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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 maggio 2022

Cassazione n. 28748/2024

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22170/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 441-A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la sentenza del Giudice di Pace di Caserta n. 1182/2022, depositata in data 26/05/2022 e notificata il 23/06/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Caserta, con la sentenza n. 1182/2022, depositata in data 26/05/2022, ha accolto la domanda di accertamento negativo del credito per canoni idrici relativi agli anni 2006 e 2007 avanzata dal sig. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA] e, per l’effetto, ha dichiarato non dovuto l’importo di euro 139,00 di cui alla fattura n. 4501/2020 per intervenuta prescrizione, dovendosi applicare il termine di prescrizione biennale di cui alla l. n. 205/2017.

Avverso la suindicata sentenzapropone ora ricorso per cassazione il Comune di [OSCURATO:PERSONA], articolando un motivo unico.

Il sig.

Golino non ha svolto attività difensiva in questa sede. [OSCURATO:PERSONA] 1) Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] denunzia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 (rectius:art. 1, comma 10) della l. n. 205/2017, per avere il giudice a quo fatto applicazione del termine di prescrizione biennale ivi introdotto relativamente ad una fattura riguardante consumi idrici il corrispettivo dei quali era divenuto esigibile prima del 1° gennaio 2020.

Il ricorso è inammissibile.

L’unico rimedio impugnatorio ammesso avverso la impugnata pronuncia è l’appello a motivi limitati, previsto dall'art. 339, 3° comma, cod. proc. civ. (se si esclude la revocazione per motivi ordinari), avendo il giudice a quo deciso una causa di valore inferiore ai 1.100,00 euro relativa ad un contratto che non è stato dedotto essere stato concluso mediante moduli o formulari (giudizio di equità necessaria ai sensi dell’art. 113, 2° comma, cod. proc. civ. (v.

Cass. 11/06/2012, n. 9432, Cass. 12/02/2018, n. 3290, Cass. 19/01/2021, n. 769).

Proprio di recente con l’ordinanza n. 9870 dell’11/4/2024, questa Corte ha avuto occasione di precisare chela surriferita conclusione, pur non desumibile esplicitamente dall’art. 339, 3° comma, cod.proc.civ., posto che l'avverbio "esclusivamente" ivi utilizzato potrebbe apparire riferibile non al mezzo esperibile, bensì ai motivi deducibili con il mezzo stesso, onde l'interprete potrebbe avere il dubbio (peraltro per il solo vizio di cui al n. 5dell'art. 360 cod. proc. civ.) che contro la sentenza sia esperibile, prevedendolo altra norma, altra impugnazione ordinaria per i motivi esclusi e segnatamente il ricorso per cassazione si giustifica oltre che per un'elementare ragione di coerenza, che esclude un concorso di mezzi di impugnazione non solo per gli stessi motivi, ma anche per motivi che, rispetto a quelli ammessi in riferimento ad un mezzo, rappresenterebbero un loro allargamento in forza dell’art. 360, 1° comma, cod.proc.civ. che prevede l'esperibilità del ricorso per cassazione soltanto contro le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado: Poiché la sentenza equitativa del giudice di pace non è né una sentenza pronunciata in grado di appello né una sentenza pronunciata in unico grado (atteso che è, sia pure per motivi limitati, appellabile e, dunque, è sentenza di primo grado), appare evidente che essa non è sottoponibile a ricorso per cassazione per i vizi diversi da quelli indicati dal terzo commadell'art. 339 c.p.c. .

Vale d’altro canto osservare che laddove si trattasse di contratto concluso mediane moduli o formulari (il che non risulta dedotto dall’odierno ricorrente, né è deducibile dai fatti di causa), il ricorso sarebbe comunque inammissibile, trattandosi in tale ipotesi di decisione secondo diritto , ex art. 113, 2° comma, cod.proc.civ., appellabile e non già impugnabile con ricorso per cassazione (v.

Cass. 7/07/2017, n. 18658). 2) Nulla deve essere liquidato per le spese non avendo il Golino svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del comune ricorrente, a favore dell’ufficio del merito competente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto.

Così deciso nella Camera di Consigli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22170/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 441-A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la sentenza del Giudice di Pace di Caserta n. 1182/2022, depositata in data 26/05/2022 e notificata il 23/06/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Caserta, con la sentenza n. 1182/2022, depositata in data 26/05/2022, ha accolto la domanda di accertamento negativo del credito per canoni idrici relativi agli anni 2006 e 2007 avanzata dal sig. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA] e, per l’effetto, ha dichiarato non dovuto l’importo di euro 139,00 di cui alla fattura n. 4501/2020 per intervenuta prescrizione, dovendosi applicare il termine di prescrizione biennale di cui alla l. n. 205/2017. Avverso la suindicata sentenzapropone ora ricorso per cassazione il Comune di [OSCURATO:PERSONA], articolando un motivo unico. Il sig. Golino non ha svolto attività difensiva in questa sede. [OSCURATO:PERSONA] 1) Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] denunzia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 (rectius:art. 1, comma 10) della l. n. 205/2017, per avere il giudice a quo fatto applicazione del termine di prescrizione biennale ivi introdotto relativamente ad una fattura riguardante consumi idrici il corrispettivo dei quali era divenuto esigibile prima del 1° gennaio 2020. Il ricorso è inammissibile. L’unico rimedio impugnatorio ammesso avverso la impugnata pronuncia è l’appello a motivi limitati, previsto dall'art. 339, 3° comma, cod. proc. civ. (se si esclude la revocazione per motivi ordinari), avendo il giudice a quo deciso una causa di valore inferiore ai 1.100,00 euro relativa ad un contratto che non è stato dedotto essere stato concluso mediante moduli o formulari (giudizio di equità necessaria ai sensi dell’art. 113, 2° comma, cod. proc. civ. (v. Cass. 11/06/2012, n. 9432, Cass. 12/02/2018, n. 3290, Cass. 19/01/2021, n. 769). Proprio di recente con l’ordinanza n. 9870 dell’11/4/2024, questa Corte ha avuto occasione di precisare chela surriferita conclusione, pur non desumibile esplicitamente dall’art. 339, 3° comma, cod.proc.civ., posto che l'avverbio "esclusivamente" ivi utilizzato potrebbe apparire riferibile non al mezzo esperibile, bensì ai motivi deducibili con il mezzo stesso, onde l'interprete potrebbe avere il dubbio (peraltro per il solo vizio di cui al n. 5dell'art. 360 cod. proc. civ.) che contro la sentenza sia esperibile, prevedendolo altra norma, altra impugnazione ordinaria per i motivi esclusi e segnatamente il ricorso per cassazione si giustifica oltre che per un'elementare ragione di coerenza, che esclude un concorso di mezzi di impugnazione non solo per gli stessi motivi, ma anche per motivi che, rispetto a quelli ammessi in riferimento ad un mezzo, rappresenterebbero un loro allargamento in forza dell’art. 360, 1° comma, cod.proc.civ. che prevede l'esperibilità del ricorso per cassazione soltanto contro le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado: Poiché la sentenza equitativa del giudice di pace non è né una sentenza pronunciata in grado di appello né una sentenza pronunciata in unico grado (atteso che è, sia pure per motivi limitati, appellabile e, dunque, è sentenza di primo grado), appare evidente che essa non è sottoponibile a ricorso per cassazione per i vizi diversi da quelli indicati dal terzo commadell'art. 339 c.p.c. . Vale d’altro canto osservare che laddove si trattasse di contratto concluso mediane moduli o formulari (il che non risulta dedotto dall’odierno ricorrente, né è deducibile dai fatti di causa), il ricorso sarebbe comunque inammissibile, trattandosi in tale ipotesi di decisione secondo diritto , ex art. 113, 2° comma, cod.proc.civ., appellabile e non già impugnabile con ricorso per cassazione (v. Cass. 7/07/2017, n. 18658). 2) Nulla deve essere liquidato per le spese non avendo il Golino svolto attività difensiva in questa sede. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del comune ricorrente, a favore dell’ufficio del merito competente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto. Così deciso nella Camera di Consigli
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