CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 giugno 2022
Cassazione n. 27947/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 26388-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DOMENICO E SERGIO, in persona dei legali rappresentanti pro tempore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 98, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 292, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da se stesso unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - -a24- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 292, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti- avverso la sentenza n. 641/2020 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della corte d'appello de L'Aquila in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], resa a definizione del reclamo ex art. 18 legge fall. avverso la sentenza di fallimento pronunciata dal tribunale di Teramo; il creditore istante, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha replicato con controricorso; Ric. 2020 n. 26388 sez. M1 - ud. 14-06-2022 -2- la curatela del fallimento non ha svolto difese; la ricorrente ha depositato una memoria. Considerato che: I. - col primo motivo è dedotta la violazione o falsa applicazione dell'art. 6 legge fall. sul presupposto del difetto di legittimazione dell'istante avv. [OSCURATO:PERSONA], il cui credito - si dice - era stato contestato e in ogni caso non era esigibile poiché non supportato da titolo monitorio o giudiziale; il motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis cod. proc. civ., avendo questa Corte più volte affermato che la dichiarazione di fallimento presuppone una semplice e autonoma delibazione incidentale circa la sussistenza del credito dedotto a sostegno dell'istanza, da svolgersi ai fini della legittimazione compatibilmente con il carattere sommario del rito (v. Cass. Sez. U n. 1521-13); codesta valutazione non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo (v. Cass. 30827-18); nella concreta fattispecie la corte d'appello non ha mancato di eseguire l'afferente valutazione, e l'ha fatto in termini opposti a quanto preteso dalla ricorrente; II. - col secondo motivo è dedotta la violazione o falsa applicazione dell'art. 5 legge fall. a proposito della esistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento; il motivo è inammissibile poiché risolto in un sindacato di fatto; Ric. 2020 n. 26388 sez. M1 - ud. 14-06-2022 -3- da un lato esso è erroneamente attestato su fattispecie (quella della società in liquidazione) non coerente con quanto in termini di società operativa - seppure inattiva - rilevato dal giudice del merito; dall'altro non tiene conto dell'avere la corte d'appello stabilito che gli stessi crediti, dalla medesima debitrice evocati come risorse da utilizzare per il pagamento rateale delle obbligazioni tributarie e contributive, erano da considerare dubbi nel fondamento e nel presupposto; infine, l'assunto della ricorrente è sterilizzato dalla ulteriore considerazione che la situazione patrimoniale, evinta dai documenti prodotti, in ogni caso s'era rivelata palesemente insufficiente a garantire il soddisfacimento delle obbligazioni riscontrate verso l'istante avv. [OSCURATO:PERSONA] e finanche verso il sistema bancario; tutto ciò integra una valutazione di merito, della quale la ricorrente intende sollecitare una inammissibile revisione in questa sede; le spese seguono la soccombenza. p.q . m. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in 7.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della Ric. 2020 n. 26388 sez. MI - ud. 14-06-2022 -4- ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto. Deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 giugno 2022.