CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 23934/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a CATANIA avverso la sentenza del 11/05/2022 della [OSCURATO:PERSONA] TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 11/05/2022 della Corte di appello di Torino, che ha dichiarato la nullità della sentenza in data 17/06/2021 del Tribunale di Torino, con restituzione degli atti al Pubblico ministero. Deduce: 1.1. Vizio di omessa motivazione in ordine alla mancata assoluzione dell'imputato. Il ricorrente premette di avere interesse all'impugnazione in quanto la Corte di appello non ha vagliato le argomentazioni difensive relative al proscioglimento dell'imputato o -quantomeno- di conferma della prescrizione del reato, ossia su profili pregiudiziali alla declaratoria di nullità. A tale riguardo illustra e richiama la giurisprudenza di questa Corte che riconosce la priorità della causa estintiva del reato rispetto alla declaratoria di nullità assoluta e insanabile della sentenza, sempreché non risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato, dovendo trovare in tal caso prioritariamente l'applicazione dell'art. 129, comma 2, c.p.p.. Richiama, in particolare, la sentenza delle Sezioni Unite n. 28954 del 2017. 1.2. Sulla base di tale premessa, il ricorrente si duole della contraddittorietà della motivazione che, pur riconoscendo che la difesa ha sviluppato plurime argomentazioni a supporto della richiesta di assoluzione, non ne prende in esame neanche una. Vengono, dunque, illustrate e compendiate le argomentazioni difensive, al cui riguardo si sostiene l'evidente fondatezza. 2. Omessa motivazione in ordine alla riforma della sentenza n. 2663/2021 del Tribunale di Torino del 17 giugno - 17 luglio 2021 in punto di declaratoria di non doversi procedere per essere il reato contestato estinto per prescrizione. Il ricorrente afferma che anche in punto di prescrizione la sentenza è assertiva e apodittica, in quanto nulla dice per superare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato la prescrizione del reato, peraltro evidente. Ulteriori memorie sono state depositate in replica alla requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Il Tribunale di Torino dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 640-bis cod.pen. perché estinto per prescrizione. La sentenza veniva impugnata dal Pubblico ministero, che deduceva l'erronea individuazione della data di commissione del reato. La sentenza del Tribunale veniva impugnata anche da [OSCURATO:PERSONA], che deduceva la nullità della sentenza impugnata perché l'azione penale veniva esercitata con citazione diretta in relazione a un reato per il quale è prevista, invece, la richiesta di rinvio a giudizio con celebrazione dell'udienza preliminare. La Corte di appello di Torino dichiarava di non ravvisare «ragioni per pervenire alla riforma della sentenza appellata nel merito, né per dichiarare il reato ascritto a [OSCURATO:PERSONA] estinto per sopravvenuta prescrizione» e accoglieva l'eccezione processuale di nullità della sentenza impugnata, così disponendo gli atti al pubblico ministero. La sentenza viene impugnata denunciandosi il vizio di omessa motivazione sia sulla possibilità di assolvere l'imputato, sia in relazione alla riforma della sentenza di primo grado in punto di declaratoria della prescrizione. Aggiunge che nel caso di coesistenza di una causa di nullità e di una causa 4 ........nn• di proscioglimento prevale in ogni caso quest'ultima. 2. Il ricorso è fondato. 2.1. Va preliminarmente ribadita la correttezza dell'assunto difensivo, là dove deduce che nel caso di contestualità di una causa di nullità e di una causa di proscioglimento, quest'ultima prevale su quella. In tal senso si è pronunciata anche di recente questa Corte di cassazione, che ha affermato che «il principio di immediata declaratoria delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen. opera anche nel caso in cui la causa estintiva del reato ricorra contestualmente a una nullità processuale assoluta e insanabile, a condizione che l'operatività della causa estintiva non presupponga specifici accertamenti e valutazioni e sia, pertanto, inidonea a definire immediatamente il procedimento. (Fattispecie in cui la Corte, in ragione dell'evidente inutilità processuale dell'annullamento, non potendo il giudizio utilmente proseguire stante la prescrizione del reato, ha ritenuto immune da censure la decisione con la quale la sussistenza della causa di estinzione era stata valutata prevalente rispetto all'interesse del difensore al differimento della trattazione del processo per legittimo impedimento e, per l'effetto, era stata rigettata l'istanza a tal fine presentata dal predetto)», (Sez. 2 - , Sentenza n. 1259 del 26/10/2022 Ud., dep. il 2023, Raciti, Rv. 284300 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 21459 del 26/03/2008, Pedrazzini, Rv. 240066 - 01; Sez. U, Sentenza n. 17179 del 27/02/2002, Conti, Rv. 221403 - 01). Il tema assume rilievo nel caso in esame, in quanto il giudice di primo grado aveva -in effetti- rilevato la causa di proscioglimento dell'estinzione del reato per prescrizione, mentre il giudice di appello ha fatto prevalere la causa di nullità, senza tuttavia spiegare le ragioni per cui avesse ritenuto la non configurabilità della causa di proscioglimento, pur dichiarata dal Tribunale. Sul punto, infatti, la sentenza oggi impugnata si limita a una laconica affermazione di non avere ravvisato ragioni per dichiarare il reato estinto per sopravvenuta prescrizione, senza che siano illustrate le ragioni di tale convincimento, così che la sentenza si mostra assertiva e apodittica sul punto, mancando del tutto la motivazione a tale riguardo. Motivazione ancor di più necessaria ove si consideri che in tal modo la sentenza di primo grado veniva riformata senza assolvere all'obbligo di motivazione rafforzata, visto che il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza e non può, invece, limitarsi ad imporre assertivamente e apoditticamente il proprio convincimento. Tanto porta all'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al giudice AD dell'appello che terrà conto dei rilievi sin qui esposti. Va precisato che non può pervenirsi alla declaratoria di prescrizione in questa sede, sia perché il tema rimesso al giudice di merito è proprio quello della esistenza o meno della causa di proscioglimento, sia perché tale giudizio suppone valutazioni di fatto precluse alla Corte di legittimità. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio p