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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 36559/2021

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e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di RIMINIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Rimini, con provvedimento del 12/11/2018, vista la richie- sta avanzata dall'Agenzia delle Entrate di Rimini, ai sensi dell'art. 112 Dpr. 115/02, avendo tale ufficio accertato che il reddito della richiedente il beneficio era supe- riore a quello fissato dalla legge per l'ammissione allo stesso, revocava l'ammis- sione al patrocinio a spese dello Stato operata in data 17/1/2014 a favore di [OSCURATO:PERSONA] con recupero a carico dell'interessata delle somme eventualmente già liquidate al difensore.

Sul ricorso avverso la revoca, in data 23/3/2020, il Tribunale di Rimini riget- tava l'opposizione alla revoca.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

Il difensore ricorrente, con due separati motivi, lamenta erronea applicazione dell'art. 76 co. 2 Dpr. 115/02 e la manifesta illogicità della motivazione con cui è stata rigettata l'opposizione alla revoca in quanto la Zayas in quanto, a suo dire, era da tempo separata di fatto dal marito e viveva altrove.

Il Tribunale di Rimini - si osserva - ha revocato il beneficio concesso a [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] poiché quest'ultima risultava fiscalmente a carico (per gli anni d'imposta 2009, 2010 e 2011) del coniuge [OSCURATO:PERSONA], per cui il anche il reddito del coniuge veniva computato nel reddito familiare che, così quan- tificato, in relazione agli anni d'imposta in questione, risultava eccedente rispetto ai limiti previsti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Sennonché, si sostiene che già in relazione agli anni d'imposta oggetto dell'ac- certamento dell'Agenzia delle Entrate, i coniugi, sebbene non legalmente separati, vivevano e risiedevano in domicili e residenze diverse, addirittura in città diverse.

Il decreto di revoca del patrocinio a spese dello Stato emesso dal Tribunale di Rimini - ricorda il ricorrente-, è stato impugnato dalla Zayas, tramite il difensore, sulla base dell'argomentazione di diritto secondo cui l'art. 76 co. 2 D.P.R. 115/02 stabilisce espressamente che solo se il richiedente il patrocinio convive con il co- niuge e/o con altri familiari, il reddito familiare è costituito dalla somma dei redditi conseguiti dai conviventi.

Nella fattispecie si sostiene che così non è, perché sarebbe documentalmente provato che già a partire dal 2009 (primo anno d'imposta oggetto dell'accerta- mento dell'Agenzia delle Entrate) e fino alla morte di [OSCURATO:PERSONA], avvenuta in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], i due coniugi non erano più conviventi e la Zayas risultava essere l'unico componente del suo nucleo familiare.La non convivenza dei due coniugi non legalmente separati - prosegue il ri- corrente- non era posta in discussione nemmeno dall'Agenzia delle Entrate di Ri- mini, che tuttavia chiedeva la revoca del beneficio precedentemente concesso alla signora Zayas proprio sull'erronea equiparazione fra lo stato di convivenza e lo stato di coniuge fiscalmente a carico.

Nel ricorso introduttivo del giudizio di opposizione al decreto di revoca del patrocinio a spese dello Stato, il difensore ricorrente ricorda di avere evidenziato che per espressa giurisprudenza di questa Corte di legittimità, come da ultimo evidenziato con sentenza n. 17426/2018 - che richiama la sentenza 33428/2014, Rv. 261565- il reddito rilevante ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è quello dei familiari conviventi e non anche quello dei familiari non convi- venti fiscalmente a carico.

Nella motivazione, si è precisato che tale interpretazione risulta coerente con le diverse finalità sottese alla disciplina del patrocinio a spese dello Stato e di quella relativa alla regolamentazione tributaria.

Quest'ultima, nel prendere in esame il caso del familiare non convivente fiscalmente a carico, mira a dare rile- vanza all'incidenza del peso determinato dal familiare, ancorché non convivente, sul contribuente dichiarante.

Per contro, la disciplina del patrocinio a spese dello Stato individua il reddito compatibile con il beneficio in rapporto allo stato di con- vivenza, ravvisando in essa una condizione fattuale che determina per ciascun familiare la possibilità di far affidamento non solo sul proprio reddito ma anche su quello degli altri familiari conviventi.

Pertanto, per il difensore ricorrente deve concludersi che la nozione rilevante ai fini dell'ammissione e della conservazione del beneficio del gratuito patrocinio, non è quella di familiari a carico bensì quella di familiare con vivente.

Il Tribunale di Rimini, nell'ordinanza impugnata, laddove afferma che "i/prin- cipio secondo cui, ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, debbono essere cumulati esclusivamente i redditi dei familiari conviventi non possa trovare applicazione nel caso del coniuge, sul quale grava un preciso dovere di coabita- zione, dalla cui violazione egli non può trarre vantaggi" argomenterebbe in punto di diritto in termini platealmente erronei e destituiti di qualsiasi fondamento giuri- dico.

Al contrario di quello che afferma il Tribunale di Rimini -prosegue il ricorso- lo stato di convivenza costituisce il presupposto per l'applicazione dell'art. 76 co. 2 D.P.R. 115/02.

E nel caso di specie sarebbe documentalmente provato che tale stato non sussiste essendo i coniugi - sebbene non legalmente separati - domici- liati, dimoranti ed effettivamente residenti in abitazioni e città diverse.Le argomentazioni sopra riportate evidenzierebbero come solo alla condizione fattuale di convivenza sia direttamente riconnessa per ciascun familiare la possi- bilità di fare affidamento su quello degli altri familiari conviventi.

Il reddito del coniuge non legalmente separato può essere computato nel red- dito familiare ex art. 76 comma 2 D.P.R. 115/02 - secondo la tesi proposta in ricorso- solo se ancora convivente/coabitante con l'istante: ci riferisce alle sepa- razioni di fatto che però non originano una situazione di cessata convivenza.

La corretta applicazione della norma in questione presuppone per il ricorrente unicamente lo stato di convivenza e non consente di tenere in considerazione né lo stato di coniuge fiscalmente a carico né quello di coniuge non legalmente sepa- rato.

L'erronea applicazione dell'art. 76 comma 2 D.P.R. 115/02 operata dal Tribu- nale di Rimini sarebbe però, in ogni caso, il frutto di una motivazione manifesta- mente illogica laddove il giudice territoriale sostiene:

1. "che, ai fini della determi- nazione del reddito della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e dei suoi familiari, non possa attribuirsi rilievo alla circostanza che i coniugi abbiano violato il dovere di coabitazione, il quale cessa esclusivamente con l'autorizzazione presidenziale, insieme al procedimento di separazione, a vivere separati";

2. che "dalla violazione di tale obbligo, non sia dato inferire la violazione dell'ulteriore obbligo di mantenimento e assistenza materiale gravante sui coniugi, di tal ché non sussistono elementi per escludere i redditi del marito, non legalmente sepa- rato, dal computo dei redditi della parte ammessa";

3. che "d'altra parte, l'ammis- sione al patrocinio non possa dipendere dalla mancanza di un formale provvedi- mento di separazione, che - ove intervenuto - avrebbe verosimilmente regolato anche l'obbligo di mantenimento del coniuge non abbiente da parte dell'altro, at- traverso la corresponsione di un assegno, che sarebbe confluito nella determina- zione del reddito della ricorrente".

La sola lettura di queste considerazioni, ad avviso del ricorrente, farebbe emergere palesi difetti motivazionali sia sotto il profilo della manifesta illogicità che sotto quello della contraddittorietà.

Si ribadisce che l'unica nozione rilevante ai fini dell'ammissione al beneficio è quella del familiare convivente.

Chiede, pertanto, l'annullamento del provvedimento impugnato.

3. Il P.G. presso questa Corte in data 1/9/2021 ha rassegnato le proprie con- clusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen. chiedendo annullarsi il provvedimento impugnato con rinvio al Presidente del Tribunale di Rimini.[OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi sopra illustrati appaiono fondati e, pertanto, il provvedimento im- pugnato va annullato con rinvio per nuovo esame al Presidente del Tribunale di Rimini.

2. Ed invero occorre focalizzare l'attenzione sul fatto che l'art. 76 Dpr. 115/02, ai fini della cumulabilità dei redditi per verificare se si abbia diritto all'ammissione al gratuito patrocinio, prende in considerazione i familiari conviventi.

Fondato, dunque, è il rilievo del ricorrente secondo cui altra cosa è il familiare fiscalmente a carico.

Questa Corte di legittimità -come ricordato in ricorso- ha chiarito (Sez. 4 n. 17426 del 15/3/2018, Parisi, non mass. che richiama Sez. 4, n. 33428 del 7/3/2014, Zulian, Rv. 261565) che il reddito rilevante ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è quello dei familiari conviventi e non anche quello dei familiari non conviventi fiscalmente a carico.

Nella motivazione di tale pronuncia si è precisato che tale interpretazione ri- sulta coerente con le diverse finalità sottese alla disciplina del patrocinio a spese dello Stato e a quella relativa alla regolamentazione tributaria.

Quest'ultima, nel prendere in esame il caso del familiare non convivente fiscalmente a carico, mira a dare rilevanza all'incidenza del peso determinato dal familiare, ancorché non convivente, sul contribuente dichiarante.

Per contro, la disciplina del patrocinio a spese dello Stato individua il reddito compatibile con il beneficio in rapporto allo stato di convivenza, ravvisando in essa una condizione fattuale che determina per ciascun familiare la possibilità di far affidamento non solo sul proprio reddito ma anche su quello degli altri familiari conviventi.

Pertanto, deve ribadirsi che la nozione rilevante ai fini dell'ammissione e della conservazione del beneficio del gratuito patrocinio, non è quella di familiari a carico bensì quella di familiare convivente.

E la definizione di familiari conviventi va letta in correlazione all'art. 79, c. 1 lett. b) che fa riferimento alla famiglia anagrafica del richiedente.

Tuttavia, ai fini di una corretta interpretazione della norma, è necessario evi- denziare che il termine usato dalla legge è quello di "familiare" o di "componente della famiglia".

Il termine, nella materia di cui trattasi, ha una sua specifica pre- gnanza avendo il legislatore, al fine di riconoscere il beneficio in esame a colui che non può far fronte al costo economico della difesa in un procedimento penale, voluto tenere conto della capacità economico-finanziaria di tutti coloro che, per legami giuridici o di fatto, comunque, concorrono a formare il reddito familiare.

Non sarebbe conforme ai principi costituzionad di solidarietà, equa distribuzione e di partecipazione di ogni cittadino alla spesa comune attraverso il prelievo fiscale, il fatto di gravare i contribuenti del costo della difesa di un cittadino che può fruire dell'apporto economico dei vari componenti il nucleo familiare, ancorché il suo reddito personale gli consenta di accedere al beneficio.

Deve, dunque, ritenersi costituzionalmente orientata l'interpretazione che riferisce il termine "familiare", non solo a coloro che sono legati all'istante da vincoli di consanguineità o, comun- que, giuridici, ma anche a coloro che convivono con lui e contribuiscono al ménage familiare.

3. Coerente con tale impostazione è l'ormai consolidata giurisprudenza che ritiene vadano computati anche i redditi del convivente more uxorio (Sez. 4, n. 109 del 26/10/2005, dep. 2006, Curatolo, Rv. 232787; conformi: Sez. 4, n. 19349 del 17/2/2005, Capri, Rv. 231357; Sez. 4, n. 13265 del 28/1/2004, Zen, Rv. 228035), principio che si pone in termini di perfetta coerenza con la significativa evoluzione sociale, normativa e giurisprudenziale che ha portato al riconoscimento della famiglia "di fatto", quale situazione di rilevanza giuridica.

Cosicché, muovendo dalla evidente necessità di porre l'accento sulla realtà sociale piuttosto che sulla veste formale dell'unione tra due persone conviventi, è stata riconosciuta valenza giuridica a quella relazione interpersonale che presenti carattere di tendenziale stabilità, natura affettiva e para familiare, che si esplichi in una comunanza di vita e di interessi e nella reciproca assistenza morale e ma- teriale (nella prima pronuncia citata, la Corte richiama, tra gli altri, il principio formulato dalla giurisprudenza civile di legittimità, secondo cui deve attribuirsi ri- lievo, quanto alla corresponsione dell'assegno divorzile dovuto in conseguenza di scioglimento del matrimonio, al rapporto di convivenza more uxorio — caratteriz- zato da stabilità, continuità e regolarità — eventualmente instaurato dal coniuge beneficiario dell'assegno stesso, rinviando a Sez. 1 civ., n. 11975/2003).

Dunque, fondatamente la ricorrente rileva che il provvedimento impugnato introduce temi (il dovere di coabitazione, l'obbligo di mantenimento e l'esistenza di una formale separazione tra i coniugi) che nulla hanno a che vedere con il be- neficio revocato.

L'esistenza o meno di un'autorizzazione presidenziale dei coniugi in via di se- parazione a vivere separati può rilevare esclusivamente ai fini della prova della convivenza o meno degli stessi.

Ma -va ribadito con chiarezza- l'art. 76 D.P.R. 115/02 non lascia alcun dubbio che la nozione rilevante ai fini dell'ammissione e della conservazione del beneficio sia la situazione di fatto della convivenza (cfr. anche sez. 4 n. 17426/2018 non mass.).4.

Quella che il giudice è chiamato a valutare in sede di ammissione -e quindi anche di revoca- al patrocinio a spese dello Stato è la situazione di fatto della convivenza.

Il primo elemento da prendere in considerazione, dunque, sono le risultanze anagrafiche (il c.d.

"stato di famiglia").

Tuttavia, quanto alla prova di tale convi- venza, poiché essa realizza una situazione di fatto e non di diritto, questa Corte di legittimità ha chiarito che non può scaturire solo dalle risultanze anagrafiche, ma può essere tratta da ogni accertata evenienza fattuale che dia contezza della sus- sistenza del rapporto (così la già citata Sez. 4 n. 19349/2005).

Trattandosi di coniuge, ai fini della prova, la circostanza della convivenza si presume - e dunque qui rileva l'assenza di una separazione legale o comunque del ricordato provvedimento presidenziale che autorizza i coniugi a vivere separata- mente- per cui, in situazioni come quella che ci occupa, è la diretta interessata a dover dare prova della sussistenza di una situazione di fatto contraria a tale pre- sunzione.

Diversamente, va ricordato, il divorzio, ove intervenuto, fa venir meno quella presunzione di convivenza dei coniugi cui è correlata la cumulabilità dei rispettivi redditi; tuttavia, la pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili non comporta, ex se, necessariamente, l'effettiva cessazione di quella convivenza dei coniugi alla quale è correlata la cumulabilità, ai suddetti fini, dei redditi (Sez. 4, n. 14442 del 13/1/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 234027, in cui la Corte ha ritenuto corretto e congruamente motivato il provvedimento che aveva respinto l'istanza di ammis- sione al patrocinio, per superamento dei limiti di reddito, in una vicenda in cui l'istante, pur essendo divorziato, era risultato ancora convivente con la moglie, perché tale risultava all'anagrafe e perché nell'abitazione comune risultava dete- nuto agli arresti domiciliari).

Si è osservato che il riferimento alla convivenza svelerebbe la propria inade- guatezza nelle applicazioni giurisprudenziali del sistema del computo del reddito familiare, in quanto, infatti, non dovrebbe farsi riferimento alla mera coabitazione, bensì alla convivenza, connotata da comunanza di vita e di interessi costitutiva di un legame stabile.

In realtà il concetto di convivenza serve a tenere fuori dalla portata della norma i casi di mera coabitazione del tutto temporanea e transitoria, quale, ad esempio, quella di chi ospiti temporaneamente, per un breve periodo, un amico o un parente.

In assenza di sporadicità e di stratta temporaneità, la stabile coabita- zione altro non è che convivenza.

Perciò il Collegio non ritiene condivisibile la pronuncia, rimasta invero isolata, in cui si è affermato che, nella determinazione del reddito complessivo, rilevante ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non si tiene conto dei redditi facenti capo al coniuge in stato di separazione di fatto, pur di fronte ad una persistente coabitazione, giacché quest'ultimo, pur coabitando, non compie alcuna attività concreta di contribuzione alla vita familiare (Sez. 4, n. 29302 del 24/04/2014, Volpini, Rv. 262236).

In quella sede, si è rilevato - non condivisibilmente ad avviso del Collegio- che, secondo il disposto e la ratio della disposizione citata, non è sufficiente la mera situazione di fisica convivenza o di mera coabitazione per includere toutcourt i redditi del soggetto coabitante o convivente nel coacervo reddituale del soggetto istante perchè possono verificarsi situazioni nelle quali la mera coabitazione non equivale ad effettiva contribuzione del coabitante, situazioni la cui fenomenologia è certamente transitoria (separazioni "in casa" e "di fatto", che preludono ad ulte- riore formalizzazione e sviluppo) e che non autorizzano di certo la presunzione di un incremento reddituale sulla base del solo dato formale della (temporanea) coa- bitazione in attesa della definitiva separazione.

5. Orbene, nel caso che ci occupa, dal provvedimento impugnato, e da quello di revoca del Tribunale di Rimini del 2018 non si evince se -come afferma il difen- sore ricorrente- la Zayas fosse separata di fatto dal marito e vivesse addirittura in un'altra città.

Tale situazione di fatto deve risultare, in primis, dalla sopra ricordata situa- zione all'anagrafe comunale.

Ma con tutta evidenza ciò non basta, perché si po- trebbe trattare di una situazione formale, non di rado posta in essere da coniugi titolari di più unità immobiliari, a meri fini fiscali.

Ciò che rileva è l'effettiva non convivenza e, pertanto, la circostanza che il coniuge separato di fatto, presso il diverso sito ove afferma di vivere, sia, ad esempio, titolare di utenze per forniture di servizio o beni essenziali quali acqua, energia elettrica, etc.

Ciò dovrà essere verificato dal giudice del rinvio, previe le necessarie produ- zioni delle parti, viceversa operando la presunzione di coabitazione tra coniugi non legalmente separati.

Corroborata, peraltro, dalla circostanza che è emersa dagli accertamenti fiscali che l'odierna ricorrente fosse fiscalmente a carico del marito.

Ed essendo stata nel qual caso legittimamente revocata l'ammissione al patrocinio a spese del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di RIMINIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Rimini, con provvedimento del 12/11/2018, vista la richie- sta avanzata dall'Agenzia delle Entrate di Rimini, ai sensi dell'art. 112 Dpr. 115/02, avendo tale ufficio accertato che il reddito della richiedente il beneficio era supe- riore a quello fissato dalla legge per l'ammissione allo stesso, revocava l'ammis- sione al patrocinio a spese dello Stato operata in data 17/1/2014 a favore di [OSCURATO:PERSONA] con recupero a carico dell'interessata delle somme eventualmente già liquidate al difensore. Sul ricorso avverso la revoca, in data 23/3/2020, il Tribunale di Rimini riget- tava l'opposizione alla revoca. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. Il difensore ricorrente, con due separati motivi, lamenta erronea applicazione dell'art. 76 co. 2 Dpr. 115/02 e la manifesta illogicità della motivazione con cui è stata rigettata l'opposizione alla revoca in quanto la Zayas in quanto, a suo dire, era da tempo separata di fatto dal marito e viveva altrove. Il Tribunale di Rimini - si osserva - ha revocato il beneficio concesso a [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] poiché quest'ultima risultava fiscalmente a carico (per gli anni d'imposta 2009, 2010 e 2011) del coniuge [OSCURATO:PERSONA], per cui il anche il reddito del coniuge veniva computato nel reddito familiare che, così quan- tificato, in relazione agli anni d'imposta in questione, risultava eccedente rispetto ai limiti previsti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Sennonché, si sostiene che già in relazione agli anni d'imposta oggetto dell'ac- certamento dell'Agenzia delle Entrate, i coniugi, sebbene non legalmente separati, vivevano e risiedevano in domicili e residenze diverse, addirittura in città diverse. Il decreto di revoca del patrocinio a spese dello Stato emesso dal Tribunale di Rimini - ricorda il ricorrente-, è stato impugnato dalla Zayas, tramite il difensore, sulla base dell'argomentazione di diritto secondo cui l'art. 76 co. 2 D.P.R. 115/02 stabilisce espressamente che solo se il richiedente il patrocinio convive con il co- niuge e/o con altri familiari, il reddito familiare è costituito dalla somma dei redditi conseguiti dai conviventi. Nella fattispecie si sostiene che così non è, perché sarebbe documentalmente provato che già a partire dal 2009 (primo anno d'imposta oggetto dell'accerta- mento dell'Agenzia delle Entrate) e fino alla morte di [OSCURATO:PERSONA], avvenuta in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], i due coniugi non erano più conviventi e la Zayas risultava essere l'unico componente del suo nucleo familiare.La non convivenza dei due coniugi non legalmente separati - prosegue il ri- corrente- non era posta in discussione nemmeno dall'Agenzia delle Entrate di Ri- mini, che tuttavia chiedeva la revoca del beneficio precedentemente concesso alla signora Zayas proprio sull'erronea equiparazione fra lo stato di convivenza e lo stato di coniuge fiscalmente a carico. Nel ricorso introduttivo del giudizio di opposizione al decreto di revoca del patrocinio a spese dello Stato, il difensore ricorrente ricorda di avere evidenziato che per espressa giurisprudenza di questa Corte di legittimità, come da ultimo evidenziato con sentenza n. 17426/2018 - che richiama la sentenza 33428/2014, Rv. 261565- il reddito rilevante ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è quello dei familiari conviventi e non anche quello dei familiari non convi- venti fiscalmente a carico. Nella motivazione, si è precisato che tale interpretazione risulta coerente con le diverse finalità sottese alla disciplina del patrocinio a spese dello Stato e di quella relativa alla regolamentazione tributaria. Quest'ultima, nel prendere in esame il caso del familiare non convivente fiscalmente a carico, mira a dare rile- vanza all'incidenza del peso determinato dal familiare, ancorché non convivente, sul contribuente dichiarante. Per contro, la disciplina del patrocinio a spese dello Stato individua il reddito compatibile con il beneficio in rapporto allo stato di con- vivenza, ravvisando in essa una condizione fattuale che determina per ciascun familiare la possibilità di far affidamento non solo sul proprio reddito ma anche su quello degli altri familiari conviventi. Pertanto, per il difensore ricorrente deve concludersi che la nozione rilevante ai fini dell'ammissione e della conservazione del beneficio del gratuito patrocinio, non è quella di familiari a carico bensì quella di familiare con vivente. Il Tribunale di Rimini, nell'ordinanza impugnata, laddove afferma che "i/prin- cipio secondo cui, ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, debbono essere cumulati esclusivamente i redditi dei familiari conviventi non possa trovare applicazione nel caso del coniuge, sul quale grava un preciso dovere di coabita- zione, dalla cui violazione egli non può trarre vantaggi" argomenterebbe in punto di diritto in termini platealmente erronei e destituiti di qualsiasi fondamento giuri- dico. Al contrario di quello che afferma il Tribunale di Rimini -prosegue il ricorso- lo stato di convivenza costituisce il presupposto per l'applicazione dell'art. 76 co. 2 D.P.R. 115/02. E nel caso di specie sarebbe documentalmente provato che tale stato non sussiste essendo i coniugi - sebbene non legalmente separati - domici- liati, dimoranti ed effettivamente residenti in abitazioni e città diverse.Le argomentazioni sopra riportate evidenzierebbero come solo alla condizione fattuale di convivenza sia direttamente riconnessa per ciascun familiare la possi- bilità di fare affidamento su quello degli altri familiari conviventi. Il reddito del coniuge non legalmente separato può essere computato nel red- dito familiare ex art. 76 comma 2 D.P.R. 115/02 - secondo la tesi proposta in ricorso- solo se ancora convivente/coabitante con l'istante: ci riferisce alle sepa- razioni di fatto che però non originano una situazione di cessata convivenza. La corretta applicazione della norma in questione presuppone per il ricorrente unicamente lo stato di convivenza e non consente di tenere in considerazione né lo stato di coniuge fiscalmente a carico né quello di coniuge non legalmente sepa- rato. L'erronea applicazione dell'art. 76 comma 2 D.P.R. 115/02 operata dal Tribu- nale di Rimini sarebbe però, in ogni caso, il frutto di una motivazione manifesta- mente illogica laddove il giudice territoriale sostiene: 1. "che, ai fini della determi- nazione del reddito della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e dei suoi familiari, non possa attribuirsi rilievo alla circostanza che i coniugi abbiano violato il dovere di coabitazione, il quale cessa esclusivamente con l'autorizzazione presidenziale, insieme al procedimento di separazione, a vivere separati"; 2. che "dalla violazione di tale obbligo, non sia dato inferire la violazione dell'ulteriore obbligo di mantenimento e assistenza materiale gravante sui coniugi, di tal ché non sussistono elementi per escludere i redditi del marito, non legalmente sepa- rato, dal computo dei redditi della parte ammessa"; 3. che "d'altra parte, l'ammis- sione al patrocinio non possa dipendere dalla mancanza di un formale provvedi- mento di separazione, che - ove intervenuto - avrebbe verosimilmente regolato anche l'obbligo di mantenimento del coniuge non abbiente da parte dell'altro, at- traverso la corresponsione di un assegno, che sarebbe confluito nella determina- zione del reddito della ricorrente". La sola lettura di queste considerazioni, ad avviso del ricorrente, farebbe emergere palesi difetti motivazionali sia sotto il profilo della manifesta illogicità che sotto quello della contraddittorietà. Si ribadisce che l'unica nozione rilevante ai fini dell'ammissione al beneficio è quella del familiare convivente. Chiede, pertanto, l'annullamento del provvedimento impugnato. 3. Il P.G. presso questa Corte in data 1/9/2021 ha rassegnato le proprie con- clusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen. chiedendo annullarsi il provvedimento impugnato con rinvio al Presidente del Tribunale di Rimini.[OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi sopra illustrati appaiono fondati e, pertanto, il provvedimento im- pugnato va annullato con rinvio per nuovo esame al Presidente del Tribunale di Rimini. 2. Ed invero occorre focalizzare l'attenzione sul fatto che l'art. 76 Dpr. 115/02, ai fini della cumulabilità dei redditi per verificare se si abbia diritto all'ammissione al gratuito patrocinio, prende in considerazione i familiari conviventi. Fondato, dunque, è il rilievo del ricorrente secondo cui altra cosa è il familiare fiscalmente a carico. Questa Corte di legittimità -come ricordato in ricorso- ha chiarito (Sez. 4 n. 17426 del 15/3/2018, Parisi, non mass. che richiama Sez. 4, n. 33428 del 7/3/2014, Zulian, Rv. 261565) che il reddito rilevante ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è quello dei familiari conviventi e non anche quello dei familiari non conviventi fiscalmente a carico. Nella motivazione di tale pronuncia si è precisato che tale interpretazione ri- sulta coerente con le diverse finalità sottese alla disciplina del patrocinio a spese dello Stato e a quella relativa alla regolamentazione tributaria. Quest'ultima, nel prendere in esame il caso del familiare non convivente fiscalmente a carico, mira a dare rilevanza all'incidenza del peso determinato dal familiare, ancorché non convivente, sul contribuente dichiarante. Per contro, la disciplina del patrocinio a spese dello Stato individua il reddito compatibile con il beneficio in rapporto allo stato di convivenza, ravvisando in essa una condizione fattuale che determina per ciascun familiare la possibilità di far affidamento non solo sul proprio reddito ma anche su quello degli altri familiari conviventi. Pertanto, deve ribadirsi che la nozione rilevante ai fini dell'ammissione e della conservazione del beneficio del gratuito patrocinio, non è quella di familiari a carico bensì quella di familiare convivente. E la definizione di familiari conviventi va letta in correlazione all'art. 79, c. 1 lett. b) che fa riferimento alla famiglia anagrafica del richiedente. Tuttavia, ai fini di una corretta interpretazione della norma, è necessario evi- denziare che il termine usato dalla legge è quello di "familiare" o di "componente della famiglia". Il termine, nella materia di cui trattasi, ha una sua specifica pre- gnanza avendo il legislatore, al fine di riconoscere il beneficio in esame a colui che non può far fronte al costo economico della difesa in un procedimento penale, voluto tenere conto della capacità economico-finanziaria di tutti coloro che, per legami giuridici o di fatto, comunque, concorrono a formare il reddito familiare. Non sarebbe conforme ai principi costituzionad di solidarietà, equa distribuzione e di partecipazione di ogni cittadino alla spesa comune attraverso il prelievo fiscale, il fatto di gravare i contribuenti del costo della difesa di un cittadino che può fruire dell'apporto economico dei vari componenti il nucleo familiare, ancorché il suo reddito personale gli consenta di accedere al beneficio. Deve, dunque, ritenersi costituzionalmente orientata l'interpretazione che riferisce il termine "familiare", non solo a coloro che sono legati all'istante da vincoli di consanguineità o, comun- que, giuridici, ma anche a coloro che convivono con lui e contribuiscono al ménage familiare. 3. Coerente con tale impostazione è l'ormai consolidata giurisprudenza che ritiene vadano computati anche i redditi del convivente more uxorio (Sez. 4, n. 109 del 26/10/2005, dep. 2006, Curatolo, Rv. 232787; conformi: Sez. 4, n. 19349 del 17/2/2005, Capri, Rv. 231357; Sez. 4, n. 13265 del 28/1/2004, Zen, Rv. 228035), principio che si pone in termini di perfetta coerenza con la significativa evoluzione sociale, normativa e giurisprudenziale che ha portato al riconoscimento della famiglia "di fatto", quale situazione di rilevanza giuridica. Cosicché, muovendo dalla evidente necessità di porre l'accento sulla realtà sociale piuttosto che sulla veste formale dell'unione tra due persone conviventi, è stata riconosciuta valenza giuridica a quella relazione interpersonale che presenti carattere di tendenziale stabilità, natura affettiva e para familiare, che si esplichi in una comunanza di vita e di interessi e nella reciproca assistenza morale e ma- teriale (nella prima pronuncia citata, la Corte richiama, tra gli altri, il principio formulato dalla giurisprudenza civile di legittimità, secondo cui deve attribuirsi ri- lievo, quanto alla corresponsione dell'assegno divorzile dovuto in conseguenza di scioglimento del matrimonio, al rapporto di convivenza more uxorio — caratteriz- zato da stabilità, continuità e regolarità — eventualmente instaurato dal coniuge beneficiario dell'assegno stesso, rinviando a Sez. 1 civ., n. 11975/2003). Dunque, fondatamente la ricorrente rileva che il provvedimento impugnato introduce temi (il dovere di coabitazione, l'obbligo di mantenimento e l'esistenza di una formale separazione tra i coniugi) che nulla hanno a che vedere con il be- neficio revocato. L'esistenza o meno di un'autorizzazione presidenziale dei coniugi in via di se- parazione a vivere separati può rilevare esclusivamente ai fini della prova della convivenza o meno degli stessi. Ma -va ribadito con chiarezza- l'art. 76 D.P.R. 115/02 non lascia alcun dubbio che la nozione rilevante ai fini dell'ammissione e della conservazione del beneficio sia la situazione di fatto della convivenza (cfr. anche sez. 4 n. 17426/2018 non mass.).4. Quella che il giudice è chiamato a valutare in sede di ammissione -e quindi anche di revoca- al patrocinio a spese dello Stato è la situazione di fatto della convivenza. Il primo elemento da prendere in considerazione, dunque, sono le risultanze anagrafiche (il c.d. "stato di famiglia"). Tuttavia, quanto alla prova di tale convi- venza, poiché essa realizza una situazione di fatto e non di diritto, questa Corte di legittimità ha chiarito che non può scaturire solo dalle risultanze anagrafiche, ma può essere tratta da ogni accertata evenienza fattuale che dia contezza della sus- sistenza del rapporto (così la già citata Sez. 4 n. 19349/2005). Trattandosi di coniuge, ai fini della prova, la circostanza della convivenza si presume - e dunque qui rileva l'assenza di una separazione legale o comunque del ricordato provvedimento presidenziale che autorizza i coniugi a vivere separata- mente- per cui, in situazioni come quella che ci occupa, è la diretta interessata a dover dare prova della sussistenza di una situazione di fatto contraria a tale pre- sunzione. Diversamente, va ricordato, il divorzio, ove intervenuto, fa venir meno quella presunzione di convivenza dei coniugi cui è correlata la cumulabilità dei rispettivi redditi; tuttavia, la pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili non comporta, ex se, necessariamente, l'effettiva cessazione di quella convivenza dei coniugi alla quale è correlata la cumulabilità, ai suddetti fini, dei redditi (Sez. 4, n. 14442 del 13/1/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 234027, in cui la Corte ha ritenuto corretto e congruamente motivato il provvedimento che aveva respinto l'istanza di ammis- sione al patrocinio, per superamento dei limiti di reddito, in una vicenda in cui l'istante, pur essendo divorziato, era risultato ancora convivente con la moglie, perché tale risultava all'anagrafe e perché nell'abitazione comune risultava dete- nuto agli arresti domiciliari). Si è osservato che il riferimento alla convivenza svelerebbe la propria inade- guatezza nelle applicazioni giurisprudenziali del sistema del computo del reddito familiare, in quanto, infatti, non dovrebbe farsi riferimento alla mera coabitazione, bensì alla convivenza, connotata da comunanza di vita e di interessi costitutiva di un legame stabile. In realtà il concetto di convivenza serve a tenere fuori dalla portata della norma i casi di mera coabitazione del tutto temporanea e transitoria, quale, ad esempio, quella di chi ospiti temporaneamente, per un breve periodo, un amico o un parente. In assenza di sporadicità e di stratta temporaneità, la stabile coabita- zione altro non è che convivenza. Perciò il Collegio non ritiene condivisibile la pronuncia, rimasta invero isolata, in cui si è affermato che, nella determinazione del reddito complessivo, rilevante ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non si tiene conto dei redditi facenti capo al coniuge in stato di separazione di fatto, pur di fronte ad una persistente coabitazione, giacché quest'ultimo, pur coabitando, non compie alcuna attività concreta di contribuzione alla vita familiare (Sez. 4, n. 29302 del 24/04/2014, Volpini, Rv. 262236). In quella sede, si è rilevato - non condivisibilmente ad avviso del Collegio- che, secondo il disposto e la ratio della disposizione citata, non è sufficiente la mera situazione di fisica convivenza o di mera coabitazione per includere toutcourt i redditi del soggetto coabitante o convivente nel coacervo reddituale del soggetto istante perchè possono verificarsi situazioni nelle quali la mera coabitazione non equivale ad effettiva contribuzione del coabitante, situazioni la cui fenomenologia è certamente transitoria (separazioni "in casa" e "di fatto", che preludono ad ulte- riore formalizzazione e sviluppo) e che non autorizzano di certo la presunzione di un incremento reddituale sulla base del solo dato formale della (temporanea) coa- bitazione in attesa della definitiva separazione. 5. Orbene, nel caso che ci occupa, dal provvedimento impugnato, e da quello di revoca del Tribunale di Rimini del 2018 non si evince se -come afferma il difen- sore ricorrente- la Zayas fosse separata di fatto dal marito e vivesse addirittura in un'altra città. Tale situazione di fatto deve risultare, in primis, dalla sopra ricordata situa- zione all'anagrafe comunale. Ma con tutta evidenza ciò non basta, perché si po- trebbe trattare di una situazione formale, non di rado posta in essere da coniugi titolari di più unità immobiliari, a meri fini fiscali. Ciò che rileva è l'effettiva non convivenza e, pertanto, la circostanza che il coniuge separato di fatto, presso il diverso sito ove afferma di vivere, sia, ad esempio, titolare di utenze per forniture di servizio o beni essenziali quali acqua, energia elettrica, etc. Ciò dovrà essere verificato dal giudice del rinvio, previe le necessarie produ- zioni delle parti, viceversa operando la presunzione di coabitazione tra coniugi non legalmente separati. Corroborata, peraltro, dalla circostanza che è emersa dagli accertamenti fiscali che l'odierna ricorrente fosse fiscalmente a carico del marito. Ed essendo stata nel qual caso legittimamente revocata l'ammissione al patrocinio a spese del
Sentenza Cassazione n. 36559/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris