CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22216/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si deduce l'insussistenza del dolo e l'inoffensività della condotta di evasione è riproduttivo di censure adeguatamente confutata, avendo la Corte di appello escluso, a confutazione della lettura riduttiva prospettata dalla difesa, come l'assenza per tre giorni dall'abitazione avesse palesato l'offensività della condotta di allontanamento e la sussistenza dell'elemento soggettivo; rilevato che il secondo motivo con cui si censura l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. costituisce motivo non dedotto in sede di gravame e non certo evincibile dalla condotta che ha visto il ricorrente allontanarsi per tre giorni dall'abitazione ove era sottoposto agli arresti domiciliari con il dispositivo elettronico di controllo, previamente forzato e rimosso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/