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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 34555/2026

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o impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di Firenze ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere applicata dal Giudice per le indagini preliminari di Livorno il 6 aprile 2026 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per l'acquisto di oltre 5 kg di hashish da [OSCURATO:PERSONA].2.

Avverso detta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, tramite il suo difensore di fiducia, articolando un unico motivo di ricorso in ordine alle esigenze cautelari, per violazione di legge in quanto il provvedimento impugnato, non avrebbe tenuto in adeguato conto del contesto in cui il fatto è stato commesso su proposta di terzi approfittando dello stato di bisogno economico dell'indagato e del suo ruolo marginale, dell'assenza di precedenti penali, della condotta di collaborazione tenuta e delle modalità del fatto.

Si tratta di elementi che fanno venire meno sia il carattere dell'attualità sia il pericolo di reiterazione del reato e che incidono anche sulla sproporzione della misura applicata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile perchè reiterativo e generico. 2.

Premesso che in sede di legittimità non è consentito valutare nel merito la ricostruzione del fatto, a meno che questa non sia affetta da manifesta illogicità o contraddittorietà, è sufficiente evidenziare come il provvedimento impugnato, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, ha esaminato tutti gli elementi sui quali ha fondato il proprio giudizio in ordine alle esigenze cautelari e all'adeguatezza della sola custodia in carcere.

Infatti, il Tribunale dopo avere descritto la gravità dei fatti posti in essere da [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito di un più ampio contesto criminale, nel quale ha avuto il ruolo di acquirente di un significativo quantitativo di hashish, con argomenti completi e logici, non contrastati in termini specifici dal ricorso, ha valorizzato: l'entità dello stupefacente trattato e la somma di denaro contante versata al venditore pari a 10.000 euro dimostrativi della sua affidabilità nel contesto criminale; l'acquisto della droga da un soggetto trovato in possesso di un'arma provento di furto; la disponibilità manifestata a prendere contatto con soggetti del tutto sconosciuti - per quanto rappresentato dal ricorrente - per commettere il delitto provvisoriamente contestato; il ritrovamento della somma contante di 1500 C tale da escludere l'asserita disagiata condizione economica; l'assenza di qualsiasi riscontro alla tesi contenuta nella memoria scritta.

Si tratta di elementi fattuali idonei a comprovare la perdurante pericolosità dell'indagato, evincibile anche dal contesto criminale in cui è inserito, tali da prevalere sulle questioni di fatto reiterate in questa sede senza alcun confronto con il provvedimento impugnato. 2A Quanto alle deduzioni sotto il profilo della violazione di legge, il Tribunale del riesame ha fatto applicazione della consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui attualità e concretezza del pericolo di recidiva non sono equiparabili all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto, bastando che il giudice della cautela operi una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, come avvenuto nella specie.

Anche la censurata sproporzione della misura massimamente afflittiva è stata enunciata in termini generici ed apodittici, peraltro, nei termini della violazione di legge che, alla stregua del delitto provvisoriamente contestato, non è minimamente prospettabile.

3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di Firenze ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere applicata dal Giudice per le indagini preliminari di Livorno il 6 aprile 2026 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per l'acquisto di oltre 5 kg di hashish da [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso detta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, tramite il suo difensore di fiducia, articolando un unico motivo di ricorso in ordine alle esigenze cautelari, per violazione di legge in quanto il provvedimento impugnato, non avrebbe tenuto in adeguato conto del contesto in cui il fatto è stato commesso su proposta di terzi approfittando dello stato di bisogno economico dell'indagato e del suo ruolo marginale, dell'assenza di precedenti penali, della condotta di collaborazione tenuta e delle modalità del fatto. Si tratta di elementi che fanno venire meno sia il carattere dell'attualità sia il pericolo di reiterazione del reato e che incidono anche sulla sproporzione della misura applicata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile perchè reiterativo e generico. 2. Premesso che in sede di legittimità non è consentito valutare nel merito la ricostruzione del fatto, a meno che questa non sia affetta da manifesta illogicità o contraddittorietà, è sufficiente evidenziare come il provvedimento impugnato, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, ha esaminato tutti gli elementi sui quali ha fondato il proprio giudizio in ordine alle esigenze cautelari e all'adeguatezza della sola custodia in carcere. Infatti, il Tribunale dopo avere descritto la gravità dei fatti posti in essere da [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito di un più ampio contesto criminale, nel quale ha avuto il ruolo di acquirente di un significativo quantitativo di hashish, con argomenti completi e logici, non contrastati in termini specifici dal ricorso, ha valorizzato: l'entità dello stupefacente trattato e la somma di denaro contante versata al venditore pari a 10.000 euro dimostrativi della sua affidabilità nel contesto criminale; l'acquisto della droga da un soggetto trovato in possesso di un'arma provento di furto; la disponibilità manifestata a prendere contatto con soggetti del tutto sconosciuti - per quanto rappresentato dal ricorrente - per commettere il delitto provvisoriamente contestato; il ritrovamento della somma contante di 1500 C tale da escludere l'asserita disagiata condizione economica; l'assenza di qualsiasi riscontro alla tesi contenuta nella memoria scritta. Si tratta di elementi fattuali idonei a comprovare la perdurante pericolosità dell'indagato, evincibile anche dal contesto criminale in cui è inserito, tali da prevalere sulle questioni di fatto reiterate in questa sede senza alcun confronto con il provvedimento impugnato. 2A Quanto alle deduzioni sotto il profilo della violazione di legge, il Tribunale del riesame ha fatto applicazione della consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui attualità e concretezza del pericolo di recidiva non sono equiparabili all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto, bastando che il giudice della cautela operi una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, come avvenuto nella specie. Anche la censurata sproporzione della misura massimamente afflittiva è stata enunciata in termini generici ed apodittici, peraltro, nei termini della violazione di legge che, alla stregua del delitto provvisoriamente contestato, non è minimamente prospettabile. 3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara P.Q.M
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