Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 23235/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 29.10.2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in esito a giudizio abbreviato il Tribunale di Noia aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di traffico illecito di rifiuti speciali di cui all'art. 259 D. Lg.vo 152 del 2006, falso ideologico ex art.483 cod. pen. e ricettazione di un autocarro e lo aveva perciò condannato alla pena complessiva di anni 3 di reclusione ed Euro 7.000 di multa oltre al pagamento delle spese processuali;

2. la Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato quanto al delitto di cui al capo 1) perché estinto per intervenuta prescrizione ed ha rideterminato la pena in ordine agli altri reati ascrittigli in anni 2, mesi 3 di reclusione ed Euro 6.000 di multa confermando nel resto;

3. ricorre per cassazione il difensore del Doku lamentando violazione di legge con riferimento agli artt. 9 e 16 cod. proc. pen.: rileva che con l'atto di appello era stato eccepito che la competenza territoriale andava dichiarata con riferimento al reato più grave di cui al capo C) che era stato consumato in luogo imprecisato, conseguendone la competenza del Tribunale di Napoli quale luogo di residenza dell'imputato; richiama la decisione del Tribunale di fronte al quale l'eccezione era stata tempestivamente sollevata e che aveva fatto riferimento al luogo di accertamento della ricettazione avvenuto in Noia e ne segnala la erroneità al pari di quella della Corte di Appello che, dopo aver dato atto della indeterminatezza del luogo di consumazione del delitto di ricettazione, ha tuttavia fatto riferimento al luogo di consumazione del delitto di cui al capo 2) evocando così un principio estraneo al meccanismo descritto dall'art. 16 cod. proc. pen.;

3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per la inammissibilità del ricorso: rileva, infatti, che la Corte di Appello si è conformata ai principi ermeneutici affermati dalla S.C. richiamando, in particolare, Sez.

U. 16 luglio 2009, confl. comp. in proc.

Orlandelli e Sez.

I, 04/06/2021, n.25403;

4. la difesa del Doku ha trasmesso motivi aggiunti in cui insiste sul motivo relativo alla incompetenza territoriale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile in quanto articolato su un motivo manifestamente infondato.

1. [OSCURATO:PERSONA] era stato chiamato a rispondere: del reato di cui all'art. 259 D. Lg.vo 152 del 2006; del reato di cui all'art. 483 cod. pen. e di quello di ricettazione perché avrebbe acquistato o comunque ricevuto l'autocarro [OSCURATO:PERSONA] di comprovata illecita provenienza a lui nota in quanto oggetto di furto denunciato da tale [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], al Commissariato di PS di [OSCURATO:PERSONA]; il tutto contestato "in Noia 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]".

2. La difesa aveva sollevato la questione della (in)competenza per territorio già di fronte al Tribunale che, con provvedimento risultante dal verbale dell'udienza, aveva sostenuto che "... occorre far riferimento, trattandosi di ricettazione, al locus commissi delicti, alla denuncia di furto come reato presupposto ...".

Riproposta con l'atto di appello (cfr., pag. 8 del gravame) la Corte territoriale ha sostenuto che "... essendo indeterminato ed indeterminabile il /ocus commissi delicti del più grave reato di ricettazione del camion di cui al capo 3) (consumatosi al momento della acquisizione/ricezione del veicolo di provenienza furtiva), il luogo di consumazione del reato più grave in linea gradata, di cui al capo 2), individua la competenza per territorio anche in relazione agli altri reati contestati, a norma dell'art. 16 c.p.p., ricorrendo ipotesi di connessione oggettiva ai sensi dell'art. 12 c.p.p." (cfr., pag. 3 della sentenza impugnata).

3. La soluzione ribadita dalla Corte di Appello è conforme a diritto e, in particolare, alla costante giurisprudenza di questa Corte che ha da sempre affermato che la competenza per territorio, nel caso in cui non sia possibile individuare, a norma degli artt. 8 e 9, comma primo, cod. proc. pen., il luogo di commissione del reato connesso più grave, spetta al giudice del luogo nel quale risulta commesso, in via gradata, il reato successivamente più grave fra gli altri reati e soltanto quando risulti impossibile individuare il luogo dì commissione per tutti i reati connessi, la competenza spetta al giudice competente per il reato più grave, individuato secondo i criteri suppletivi indicati dall'art. 9, commi secondo e terzo, cod. proc. pen. (cfr., così, Sez.

U, Sentenza n. 40537 del 16/07/2009. confl. comp. in proc.

Orlandelli, Rv. 244330 - 01; conf., Sez. 1, Sentenza n. 40825 del 27/10/2010, confl. comp. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 248467 - 01; più recentemente, Sez. 1 - , Sentenza n. 35861 del 19/06/2019, Tribunale Palermo, Rv. 276812 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 3850 del 21/10/2016, Cassola ed altro, Rv. 269246 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 49643 del 22/09/2015, PG in proc. fede ed altro, Rv. 265549 - 01).

4. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in fav

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 29.10.2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in esito a giudizio abbreviato il Tribunale di Noia aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di traffico illecito di rifiuti speciali di cui all'art. 259 D. Lg.vo 152 del 2006, falso ideologico ex art.483 cod. pen. e ricettazione di un autocarro e lo aveva perciò condannato alla pena complessiva di anni 3 di reclusione ed Euro 7.000 di multa oltre al pagamento delle spese processuali; 2. la Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato quanto al delitto di cui al capo 1) perché estinto per intervenuta prescrizione ed ha rideterminato la pena in ordine agli altri reati ascrittigli in anni 2, mesi 3 di reclusione ed Euro 6.000 di multa confermando nel resto; 3. ricorre per cassazione il difensore del Doku lamentando violazione di legge con riferimento agli artt. 9 e 16 cod. proc. pen.: rileva che con l'atto di appello era stato eccepito che la competenza territoriale andava dichiarata con riferimento al reato più grave di cui al capo C) che era stato consumato in luogo imprecisato, conseguendone la competenza del Tribunale di Napoli quale luogo di residenza dell'imputato; richiama la decisione del Tribunale di fronte al quale l'eccezione era stata tempestivamente sollevata e che aveva fatto riferimento al luogo di accertamento della ricettazione avvenuto in Noia e ne segnala la erroneità al pari di quella della Corte di Appello che, dopo aver dato atto della indeterminatezza del luogo di consumazione del delitto di ricettazione, ha tuttavia fatto riferimento al luogo di consumazione del delitto di cui al capo 2) evocando così un principio estraneo al meccanismo descritto dall'art. 16 cod. proc. pen.; 3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per la inammissibilità del ricorso: rileva, infatti, che la Corte di Appello si è conformata ai principi ermeneutici affermati dalla S.C. richiamando, in particolare, Sez. U. 16 luglio 2009, confl. comp. in proc. Orlandelli e Sez. I, 04/06/2021, n.25403; 4. la difesa del Doku ha trasmesso motivi aggiunti in cui insiste sul motivo relativo alla incompetenza territoriale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile in quanto articolato su un motivo manifestamente infondato. 1. [OSCURATO:PERSONA] era stato chiamato a rispondere: del reato di cui all'art. 259 D. Lg.vo 152 del 2006; del reato di cui all'art. 483 cod. pen. e di quello di ricettazione perché avrebbe acquistato o comunque ricevuto l'autocarro [OSCURATO:PERSONA] di comprovata illecita provenienza a lui nota in quanto oggetto di furto denunciato da tale [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], al Commissariato di PS di [OSCURATO:PERSONA]; il tutto contestato "in Noia 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]". 2. La difesa aveva sollevato la questione della (in)competenza per territorio già di fronte al Tribunale che, con provvedimento risultante dal verbale dell'udienza, aveva sostenuto che "... occorre far riferimento, trattandosi di ricettazione, al locus commissi delicti, alla denuncia di furto come reato presupposto ...". Riproposta con l'atto di appello (cfr., pag. 8 del gravame) la Corte territoriale ha sostenuto che "... essendo indeterminato ed indeterminabile il /ocus commissi delicti del più grave reato di ricettazione del camion di cui al capo 3) (consumatosi al momento della acquisizione/ricezione del veicolo di provenienza furtiva), il luogo di consumazione del reato più grave in linea gradata, di cui al capo 2), individua la competenza per territorio anche in relazione agli altri reati contestati, a norma dell'art. 16 c.p.p., ricorrendo ipotesi di connessione oggettiva ai sensi dell'art. 12 c.p.p." (cfr., pag. 3 della sentenza impugnata). 3. La soluzione ribadita dalla Corte di Appello è conforme a diritto e, in particolare, alla costante giurisprudenza di questa Corte che ha da sempre affermato che la competenza per territorio, nel caso in cui non sia possibile individuare, a norma degli artt. 8 e 9, comma primo, cod. proc. pen., il luogo di commissione del reato connesso più grave, spetta al giudice del luogo nel quale risulta commesso, in via gradata, il reato successivamente più grave fra gli altri reati e soltanto quando risulti impossibile individuare il luogo dì commissione per tutti i reati connessi, la competenza spetta al giudice competente per il reato più grave, individuato secondo i criteri suppletivi indicati dall'art. 9, commi secondo e terzo, cod. proc. pen. (cfr., così, Sez. U, Sentenza n. 40537 del 16/07/2009. confl. comp. in proc. Orlandelli, Rv. 244330 - 01; conf., Sez. 1, Sentenza n. 40825 del 27/10/2010, confl. comp. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 248467 - 01; più recentemente, Sez. 1 - , Sentenza n. 35861 del 19/06/2019, Tribunale Palermo, Rv. 276812 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 3850 del 21/10/2016, Cassola ed altro, Rv. 269246 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 49643 del 22/09/2015, PG in proc. fede ed altro, Rv. 265549 - 01). 4. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in fav
Sentenza Cassazione n. 23235/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris