CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02426/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 21550-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 8751/16/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 20/11/2019; '72 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 21550 sez. MT - ud. 12-01-2022 -2- Premesso che: 1. la [OSCURATO:SOCIETA] ricorre, denunciando violazione degli artt.36 e 61 d.lgs.546/92 e 118 disp att. c.p.c., per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Campania, in causa su avviso di accertamento notificato ad essa ricorrente dal Comune di Ischid. per IMU dell'anno 2012, ha rigettato l'appello di esso ricorrente avverso la decisione di primo grado con un discorso motivazionale in cui vengono esposti i motivi dell'appello, viene esaminato e confutato il primo di tali motivi -difetto di motivazione della sentenza di primo grado- mediante la trascrizione dei passaggi della sentenza di primo grado in cui -viene detto- sono stati "esplicitamente esaminate e risolte" le varie questioni sollevate nell'originario ricorso avverso l'avviso impugnato, vengono, infine, le suddette questioni, prese nuovamente in esame; 2. il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] non si è costituito; 3. la ricorrente ha depositato memoria; considerato che: 1. il ricorso è infondato. A seguito della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza impugnata resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost.. Tale violazione è individuabile nelle ipotesi -che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza- di "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", di "motivazione apparente", di motivazione articolata in affermazioni tra loro "in contrasto irriducibile", di motivazione "perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Sezioni Unite 8053/2014). Il discorso motivazionale della sentenza della CTR della Campania si sottrae ad ogni possibile censura: esso esiste sotto il profilo grafico; dà conto in modo puntuale dei motivi di appello formulati dall'odierna ricorrente ed in modo chiaro e coerente delle ragioni per cui gli stessi sono ritenuti infondati. Non utile è il richiamo della ricorrente alla ordinanza n.25411/2020 resa da questa Corte in altra causa tra essa ricorrente e il Comune di [OSCURATO:SOCIETA], con cui è stata cassata una sentenza che, al contrario di quella di cui oggi si discute, era priva di motivazione. Si legge infatti nel punto 2.3 della parte motiva della suddetta orídinanza: "Nel caso di specie, come correttamente evidenziato dal ricorrente, il giudice di appello non ha assolto all'onere di evidenziare il percorso logico che ha portato alla decisione della controversia, posto che, dopo avere illustrato i principi della materia, ha statuito «da una attenta analisi degli atti di causa, emerge che nella sentenza impugnata sono stati esaminati sia i fatti rilevati sia il criterio logico utilizzato per pervenire alla loro valutazione» e che «il contribuente è stato messo nella condizione di conoscere i I quantum debeatur e di porre in essere le eventuali azioni che lo stesjo riteneva opportune». Le laconiche espressioni utilizzate dal giudice di appello non evidenziano quali sono stati gli atti esaminati, le parti della sentenza di primo grado che sono state prese in esame, quali le doglianze dell'appellante e quale il ragionamento logico seguito dal giudice di appello"; 4. il ricorso va rigettato; 5. non vi è luogo a pronuncia sulle spese stante la mancata costituzione del Comune di [OSCURATO:SOCIETA]; PQM la Corte, rigetta il ricorso; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 gennaio 2022, svolta con modalità da