di procedibilità della querela, nel caso in cui il giudice abbia consentito l'interlocuzione delle parti solo sulla questione della procedibilità, ritenendo irrilevante, poiché tardiva, la modifica dell'imputazione da parte del pubblico ministero, mediante la contestazione di un'aggravante idonea, in astratto, a rendere il reato procedibile d'ufficio. Al contrario, il giudice, ai fini della pronuncia di proscioglimento anche per ragioni di rito introdotte da modifiche normative intervenute nel corso del giudizio, deve tenere conto della contestazione suppletiva di un'aggravante che renda il reato procedibile di ufficio, nonché valutare le sopravvenienze istruttorie acquisite nel corso del giudizio, suscettibili di confortare la plausibilità della contestazione suppletiva medesima (Sez. 4, n. 14710 del 27/03/2024, Costantino, Rv. 286124 - 01; Sez. 4, n. 48347 del 04/10/2023, Scalora, Rv. 285682 - 01). 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio, ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., al Tribunale di Catania per il relativo giudizio. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio, ferma la validità della contestazione supplettiva operata dal Pubblico ministero, dovrà, dunque, verificare la sussistenza dell'aggravante che ne ha costituito oggetto, al fine di stabilire il regime di procedibilità del reato. [OSCURATO:PERSONA] Annulla la sentenza impugnata con rinvio per il giudizio al Tribunal