CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 febbraio 2026
Cassazione n. 07577/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2025 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di Napoli con sentenza del 23 settembre del 2025 applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata di mesi cinque di arresto e 1200 euro di ammenda. 2. Avverso detto provvedimento propone ricorso l’imputatoeccependo la violazione degli artt. 125 comma 3 e 129 cod. proc.pen. anche in relazione all’art. 545 bis cod. proc. pen. in materia di giustizia riparativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. L'art. 448 co 2 bis c.p.p. ha stabilito che il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per Cassazione contro la sentenza di applicazione pena solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e, infine, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il ricorso è pertanto palesemente inammissibile perché presentato per motivi non previsti dalla legge. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoe - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità»- della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoe della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 febbraio 2026 Il Consigliere est