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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 settembre 2026

Cassazione n. 25184/2026

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difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].ricorrentecontroG.T.T. - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legalerappresentante pro tempore, elett. dom.to in Via della Conciliazione n. 10,Roma, rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], DiegoDirutigliano e [OSCURATO:PERSONA].controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino n. 229/2022 pubblicata indata 16/05/2022, n. r.g. 698/2021.Udita la relazione svolta all’udienza e nella camera di consiglio del giorno21/04/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];Viste le conclusioni scritte depositate dal P.M., in persona dell’AvvocataGenerale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 27898/2022Numero sezionale 2931/2026Numero di raccolta generale 25184/2026Data pubblicazione 10/09/2026Udita la discussione dei difensori delle parti.1.- Con ricorso ex art. 28 L. n. 300/1970, [OSCURATO:PERSONA] deduceva diessere un’organizzazione sindacale operante nel comparto dei trasportipubblici, degli appalti e dei servizi con circa 70 sedi dislocate in tutte le regioniitaliane e di svolgere attività sindacale mediante assemblee, scioperi,manifestazioni e convegni.Aggiungeva di aver sottoscritto con [OSCURATO:SOCIETA] – società di trasporto pubblicolocale operante nel territorio comunale e nell’area metropolitana di Torino –numerosi accordi aziendali sin dal 2014 e di essere stata costantementeconvocata per incontri relativi a temi sindacali, con frequenti e continueinterlocuzioni con la società.

Precisava di avere all’interno dell’azienda unarappresentatività superiore alla soglia minima del 5%, poiché aveva iscritti180 lavoratori su circa 2.800 dipendenti e di avere ottenuto oltre il 9% deivoti alle ultime elezioni delle RSU.Con missive del 2016 e del 2020 aveva più volte richiesto il riconoscimentodelle prerogative sindacali previste dallo Statuto dei lavoratori, come ipermessi sindacali retribuiti e non retribuiti, i locali per le assemblee, ma lasocietà aveva sempre opposto un rifiuto, eccependo il difetto dei necessarirequisiti, ossia della rappresentatività e della sottoscrizione di accordinormativi applicati in azienda.Adìva pertanto il Tribunale di Torino al fine di ottenere l’accertamento dellanatura antisindacale del comportamento della società, l’ordine di cessare ilpredetto comportamento e la condanna al riconoscimento dei diritti sindacalirivendicati.2.- Costituitosi il contraddittorio, la società eccepiva in via preliminare ildifetto di legittimazione attiva dell’organizzazione sindacale ricorrente e, nelmerito, l’infondatezza della domanda.3.- All’esito del procedimento sommario il Tribunale, con decreto,dichiarava inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione attiva.4.- A seguito di opposizione di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale, dichiaratasussistente la legittimazione attiva della ricorrente-opponente, rigettava ladomanda nel merito, ritenendo insussistenti i requisiti previsti dall’art. 19 L.n. 300/1970 per il riconoscimento dei diritti sindacali rivendicati.

Quel GiudiceNumero registro generale 27898/2022Numero sezionale 2931/2026Numero di raccolta generale 25184/2026Data pubblicazione 10/09/2026ricordava l’orientamento di legittimità, secondo cui, ai fini della legittimazioneun’effettiva azione sindacale diffusa a livello nazionale, ossia su gran partedel territorio nazionale, mentre non è necessario che l’associazione facciaparte di una confederazione, né che sia maggiormente rappresentativa, néche abbia stipulato contratti collettivi a livello nazionale.

Sulla base di questapremessa riteneva sussistente la legittimazione attiva, considerata ladocumentazione prodotta in fase di opposizione, in particolare evidenziandoche il sindacato aveva sottoscritto il CCNL della mobilità-area contrattualedelle attività ferroviarie ed il CCNL per il personale del gruppo [OSCURATO:SOCIETA];aveva indetto scioperi o aderito a scioperi da altri indetti in varie regioniitaliane; aveva operato in numerose aziende del settore autoferrotranvieri edaveva stipulato accordi in varie regioni; aveva designato proprirappresentanti nel Comitato consultivo tripartito per il coordinamento dellapartecipazione italiana alle attività dell’OIL, del CNEL, dei Comitati di vigilanzadelle gestioni autonome presso l’INPS gestione ex INDPAP, del Comitatonazionale per l’attuazione dei principi di parità di trattamento fra lavoratori elavoratrici, del Consiglio Nazionale della pubblica istruzione, del Consiglio diindirizzo e vigilanza dell’INPS, del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’INAIL.Tuttavia, quanto ai requisiti ex art. 19 L. n. 300/1970, evidenziava che ilsindacato ricorrente aveva sottoscritto solo contratti collettivi gestionali e nonnormativi; che, pur prevedendo il CCNL una disciplina relativa ai dirittisindacali in melius rispetto a quella di cui all’art. 19 L n. 300/1970, ampliandoi soggetti legittimati, facendo riferimento non solo alle oo.ss. stipulanti il CCNLma pure a quelle “riconosciute in azienda”, era tuttavia da escludere chepotesse intervenire un riconoscimento per iniziativa datoriale, poiché sarebbestato in contrasto con il divieto posto dall’art. 17 L. n. 300/1970, ed erainsufficiente il criterio previsto dagli accordi interconfederali in tema dirappresentatività sindacale, nei quali è adottato il criterio della media fra ildato elettorale e il dato associativo, poiché criterio destinato a determinarela rappresentatività sindacale solo ai fini dell’accesso alla negoziazione per lastipula del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Aggiungeva che comunqueil criterio del numero di iscritti non poteva essere valutato sul piano generale,ma limitatamente ai dipendenti della società e in relazione a questi ilNumero registro generale 27898/2022Numero sezionale 2931/2026Numero di raccolta generale 25184/2026Data pubblicazione 10/09/2026sindacato opponente poteva vantare iscritti pari a circa il 3-4% dell’organicocomplessivo della società, quindi inferiore alla percentuale minima del 5%.5.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello accoglieval’appello incidentale proposto dalla società e per l’effetto dichiaravainammissibile l’originario ricorso per difetto di legittimazione attiva delsindacato ricorrente, del quale dichiarava assorbito l’appello principale.Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale affermava:a) sulla base dell’orientamento di legittimità ricordato pure dal Tribunale,il requisito della nazionalità del sindacato, ai fini della sua legittimazioneintercategoriali e tuttavia in relazione a queste ultime i limiti minimi dipresenza sul territorio nazionale devono ritenersi più elevati di quellirichiesti ad un’associazione di categoria (Cass. n. 13240/2009);b) [OSCURATO:PERSONA] è un’organizzazione intercategoriale sicché l’effettivitàdell’azione sindacale a livello nazionale e quindi su gran parte delterritorio nazionale, quale criterio da soddisfare per il requisito dellanazionalità, deve essere valutata con riferimento al settore produttivoal quale appartiene l’azienda, nei cui confronti il sindacato intenda agireex art. 28 L. n. 300/1970;c) in tal senso Cass. n. 13857/2019, citando Cass. n. 5209/2010, haaffermato che assume rilievo “la capacità di contrarre con la partedatoriale accordi o contratti collettivi, anche gestionali, che trovinoapplicazione in tutto il territorio nazionale in riferimento al settoreproduttivo al quale appartiene l’azienda nei confronti della quale ilsindacato intenda promuovere il procedimento e attestino un generalee diffuso collegamento del sindacato con il contesto socio-economicodell’intero paese”;d) quindi la legittimazione attiva ex art. 28 L. n. 300/1970 va riconosciutasolo a quelle organizzazioni sindacali che si propongono di operare edeffettivamente operano a livello nazionale per tutelare gli interessi diuna o più categorie di quel livello, in modo da evitare logicheaziendalistiche e pericoli di eccessiva frammentazione dellarappresentanza sindacale;Numero registro generale 27898/2022Numero sezionale 2931/2026Numero di raccolta generale 25184/2026Data pubblicazione 10/09/2026e) il Tribunale a tal riguardo ha ritenuto sussistente la legittimazione,evidenziando l’avvenuta sottoscrizione del CCNL mobilità – areacontrattuale delle attività ferroviarie e del CCNL per il personale delgruppo ANAS;f) tuttavia questi contratti collettivi non si riferiscono al settore deltrasporto pubblico locale, in cui opera [OSCURATO:SOCIETA];g) inoltre buona parte della documentazione prodotta dal sindacato siriferisce al settore ferroviario;h) per il resto, la documentazione dimostra che [OSCURATO:PERSONA] hapartecipato a due eventi di sciopero ed ha attivato fasi diraffreddamento, coinvolgendo il personale di sole 10 province italiane;i) nel settore del trasporto pubblico locale l’attività sindacale di FASTCONFSAL risulta più consistente nella zona di Roma e provincia ed inalcune imprese in Abruzzo, Avellino e Caserta, Bergamo, Milano,Palermo e Verona;j) la diffusione sul territorio nazionale è del tutto parziale e frammentaria,poiché riguarda solo 8 regioni e meno di 30 province sulle 110 delterritorio nazionale;k) la designazione di rappresentanti in vari enti non rileva sotto il profilodella diffusione nazionale, poiché proviene non da [OSCURATO:PERSONA], madalla confederazione di cui essa fa parte (CONFSAL) e quindi da unorganismo di livello associativo diverso;l) inoltre, rispetto agli oltre 113 mila lavoratori del settore del trasportopubblico locale gli iscritti a [OSCURATO:PERSONA] sono appena 2.394, per lopiù concentrati in poche aziende con sede a Roma;m) il documento prodotto dal sindacato all’udienza di discussione (relazioneASSTRA, organizzazione datoriale del settore autoferro), volto adimostrare che metà dei 113 mila addetti al settore appartiene adaziende di piccole dimensioni nelle quali il sindacato non è presente eche FAST è assente solo in regioni piccole, nelle quali operano pocheaziende del settore, è inammissibile perché tardivo e comunqueirrilevante, poiché non è possibile distinguere fra regioni e comunqueoccorre pur sempre dimostrare il carattere nazionale della diffusione delsindacato e dell’attività svolta.Numero registro generale 27898/2022Numero sezionale 2931/2026Numero di raccolta generale 25184/20266.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] - Segreteria regionale PiemonteData pubblicazione 10/09/2026e Valle d'Aosta ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.7.- G.T.T. - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito con controricorso.8.- Entrambe le parti hanno depositato memoria in vista dell’adunanzacamerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].9.- Rinviato il ricorso a nuovo ruolo per la fissazione in pubblica udienza, ilP.G. ha depositato memoria, con cui ha concluso per il rigetto del ricorso.10.- Il ricorso è stato rinviato nuovamente a nuovo ruolo per essere decisoin udienza appositamente dedicata alla tematica della rappresentativitàsindacale.11.- Il P.G. ha depositato nuova memoria, con cui ha concluso pur sempreper il rigetto del ricorso.12.- Le parti hanno depositato nuova memoria.MOTIVI DELLA DECISIONE1.- Va premesso che in pubblica udienza i difensori delle parti hannodichiaratamente posto a fondamento della loro discussione un presuppostocomune: a seguito della sentenza n. 156/2025 della Corte Costituzionale,l’art. 28 L. n. 300/1970 andrebbe interpretato nel senso che legittimato adagire è il sindacato che sia comparativamente più rappresentativo su basenazionale, ossia quel sindacato che soddisfi lo stesso criterio selettivointrodotto nell’art. 19 L. n. 300 cit. dalla predetta sentenza “additiva” dellaConsulta.

Tale presupposto interpretativo si evincerebbe – secondo i difensoridelle parti – dall’espressa dichiarazione di “allineamento dei titoli” fra le duenorme, contenuta nella citata sentenza costituzionale.Questa tesi non può essere condivisa.L’art. 28 cit. è strumento di tutela della libertà sindacale, oltre che deldiritto di sciopero, e non soltanto dei “diritti sindacali” propri della parte“promozionale e propulsiva” dello statuto dei lavoratori rappresentata daltitolo III della legge n. 300/1970.

La norma è infatti formulata con espressoriferimento alle “associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse”.

Ladimensione “nazionale” dell’organizzazione sindacale è certo necessaria, maè altresì sufficiente, in quanto non è richiesta la sua necessaria combinazionecon un ulteriore criterio selettivo, in termini comparativi, come invece accadenell’art. 19 cit. a seguito della citata sentenza costituzionale.

Ciò si giustifica,Numero registro generale 27898/2022Numero sezionale 2931/2026Numero di raccolta generale 25184/2026proprio in quanto l’art. 28 cit. appronta uno strumento processuale destinatoData pubblicazione 10/09/2026a tutelare non soltanto i diritti sindacali, ma altresì la libertà sindacale e ildiritto di sciopero, ossia “beni-valori” estranei alla parte “promozionale epropulsiva” della legge n. 300/1970.Invece, la ratio dell’art. 19 cit. è proprio quella di soddisfare una funzioneselettiva particolarmente rigorosa.

Secondo la pronunzia costituzionaleadditiva n. 156/2025, in tanto un sindacato può essere consideratorappresentativo – ai fini dei diritti sindacali di cui al titolo III della legge n.300/1970 – pur non avendo sottoscritto alcun contratto collettivo (di tiponormativo) applicato in azienda né partecipato alle relative trattative, inquanto sia comunque comparativamente più rappresentativo sul pianonazionale.

Si tratta quindi pur sempre di individuare soggetti sindacali chenon solo abbiano una dimensione nazionale, ma altresì siano particolarmente“affidabili” in considerazione dell’alto tasso di rappresentatività sindacaleposseduto, perché solo a loro (unitamente a quei sindacati che soddisfinoalternativamente uno degli altri due criteri selettivi posti dal medesimo art.19) è riconosciuto il complesso dei diritti sindacali ulteriori, propri del titoloIII della legge n. 300/1970.

Solo a questa condizione, infatti, divienegiuridicamente irrilevante – nella prospettiva della decisione costituzionale n.156 cit. – il fatto che quei sindacati non siano riusciti ad imporsi allacontroparte datoriale sul piano della conclusione “partecipata” di un contrattocollettivo di tipo normativo (altrimenti essendo sindacato “trattante efirmante”) o, almeno, sul piano dell’instaurazione delle trattative (altrimentiessendo sindacato “trattante ma non firmante”, su cui v.

C. Cost. n.231/2013).Nella pronunzia del 2025 la Corte Costituzionale, citando espressamente ipropri precedenti, appunto precisa: “La tutela privilegiata è a godimentoselettivo: «le norme di sostegno dell’azione sindacale nelle unità produttive,in quanto sopravanzano la garanzia costituzionale della libertà sindacale, benpossono essere riservate a certi sindacati identificati mediante criteri sceltidiscrezionalmente nei limiti della razionalità» (sentenza n. 244 del 1996);«[l]a differenza tra i due suaccennati livelli di tutela […] consiste, come si èdetto, nel diverso e più elevato grado di effettiva rappresentatività che leorganizzazioni ammesse alla tutela rafforzata di cui al titolo III dello StatutoNumero registro generale 27898/2022Numero sezionale 2931/2026Numero di raccolta generale 25184/2026devono dimostrare di possedere» (sentenza n. 30 del 1990)” (v.

ConsideratoData pubblicazione 10/09/2026in diritto, par. 3.1.).

E riconosce che, “svincolata dagli indici negoziali dellafirma e della trattativa, ovvero ricondotti gli stessi alla loro esatta funzionepresuntiva e non costitutiva, la rappresentatività sindacale si presenta in unaforma astratta, e necessita quindi di un criterio di misurazione” (v.Considerato in diritto, par. 7.).

A tal fine la Consulta decide di accogliere “ilparametro della rappresentatività comparativa” su base nazionale: sebbenericonosca che “per il carattere selettivo che lo qualifica e per la base nazionaledel perimetro, potrebbe risultare restrittivo, specie per un istituto, quale laRSA, che vive in una dimensione tipicamente aziendale”, nondimeno opta pertale criterio in quanto fondato “su una soluzione avvalorata da precisi riscontrinormativi, già rinvenibili nell’ordinamento” (v.

Considerato in diritto, par.8.2.).Tutto ciò, invece, non rileva ai fini della legittimazione ad agire secondo lospeciale mezzo di tutela approntato dall’art. 28 cit., per il quale il legislatoresi accontenta della dimensione nazionale dell’associazione sindacale di cui faparte l’organismo locale che assume l’iniziativa giudiziaria di reazione ad unacondotta o ad un comportamento del singolo datore di lavoro, ritenuto“antisindacale”.Ne consegue che quello che la Consulta definisce “allineamento dei titoli”delle due norme (artt. 28 e 19 L. n. 300/1970) è solo tendenziale e riguardasoltanto un profilo, quello del perimetro di valutazione della rappresentativitàsindacale, ossia della dimensione necessariamente nazionale del sindacatointeressato.Pertanto, nell’interpretare l’art. 28 L. n. 300/1970 vanno ribaditi iconsolidati principi affermati da questa Corte di legittimità: ai fini delriconoscimento della legittimazione ad agire ex art. 28 dello Statuto deilavoratori agli organismi locali delle "associazioni sindacali nazionali", ènecessario e sufficiente la diffusione organizzativa su gran parte del territorionazionale e lo svolgimento di un'effettiva azione sindacale nonnecessariamente su tutto, ma almeno su gran parte del territorio nazionale,senza che sia indispensabile far parte di una confederazione, né esseremaggiormente rappresentativo o aver stipulato contratti collettivi a livellonazionale (Cass. n. 1/2020; Cass. n. 5321/2017; Cass. n. 2375/2015).Numero registro generale 27898/2022Numero sezionale 2931/2026Numero di raccolta generale 25184/2026Data pubblicazione 10/09/2026All’esito di questo accertamento di fatto, riservato al giudice di merito, ilsindacato legittimato ex art. 28 L. cit. potrebbe anche essere “nonmaggiormente rappresentativo sul piano nazionale” e ciononostantelegittimato ad agire ex art. 28 L. n. 300 cit. (Cass. n. 1307/2006).Va comunque precisato che tale verifica del requisito della “nazionalità”deve essere compiuta tenendo pur sempre conto del settore produttivo alquale appartiene l'azienda nei confronti della quale il sindacato intendapromuovere lo speciale procedimento di tutela giurisdizionale (Cass. n.5209/2010), visto che occorre anche dimostrare di avervi “interesse”, ossiadi essere portatori di un interesse qualificato alla repressione di quelladeterminata condotta antisindacale, come appunto richiede il legislatore.In conclusione, un sindacato legittimato ad agire ex art. 28 L. n. 300/1970può anche non essere titolare dei diritti sindacali di cui al titolo III dellamedesima legge e, quindi, non essere legittimato a costituire unarappresentanza sindacale aziendale ex art. 19 L. n. 300 cit.

Ciò dimostra chei criteri di selezione dei sindacati, approntati dalle due norme, continuano adivergere pur dopo C. Cost. n. 156/2025.2.- Ciò precisato, con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” dell’art.28 L. n. 300/1970 per avere la Corte territoriale escluso il carattere nazionaledi esso sindacato in conseguenza dell’uso di parametri erronei e, quindi, diuna ricognizione inesatta della fattispecie astratta prevista dalla norma.

Inparticolare addebita ai Giudici d’appello di avere escluso la nazionalità sullabase di due rilievi: l’irrilevanza della designazione di rappresentanti in varienti, poiché proveniente non dal sindacato appellante, bensì dallaconfederazione di appartenenza (CONFSAL), e l’esiguità del numero degliiscritti rispetto agli oltre 113 mila lavoratori del settore del trasporto pubblicolocale.

Lamenta, quindi, che la Corte territoriale non abbia utilizzato ilnecessario criterio della diffusione dell’attività sindacale su gran parte delterritorio nazionale, avendo invece fatto ricorso “ad indici non decisivi” (v.ricorso per cassazione, p. 11).Il motivo è inammissibile per difetto di pertinenza, perché non si confrontacon quella prima parte della motivazione, in cui la Corte territoriale –contrariamente all’assunto del ricorrente – ha utilizzato il principale criterioNumero registro generale 27898/2022Numero sezionale 2931/2026Numero di raccolta generale 25184/2026Data pubblicazione 10/09/2026della diffusione dell’attività sindacale sull’intero territorio nazionale o almenosu gran parte di esso e, sulla base di un accertamento di fatto, ha ritenutoche quel criterio non fosse soddisfatto.

In particolare i Giudici d’appello hannoevidenziato che i contratti collettivi stipulati da [OSCURATO:PERSONA] (CCNL mobilità– area contrattuale delle attività ferroviarie e del CCNL per il personale delgruppo ANAS) non si riferiscono al settore del trasporto pubblico locale, in cuiopera [OSCURATO:SOCIETA]; che nel predetto settore [OSCURATO:PERSONA] ha partecipatosoltanto a due eventi di sciopero ed ha attivato fasi di raffreddamento,coinvolgendo il personale di sole 10 province italiane; che nel predetto settorel’attività sindacale di [OSCURATO:PERSONA] risulta più consistente nella zona di Romae provincia, in alcune imprese in Abruzzo, e nelle città di Avellino e Caserta,Bergamo, Milano, Palermo, Verona; che la diffusione dell’organizzazionesindacale sul territorio nazionale è del tutto parziale e frammentaria, poichériguarda solo 8 regioni e meno di 30 province sulle 110 del territorionazionale.Dunque, contrariamente all’assunto del ricorrente, la Corte territoriale haesattamente interpretato l’art. 28 L. n. 300/1970 ed in particolare il requisitodella “nazionalità” ivi previsto come necessario ai fini della legittimazionevolte affermati da questa Corte di legittimità, fra i quali proprio quello invocatodal ricorrente.3.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c.il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ossiadella stipula dei contratti e accordi collettivi prodotti in giudizio ed essenzialiper l’accertamento e la valutazione della nazionalità del sindacato ricorrente.Il motivo è infondato.Con riguardo alla stipula dei due CCNL, il ricorrente non ne contesta lariferibilità ad un settore diverso da quello del trasporto pubblico locale.Con riguardo, poi, alla stipula di accordi conclusi con [OSCURATO:PERSONA] (doc. 35)e con ATP di Nuoro (docc. 37-38) – società che, pur operando nel settoreferroviario, applicherebbero il contratto collettivo del trasporto pubblico locale(v. ricorso per cassazione, p. 15) – il fatto non è “decisivo” nel senso volutodall’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c.: tale circostanza, quand’anche – in ipotesi –rilevante ai fini dell’accertamento, non sarebbe di per sé sufficiente adNumero registro generale 27898/2022Numero sezionale 2931/2026Numero di raccolta generale 25184/2026Data pubblicazione 10/09/2026integrare il requisito della nazionalità del sindacato, posto che si tratta di duesoli accordi, che si riferiscono a due sole realtà aziendali di limitate dimensionie di limitata estensione territoriale.4.- La novità delle questioni affrontate e la sopravvenienza della pronunziacostituzionale n. 156/2025 inducono a compensare le spese del presentegiudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio dilegittimità.Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensidell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso anorma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data16/06/2026.Il Consigliere est.dott. [OSCURATO:PERSONA] PanarielloLa Presidentedott.ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].ricorrentecontroG.T.T. - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legalerappresentante pro tempore, elett. dom.to in Via della Conciliazione n. 10,Roma, rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], DiegoDirutigliano e [OSCURATO:PERSONA].controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino n. 229/2022 pubblicata indata 16/05/2022, n. r.g. 698/2021.Udita la relazione svolta all’udienza e nella camera di consiglio del giorno21/04/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];Viste le conclusioni scritte depositate dal P.M., in persona dell’AvvocataGenerale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 27898/2022Numero sezionale 2931/2026Numero di raccolta generale 25184/2026Data pubblicazione 10/09/2026Udita la discussione dei difensori delle parti.1.- Con ricorso ex art. 28 L. n. 300/1970, [OSCURATO:PERSONA] deduceva diessere un’organizzazione sindacale operante nel comparto dei trasportipubblici, degli appalti e dei servizi con circa 70 sedi dislocate in tutte le regioniitaliane e di svolgere attività sindacale mediante assemblee, scioperi,manifestazioni e convegni.Aggiungeva di aver sottoscritto con [OSCURATO:SOCIETA] – società di trasporto pubblicolocale operante nel territorio comunale e nell’area metropolitana di Torino –numerosi accordi aziendali sin dal 2014 e di essere stata costantementeconvocata per incontri relativi a temi sindacali, con frequenti e continueinterlocuzioni con la società. Precisava di avere all’interno dell’azienda unarappresentatività superiore alla soglia minima del 5%, poiché aveva iscritti180 lavoratori su circa 2.800 dipendenti e di avere ottenuto oltre il 9% deivoti alle ultime elezioni delle RSU.Con missive del 2016 e del 2020 aveva più volte richiesto il riconoscimentodelle prerogative sindacali previste dallo Statuto dei lavoratori, come ipermessi sindacali retribuiti e non retribuiti, i locali per le assemblee, ma lasocietà aveva sempre opposto un rifiuto, eccependo il difetto dei necessarirequisiti, ossia della rappresentatività e della sottoscrizione di accordinormativi applicati in azienda.Adìva pertanto il Tribunale di Torino al fine di ottenere l’accertamento dellanatura antisindacale del comportamento della società, l’ordine di cessare ilpredetto comportamento e la condanna al riconoscimento dei diritti sindacalirivendicati.2.- Costituitosi il contraddittorio, la società eccepiva in via preliminare ildifetto di legittimazione attiva dell’organizzazione sindacale ricorrente e, nelmerito, l’infondatezza della domanda.3.- All’esito del procedimento sommario il Tribunale, con decreto,dichiarava inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione attiva.4.- A seguito di opposizione di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale, dichiaratasussistente la legittimazione attiva della ricorrente-opponente, rigettava ladomanda nel merito, ritenendo insussistenti i requisiti previsti dall’art. 19 L.n. 300/1970 per il riconoscimento dei diritti sindacali rivendicati. Quel GiudiceNumero registro generale 27898/2022Numero sezionale 2931/2026Numero di raccolta generale 25184/2026Data pubblicazione 10/09/2026ricordava l’orientamento di legittimità, secondo cui, ai fini della legittimazioneun’effettiva azione sindacale diffusa a livello nazionale, ossia su gran partedel territorio nazionale, mentre non è necessario che l’associazione facciaparte di una confederazione, né che sia maggiormente rappresentativa, néche abbia stipulato contratti collettivi a livello nazionale. Sulla base di questapremessa riteneva sussistente la legittimazione attiva, considerata ladocumentazione prodotta in fase di opposizione, in particolare evidenziandoche il sindacato aveva sottoscritto il CCNL della mobilità-area contrattualedelle attività ferroviarie ed il CCNL per il personale del gruppo [OSCURATO:SOCIETA];aveva indetto scioperi o aderito a scioperi da altri indetti in varie regioniitaliane; aveva operato in numerose aziende del settore autoferrotranvieri edaveva stipulato accordi in varie regioni; aveva designato proprirappresentanti nel Comitato consultivo tripartito per il coordinamento dellapartecipazione italiana alle attività dell’OIL, del CNEL, dei Comitati di vigilanzadelle gestioni autonome presso l’INPS gestione ex INDPAP, del Comitatonazionale per l’attuazione dei principi di parità di trattamento fra lavoratori elavoratrici, del Consiglio Nazionale della pubblica istruzione, del Consiglio diindirizzo e vigilanza dell’INPS, del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’INAIL.Tuttavia, quanto ai requisiti ex art. 19 L. n. 300/1970, evidenziava che ilsindacato ricorrente aveva sottoscritto solo contratti collettivi gestionali e nonnormativi; che, pur prevedendo il CCNL una disciplina relativa ai dirittisindacali in melius rispetto a quella di cui all’art. 19 L n. 300/1970, ampliandoi soggetti legittimati, facendo riferimento non solo alle oo.ss. stipulanti il CCNLma pure a quelle “riconosciute in azienda”, era tuttavia da escludere chepotesse intervenire un riconoscimento per iniziativa datoriale, poiché sarebbestato in contrasto con il divieto posto dall’art. 17 L. n. 300/1970, ed erainsufficiente il criterio previsto dagli accordi interconfederali in tema dirappresentatività sindacale, nei quali è adottato il criterio della media fra ildato elettorale e il dato associativo, poiché criterio destinato a determinarela rappresentatività sindacale solo ai fini dell’accesso alla negoziazione per lastipula del contratto collettivo nazionale di lavoro. Aggiungeva che comunqueil criterio del numero di iscritti non poteva essere valutato sul piano generale,ma limitatamente ai dipendenti della società e in relazione a questi ilNumero registro generale 27898/2022Numero sezionale 2931/2026Numero di raccolta generale 25184/2026Data pubblicazione 10/09/2026sindacato opponente poteva vantare iscritti pari a circa il 3-4% dell’organicocomplessivo della società, quindi inferiore alla percentuale minima del 5%.5.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello accoglieval’appello incidentale proposto dalla società e per l’effetto dichiaravainammissibile l’originario ricorso per difetto di legittimazione attiva delsindacato ricorrente, del quale dichiarava assorbito l’appello principale.Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale affermava:a) sulla base dell’orientamento di legittimità ricordato pure dal Tribunale,il requisito della nazionalità del sindacato, ai fini della sua legittimazioneintercategoriali e tuttavia in relazione a queste ultime i limiti minimi dipresenza sul territorio nazionale devono ritenersi più elevati di quellirichiesti ad un’associazione di categoria (Cass. n. 13240/2009);b) [OSCURATO:PERSONA] è un’organizzazione intercategoriale sicché l’effettivitàdell’azione sindacale a livello nazionale e quindi su gran parte delterritorio nazionale, quale criterio da soddisfare per il requisito dellanazionalità, deve essere valutata con riferimento al settore produttivoal quale appartiene l’azienda, nei cui confronti il sindacato intenda agireex art. 28 L. n. 300/1970;c) in tal senso Cass. n. 13857/2019, citando Cass. n. 5209/2010, haaffermato che assume rilievo “la capacità di contrarre con la partedatoriale accordi o contratti collettivi, anche gestionali, che trovinoapplicazione in tutto il territorio nazionale in riferimento al settoreproduttivo al quale appartiene l’azienda nei confronti della quale ilsindacato intenda promuovere il procedimento e attestino un generalee diffuso collegamento del sindacato con il contesto socio-economicodell’intero paese”;d) quindi la legittimazione attiva ex art. 28 L. n. 300/1970 va riconosciutasolo a quelle organizzazioni sindacali che si propongono di operare edeffettivamente operano a livello nazionale per tutelare gli interessi diuna o più categorie di quel livello, in modo da evitare logicheaziendalistiche e pericoli di eccessiva frammentazione dellarappresentanza sindacale;Numero registro generale 27898/2022Numero sezionale 2931/2026Numero di raccolta generale 25184/2026Data pubblicazione 10/09/2026e) il Tribunale a tal riguardo ha ritenuto sussistente la legittimazione,evidenziando l’avvenuta sottoscrizione del CCNL mobilità – areacontrattuale delle attività ferroviarie e del CCNL per il personale delgruppo ANAS;f) tuttavia questi contratti collettivi non si riferiscono al settore deltrasporto pubblico locale, in cui opera [OSCURATO:SOCIETA];g) inoltre buona parte della documentazione prodotta dal sindacato siriferisce al settore ferroviario;h) per il resto, la documentazione dimostra che [OSCURATO:PERSONA] hapartecipato a due eventi di sciopero ed ha attivato fasi diraffreddamento, coinvolgendo il personale di sole 10 province italiane;i) nel settore del trasporto pubblico locale l’attività sindacale di FASTCONFSAL risulta più consistente nella zona di Roma e provincia ed inalcune imprese in Abruzzo, Avellino e Caserta, Bergamo, Milano,Palermo e Verona;j) la diffusione sul territorio nazionale è del tutto parziale e frammentaria,poiché riguarda solo 8 regioni e meno di 30 province sulle 110 delterritorio nazionale;k) la designazione di rappresentanti in vari enti non rileva sotto il profilodella diffusione nazionale, poiché proviene non da [OSCURATO:PERSONA], madalla confederazione di cui essa fa parte (CONFSAL) e quindi da unorganismo di livello associativo diverso;l) inoltre, rispetto agli oltre 113 mila lavoratori del settore del trasportopubblico locale gli iscritti a [OSCURATO:PERSONA] sono appena 2.394, per lopiù concentrati in poche aziende con sede a Roma;m) il documento prodotto dal sindacato all’udienza di discussione (relazioneASSTRA, organizzazione datoriale del settore autoferro), volto adimostrare che metà dei 113 mila addetti al settore appartiene adaziende di piccole dimensioni nelle quali il sindacato non è presente eche FAST è assente solo in regioni piccole, nelle quali operano pocheaziende del settore, è inammissibile perché tardivo e comunqueirrilevante, poiché non è possibile distinguere fra regioni e comunqueoccorre pur sempre dimostrare il carattere nazionale della diffusione delsindacato e dell’attività svolta.Numero registro generale 27898/2022Numero sezionale 2931/2026Numero di raccolta generale 25184/20266.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] - Segreteria regionale PiemonteData pubblicazione 10/09/2026e Valle d'Aosta ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.7.- G.T.T. - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito con controricorso.8.- Entrambe le parti hanno depositato memoria in vista dell’adunanzacamerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].9.- Rinviato il ricorso a nuovo ruolo per la fissazione in pubblica udienza, ilP.G. ha depositato memoria, con cui ha concluso per il rigetto del ricorso.10.- Il ricorso è stato rinviato nuovamente a nuovo ruolo per essere decisoin udienza appositamente dedicata alla tematica della rappresentativitàsindacale.11.- Il P.G. ha depositato nuova memoria, con cui ha concluso pur sempreper il rigetto del ricorso.12.- Le parti hanno depositato nuova memoria.MOTIVI DELLA DECISIONE1.- Va premesso che in pubblica udienza i difensori delle parti hannodichiaratamente posto a fondamento della loro discussione un presuppostocomune: a seguito della sentenza n. 156/2025 della Corte Costituzionale,l’art. 28 L. n. 300/1970 andrebbe interpretato nel senso che legittimato adagire è il sindacato che sia comparativamente più rappresentativo su basenazionale, ossia quel sindacato che soddisfi lo stesso criterio selettivointrodotto nell’art. 19 L. n. 300 cit. dalla predetta sentenza “additiva” dellaConsulta. Tale presupposto interpretativo si evincerebbe – secondo i difensoridelle parti – dall’espressa dichiarazione di “allineamento dei titoli” fra le duenorme, contenuta nella citata sentenza costituzionale.Questa tesi non può essere condivisa.L’art. 28 cit. è strumento di tutela della libertà sindacale, oltre che deldiritto di sciopero, e non soltanto dei “diritti sindacali” propri della parte“promozionale e propulsiva” dello statuto dei lavoratori rappresentata daltitolo III della legge n. 300/1970. La norma è infatti formulata con espressoriferimento alle “associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse”. Ladimensione “nazionale” dell’organizzazione sindacale è certo necessaria, maè altresì sufficiente, in quanto non è richiesta la sua necessaria combinazionecon un ulteriore criterio selettivo, in termini comparativi, come invece accadenell’art. 19 cit. a seguito della citata sentenza costituzionale. Ciò si giustifica,Numero registro generale 27898/2022Numero sezionale 2931/2026Numero di raccolta generale 25184/2026proprio in quanto l’art. 28 cit. appronta uno strumento processuale destinatoData pubblicazione 10/09/2026a tutelare non soltanto i diritti sindacali, ma altresì la libertà sindacale e ildiritto di sciopero, ossia “beni-valori” estranei alla parte “promozionale epropulsiva” della legge n. 300/1970.Invece, la ratio dell’art. 19 cit. è proprio quella di soddisfare una funzioneselettiva particolarmente rigorosa. Secondo la pronunzia costituzionaleadditiva n. 156/2025, in tanto un sindacato può essere consideratorappresentativo – ai fini dei diritti sindacali di cui al titolo III della legge n.300/1970 – pur non avendo sottoscritto alcun contratto collettivo (di tiponormativo) applicato in azienda né partecipato alle relative trattative, inquanto sia comunque comparativamente più rappresentativo sul pianonazionale. Si tratta quindi pur sempre di individuare soggetti sindacali chenon solo abbiano una dimensione nazionale, ma altresì siano particolarmente“affidabili” in considerazione dell’alto tasso di rappresentatività sindacaleposseduto, perché solo a loro (unitamente a quei sindacati che soddisfinoalternativamente uno degli altri due criteri selettivi posti dal medesimo art.19) è riconosciuto il complesso dei diritti sindacali ulteriori, propri del titoloIII della legge n. 300/1970. Solo a questa condizione, infatti, divienegiuridicamente irrilevante – nella prospettiva della decisione costituzionale n.156 cit. – il fatto che quei sindacati non siano riusciti ad imporsi allacontroparte datoriale sul piano della conclusione “partecipata” di un contrattocollettivo di tipo normativo (altrimenti essendo sindacato “trattante efirmante”) o, almeno, sul piano dell’instaurazione delle trattative (altrimentiessendo sindacato “trattante ma non firmante”, su cui v. C. Cost. n.231/2013).Nella pronunzia del 2025 la Corte Costituzionale, citando espressamente ipropri precedenti, appunto precisa: “La tutela privilegiata è a godimentoselettivo: «le norme di sostegno dell’azione sindacale nelle unità produttive,in quanto sopravanzano la garanzia costituzionale della libertà sindacale, benpossono essere riservate a certi sindacati identificati mediante criteri sceltidiscrezionalmente nei limiti della razionalità» (sentenza n. 244 del 1996);«[l]a differenza tra i due suaccennati livelli di tutela […] consiste, come si èdetto, nel diverso e più elevato grado di effettiva rappresentatività che leorganizzazioni ammesse alla tutela rafforzata di cui al titolo III dello StatutoNumero registro generale 27898/2022Numero sezionale 2931/2026Numero di raccolta generale 25184/2026devono dimostrare di possedere» (sentenza n. 30 del 1990)” (v. ConsideratoData pubblicazione 10/09/2026in diritto, par. 3.1.). E riconosce che, “svincolata dagli indici negoziali dellafirma e della trattativa, ovvero ricondotti gli stessi alla loro esatta funzionepresuntiva e non costitutiva, la rappresentatività sindacale si presenta in unaforma astratta, e necessita quindi di un criterio di misurazione” (v.Considerato in diritto, par. 7.). A tal fine la Consulta decide di accogliere “ilparametro della rappresentatività comparativa” su base nazionale: sebbenericonosca che “per il carattere selettivo che lo qualifica e per la base nazionaledel perimetro, potrebbe risultare restrittivo, specie per un istituto, quale laRSA, che vive in una dimensione tipicamente aziendale”, nondimeno opta pertale criterio in quanto fondato “su una soluzione avvalorata da precisi riscontrinormativi, già rinvenibili nell’ordinamento” (v. Considerato in diritto, par.8.2.).Tutto ciò, invece, non rileva ai fini della legittimazione ad agire secondo lospeciale mezzo di tutela approntato dall’art. 28 cit., per il quale il legislatoresi accontenta della dimensione nazionale dell’associazione sindacale di cui faparte l’organismo locale che assume l’iniziativa giudiziaria di reazione ad unacondotta o ad un comportamento del singolo datore di lavoro, ritenuto“antisindacale”.Ne consegue che quello che la Consulta definisce “allineamento dei titoli”delle due norme (artt. 28 e 19 L. n. 300/1970) è solo tendenziale e riguardasoltanto un profilo, quello del perimetro di valutazione della rappresentativitàsindacale, ossia della dimensione necessariamente nazionale del sindacatointeressato.Pertanto, nell’interpretare l’art. 28 L. n. 300/1970 vanno ribaditi iconsolidati principi affermati da questa Corte di legittimità: ai fini delriconoscimento della legittimazione ad agire ex art. 28 dello Statuto deilavoratori agli organismi locali delle "associazioni sindacali nazionali", ènecessario e sufficiente la diffusione organizzativa su gran parte del territorionazionale e lo svolgimento di un'effettiva azione sindacale nonnecessariamente su tutto, ma almeno su gran parte del territorio nazionale,senza che sia indispensabile far parte di una confederazione, né esseremaggiormente rappresentativo o aver stipulato contratti collettivi a livellonazionale (Cass. n. 1/2020; Cass. n. 5321/2017; Cass. n. 2375/2015).Numero registro generale 27898/2022Numero sezionale 2931/2026Numero di raccolta generale 25184/2026Data pubblicazione 10/09/2026All’esito di questo accertamento di fatto, riservato al giudice di merito, ilsindacato legittimato ex art. 28 L. cit. potrebbe anche essere “nonmaggiormente rappresentativo sul piano nazionale” e ciononostantelegittimato ad agire ex art. 28 L. n. 300 cit. (Cass. n. 1307/2006).Va comunque precisato che tale verifica del requisito della “nazionalità”deve essere compiuta tenendo pur sempre conto del settore produttivo alquale appartiene l'azienda nei confronti della quale il sindacato intendapromuovere lo speciale procedimento di tutela giurisdizionale (Cass. n.5209/2010), visto che occorre anche dimostrare di avervi “interesse”, ossiadi essere portatori di un interesse qualificato alla repressione di quelladeterminata condotta antisindacale, come appunto richiede il legislatore.In conclusione, un sindacato legittimato ad agire ex art. 28 L. n. 300/1970può anche non essere titolare dei diritti sindacali di cui al titolo III dellamedesima legge e, quindi, non essere legittimato a costituire unarappresentanza sindacale aziendale ex art. 19 L. n. 300 cit. Ciò dimostra chei criteri di selezione dei sindacati, approntati dalle due norme, continuano adivergere pur dopo C. Cost. n. 156/2025.2.- Ciò precisato, con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” dell’art.28 L. n. 300/1970 per avere la Corte territoriale escluso il carattere nazionaledi esso sindacato in conseguenza dell’uso di parametri erronei e, quindi, diuna ricognizione inesatta della fattispecie astratta prevista dalla norma. Inparticolare addebita ai Giudici d’appello di avere escluso la nazionalità sullabase di due rilievi: l’irrilevanza della designazione di rappresentanti in varienti, poiché proveniente non dal sindacato appellante, bensì dallaconfederazione di appartenenza (CONFSAL), e l’esiguità del numero degliiscritti rispetto agli oltre 113 mila lavoratori del settore del trasporto pubblicolocale. Lamenta, quindi, che la Corte territoriale non abbia utilizzato ilnecessario criterio della diffusione dell’attività sindacale su gran parte delterritorio nazionale, avendo invece fatto ricorso “ad indici non decisivi” (v.ricorso per cassazione, p. 11).Il motivo è inammissibile per difetto di pertinenza, perché non si confrontacon quella prima parte della motivazione, in cui la Corte territoriale –contrariamente all’assunto del ricorrente – ha utilizzato il principale criterioNumero registro generale 27898/2022Numero sezionale 2931/2026Numero di raccolta generale 25184/2026Data pubblicazione 10/09/2026della diffusione dell’attività sindacale sull’intero territorio nazionale o almenosu gran parte di esso e, sulla base di un accertamento di fatto, ha ritenutoche quel criterio non fosse soddisfatto. In particolare i Giudici d’appello hannoevidenziato che i contratti collettivi stipulati da [OSCURATO:PERSONA] (CCNL mobilità– area contrattuale delle attività ferroviarie e del CCNL per il personale delgruppo ANAS) non si riferiscono al settore del trasporto pubblico locale, in cuiopera [OSCURATO:SOCIETA]; che nel predetto settore [OSCURATO:PERSONA] ha partecipatosoltanto a due eventi di sciopero ed ha attivato fasi di raffreddamento,coinvolgendo il personale di sole 10 province italiane; che nel predetto settorel’attività sindacale di [OSCURATO:PERSONA] risulta più consistente nella zona di Romae provincia, in alcune imprese in Abruzzo, e nelle città di Avellino e Caserta,Bergamo, Milano, Palermo, Verona; che la diffusione dell’organizzazionesindacale sul territorio nazionale è del tutto parziale e frammentaria, poichériguarda solo 8 regioni e meno di 30 province sulle 110 del territorionazionale.Dunque, contrariamente all’assunto del ricorrente, la Corte territoriale haesattamente interpretato l’art. 28 L. n. 300/1970 ed in particolare il requisitodella “nazionalità” ivi previsto come necessario ai fini della legittimazionevolte affermati da questa Corte di legittimità, fra i quali proprio quello invocatodal ricorrente.3.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c.il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ossiadella stipula dei contratti e accordi collettivi prodotti in giudizio ed essenzialiper l’accertamento e la valutazione della nazionalità del sindacato ricorrente.Il motivo è infondato.Con riguardo alla stipula dei due CCNL, il ricorrente non ne contesta lariferibilità ad un settore diverso da quello del trasporto pubblico locale.Con riguardo, poi, alla stipula di accordi conclusi con [OSCURATO:PERSONA] (doc. 35)e con ATP di Nuoro (docc. 37-38) – società che, pur operando nel settoreferroviario, applicherebbero il contratto collettivo del trasporto pubblico locale(v. ricorso per cassazione, p. 15) – il fatto non è “decisivo” nel senso volutodall’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c.: tale circostanza, quand’anche – in ipotesi –rilevante ai fini dell’accertamento, non sarebbe di per sé sufficiente adNumero registro generale 27898/2022Numero sezionale 2931/2026Numero di raccolta generale 25184/2026Data pubblicazione 10/09/2026integrare il requisito della nazionalità del sindacato, posto che si tratta di duesoli accordi, che si riferiscono a due sole realtà aziendali di limitate dimensionie di limitata estensione territoriale.4.- La novità delle questioni affrontate e la sopravvenienza della pronunziacostituzionale n. 156/2025 inducono a compensare le spese del presentegiudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio dilegittimità.Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensidell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso anorma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data16/06/2026.Il Consigliere est.dott. [OSCURATO:PERSONA] PanarielloLa Presidentedott.ssa [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25184/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris