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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 34716/2026

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e di sorveglianza di Milanoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettatola domanda di liberazione condizionale presentata da [OSCURATO:PERSONA],1991, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e 47-ter Ord. pen., in espiazione di una pena di anni venticinque, mesi nove e giorniventisette di reclusione, con fine pena al 10 aprile 2037.Il Tribunale ha valorizzato, ai fini del diniego del beneficio, l’omessaargomentando che la condizione di collaboratore di giustizia non esentaval’instante dall’onere di allegare elementi idonei a documentare iniziative assuntein tal senso e, in caso di assoluta impossibilità ad adempiere, l’adozione dieventuali contegni di natura riparativa.2.

Il condannato ricorre per cassazione, con rituale ministero difensivo, sullabase di tre motivi.2.1 Con il primo e il terzo motivo eccepisce violazione di legge e vizio dimotivazione in ordine alla ricorrenza dei presupposti della liberazione condizionale.Evidenziato che il comma 4 dell’art. 16-nonies cit. consente al collaboratoredi giustizia l’accesso alla liberazione condizionale «anche in deroga alle vigentidisposizioni, ivi comprese quelle relative ai limiti di pena di cui all’articolo 176 delcodice penale», si duole che il Tribunale di sorveglianza non abbia preso posizionerispetto al ravvedimento del condannato, omettendo di valutare l’attività divolontariato svolta ed erogazioni liberali documentate con memoria depositata nelcorso del procedimento, nonché una consulenza sulla condizione reddituale epatrimoniale, inviata tramite pec.2.2 Con il secondo motivo denuncia difetto d’istruttoria, avendo il Tribunale disorveglianza deciso sull’istanza senza attendere il pervenimento del parere delProcuratore [OSCURATO:PERSONA], delle informazioni della Questura di Como e dellaGuardia di Finanza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso merita accoglimento.2.

I tre motivi di censura, da esaminare congiuntamente in quantostrettamente connessi, sono fondati.L’art. 16-nonies d.l. n. 8 del 1991 consente alle persone condannate per undelitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamentocostituzionale o per uno dei delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, cod. proc.pen., che abbiano prestato una importante collaborazione, l’accesso allaliberazione condizionale e ai benefici penitenziari indicati al primo comma, anchein deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle relative ai limiti di pena dicui all’articolo 176 del codice penale, occorrendo nondimeno, in caso diconcessione in deroga, che l’instante abbia redatto, entro il termine prescritto dalprecedente articolo 16-quater, il verbale illustrativo dei contenuti dellacollaborazione e abbia espiato almeno un quarto della pena inflitta ovvero, se sitratta di condannato all’ergastolo, almeno dieci anni di pena.Il provvedimento è adottato dal tribunale o dal magistrato di sorveglianza, suproposta o sentito il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, il qualefornisce ogni utile informazione sulle caratteristiche della collaborazione prestata,sempre che sussista il ravvedimento e non vi siano elementi tali da far ritenerecollegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.La concessione della liberazione condizionale nei confronti dei collaboratori digiustizia postula pertanto il positivo riscontro dei presupposti relativi all’emenda ealla finalità di conseguire una loro stabile rieducazione, che consenta di escludereragionevolmente la persistenza di un apprezzabile margine di pericolosità socialee la conseguente probabilità di reiterazione di comportamenti penalmente illeciti.Il mancato adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato nonassume di per sé valenza ostativa all’accoglimento dell’istanza, stante la derogaalle disposizioni ordinarie contenuta nell’art. 16-nonies, ma rileva pur semprenell’ambito del giudizio prognostico di ravvedimento, unitamente agli altri indici divalutazione, quali i rapporti con i familiari, il personale giudiziario e gli altri soggettiqualificati, nonché il proficuo svolgimento di attività di lavoro o di studio (Sez. 1,n. 19854 del 22/06/2020, Licata, Rv. 279321 - 01; Sez. 1, n. 42357 del11/09/2019, Celona, Rv. 277141 - 01).Discostandosi dalle sopra richiamate indicazioni giurisprudenziali, il Tribunaledi sorveglianza ha omesso di formulare un chiaro giudizio sul ravvedimento delcondannato, mentre ha incentrato il diniego sulla mancata allegazione di elementicomprovanti iniziative rivolte all’adempimento delle obbligazioni civili derivanti daireati commessi o comunque di natura riparatoria, trascurando di confrontarsipuntualmente con le produzioni difensive, effettuate tramite pec in data 3 ottobre2025, in ordine all’attività di volontariato svolta dall’[OSCURATO:PERSONA] e alle erogazioniliberali in favore delle vittime della criminalità organizzata e di associazioni conscopi benefici, nonché con la consulenza di parte sulla condizione reddituale epatrimoniale del condannato, definita dallo stesso giudice di merito “non florida”.Ne è risultata una motivazione gravemente carente, anche in ragionedell’omessa acquisizione al fascicolo processuale del contributo del ProcuratoreNazionale [OSCURATO:PERSONA] sulle caratteristiche della collaborazione e delle informazionidi polizia in ordine alla condotta del richiedente, pur richiesti in sede istruttoria.3.

Ne consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovoesame al Tribunale di sorveglianza di Milano.

P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale disorveglianza di Milano.Così è deciso, 08/07/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e di sorveglianza di Milanoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettatola domanda di liberazione condizionale presentata da [OSCURATO:PERSONA],1991, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e 47-ter Ord. pen., in espiazione di una pena di anni venticinque, mesi nove e giorniventisette di reclusione, con fine pena al 10 aprile 2037.Il Tribunale ha valorizzato, ai fini del diniego del beneficio, l’omessaargomentando che la condizione di collaboratore di giustizia non esentaval’instante dall’onere di allegare elementi idonei a documentare iniziative assuntein tal senso e, in caso di assoluta impossibilità ad adempiere, l’adozione dieventuali contegni di natura riparativa.2. Il condannato ricorre per cassazione, con rituale ministero difensivo, sullabase di tre motivi.2.1 Con il primo e il terzo motivo eccepisce violazione di legge e vizio dimotivazione in ordine alla ricorrenza dei presupposti della liberazione condizionale.Evidenziato che il comma 4 dell’art. 16-nonies cit. consente al collaboratoredi giustizia l’accesso alla liberazione condizionale «anche in deroga alle vigentidisposizioni, ivi comprese quelle relative ai limiti di pena di cui all’articolo 176 delcodice penale», si duole che il Tribunale di sorveglianza non abbia preso posizionerispetto al ravvedimento del condannato, omettendo di valutare l’attività divolontariato svolta ed erogazioni liberali documentate con memoria depositata nelcorso del procedimento, nonché una consulenza sulla condizione reddituale epatrimoniale, inviata tramite pec.2.2 Con il secondo motivo denuncia difetto d’istruttoria, avendo il Tribunale disorveglianza deciso sull’istanza senza attendere il pervenimento del parere delProcuratore [OSCURATO:PERSONA], delle informazioni della Questura di Como e dellaGuardia di Finanza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso merita accoglimento.2. I tre motivi di censura, da esaminare congiuntamente in quantostrettamente connessi, sono fondati.L’art. 16-nonies d.l. n. 8 del 1991 consente alle persone condannate per undelitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamentocostituzionale o per uno dei delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, cod. proc.pen., che abbiano prestato una importante collaborazione, l’accesso allaliberazione condizionale e ai benefici penitenziari indicati al primo comma, anchein deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle relative ai limiti di pena dicui all’articolo 176 del codice penale, occorrendo nondimeno, in caso diconcessione in deroga, che l’instante abbia redatto, entro il termine prescritto dalprecedente articolo 16-quater, il verbale illustrativo dei contenuti dellacollaborazione e abbia espiato almeno un quarto della pena inflitta ovvero, se sitratta di condannato all’ergastolo, almeno dieci anni di pena.Il provvedimento è adottato dal tribunale o dal magistrato di sorveglianza, suproposta o sentito il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, il qualefornisce ogni utile informazione sulle caratteristiche della collaborazione prestata,sempre che sussista il ravvedimento e non vi siano elementi tali da far ritenerecollegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.La concessione della liberazione condizionale nei confronti dei collaboratori digiustizia postula pertanto il positivo riscontro dei presupposti relativi all’emenda ealla finalità di conseguire una loro stabile rieducazione, che consenta di escludereragionevolmente la persistenza di un apprezzabile margine di pericolosità socialee la conseguente probabilità di reiterazione di comportamenti penalmente illeciti.Il mancato adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato nonassume di per sé valenza ostativa all’accoglimento dell’istanza, stante la derogaalle disposizioni ordinarie contenuta nell’art. 16-nonies, ma rileva pur semprenell’ambito del giudizio prognostico di ravvedimento, unitamente agli altri indici divalutazione, quali i rapporti con i familiari, il personale giudiziario e gli altri soggettiqualificati, nonché il proficuo svolgimento di attività di lavoro o di studio (Sez. 1,n. 19854 del 22/06/2020, Licata, Rv. 279321 - 01; Sez. 1, n. 42357 del11/09/2019, Celona, Rv. 277141 - 01).Discostandosi dalle sopra richiamate indicazioni giurisprudenziali, il Tribunaledi sorveglianza ha omesso di formulare un chiaro giudizio sul ravvedimento delcondannato, mentre ha incentrato il diniego sulla mancata allegazione di elementicomprovanti iniziative rivolte all’adempimento delle obbligazioni civili derivanti daireati commessi o comunque di natura riparatoria, trascurando di confrontarsipuntualmente con le produzioni difensive, effettuate tramite pec in data 3 ottobre2025, in ordine all’attività di volontariato svolta dall’[OSCURATO:PERSONA] e alle erogazioniliberali in favore delle vittime della criminalità organizzata e di associazioni conscopi benefici, nonché con la consulenza di parte sulla condizione reddituale epatrimoniale del condannato, definita dallo stesso giudice di merito “non florida”.Ne è risultata una motivazione gravemente carente, anche in ragionedell’omessa acquisizione al fascicolo processuale del contributo del ProcuratoreNazionale [OSCURATO:PERSONA] sulle caratteristiche della collaborazione e delle informazionidi polizia in ordine alla condotta del richiedente, pur richiesti in sede istruttoria.3. Ne consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovoesame al Tribunale di sorveglianza di Milano. P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale disorveglianza di Milano.Così è deciso, 08/07/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]
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