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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 24287/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2020 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso riportandosi alla requisitoria scritta già depositata e chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; uditi l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] nonché l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] i quali hanno concluso insistendo per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Bari, con la sentenza in data 13 Ottobre 2020, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bari del 29/03/2019, pronunziando sull' appello degli imputati e della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari dichiarava [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del reato di cui agli artt. 110, 628 commi I e III n. 1 c.p. come originariamente contestato al capo 1) ed i soli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] anche del reato di cui al capo 2) (110, 56, 629 c.p.), condannandoli alla pena ritenuta di giustizia.

I giudici di appello ritenevano che i fatti di cui al capo a), qualificati dal primo giudice quale ipotesi ex art. 393 c.p., andavano qualificati come da originaria contestazione quale ipotesi di rapina aggravata essendo emerso che gli imputati avevano posto in essere una "violenta esecuzione presso i terzi delle proprie ragioni" ed, in riforma della pronunzia del primo giudice il quale aveva escluso la sussistenza di un tentativo punibile quanto alle condotte di cui al capo 2), ritenevano comprovato a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il compimento di atti idonei diretti in modo non equivoco a minacciare ed incutere timore a [OSCURATO:PERSONA] al fine di fargli consegnare somme di denaro.

2. Contro detta sentenza propongono ricorsi per cassazione tutti e tre gli imputati.

2.1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con un unico atto a firma del medesimo difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], formulano i seguenti motivi.

Con un primo motivo deducono violazione di legge ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. c) c.p.p. con riferimento alla qualificazione dei fatti di cui al capo 1) nonché vizio di motivazione ex art. 606 lett. e) c.p.p. per inesistenza o illogicità della motivazione in ordine ai predetti fatti.

Rilevano che, nel caso in esame, i giudici di merito avevano erroneamente escluso la qualificazione della condotta in termini di esercizio arbitrario delle proprie ragioni non applicando correttamente i principi giurisprudenziali in materia, non valutando adeguatamente i fatti e non considerando che le minacce era state effettuate al solo fine di far valere un legittimo diritto di credito di lavoro del coimputato [OSCURATO:PERSONA].

Con un secondo motivo, riguardante il solo [OSCURATO:PERSONA], viene dedotto vizio di motivazione ex art. 606 lett. e) c.p.p. per inesistenza o illogicità della motivazione con riferimento al capo 2) della rubrica.

Assume la difesa che, come rilevato dalla medesima corte di appello, nel caso in esame il predetto ricorrente unitamente al coimputato [OSCURATO:PERSONA], aveva ga chiaramente desistito dalla condotta essendosi entrambi allontanati dal posto senza arrecare alcun danno alla vittima, non potendosi, dunque, configurare alcun tentativo punibile.

Con il terzo motivo, riguardante il solo [OSCURATO:PERSONA], si deduce erronea applicazione della legge penale ex art. 606 lett. c) c.p.p. in relazione alla ritenuta sussistenza della contestata recidiva ed al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza.L' imputato lamenta che i giudici di merito avevano riconosciuto la contestata recidiva senza valutare in alcun modo in concreto l'effettiva condotta posta in essere dall' imputato e che, esclusai, la recidivai andavano riconosciute le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alle aggravanti contestate. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato nell' interesse dei predetti imputati una memoria ulteriormente argomentando in ordine alla qualificazione dei fatti di cui al capo 1) ai sensi dell'art. 393 c.p.

2.2. [OSCURATO:PERSONA], con altro ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], formula i seguenti motivi.

Con il primo motivo deduce vizio di motivazione quanto alla non corretta valutazione delle risultanze istruttorie ed all' omessa disamina delle specifiche censure formulate.

Lamenta che la corte di appello, disattendendo senza adeguata motivazione le contestazioni dedotte, era pervenuta all' affermazione della penale responsabilità dell'imputato senza valutare le molteplici contraddizioni del narrato della persona offesa e le numerose lacune probatorie.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p. con riferimento alla qualificazione dei fatti di cui al capo 1).

Nel formulare una censura in parte sovrapponibile al primo motivo del ricorso di cui sopra, lamenta che i giudici di merito avevano erroneamente escluso la qualificazione della condotta in termini di esercizio arbitrario delle proprie ragioni non applicando correttamente i principi fissati in materia dalla giurisprudenza di legittimità.

2.3. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia, formula due motivi.

Con un primo motivo lamenta violazione di legge ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p. con riferimento alla erronea qualificazione dei fatti di cui al capo 1), formulando delle censure sostanzialmente sovrapponibili a quelle analoghe avanzate dai suddetti coimputati.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 192, 530, 533 e 546 c.p.p. relativamente ai reati ascritti all' imputato ai capi 1) e 2); vizio di motivazione in relazione alla riqualificazione del reato di cui al capo 1); vizio di motivazione in ordine al mancato operato vaglio applicativo della regola di giudizio "dell'oltre ogni ragionevole dubbio".

Rileva che i giudici di appello, senza esaminare le specifiche censure proposte e non valutando adeguatamente tutti gli elementi istruttori, erano pervenuti, in modo del tutto apodittico, ad una pronunzia di condanna in relazione ad entrambi i reati contestati. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi proposti dagli imputati possono trovare accoglimento nei termini appresso specificati.2.

I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (Avv. [OSCURATO:PERSONA]) - da esaminare preliminarmente per ragioni di ordine logico - è manifestamente infondato.

Osserva il Collegio che la corte di merito, con argomentazioni congrue ed adeguate e prive di aporie logiche, ha confermato la pronunzia di colpevolezza del ricorrente sulla scorta delle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] ritenuta pienamente credibile in quanto aveva reso una versione spontanea, logica, coerente, intrinsecamente e oggettivamente attendibile, al di là di talune piccole incongruenze, precisando come tali dichiarazioni avevano trovato riscontro in quanto riferito dal figlio della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] (il quale aveva reso una testimonianza "assolutamente coerente, serena e precisa" in linea con quanto riferito dal pardre) nonché dal teste [OSCURATO:PERSONA] e nel pervenire a tali conclusioni hanno disatteso censure identiche a quelle reiterate in questa sede.

Deve ricordarsi che costituisce, invero, principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione che la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni. (cfr. ex plurimis Sez. 6, n. 27322 del 2008, [OSCURATO:PERSONA], cit.; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv. 227493; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232 Cass SSUU n. 41461 del 2012 Rv, 253214; N. n. 1666 2015 Rv. 261730).

Dal momento che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201) non può non considerarsi, in sintesi, come nella fattispecie in esame il tema della attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa è stato vagliato dai giudici di merito con argomentazioni che non appaiono né carenti né illogiche né contraddittorie mentre parte ricorrente finisce per sollecitare una rilettura dei dati probatori, certamente preclusa in questa sede.

I giudici di appello hanno, del resto, pure chiarito che la versione della vicenda quale riferita dall' imputato [OSCURATO:PERSONA] non appariva in alcun modo credibile, sicchè correttamente nel caso in esame è stata accertata la responsabilità dell'imputato, profilo quest' ultimo con il quale il ricorrente non si confronta in alcun modo.

Pertanto, non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quanto alla affermazione della penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai fatti di cui al capo 1), le censure, essendo incentrate tutta su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate.2.2.

Rileva, per contro, questa Corte che sono fondati il primo motivo avanzato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], (ricorso Avv. [OSCURATO:PERSONA]) ed il secondo motivo dell'altro ricorso del [OSCURATO:PERSONA] (Avv. [OSCURATO:PERSONA]) in ordine alla qualificazione dei fatti in questione.

Va premesso che nel caso in esame, secondo quanto accertato in fatto dai giudici di merito in modo incontrovertibile, il coimputato [OSCURATO:PERSONA] vantava un credito di lavoro nei confronti della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] il quale, pacificamente, non aveva corrisposto al suo ex dipendente l'ultima retribuzione oltre che la tredicesima ed il TFR.

Orbene costituisce rapina e non esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona, la sottrazione, con violenza o minaccia, di denaro o altra cosa mobile alla vittima, quando la pretesa nasca da un fatto illecito e non possa, quindi, assumere a consistenza di un diritto e ricevere, come tale, tutela davanti al giudice.

Invero il dolo del delitto di rapina consiste nella coscienza e volontà di impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola al detentore al fine di trarne ingiusto profitto e tale elemento deve essere escluso quando il soggetto abbia agito per realizzare una pretesa, comunque.& tutelata dal diritto poiché in quest'ultimo caso non può ravvisarsi il delitto di rapina, ma altra ipotesi delittuosa.

Difettando certamente nella specie il carattere ingiusto del profitto - risultando pacifico che le somme di cui gli imputati si sono appropriati in concorso nascevano da un legittimo credito di lavoro del [OSCURATO:PERSONA] - le modalità dell'azione assai violente e caratterizzate dall' uso di una pistola nonché consistite nella repentina appropriazione del portafoglio della persona offesa non valgono a qualificare tale condotta in termini di rapina contrariamente a quanto affermato dalla corte di appello la quale sul punto ha riformato la pronunzia di primo grado.

Appare opportuno richiamare, in relazione ai principi applicabili al reato di cui all' art. 393 c.p., quanto di recente precisato da Sez.

U - , Sentenza n. 29541 del 16/07/2020 Ud. (dep. 23/10/2020) Rv. 280027 che hanno avuto modo di chiarire come: "Ai fini dell'integrazione del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la pretesa arbitrariamente coltivata dall'agente deve, peraltro, corrispondere esattamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico, e non risultare in qualsiasi modo più ampia, atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato, e l'agente deve, quindi, essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli possa competere giuridicamente (Sez. 5, n. 2819 del 24/11/2014, dep. 2015, Angelotti, Rv. 263589; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268362).

Pur non richiedendosi che si tratti di pretesa fondata, ovvero che il diritto oggetto dell'illegittima tutela privata sia realmente esistente, deve, peraltro, trattarsi di una pretesa non del tutto arbitraria, ovvero del tutto sfornita di una possibile base legale (Sez. 5, n. 23923 del 16/05/2014, Demattè, Rv. 260584; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268362), poiché il soggetto attivo deve agire nella ragionevole opinione della legittimità della sua pretesa, ovvero ad autotutela di un suo diritto in ipotesi suscettibile di costituire oggetto di una contestazione giudiziale avente, in astratto, apprezzabili possibilità di successo (Sez. 2, n. 24478 del 08/05/2017, Salute, Rv. 269967).

Detta verifica, come pure è stato già osservato, è preliminare: «i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e di estorsione si distinguono in relazione al profilo della tutelabilità dinanzi all'autorità giudiziaria del preteso diritto cui l'azione del reo era diretta, giacché tale requisito - che il giudice è preliminarmente chiamato a verificare - deve ricorrere per la configurabilità del primo, mentre, se manca, determina la qualificazione del fatto alla stregua del secondo» (Sez. 2, n. 52525 del 10/11/2016).

Ritiene la Corte che, muovendo dalle coordinate ermeneutiche sopra richiamate, la ricostruzione in fatto per come operata dai corte dai giudici di merito preclude, in radice, la possibilità di qualificare la condotta in questione quale ipotesi di rapina.

Risulta, invero, che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno coadiuvato il [OSCURATO:PERSONA] agendo con la coscienza e la volontà di contribuire ad attuare il diritto di credito che quest' ultimo riteneva, in buona fede e ragionevolmente, di potere legittimamente realizzare ed esercitare.

Ed, invero, pur a fronte della minaccia di un fatto ingiusto attuato con l'uso di un'arma e con la repentina sottrazione di somme di denaro il fatto tipico posto in essere dagli odierni ricorrenti in concorso fra loro è stato caratterizzato dalla pretesa del coimputato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di crediti di lavoro, sostanzialmente riconosciuti dalla medesima persona offesa.

Né coglie nel segno la tesi della corte di merito secondo cui la qualificazione della condotta in termini di rapina doveva discendere dal fatto che si era trattato di una "violenta esecuzione" e che la condotta era trasmodata "al di là del ragionevole intento di fare valere un diritto".

Premesso che nel caso in esame si verte in ipotesi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni "aggravato dall' uso dell' arma" ipotesi espressamente contemplata dal terzo comma dell' art. 393 c.p. (e riconosciuta dal primo giudice) rimane il dato oggettivo ed incontrovertibile che I' impossessamento ha riguardato denaro che il Sorano ed i suoi concorrenti ritenevano legittimante spettante al primo difettando, quindi, l' elemento costitutivo della rapina riguardante la appropriazione illegittima della "cosa mobile altrui", propria di tale figura delittuosa.

La sentenza deve essere, conseguentemente, annullata sul punto.

2.3. Parimenti fondato è il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] relativo al reato di cui al capo 2).

La corte di appello, riformando la sentenza assolutoria di primo grado quanto alla condotta contestata al predetto ricorrente nonché al coimputato [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto integrati gli estremi del tentativo punibile di estorsione risultando evidente, a dire dei giudici territoriali, che visti anche i pregressi antecedenti, il fatto che i predetti imputati si erano recati nei pressi dell' azienda del [OSCURATO:PERSONA] e vicino l' autovettura dello stesso (che nel frattempo si era nascosto all' interno del suo ufficio), chiedendo al custode dell' azienda se era presente il titolare e minacciando di danneggiare l' autovettura della persona offesa con allusione a problemi di tipo economico, valeva ad integrare la configurabilità degli atti idonei diretti in modo non equivoco a coartare la volontà della vittima al fine di ottenere del denaro.Ad avviso di questa Corte nella specie, contrariamente a quanto affermato dai giudici di appello, non appaiono sussistenti, ad di là di ogni ragionevole dubbio, condotte integranti un tentativo punibile di estorsione.

Ed, infatti, sulla scorta di quanto dichiarato dal teste di riferimento Palumbo - il quale ha parlato della presenza degli odierni imputati in azienda i quali avevano chiesto del titolare e dai cui discorsi aveva carpito il riferimento a questioni di tipo economico nonchè l'intenzione di danneggiare l'autovettura del [OSCURATO:PERSONA] - non sono emersi elementi di prova attestanti la sussistenza atti idonei diretti in modo univoco alla commissione di una condotta estorsiva in danno della vittima.

Per quanto concerne il requisito della idoneità degli atti, l'opinione maggioritaria della giurisprudenza è nel senso che un atto può essere ritenuto idoneo quando, valutato "ex ante" ed in concreto (e•d. criterio della prognosi postuma), ossia tenendo conto di tutte le circostanze conosciute e conoscibili e non di quelle oggettivamente presenti e conosciute dopo (v.

Cass. Sez.

V, sent. n.84/1996, Rv.206562; Sez.VI, sent. n.11360/1998, Rv. 213408), il giudice, sulla base della comune esperienza dell'uomo medio, possa ritenere che quegli atti - indipendentemente dall'insuccesso determinato da fattori estranei - erano tali da ledere, ove portati a compimento, il bene giuridico tutelato dalla norma violata.

L'idoneità degli atti non va, infatti, valutata con riferimento ad un criterio probabilistico di realizzazione dell'intento delittuoso, bensì in relazione alla possibilità che alla condotta consegua lo scopo che l'agente si propone, configurandosi invece un reato impossibile per inidoneità degli atti, ai sensi dell'art. 49 cod. pen., in presenza di un'inefficienza strutturale e strumentale del mezzo usato che sia assoluta e indipendente da cause estranee ed estrinseche, ove l'azione, valutata "ex ante" e in relazione alla sua realizzazione secondo quanto originariamente voluto dall'agente, risulti del tutto priva della capacità di attuare il proposito criminoso (cfr. Cass. Sez.

I, sent. n. 36726/2015 Rv. 264567).

Per quanto riguarda, invece, la nozione di univocità degli atti, secondo la tesi cd. soggettiva, l'atto preparatorio può integrare gli estremi del tentativo punibile quando sia idoneo e diretto in modo non equivoco alla consumazione di un reato, ossia qualora abbia la capacità, sulla base di una valutazione "ex ante" ed in relazione alle circostanze del caso, di raggiungere il risultato prefisso e da tale risultato sia univocamente diretto (cfr. Cass. Sez.

Il , sent. n. 40702/2009, Rv. 245123); la prova del requisito dell'univocità dell'atto (da considerare quale parametro probatorio) può essere raggiunta, non solo, sulla base dell'atto in sé considerato, ma anche "aliunde" e, quindi, anche sulla base di semplici atti "preparatori" (magari accompagnati ed esaltati nella loro pregnanza euristica da confessioni o intercettazioni particolarmente significative), che rivelino la finalità dell'agente e addirittura l'imminente passaggio alla fase esecutiva del delitto, ma non ne postulino necessariamente l'avvio.

Secondo altra opinione (tesi ed. oggettiva), gli atti diretti in modo non equivoco a commettere un reato possono essere esclusivamente gli atti esecutivi, ossia gli atti tipici, corrispondenti, anche solo in minima parte, come inizio di esecuzione, alla descrizione legale di una fattispecie delittuosa a forma libera o vincolata; e ciò in quanto la univocità degli atti indica non un parametro probatorio, ma un criterio di essenza e una caratteristica oggettiva della condotta (Cass. Sez.I, sent. n.9411/2010, Rv.246620; Sez.I sent. n. 40058/2008, Rv.241649; Sez.I sent, n. 43406/2001, Rv. 220144; Sez.I, sent. n. 2587/1997, Rv.210074).

Gli atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, secondo tale prospettazione, possono essere esclusivamente gli atti esecutivi.

Mentre per la tesi cd. soggettiva l'univocità va valutata sulla base delle circostanze concrete, sicché anche gli atti in sé "preparatori" possono, a determinate condizioni, essere considerati univoci, al contrario per la tesi cd. oggettiva, l'univocità coincide con l'inizio degli atti tipici di un determinato reato.

In tal modo, viene però riproposta la problematica di cui si discuteva sotto la vigenza del codice Zanardelli, che faceva riferimento a concetti quali "cominciamento", "mezzi" ed "esecuzione", lasciando insoluti (in particolare in materia di reati a forma libera) gli interrogativi che avevano indotto il legislatore del 1930 a rivedere la normativa in materia.

La disposizione di cui all'art.56 cod. pen., nel codice in vigore, non ripropone infatti i concetti di "delitto tentato" e "delitto mancato" del vecchio codice Zanardelli, ma distingue tra tentativo non compiuto (quando l'azione non si compie) e tentativo compiuto (quando l'evento non si verifica), in tal modo facendo riferimento non solo all'esecuzione, ma anche all'azione.

E poiché la ricerca delle chiavi di soluzione del problema della riconoscibilità del tentativo non può essere spinta oltre la lettera dell'art. 56 cit., che rappresenta il punto di confluenza di tutte le nozioni descrittive con le quali si cerca di integrare il mezzo d'identificazione dell'univocità degli atti, questo Collegio condivide e ribadisce l'orientamento giurisprudenziale prevalente secondo cui l'unico criterio di ordine generale, che può essere di valido ausilio nel riconoscimento dell'univocità, è costituito dall'imprevedibilità della non consumazione, ovvero da quella complessiva situazione di fatto in cui tutto fa supporre che il reato sarà commesso, e non appaiono percepibili incognite che pongano in dubbio tale eventualità (cfr. Cass. Sez.

H, sent. n. 18747/2007 Rv. 236401).

A tal fine, saranno, quindi, esclusi solo quegli eventi imprevedibili non dipendenti dalla volontà del soggetto agente, atteso che costui ha solo un modo per dimostrare di avere receduto dal proposito criminoso: ossia la desistenza volontaria (art. 56 c.p. comma 3) o il recesso attivo (art. 56 c.p., comma 4) (cfr. Cass. Sez.

II, sent. n. 46776/2012, Rv. 254106).

Ne consegue, quindi, che il tentativo è punibile non solo quando l'esecuzione è compiuta, ma anche quando l'agente ha compiuto uno o più atti (non necessariamente esecutivi) che indichino, in modo inequivoco, la sua volontà di voler compiere un determinato delitto; ovvero, in tutti quei casi in cui l'agente abbia approntato e completato il suo piano criminoso in ogni dettaglio ed abbia iniziato ad attuarlo, pur non essendo ancora arrivato alla fase esecutiva vera e propria, ossia alla concreta lesione del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice.

Quanto detto trova, peraltro, conferma nei commi successivi dell'art. 56 cod. pen. che, nel prevedere il caso di desistenza dell'azione e di impedimento da parte dell'agente dell'evento determinato dagli atti esecutivi veri e propri, confermano i due livelli del tentativo punibile sanzionati in modo differente.

Del pari, riprova della bontà della tesi soggettiva può trarsi dall'art. 49, comma 2, cod. pen. che esclude la punibilità per "l'inidoneità dell'azione " e non degli atti esecutivi, così confermando che bisogna aver riguardo più che alla idoneità dei singoli atti, alla idoneità dell'azione valutata nel suo complesso.

Alla luce dei cennati principi, in estrema sintesi, deve allora ritenersi che correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto insussistenti gli elementi costitutivi della tentata estorsione contestata in quanto il tentativo è punibile quando l'agente ha compiuto uno o più atti (non necessariamente esecutivi) che indichino, in modo inequivoco, la sua volontà di voler compiere un determinato delitto mentre nella specie non è emerso, per nulla, se l' intenzione astratta era quella di estorcere somme di denaro al [OSCURATO:PERSONA] ovvero, in ipotesi, di un esercizio arbitrario delle proprie ragioni o di danneggiamento di beni di proprietà del [OSCURATO:PERSONA].

Alla stregua di quanto riferito dal menzionato teste deve, ad avviso della Corte, peraltro, ritenersi sussistente una vera e propria ipotesi di desistenza volontaria in quanto gli stessi si sono allontanati volontariamente dai luoghi.

Premesso che in tema di desistenza dal delitto, la mancata consumazione del delitto deve dipendere dalla volontarietà che non deve essere intesa come spontaneità, per cui la scelta di non proseguire nell'azione criminosa deve essere non necessitata, ma operata in una situazione di libertà interiore, indipendente da circostanze esterne che rendono irrealizzabile o troppo rischioso il proseguimento dell'azione criminosa. (Fattispecie di tentato furto ai danni di una tabaccheria, nella quale la Suprema Corte ha escluso la configurabilità della desistenza volontaria nella condotta degli imputati che dopo aver compiuto atti idonei e diretti a commettere il furto si allontanavano scoraggiati dalla presenza di una lastra di metallo che impediva lo sfondamento del muro e dal sopraggiungere degli agenti di polizia). (Sez. 4, Sentenza n. 12240 del 13/02/2018 Ud. (dep. 16/03/2018) Rv. 272535 - 01) appare evidente che alla fine i predetti ) coimputati desistettero dal loro (tutt' altro che univoco) intento pur avendo l'oggettiva possibilità di consumare il reato in quanto ancora nel pieno dominio dell'azione in atto.

Anche sul punto la sentenza deve essere, pertanto, annullata.

3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

3.1. Il primo motivo relativo alla qualificazione delle condotte di cui al capo 1) deve essere accolto per le ragioni già evidenziate al §.

2.2. sussistendo nel caso in esame una ipotesi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni in relazione al credito di lavoro vantato dall' imputato, ipotesi aggravata ai sensi del terzo comma dell'art. 393 c.p.

3.2. Il secondo motivo deve essere accolto limitatamente alla insussistenza del reato di cui al capo 2) - ipotesi delittuosa che deve essere esclusa per le argomentazioni sopra indicate al §.

2.3. - mentre devono essere disattese le ulteriori censure riguardanti il capo 1) in forza delle quali l'imputato contesta, in modo del tutto generico ed aspecifico, la inattendibilità del narrato della vittima, profilo, come detto, ampiamente esaminato dalla corte di appello con argomentazioni adeguate e prive di aporie logiche

4. In conclusione va disposto l' annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], relativamente al delitto di tentata estorsione di cui al capo 2), perchè il fatto non sussiste e qualificato il reato di cui al capo 1) quale ipotesi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (come riconosciuto dal giudice di primo grado) va 4~7 disposto l' annullamentotaisentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari per la determinazione del trattamento sanzionatorio.

4.1. Rimane assorbito il motivo di ricorso del [OSCURATO:PERSONA] quanto alla ritenuta recidiva ed al trattamento sanzionatorio, profilo che andrà necessariamente rivalutato anche alla luce della differente qualificazione dei fatti.

P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], relativamente al delitto di tentata estorsione di cui al capo 2) perche' il fatto non sussiste.

Qualificato il reato di cui al capo 1) quale ipotesi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, annulla

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2020 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso riportandosi alla requisitoria scritta già depositata e chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; uditi l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] nonché l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] i quali hanno concluso insistendo per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Bari, con la sentenza in data 13 Ottobre 2020, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bari del 29/03/2019, pronunziando sull' appello degli imputati e della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari dichiarava [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del reato di cui agli artt. 110, 628 commi I e III n. 1 c.p. come originariamente contestato al capo 1) ed i soli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] anche del reato di cui al capo 2) (110, 56, 629 c.p.), condannandoli alla pena ritenuta di giustizia. I giudici di appello ritenevano che i fatti di cui al capo a), qualificati dal primo giudice quale ipotesi ex art. 393 c.p., andavano qualificati come da originaria contestazione quale ipotesi di rapina aggravata essendo emerso che gli imputati avevano posto in essere una "violenta esecuzione presso i terzi delle proprie ragioni" ed, in riforma della pronunzia del primo giudice il quale aveva escluso la sussistenza di un tentativo punibile quanto alle condotte di cui al capo 2), ritenevano comprovato a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il compimento di atti idonei diretti in modo non equivoco a minacciare ed incutere timore a [OSCURATO:PERSONA] al fine di fargli consegnare somme di denaro. 2. Contro detta sentenza propongono ricorsi per cassazione tutti e tre gli imputati. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con un unico atto a firma del medesimo difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], formulano i seguenti motivi. Con un primo motivo deducono violazione di legge ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. c) c.p.p. con riferimento alla qualificazione dei fatti di cui al capo 1) nonché vizio di motivazione ex art. 606 lett. e) c.p.p. per inesistenza o illogicità della motivazione in ordine ai predetti fatti. Rilevano che, nel caso in esame, i giudici di merito avevano erroneamente escluso la qualificazione della condotta in termini di esercizio arbitrario delle proprie ragioni non applicando correttamente i principi giurisprudenziali in materia, non valutando adeguatamente i fatti e non considerando che le minacce era state effettuate al solo fine di far valere un legittimo diritto di credito di lavoro del coimputato [OSCURATO:PERSONA]. Con un secondo motivo, riguardante il solo [OSCURATO:PERSONA], viene dedotto vizio di motivazione ex art. 606 lett. e) c.p.p. per inesistenza o illogicità della motivazione con riferimento al capo 2) della rubrica. Assume la difesa che, come rilevato dalla medesima corte di appello, nel caso in esame il predetto ricorrente unitamente al coimputato [OSCURATO:PERSONA], aveva ga chiaramente desistito dalla condotta essendosi entrambi allontanati dal posto senza arrecare alcun danno alla vittima, non potendosi, dunque, configurare alcun tentativo punibile. Con il terzo motivo, riguardante il solo [OSCURATO:PERSONA], si deduce erronea applicazione della legge penale ex art. 606 lett. c) c.p.p. in relazione alla ritenuta sussistenza della contestata recidiva ed al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza.L' imputato lamenta che i giudici di merito avevano riconosciuto la contestata recidiva senza valutare in alcun modo in concreto l'effettiva condotta posta in essere dall' imputato e che, esclusai, la recidivai andavano riconosciute le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alle aggravanti contestate. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato nell' interesse dei predetti imputati una memoria ulteriormente argomentando in ordine alla qualificazione dei fatti di cui al capo 1) ai sensi dell'art. 393 c.p. 2.2. [OSCURATO:PERSONA], con altro ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], formula i seguenti motivi. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione quanto alla non corretta valutazione delle risultanze istruttorie ed all' omessa disamina delle specifiche censure formulate. Lamenta che la corte di appello, disattendendo senza adeguata motivazione le contestazioni dedotte, era pervenuta all' affermazione della penale responsabilità dell'imputato senza valutare le molteplici contraddizioni del narrato della persona offesa e le numerose lacune probatorie. Con il secondo motivo deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p. con riferimento alla qualificazione dei fatti di cui al capo 1). Nel formulare una censura in parte sovrapponibile al primo motivo del ricorso di cui sopra, lamenta che i giudici di merito avevano erroneamente escluso la qualificazione della condotta in termini di esercizio arbitrario delle proprie ragioni non applicando correttamente i principi fissati in materia dalla giurisprudenza di legittimità. 2.3. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia, formula due motivi. Con un primo motivo lamenta violazione di legge ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p. con riferimento alla erronea qualificazione dei fatti di cui al capo 1), formulando delle censure sostanzialmente sovrapponibili a quelle analoghe avanzate dai suddetti coimputati. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 192, 530, 533 e 546 c.p.p. relativamente ai reati ascritti all' imputato ai capi 1) e 2); vizio di motivazione in relazione alla riqualificazione del reato di cui al capo 1); vizio di motivazione in ordine al mancato operato vaglio applicativo della regola di giudizio "dell'oltre ogni ragionevole dubbio". Rileva che i giudici di appello, senza esaminare le specifiche censure proposte e non valutando adeguatamente tutti gli elementi istruttori, erano pervenuti, in modo del tutto apodittico, ad una pronunzia di condanna in relazione ad entrambi i reati contestati. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi proposti dagli imputati possono trovare accoglimento nei termini appresso specificati.2. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (Avv. [OSCURATO:PERSONA]) - da esaminare preliminarmente per ragioni di ordine logico - è manifestamente infondato. Osserva il Collegio che la corte di merito, con argomentazioni congrue ed adeguate e prive di aporie logiche, ha confermato la pronunzia di colpevolezza del ricorrente sulla scorta delle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] ritenuta pienamente credibile in quanto aveva reso una versione spontanea, logica, coerente, intrinsecamente e oggettivamente attendibile, al di là di talune piccole incongruenze, precisando come tali dichiarazioni avevano trovato riscontro in quanto riferito dal figlio della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] (il quale aveva reso una testimonianza "assolutamente coerente, serena e precisa" in linea con quanto riferito dal pardre) nonché dal teste [OSCURATO:PERSONA] e nel pervenire a tali conclusioni hanno disatteso censure identiche a quelle reiterate in questa sede. Deve ricordarsi che costituisce, invero, principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione che la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni. (cfr. ex plurimis Sez. 6, n. 27322 del 2008, [OSCURATO:PERSONA], cit.; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv. 227493; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232 Cass SSUU n. 41461 del 2012 Rv, 253214; N. n. 1666 2015 Rv. 261730). Dal momento che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201) non può non considerarsi, in sintesi, come nella fattispecie in esame il tema della attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa è stato vagliato dai giudici di merito con argomentazioni che non appaiono né carenti né illogiche né contraddittorie mentre parte ricorrente finisce per sollecitare una rilettura dei dati probatori, certamente preclusa in questa sede. I giudici di appello hanno, del resto, pure chiarito che la versione della vicenda quale riferita dall' imputato [OSCURATO:PERSONA] non appariva in alcun modo credibile, sicchè correttamente nel caso in esame è stata accertata la responsabilità dell'imputato, profilo quest' ultimo con il quale il ricorrente non si confronta in alcun modo. Pertanto, non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quanto alla affermazione della penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai fatti di cui al capo 1), le censure, essendo incentrate tutta su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate.2.2. Rileva, per contro, questa Corte che sono fondati il primo motivo avanzato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], (ricorso Avv. [OSCURATO:PERSONA]) ed il secondo motivo dell'altro ricorso del [OSCURATO:PERSONA] (Avv. [OSCURATO:PERSONA]) in ordine alla qualificazione dei fatti in questione. Va premesso che nel caso in esame, secondo quanto accertato in fatto dai giudici di merito in modo incontrovertibile, il coimputato [OSCURATO:PERSONA] vantava un credito di lavoro nei confronti della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] il quale, pacificamente, non aveva corrisposto al suo ex dipendente l'ultima retribuzione oltre che la tredicesima ed il TFR. Orbene costituisce rapina e non esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona, la sottrazione, con violenza o minaccia, di denaro o altra cosa mobile alla vittima, quando la pretesa nasca da un fatto illecito e non possa, quindi, assumere a consistenza di un diritto e ricevere, come tale, tutela davanti al giudice. Invero il dolo del delitto di rapina consiste nella coscienza e volontà di impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola al detentore al fine di trarne ingiusto profitto e tale elemento deve essere escluso quando il soggetto abbia agito per realizzare una pretesa, comunque.& tutelata dal diritto poiché in quest'ultimo caso non può ravvisarsi il delitto di rapina, ma altra ipotesi delittuosa. Difettando certamente nella specie il carattere ingiusto del profitto - risultando pacifico che le somme di cui gli imputati si sono appropriati in concorso nascevano da un legittimo credito di lavoro del [OSCURATO:PERSONA] - le modalità dell'azione assai violente e caratterizzate dall' uso di una pistola nonché consistite nella repentina appropriazione del portafoglio della persona offesa non valgono a qualificare tale condotta in termini di rapina contrariamente a quanto affermato dalla corte di appello la quale sul punto ha riformato la pronunzia di primo grado. Appare opportuno richiamare, in relazione ai principi applicabili al reato di cui all' art. 393 c.p., quanto di recente precisato da Sez. U - , Sentenza n. 29541 del 16/07/2020 Ud. (dep. 23/10/2020) Rv. 280027 che hanno avuto modo di chiarire come: "Ai fini dell'integrazione del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la pretesa arbitrariamente coltivata dall'agente deve, peraltro, corrispondere esattamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico, e non risultare in qualsiasi modo più ampia, atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato, e l'agente deve, quindi, essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli possa competere giuridicamente (Sez. 5, n. 2819 del 24/11/2014, dep. 2015, Angelotti, Rv. 263589; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268362). Pur non richiedendosi che si tratti di pretesa fondata, ovvero che il diritto oggetto dell'illegittima tutela privata sia realmente esistente, deve, peraltro, trattarsi di una pretesa non del tutto arbitraria, ovvero del tutto sfornita di una possibile base legale (Sez. 5, n. 23923 del 16/05/2014, Demattè, Rv. 260584; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268362), poiché il soggetto attivo deve agire nella ragionevole opinione della legittimità della sua pretesa, ovvero ad autotutela di un suo diritto in ipotesi suscettibile di costituire oggetto di una contestazione giudiziale avente, in astratto, apprezzabili possibilità di successo (Sez. 2, n. 24478 del 08/05/2017, Salute, Rv. 269967). Detta verifica, come pure è stato già osservato, è preliminare: «i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e di estorsione si distinguono in relazione al profilo della tutelabilità dinanzi all'autorità giudiziaria del preteso diritto cui l'azione del reo era diretta, giacché tale requisito - che il giudice è preliminarmente chiamato a verificare - deve ricorrere per la configurabilità del primo, mentre, se manca, determina la qualificazione del fatto alla stregua del secondo» (Sez. 2, n. 52525 del 10/11/2016). Ritiene la Corte che, muovendo dalle coordinate ermeneutiche sopra richiamate, la ricostruzione in fatto per come operata dai corte dai giudici di merito preclude, in radice, la possibilità di qualificare la condotta in questione quale ipotesi di rapina. Risulta, invero, che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno coadiuvato il [OSCURATO:PERSONA] agendo con la coscienza e la volontà di contribuire ad attuare il diritto di credito che quest' ultimo riteneva, in buona fede e ragionevolmente, di potere legittimamente realizzare ed esercitare. Ed, invero, pur a fronte della minaccia di un fatto ingiusto attuato con l'uso di un'arma e con la repentina sottrazione di somme di denaro il fatto tipico posto in essere dagli odierni ricorrenti in concorso fra loro è stato caratterizzato dalla pretesa del coimputato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di crediti di lavoro, sostanzialmente riconosciuti dalla medesima persona offesa. Né coglie nel segno la tesi della corte di merito secondo cui la qualificazione della condotta in termini di rapina doveva discendere dal fatto che si era trattato di una "violenta esecuzione" e che la condotta era trasmodata "al di là del ragionevole intento di fare valere un diritto". Premesso che nel caso in esame si verte in ipotesi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni "aggravato dall' uso dell' arma" ipotesi espressamente contemplata dal terzo comma dell' art. 393 c.p. (e riconosciuta dal primo giudice) rimane il dato oggettivo ed incontrovertibile che I' impossessamento ha riguardato denaro che il Sorano ed i suoi concorrenti ritenevano legittimante spettante al primo difettando, quindi, l' elemento costitutivo della rapina riguardante la appropriazione illegittima della "cosa mobile altrui", propria di tale figura delittuosa. La sentenza deve essere, conseguentemente, annullata sul punto. 2.3. Parimenti fondato è il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] relativo al reato di cui al capo 2). La corte di appello, riformando la sentenza assolutoria di primo grado quanto alla condotta contestata al predetto ricorrente nonché al coimputato [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto integrati gli estremi del tentativo punibile di estorsione risultando evidente, a dire dei giudici territoriali, che visti anche i pregressi antecedenti, il fatto che i predetti imputati si erano recati nei pressi dell' azienda del [OSCURATO:PERSONA] e vicino l' autovettura dello stesso (che nel frattempo si era nascosto all' interno del suo ufficio), chiedendo al custode dell' azienda se era presente il titolare e minacciando di danneggiare l' autovettura della persona offesa con allusione a problemi di tipo economico, valeva ad integrare la configurabilità degli atti idonei diretti in modo non equivoco a coartare la volontà della vittima al fine di ottenere del denaro.Ad avviso di questa Corte nella specie, contrariamente a quanto affermato dai giudici di appello, non appaiono sussistenti, ad di là di ogni ragionevole dubbio, condotte integranti un tentativo punibile di estorsione. Ed, infatti, sulla scorta di quanto dichiarato dal teste di riferimento Palumbo - il quale ha parlato della presenza degli odierni imputati in azienda i quali avevano chiesto del titolare e dai cui discorsi aveva carpito il riferimento a questioni di tipo economico nonchè l'intenzione di danneggiare l'autovettura del [OSCURATO:PERSONA] - non sono emersi elementi di prova attestanti la sussistenza atti idonei diretti in modo univoco alla commissione di una condotta estorsiva in danno della vittima. Per quanto concerne il requisito della idoneità degli atti, l'opinione maggioritaria della giurisprudenza è nel senso che un atto può essere ritenuto idoneo quando, valutato "ex ante" ed in concreto (e•d. criterio della prognosi postuma), ossia tenendo conto di tutte le circostanze conosciute e conoscibili e non di quelle oggettivamente presenti e conosciute dopo (v. Cass. Sez. V, sent. n.84/1996, Rv.206562; Sez.VI, sent. n.11360/1998, Rv. 213408), il giudice, sulla base della comune esperienza dell'uomo medio, possa ritenere che quegli atti - indipendentemente dall'insuccesso determinato da fattori estranei - erano tali da ledere, ove portati a compimento, il bene giuridico tutelato dalla norma violata. L'idoneità degli atti non va, infatti, valutata con riferimento ad un criterio probabilistico di realizzazione dell'intento delittuoso, bensì in relazione alla possibilità che alla condotta consegua lo scopo che l'agente si propone, configurandosi invece un reato impossibile per inidoneità degli atti, ai sensi dell'art. 49 cod. pen., in presenza di un'inefficienza strutturale e strumentale del mezzo usato che sia assoluta e indipendente da cause estranee ed estrinseche, ove l'azione, valutata "ex ante" e in relazione alla sua realizzazione secondo quanto originariamente voluto dall'agente, risulti del tutto priva della capacità di attuare il proposito criminoso (cfr. Cass. Sez. I, sent. n. 36726/2015 Rv. 264567). Per quanto riguarda, invece, la nozione di univocità degli atti, secondo la tesi cd. soggettiva, l'atto preparatorio può integrare gli estremi del tentativo punibile quando sia idoneo e diretto in modo non equivoco alla consumazione di un reato, ossia qualora abbia la capacità, sulla base di una valutazione "ex ante" ed in relazione alle circostanze del caso, di raggiungere il risultato prefisso e da tale risultato sia univocamente diretto (cfr. Cass. Sez. Il , sent. n. 40702/2009, Rv. 245123); la prova del requisito dell'univocità dell'atto (da considerare quale parametro probatorio) può essere raggiunta, non solo, sulla base dell'atto in sé considerato, ma anche "aliunde" e, quindi, anche sulla base di semplici atti "preparatori" (magari accompagnati ed esaltati nella loro pregnanza euristica da confessioni o intercettazioni particolarmente significative), che rivelino la finalità dell'agente e addirittura l'imminente passaggio alla fase esecutiva del delitto, ma non ne postulino necessariamente l'avvio. Secondo altra opinione (tesi ed. oggettiva), gli atti diretti in modo non equivoco a commettere un reato possono essere esclusivamente gli atti esecutivi, ossia gli atti tipici, corrispondenti, anche solo in minima parte, come inizio di esecuzione, alla descrizione legale di una fattispecie delittuosa a forma libera o vincolata; e ciò in quanto la univocità degli atti indica non un parametro probatorio, ma un criterio di essenza e una caratteristica oggettiva della condotta (Cass. Sez.I, sent. n.9411/2010, Rv.246620; Sez.I sent. n. 40058/2008, Rv.241649; Sez.I sent, n. 43406/2001, Rv. 220144; Sez.I, sent. n. 2587/1997, Rv.210074). Gli atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, secondo tale prospettazione, possono essere esclusivamente gli atti esecutivi. Mentre per la tesi cd. soggettiva l'univocità va valutata sulla base delle circostanze concrete, sicché anche gli atti in sé "preparatori" possono, a determinate condizioni, essere considerati univoci, al contrario per la tesi cd. oggettiva, l'univocità coincide con l'inizio degli atti tipici di un determinato reato. In tal modo, viene però riproposta la problematica di cui si discuteva sotto la vigenza del codice Zanardelli, che faceva riferimento a concetti quali "cominciamento", "mezzi" ed "esecuzione", lasciando insoluti (in particolare in materia di reati a forma libera) gli interrogativi che avevano indotto il legislatore del 1930 a rivedere la normativa in materia. La disposizione di cui all'art.56 cod. pen., nel codice in vigore, non ripropone infatti i concetti di "delitto tentato" e "delitto mancato" del vecchio codice Zanardelli, ma distingue tra tentativo non compiuto (quando l'azione non si compie) e tentativo compiuto (quando l'evento non si verifica), in tal modo facendo riferimento non solo all'esecuzione, ma anche all'azione. E poiché la ricerca delle chiavi di soluzione del problema della riconoscibilità del tentativo non può essere spinta oltre la lettera dell'art. 56 cit., che rappresenta il punto di confluenza di tutte le nozioni descrittive con le quali si cerca di integrare il mezzo d'identificazione dell'univocità degli atti, questo Collegio condivide e ribadisce l'orientamento giurisprudenziale prevalente secondo cui l'unico criterio di ordine generale, che può essere di valido ausilio nel riconoscimento dell'univocità, è costituito dall'imprevedibilità della non consumazione, ovvero da quella complessiva situazione di fatto in cui tutto fa supporre che il reato sarà commesso, e non appaiono percepibili incognite che pongano in dubbio tale eventualità (cfr. Cass. Sez. H, sent. n. 18747/2007 Rv. 236401). A tal fine, saranno, quindi, esclusi solo quegli eventi imprevedibili non dipendenti dalla volontà del soggetto agente, atteso che costui ha solo un modo per dimostrare di avere receduto dal proposito criminoso: ossia la desistenza volontaria (art. 56 c.p. comma 3) o il recesso attivo (art. 56 c.p., comma 4) (cfr. Cass. Sez. II, sent. n. 46776/2012, Rv. 254106). Ne consegue, quindi, che il tentativo è punibile non solo quando l'esecuzione è compiuta, ma anche quando l'agente ha compiuto uno o più atti (non necessariamente esecutivi) che indichino, in modo inequivoco, la sua volontà di voler compiere un determinato delitto; ovvero, in tutti quei casi in cui l'agente abbia approntato e completato il suo piano criminoso in ogni dettaglio ed abbia iniziato ad attuarlo, pur non essendo ancora arrivato alla fase esecutiva vera e propria, ossia alla concreta lesione del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice. Quanto detto trova, peraltro, conferma nei commi successivi dell'art. 56 cod. pen. che, nel prevedere il caso di desistenza dell'azione e di impedimento da parte dell'agente dell'evento determinato dagli atti esecutivi veri e propri, confermano i due livelli del tentativo punibile sanzionati in modo differente. Del pari, riprova della bontà della tesi soggettiva può trarsi dall'art. 49, comma 2, cod. pen. che esclude la punibilità per "l'inidoneità dell'azione " e non degli atti esecutivi, così confermando che bisogna aver riguardo più che alla idoneità dei singoli atti, alla idoneità dell'azione valutata nel suo complesso. Alla luce dei cennati principi, in estrema sintesi, deve allora ritenersi che correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto insussistenti gli elementi costitutivi della tentata estorsione contestata in quanto il tentativo è punibile quando l'agente ha compiuto uno o più atti (non necessariamente esecutivi) che indichino, in modo inequivoco, la sua volontà di voler compiere un determinato delitto mentre nella specie non è emerso, per nulla, se l' intenzione astratta era quella di estorcere somme di denaro al [OSCURATO:PERSONA] ovvero, in ipotesi, di un esercizio arbitrario delle proprie ragioni o di danneggiamento di beni di proprietà del [OSCURATO:PERSONA]. Alla stregua di quanto riferito dal menzionato teste deve, ad avviso della Corte, peraltro, ritenersi sussistente una vera e propria ipotesi di desistenza volontaria in quanto gli stessi si sono allontanati volontariamente dai luoghi. Premesso che in tema di desistenza dal delitto, la mancata consumazione del delitto deve dipendere dalla volontarietà che non deve essere intesa come spontaneità, per cui la scelta di non proseguire nell'azione criminosa deve essere non necessitata, ma operata in una situazione di libertà interiore, indipendente da circostanze esterne che rendono irrealizzabile o troppo rischioso il proseguimento dell'azione criminosa. (Fattispecie di tentato furto ai danni di una tabaccheria, nella quale la Suprema Corte ha escluso la configurabilità della desistenza volontaria nella condotta degli imputati che dopo aver compiuto atti idonei e diretti a commettere il furto si allontanavano scoraggiati dalla presenza di una lastra di metallo che impediva lo sfondamento del muro e dal sopraggiungere degli agenti di polizia). (Sez. 4, Sentenza n. 12240 del 13/02/2018 Ud. (dep. 16/03/2018) Rv. 272535 - 01) appare evidente che alla fine i predetti ) coimputati desistettero dal loro (tutt' altro che univoco) intento pur avendo l'oggettiva possibilità di consumare il reato in quanto ancora nel pieno dominio dell'azione in atto. Anche sul punto la sentenza deve essere, pertanto, annullata. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Il primo motivo relativo alla qualificazione delle condotte di cui al capo 1) deve essere accolto per le ragioni già evidenziate al §. 2.2. sussistendo nel caso in esame una ipotesi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni in relazione al credito di lavoro vantato dall' imputato, ipotesi aggravata ai sensi del terzo comma dell'art. 393 c.p. 3.2. Il secondo motivo deve essere accolto limitatamente alla insussistenza del reato di cui al capo 2) - ipotesi delittuosa che deve essere esclusa per le argomentazioni sopra indicate al §. 2.3. - mentre devono essere disattese le ulteriori censure riguardanti il capo 1) in forza delle quali l'imputato contesta, in modo del tutto generico ed aspecifico, la inattendibilità del narrato della vittima, profilo, come detto, ampiamente esaminato dalla corte di appello con argomentazioni adeguate e prive di aporie logiche 4. In conclusione va disposto l' annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], relativamente al delitto di tentata estorsione di cui al capo 2), perchè il fatto non sussiste e qualificato il reato di cui al capo 1) quale ipotesi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (come riconosciuto dal giudice di primo grado) va 4~7 disposto l' annullamentotaisentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari per la determinazione del trattamento sanzionatorio. 4.1. Rimane assorbito il motivo di ricorso del [OSCURATO:PERSONA] quanto alla ritenuta recidiva ed al trattamento sanzionatorio, profilo che andrà necessariamente rivalutato anche alla luce della differente qualificazione dei fatti. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], relativamente al delitto di tentata estorsione di cui al capo 2) perche' il fatto non sussiste. Qualificato il reato di cui al capo 1) quale ipotesi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, annulla
Sentenza Cassazione n. 24287/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris