CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 42210/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. (19 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'Appello di Potenza ha confermato il giudizio di penale responsabilità pronunciato dal Tribunale di Matera nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ex artt. 582, 585, primo e secondo comma cod. pen., per aver cagionato a [OSCURATO:PERSONA], colpendolo con un coltello, lesioni personali giudicate guaribili in 10 giorni (capo a dell'imputazione), e (capo b) per il reato previsto dagli art. 4 cpv. della I. n.110 del 1975, perché portava al di fuori della sua abitazione, senza giustificato motivo, un coltello al fine di commettere i reati di cui al capo a). Il Tribunale di Matera condannava l'imputato a mesi sei di reclusione, oltre che alle spese processuali e al risarcimento del danno cagionato alla costituita parte civile. 2. Avverso la sentenza, ricorre l'imputato, per il tramite del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], eccependo sei motivi di ricorso. 2.1 Con il primo motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 605 e 546 del codice di rito, oltre che violazione dell'art. 192 del codice di rito nella valutazione della prova, per avere la Corte territoriale acriticamente recepito, con motivazione apparente, le valutazioni del Giudice di primo grado in ordine alle risultanze istruttorie. Oggetto di censura è, in particolare, il giudizio concernente la prova del porto di un'arma, da parte dell'imputato, la prova che la ferita della p.o. sia stata provocata da una lama di coltello, le dichiarazioni della p.o. e quelle rese dalle persone presenti al momento del fatto. 2.2 Col secondo motivo, eccepisce violazione di legge in riferimento alla qualificazione giuridica della condotta contestata sub capo a) con riguardo all'elemento soggettivo del reato, dal momento che, in base alla ricostruzione processuale degli eventi, non sarebbe stato possibile né accertare la volontarietà e consapevolezza dell'imputato di procurare lesioni alla p.o., né il nesso causale tra lesioni e condotta dell'imputato. La difesa eccepisce, inoltre, la sussistenza della contestata aggravante di cui all'art. 585, primo comma, n. 1 e 2, e la procedibilità dell'azione penale, dal momento che le lesioni sono state giudicate guaribili in giorni dieci e non vi sarebbe stata una formale denuncia-querela della p.o. 2.3 Col terzo motivo, lamenta violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 4, comma 3, I. n.110 del 1975. Nel motivare circa la denegata applicazione di tale circostanza attenuante, la Corte territoriale avrebbe operato un illogico riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità per tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., desumendo da tale ultimo dato la mancata ricorrenza della tenuità del fatto. 2.4 Con il quarto motivo, eccepisce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) con riferimento al trattamento sanzionatorio e all'art. 81 cod. pen. per avere la Corte territoriale, in dispregio del principio del favor rei sotteso alla disciplina della continuazione tra reati, operato un cumulo materiale tra pene eterogenee. 2.5 Col quinto motivo, deduce vizio di legge in relazione agli artt. 62 bis e 133 cod. pen. nonché vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 2.6 Col sesto motivo, lamenta vizio di legge in relazione all'art. 131-bis cod. pen. e vizio di motivazione, non avendo la Corte d'appello fornito una valutazione globale sulla eccepita particolare tenuità dell'offesa, che tenesse in conto la modalità della condotta e l'esiguità del danno. 3. Si dà atto che la difesa della p.c. ha presentato conclusioni scritte, con cui chiede che venga pronunciata l'inammissibilità del ricorso, e nota spese. La difesa dell'imputato ha presentato motivi aggiunti. [OSCURATO:PERSONA] generale, Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è, in parte, infondato e, in parte fondato, per i motivi qui di seguito indicati. 2.1 Il primo motivo è infondato. Il giudizio adesivo della Corte d'appello rispetto alle valutazioni del Giudice di merito non è motivato in termini meramente apparenti, avendo la Corte territoriale valorizzato, tra le risultanze istruttorie, quelle che più efficacemente hanno resistito, già in primo grado, alle eccezioni difensive. In particolare, il giudizio di attendibilità intrinseca delle dichiarazioni della p.o. è stato logicamente motivato dai Giudici d'appello attraverso il riferimento a una serie di riscontri estrinseci e a una pluralità di elementi probatori «tutti tra loro univocamente convergenti, quali le dichiarazioni di alcuni avventori del bar, presenti all'episodio e la certificazione medica» acquisita agli atti. Lo stesso dicasi per le valutazioni espresse in merito ad altri profili attinenti alla ricostruzione del fatto (come l'utilizzo di un'arma di piccolo taglio, la compatibilità tra quest'ultimo e le lesioni da taglio accertate dai sanitari). In definitiva, la circostanza che la Corte di appello abbia confermato il giudizio di responsabilità espresso da parte del primo giudice, ribadendo le argomentazioni contenute nella sua sentenza, nulla toglie all'impianto motivazionale dell'impugnata decisione, che appare priva di carenze o incongruenze logiche in punto di ricostruzione e valutazione del complesso probatorio (cfr. Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988 Reggio; Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227). 2.2 n secondo motivo è infondato, avendo il Giudice d'appello esplicato come l'eccezione difensiva relativa alla natura colposa delle lesioni personali arrecate dalla p.o. non abbia trovato alcun riscontro probatorio. Né diverse indicazioni sono state fornite dall'imputato, sottrattosi all'esame e rimasto assente e che, pertanto, non ha introdotto elementi di ragionevole dubbio 05 rispetto al quadro altrimenti univoco emergente dai ricordati elementi istruttori. Correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha invocato la giurisprudenza di legittimità in tema di valutazione della prova ex art. 192 del codice di rito, libero convincimento del giudice e opportunità che sia l'imputato personalmente, non già il difensore, a fornire una versione dei fatti contrastante con quella resa dalla p.o. (cfr., ad es., Sez. 3, n. 20884 del 22/11/2016, dep. 2017, Rv. 270123 - 01: «ai fini della formazione del libero convincimento del giudice, sussiste un effettivo contrasto fra le opposte versioni rese dall'imputato e dalla persona offesa, oggetto di valutazione da parte del giudice anche al fine di verificare l'attendibilità di quest'ultima, solo nel caso in cui sia l'imputato personalmente ad aver fornito la contrastante versione dei fatti, non essendo sufficiente invece una mera prospettazione da parte del suo difensore»; Sez. 6, n. 50542 del 12/11/2019, Erario, Rv. 277682 - 01: «in tema di valutazione della prova, l'omessa prospettazione da parte dell'imputato di una ricostruzione alternativa e plausibile dai fatti in addebito, pur non potendo essere valutata come prova a carico, ben può essere valorizzata dal giudice come argomento di supporto della assenza di ipotesi suscettibili di minare il giudizio di colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio già espresso sulla base delle prove acquisite). 2.3 II terzo motivo, nella misura in cui denuncia l'illogicità della motivazione relativa all'esclusione della ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 4 della I. n 110 del 1975, non risulta manifestamente infondato, giacché erroneamente la Corte territoriale ha argomentato ritenendo che tale diniego trovasse la sua giustificazione nel mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Ciò detto, non risultando evidente la sussistenza di una causa di proscioglimento di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve prendersi atto che la contravvenzione di cui al capo B) si è estinta per prescrizione in data 15/06/2021. Per tale ragione, la sentenza va annullata senza rinvio limitatamente a tale reato. 2.4. Il quarto motivo, che denuncia l'erronea applicazione della disciplina in tema di continuazione dei reati, relativamente all'aumento disposto per la contravvenzione, resta assorbito in conseguenza del disposto annullamento senza rinvio. 2.5. Il sesto motivo, da esaminare preliminarmente per ragioni di ordine logico, è fondato, dal momento che erroneamente la Corte territoriale ha valorizzato l'assenza di pentimento e di condotte riparatorie come ragioni per escludere l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., in quanto il primo comma di siffatta previsione individua i parametri valutativi di riferimento in quelli indicati dal primo comma dell'art. 133 cod. pen. e non in quelli menzionati dal successivo secondo comma, tra i quali soltanto si ravvisa un richiamo alla condotta susseguente al reato. 2.6. In conseguenza dell'accoglimento del sesto motivo - che investe la stessa necessità di determinare la sanzione e che, per ragioni logiche, comporta l'assorbimento del quinto, relativo alla concreta dosimetria della pena -, la sentenza impugnata va annullata con rinvio alla Corte d'appello di Salerno, che si occuperà della regolamentazione delle spese inerenti al rapporto processuale tra l'imputato e la parte civile. 3. Per i motivi sopra esposti, questo Collegio annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla contravvenzione di cui al capo b), perché il reato è estinto per prescrizione; annulla la medesima sentenza quanto al trattamento sanzionatorio con rinvio alla Corte di appello di Salerno per nuovo esame. Rigetta il ricorso nel resto. Spese al definitivo. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla contravvenzione di cui al capo b), perché il reato è estinto per prescrizione. Annulla la medesima sentenza quanto al trattamento sanzionatorio con rinvio alla Corte di appello di Salerno per nuovo esame. Rigetta