CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 31375/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/03/2026 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le note conclusionali del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’annullamentodella sentenza impugnata senza rinvio, con elisione della revoca del beneficiodella sospensione condizionale della pena.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafeindicata, con cui la Corte di appello di Napoli, decidendo a seguito diannullamento con rinvio disposto da questa Corte con sentenza Sez. 2, del26/11/2025, n. 41772, in parziale riforma della sentenza di condanna resa neisuoi confronti dal Tribunale di Locri in data 11 luglio 2024, ha revocato ex officioil beneficio della sospensione condizionale della pena, confermando le ulterioristatuizioni e, in particolare, l’affermazione della penale responsabilità per il reatodi ricettazione di cui al capo 31).2. Ne domanda l’annullamento sulla base di un unico motivo, a contenutocomplesso, di violazione di legge, con riferimento agli artt. 163, 164 e 168 cod.pen. e vizi cumulativi di motivazione.La revoca ex officio, in assenza d’impugnazione del pubblico ministero, delbeneficio della sospensione condizionale della pena ai sensi del combinatodisposto di cui agli artt. 168, comma terzo, e 164, comma quarto, cod. pen., hadeterminato una illegittima reformatio in pejus della sentenza impugnata.Erroneamente la Corte di appello ha ritenuto che il divieto di reformatiorisulti violato solo nel caso in cui il giudice d'appello disponga la modifica in sensopeggiorativo delle modalità di applicazione del beneficio della sospensionecondizionale della pena e non anche nel caso della revoca, quando sia disposta inpresenza delle cause ostative indicate dal comma quarto dell'art. 164 cod. pen.3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è infondato per le ragioni che di seguito si espongono.2.Va premesso che il presente procedimento proviene dal rinvio dispostodalla Corte di cassazione con sentenza di annullamento della Seconda Sezionedel 26/11/2025, n. 41772.A fronte del motivo di ricorso con cui l’imputato si era doluto delladisposta revoca della sospensione condizionale della pena, senza che la pubblicaaccusa avesse proposto appello avverso la sentenza di primo grado ed inviolazione del divieto di “reformatio in peius”, la sentenza rescindente hastigmatizzato l’omessa motivazione della revoca, evidenziando che «è vero che ilprovvedimento di revoca adottato dal giudice di appello, nel procedimentoordinario come in quello camerale, [può essere adottato] anche d’ufficio e neicasi di omessa impugnazione del pubblico ministero, ma presuppone pur sempreuna valutazione sulla sussistenza degli elementi in base al quale il beneficiodebba essere revocato ».Ha espressamente richiamato, al riguardo, il principio affermato daSez. 5,n. 40466 del 27/09/2002, Perrone, Rv. 225699 - 01, secondo cui ilprovvedimento previsto dal comma 3 dell'art. 168 cod. pen. – a norma del qualeva disposta la revoca della sospensione condizionale quando il beneficio risultaconcesso in presenza delle cause ostative indicate al comma 4 dell'art. 164 cod.pen. - ha natura dichiarativa, riguardando effetti di diritto sostanziale che siproducono "ope legis" e possono essere rilevati in ogni momento, tanto dalgiudice della cognizione che, in applicazione del comma 1-bis dell'art. 674 cod.proc. pen., dal giudice della esecuzione, dal che consegue che non comportaviolazione del divieto di "reformatio in pejus" e del principio devolutivo ilprovvedimento di revoca adottato dal giudice di appello, nel procedimentoordinario come in quello camerale, anche d'ufficio e nei casi di omessaimpugnazione del pubblico ministero.3. La Corte di appello, nella pronuncia rescissoria qui impugnata, haintegrato la motivazione carente, spiegando che deve confermarsi la dispostarevoca, per avere [OSCURATO:PERSONA] usufruito del beneficio della sospensionecondizionale in tre pregresse occasioni, in violazione del disposto di cui all’art.164, comma quarto, cod. pen.4. Il tema proposto con il ricorso avverso la sentenza rescissoria è, ancorauna volta, quello della legittimità della revoca del beneficio disposta dalla Cortedi appello ex officio, in assenza di impugnazione da parte del Pubblico Ministero.Al riguardo il ricorrente e il Procuratore generale richiamano la direttriceermeneutica tracciata dalle Sezioni Unite con sentenza n. 36460 del 30/05/2024,Zangari, Rv. 287004 – 01, secondo cui è legittima la revoca, in sede esecutiva,della sospensione condizionale della pena disposta in violazione dell'art. 164,comma quarto, cod. pen. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice diprimo grado pur se nota a quello d'appello, non investito dell'impugnazione sulpunto, essendo a quest'ultimo precluso il potere di revoca d'ufficio in ossequio alprincipio devolutivo e non avendo conseguentemente espresso alcunavalutazione in merito, neppure implicita».La sentenza Zangari si sofferma sul significato da attribuire al terzocomma dell’art. 168, cod. pen., con riferimento all’inciso: “La sospensionecondizionale della pena è altresì revocata quando è stata concessa in violazionedell’articolo 164, quarto comma, in presenza di causa ostative”, inserito pereffetto dell’art. 1 legge 26 marzo 2001, n. 128, e correlato all’ulterioredisposizione di cui al comma 1-bis dell’art. 674 cod. proc. pen., introdotto dallastessa legge, che ha attribuito al giudice dell'esecuzione il potere di revoca dellasospensione condizionale ove ricorrano le condizioni di cui al menzionato art.168, comma terzo, cod. pen.L’interpolazione, sul versante sostanziale e processuale, è intervenutaall’esito di una elaborazione giurisprudenziale che aveva messo a fuoco,analizzandolo dalla prospettiva dei poteri di intervento del giudice d'appello, ilrapporto tra la revoca-decadenza e quella per originaria illegittimità delprovvedimento concessivo della sospensione condizionale.Sul punto le Sezioni Unite hanno ripreso e dato continuità al principioaffermato in altro arresto nomofilattico (Sez. U, n. 7551 del 08/04/1998,Cerroni, Rv. 210798 – 01).Tale pronuncia aveva negato, con riguardo alle ipotesi di revoca-decadenza di cui all'art. 168, comma primo, cod. pen., che il giudice di appello,impugnante soltanto l'imputato, incorresse nella violazione del divieto direformatio in peius revocando la sospensione condizionale in conseguenza dellesopravvenienze considerate ai nn. 1) e 2) di quel comma.Negli indicati casi, la revoca ha natura dichiarativa, perché gli effetti didiritto sostanziale si connettono de iure al verificarsi della condizione, ed èdunque solo ricognitiva della caducazione del beneficio già avvenuta ope legis, almomento del passaggio in giudicato della sentenza avente ad oggetto il secondoreato; laddove una valutazione discrezionale è implicita nella revoca pronunciataai sensi dell'art. 168, comma secondo, cod. pen. - che ha natura costitutiva –disposta per condanna a delitto anteriormente commesso ma con irrogazione dipena che, cumulata a quella in precedenza sospesa, non superi i limiti diconcedibilità di cui all'art. 163 cod. pen.Con riguardo alla revoca da originaria illegittimità, per erroneità dellaconcessione del beneficio - che è l'ipotesi che qui interessa – le Sezioni UniteCerroni evidenziarono, di contro, che il provvedimento non è equiparabile aquello che dichiara una caducazione già avvenuta ope legis, e non ha affatto,quindi, un contenuto meramente ricognitivo, in quanto, in tale ipotesi, il giudicecompie una rivisitazione di merito della precedente erronea decisione, assunta inviolazione di legge.All’esito di questo percorso argomentativo le Sezioni Unite Cerroni - e, intermini adesivi, le Sezioni Unite Zangari – affermarono che il giudice di appellonon può emettere tale tipo di revoca in assenza di impugnazione del pubblicoministero, ostandovi il disposto dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. in puntodi divieto della reformatio in peius, e hanno precisato che, se lo facesse,contravverrebbe, ad un tempo, al principio del favor rei e al principio devolutivo,che al riguardo non ammette deroghe.5. Deve tuttavia evidenziarsi che tale linea interpretativa, richiamata dalricorrente e dal Procuratore generale, non può trovare applicazione nel caso indisamina, in quanto collide con il principio di diritto ex art. 627 cod. pen. che èstato enunciato dalla sentenza rescindente.Da tale pronuncia discende, nel presente giudizio, un vincolo nonsuperabile.Ed invero, costituisce ius receptum che l'obbligo del giudice di rinvio diuniformarsi alla sentenza della Corte di cassazione per quanto riguarda ogniquestione di diritto con essa decisa, posto dall'art. 627, comma 3, cod, proc.pen., è assoluto ed inderogabile anche quando, a seguito di tale decisione, siaintervenuto un mutamento di giurisprudenza.L'obbligo del giudice di uniformarsi, nel giudizio di rinvio, al principio didiritto enunciato con la sentenza di annullamento sussiste anche se questo,successivamente, risulti contrario al diverso principio affermato dalle SezioniUnite in analoga fattispecie. Unico temperamento è che il mutato indirizzogiurisprudenziale integra un "nuovo elemento" di diritto, idoneo a legittimare lariproposizione di richiesta di revoca o modifica della misura cautelare personalenon più suscettibile di gravame (tra le molte, Sez. 6, n. 34382 del 01/10/2025,Locatelli, Rv. 288768 - 01).Tale vincolo opera altresì nel caso – come quello sottoposto - in cui lapronuncia delle Sezioni Unite che ha affermato il nuovo orientamento fosseanteriore a quella rescindente.Ed invero, In caso di annullamento con rinvio disposto da una Sezionesemplice della Corte di cassazione, il giudice di rinvio è tenuto ad uniformarsi alprincipio di diritto dalla stessa enunciato anche qualora questo contrasti con unprincipio in precedenza espresso dalle Sezioni Unite sulla medesima questioneoggetto di decisione senza che, nel giudizio rescindente, sia stata promossa larimessione obbligatoria del ricorso alle Sezioni Unite ai sensi dell'art. 618,comma 1-bis, cod. proc. pen., atteso che, in difetto della previsione di alcunaspecifica sanzione per l'eventuale violazione dell'obbligo di rimessioneobbligatoria, il principio di diritto contenuto nella sentenza di annullamento, inquanto immodificabile e sottratto ad ulteriori mezzi di impugnazione, acquistaautorità di giudicato interno (v. anche Sez. U, n. 4460 del 19/01/1994, Cellerini,Rv. 196893-01; Sez. 1, n. 464 del 22/09/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280213 -La stessa pronuncia ha aggiunto che siffatta autorità del principio ostaaltresì a che la Corte di cassazione, chiamata a decidere del ricorso avverso lasentenza rescissoria del giudice di rinvio, investa a sua volta le Sezioni Unite P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 08/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANIA [OSCURATO:PERSONA]