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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 dicembre 2022

Cassazione n. 01740/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letio m ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità in guanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente ; , Cisattesi con corretti argomenti diuridici dal giudice di merito all'esito di una valutazione inferenziale degli elementi in fatto offerto dalla vicenda a giudizio estranea a manifesta incongruenze (si veda lo sviluppo logico esposto dalla pagina 5 in relazione ai profili di responsabilità nonché la compiuta e comparata valutazione delle condizioni dell'azione e del dato 2"lttivo e quantitativo della sostanza detenuta nel configurare li reato, espressa al secondo ;ioversci di pagina 7, resa escludendo l'ipotesi di cui al comma 5 dell'art 73 TUS alla luce del uierente riiievo dominante ascritto all'ultimo di tali parametri, non contraddetto dagli altri); riievato che all'inamnnissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. nen.

P.Q.K Dchiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrente ai pagamento delle spese -)roces -;uali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 dicembre 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letio m ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità in guanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente ; , Cisattesi con corretti argomenti diuridici dal giudice di merito all'esito di una valutazione inferenziale degli elementi in fatto offerto dalla vicenda a giudizio estranea a manifesta incongruenze (si veda lo sviluppo logico esposto dalla pagina 5 in relazione ai profili di responsabilità nonché la compiuta e comparata valutazione delle condizioni dell'azione e del dato 2"lttivo e quantitativo della sostanza detenuta nel configurare li reato, espressa al secondo ;ioversci di pagina 7, resa escludendo l'ipotesi di cui al comma 5 dell'art 73 TUS alla luce del uierente riiievo dominante ascritto all'ultimo di tali parametri, non contraddetto dagli altri); riievato che all'inamnnissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. nen. P.Q.K Dchiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrente ai pagamento delle spese -)roces -;uali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2022.
Sentenza Cassazione n. 01740/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris