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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 febbraio 2026

Cassazione n. 07577/2026

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seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2025 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di Napoli con sentenza del 23 settembre del 2025 applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata di mesi cinque di arresto e 1200 euro di ammenda.

2. Avverso detto provvedimento propone ricorso l’imputatoeccependo la violazione degli artt. 125 comma 3 e 129 cod. proc.pen. anche in relazione all’art. 545 bis cod. proc. pen. in materia di giustizia riparativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

L'art. 448 co 2 bis c.p.p. ha stabilito che il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per Cassazione contro la sentenza di applicazione pena solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e, infine, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Il ricorso è pertanto palesemente inammissibile perché presentato per motivi non previsti dalla legge.

All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoe - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità»- della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoe della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 12 febbraio 2026 Il Consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2025 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di Napoli con sentenza del 23 settembre del 2025 applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata di mesi cinque di arresto e 1200 euro di ammenda. 2. Avverso detto provvedimento propone ricorso l’imputatoeccependo la violazione degli artt. 125 comma 3 e 129 cod. proc.pen. anche in relazione all’art. 545 bis cod. proc. pen. in materia di giustizia riparativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. L'art. 448 co 2 bis c.p.p. ha stabilito che il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per Cassazione contro la sentenza di applicazione pena solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e, infine, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il ricorso è pertanto palesemente inammissibile perché presentato per motivi non previsti dalla legge. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoe - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità»- della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoe della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 febbraio 2026 Il Consigliere est
Sentenza Cassazione n. 07577/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris