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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 1971

Cassazione n. 11482/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04BXEXR) nato il 07/11/1971 avverso la sentenza del 14/04/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 29929/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. e altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, risultano essere meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale sia sulla penale responsabilità del ricorrente per insussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 4 L. n. 110/1975, evidenziando la inattendibilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente, inidonee a giustificare la detenzione del coltello (si veda p. 4 della sentenza impugnata), sia con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in considerazione dell'assenza di elementi positivamente valutabili a favore del ricorrente, della gravità della condotta nonché del suo comportamento processuale poco collaborativo (si veda p. 4 della sentenza impugnata e p. 5 della sentenza di primo grado); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE 11482- 26 Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 3783/2026 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - 06/03/2026 [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 29929/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04BXEXR) nato il 07/11/1971 avverso la sentenza del 14/04/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 29929/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. e altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, risultano essere meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale sia sulla penale responsabilità del ricorrente per insussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 4 L. n. 110/1975, evidenziando la inattendibilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente, inidonee a giustificare la detenzione del coltello (si veda p. 4 della sentenza impugnata), sia con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in considerazione dell'assenza di elementi positivamente valutabili a favore del ricorrente, della gravità della condotta nonché del suo comportamento processuale poco collaborativo (si veda p. 4 della sentenza impugnata e p. 5 della sentenza di primo grado); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MP.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
         ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04BXEXR) nato il 07/11/1971 avverso la sentenza del 14/04/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 29929/25 [OSCURATO:PERSONA]          OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. e altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto  che entrambi i motivi di ricorso, risultano essere meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale sia sulla penale responsabilità del ricorrente per insussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 4 L. n. 110/1975, evidenziando la inattendibilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente, inidonee a giustificare la detenzione del coltello (si veda p. 4  della sentenza impugnata), sia con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in considerazione dell'assenza di elementi positivamente valutabili a favore del ricorrente, della gravità della condotta nonché del suo comportamento processuale poco collaborativo (si veda p. 4 della sentenza impugnata e p. 5 della sentenza di primo grado); Rilevato,  pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE  11482- 26 Composta da: [OSCURATO:PERSONA]                 -  Presidente -        Ord. n. sez. 3783/2026 [OSCURATO:PERSONA]               -  Relatore -          CC - 06/03/2026 [OSCURATO:PERSONA]                                 R.G.N. 29929/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente         ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04BXEXR) nato il 07/11/1971 avverso la sentenza del 14/04/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 29929/25 [OSCURATO:PERSONA]          OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. e altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto  che entrambi i motivi di ricorso, risultano essere meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale sia sulla penale responsabilità del ricorrente per insussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 4 L. n. 110/1975, evidenziando la inattendibilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente, inidonee a giustificare la detenzione del coltello (si veda p. 4  della sentenza impugnata), sia con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in considerazione dell'assenza di elementi positivamente valutabili a favore del ricorrente, della gravità della condotta nonché del suo comportamento processuale poco collaborativo (si veda p. 4 della sentenza impugnata e p. 5 della sentenza di primo grado); Rilevato,  pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.   P.Q.MP.Q.M
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