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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 6 aprile 2023

Cassazione n. 14238/2023

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unciato la seguente ordinanza ORDINANZA sul ricorso 2610/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in Liquidazione, in persona del Liquidatore, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] XXI Aprile 11 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona dei procuratori spec iali, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 15 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -controricorrente – avverso la sentenza n. 6040/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 09/10/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/04/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che: [OSCURATO:SOCIETA]. propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. per l’importo di Euro 33.484,88 oltre interessi.

Il Tribunale adito accolse l’opposizione, revocando il decreto ingiuntivo.

Avverso detta sentenza propose appello l’opposta.

Con sentenza di data 9 ottobre 2019 la Corte d’appello di Roma accolse l’appello, condannando l’appellata al pagamento della somma di Euro 26.743,08 oltre interessi.

Osservò la corte territoriale che con la domanda di ingiunzione era stato prodotto il contratto di locazione finanziaria e le fatture riportanti l’importo dei canoni abbinati alle quattro vetture noleggiate, documentazione sul cui contenuto non era stato avanzato alcun rilievo.

Aggiunse che il mancato pagamento dei canoni di locazione allegato dalla creditrice non era stato contestato dall’opponente, pur se nel contratto il canone di noleggio non risultava indicato riferendosi la relativa clausola al canone “stabilito nella quotazione e riportato nell’ordine”, ordini non prodotti, mentre i dati contabili nelle specifiche fatture non erano stati oggetto di eccezione, a differenza delle fatture emesse per conguaglio chilometrico e per prestazioni diverse.

Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione sulla base di due motivi e resiste con controricorso la parte intimata.

E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ..

Considerato che:con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ., 2697 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che il giudice di appello ha ritenuto assolto l’onere probatorio anche in mancanza dell’indicazione del canone di noleggio nel contratto ed in assenza della produzione dei relativi ordini e che rispetto all’importo di Euro 26.743,08 non sussiste possibilità di verifica non essendo stati forniti i parametri di quantificazione della presunta debitoria.

Aggiunge che la fattura non ha alcun valore probatorio in sede di giudizio di merito.

Il motivo è inammissibile.

La censura non coglie la ratio decidendi, la quale è nel senso che i dati contabili nelle specifiche fatture non sono stati oggetto di contestazione, per cui il giudice del merito, trattandosi di circostanze non controverse, le ha ritenute sottratte al thema probandum.

Non intercettando la ratio decidendi, la censura è priva di decisività.

Con il secondo motivo si denuncia omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ., 2697 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che i dati contabili riportati nelle fatture prodotte sono stati contestati dall’opponente, come accaduto anche per le fatture relative alle altre voci di credito allegate.

Precisa che nell’atto di opposizione era stato dedotto quanto segue: il totale dei crediti allegati (canoni di locazione non corrisposti, addebito multe, conguaglio chilometrico, fatturazioni diverse) era differente dall’importo complessivo indicato; fuori misura era l’importo per conguaglio chilometrico; priva di specificazione era la voce per “fatturazioni diverse”; gli estratti conti riportavano una generica rendicontazione; l’estratto autentico del libro IVA era inidoneo a rappresentare la prova del credito.

Il motivo è infondato.

Nel motivo risultano indicate le contestazioni che sarebbero state sollevate con l’opposizione a decreto ingiuntivo.

Come si desume dall’esposizione contenuta nel motivo, non vi è stata specifica contestazione dei dati contabili contenuti nelle fatture relative ai canoni di locazione.

Alla stregua di quanto esposto dalla ricorrente, non vi è stata pertanto violazione del principio di non contestazione.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 -quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P. Q. M. Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricors

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ordinanza ORDINANZA sul ricorso 2610/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in Liquidazione, in persona del Liquidatore, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] XXI Aprile 11 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona dei procuratori spec iali, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 15 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -controricorrente – avverso la sentenza n. 6040/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 09/10/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/04/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che: [OSCURATO:SOCIETA]. propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. per l’importo di Euro 33.484,88 oltre interessi. Il Tribunale adito accolse l’opposizione, revocando il decreto ingiuntivo. Avverso detta sentenza propose appello l’opposta. Con sentenza di data 9 ottobre 2019 la Corte d’appello di Roma accolse l’appello, condannando l’appellata al pagamento della somma di Euro 26.743,08 oltre interessi. Osservò la corte territoriale che con la domanda di ingiunzione era stato prodotto il contratto di locazione finanziaria e le fatture riportanti l’importo dei canoni abbinati alle quattro vetture noleggiate, documentazione sul cui contenuto non era stato avanzato alcun rilievo. Aggiunse che il mancato pagamento dei canoni di locazione allegato dalla creditrice non era stato contestato dall’opponente, pur se nel contratto il canone di noleggio non risultava indicato riferendosi la relativa clausola al canone “stabilito nella quotazione e riportato nell’ordine”, ordini non prodotti, mentre i dati contabili nelle specifiche fatture non erano stati oggetto di eccezione, a differenza delle fatture emesse per conguaglio chilometrico e per prestazioni diverse. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione sulla base di due motivi e resiste con controricorso la parte intimata. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che:con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ., 2697 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che il giudice di appello ha ritenuto assolto l’onere probatorio anche in mancanza dell’indicazione del canone di noleggio nel contratto ed in assenza della produzione dei relativi ordini e che rispetto all’importo di Euro 26.743,08 non sussiste possibilità di verifica non essendo stati forniti i parametri di quantificazione della presunta debitoria. Aggiunge che la fattura non ha alcun valore probatorio in sede di giudizio di merito. Il motivo è inammissibile. La censura non coglie la ratio decidendi, la quale è nel senso che i dati contabili nelle specifiche fatture non sono stati oggetto di contestazione, per cui il giudice del merito, trattandosi di circostanze non controverse, le ha ritenute sottratte al thema probandum. Non intercettando la ratio decidendi, la censura è priva di decisività. Con il secondo motivo si denuncia omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ., 2697 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che i dati contabili riportati nelle fatture prodotte sono stati contestati dall’opponente, come accaduto anche per le fatture relative alle altre voci di credito allegate. Precisa che nell’atto di opposizione era stato dedotto quanto segue: il totale dei crediti allegati (canoni di locazione non corrisposti, addebito multe, conguaglio chilometrico, fatturazioni diverse) era differente dall’importo complessivo indicato; fuori misura era l’importo per conguaglio chilometrico; priva di specificazione era la voce per “fatturazioni diverse”; gli estratti conti riportavano una generica rendicontazione; l’estratto autentico del libro IVA era inidoneo a rappresentare la prova del credito. Il motivo è infondato. Nel motivo risultano indicate le contestazioni che sarebbero state sollevate con l’opposizione a decreto ingiuntivo. Come si desume dall’esposizione contenuta nel motivo, non vi è stata specifica contestazione dei dati contabili contenuti nelle fatture relative ai canoni di locazione. Alla stregua di quanto esposto dalla ricorrente, non vi è stata pertanto violazione del principio di non contestazione. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 -quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricors
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