CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 luglio 2023
Cassazione n. 25516/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n.32502 /201 8 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso di lui in Roma, nel suo studio nella frazione di [OSCURATO:PERSONA] via [OSCURATO:PERSONA] n.7, con indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL] ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. n.563/02, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del curatore Filippo L.J. Silvestri, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta autorizzazione del giudice delegato 21- 11-2018, elettivamente domiciliato in Roma presso di lui nel suo studio in via di [OSCURATO:PERSONA] n.7 controricorrente e ricorrente incidentale avverso la sentenza n. 5292/2018 della Corte d’appello di Roma pubblicata il 31-7-2018 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 11-7-2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OGGETTO: usucapione di immobile R.G.32502/2018 C.C. 11-7-2023 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto di citazione notificato il 24-8-2008 [OSCURATO:PERSONA] citò avanti il Tribunale di Roma sezione distaccata di Ostia il Fallimento n. 653/2002di [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del curatore, per sentire accertare il suo acquisto della proprietà per usucapione su box sito in Ostia in via Cruciani n.7censito al catasto al foglio 1079 particella 984 sub 55 della superficie di mq.23 , deducendo di avere il possesso del bene da oltre vent’anni, di avere stipulato per l’acquisto di tale bene due contratt i preliminar i di compravendita per il prezzo di £. 30.000.000, di avere pagato accont i per £. 19.800.000 , senza che venisse stipulato il contratto definitivo a causa del sopravvenuto fallimento della società venditrice. Si costituì il Fallimento n. 653/2002 di [OSCURATO:SOCIETA]. chiedendo il rigetto della domanda e in via riconvenzionale chiedendo l’accertamento dell’occupazione sine titulo e la condanna dell’attore al risarcimento dei danni perl’occupazione senza titolo . Con sentenza n. 35/2013 il Tribunale di Roma accolse la domanda principale e rigettò la domanda riconvenzionale. 2.Accogliendo l’appello proposto dal Fallimento, con sentenza n. 5292 pubblicata il 31-7-2018 la Corte d’appello di Roma ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e lo ha condannato alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi. La Corte d’appello ha dichiarato che, sulla base delle affermazioni dello stesso attore, il quale aveva allegato di avere posseduto l’immobile in forza del contratto preliminare di compravendita, risultava che la relazione materiale con la res si era instaurata in forza di rapporto obbligatorio; ha aggiunto ch e le prove acquisite erano irrilevanti alfine d i provare l’interversione del possesso.3.Con atto notificato il 5-11-2018 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto tempestivo ricorso per cassazione avverso la sentenza sulla base di quattro motivi. Si è costituito il [OSCURATO:SOCIETA]. proponendo ricorso incidentaletardivo affidato a un motivo. La causaè stata avviat a alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ.e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio sia il ricorrent e che il controricorrente ha nno depositato memori a illustrativa. All’esito della camera di consiglio del giorno 11-7-2023 la Corteha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo rubricato “violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 229 c.p.c. nonché degli artt. 2730 e 2731 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.” il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia erroneamente qualificato come contratti preliminari di compravendita i documenti n. 3 e n. 5 prodotti con l’atto di citazione di primo grado, in forza di errata dicitura contenuta nell’atto di citazione, emendata nella successiva memoria ex art. 183 co.6 n. 1 cod. proc. civ., in quanto si trattava di proposte irrevocabilidi acquisto; evidenzia che l’erronea denominazione di tali atti nell’atto di citazione non era stata accompagnata da alcuna allegazione di ordine fattuale in merito al rapporto instauratosi con il box, per cui non poteva assumere valenza confessoria. 2.Con ilsecondo motivo rubricato “violazione e falsa applicazione del disposto di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c., avendo la Corte di Appello omesso l’esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” il ricorrente ev idenzia che le due proposte irrevocabili di acquisto 3-9-1986 e 7-1-1988 erano state sottoscritte da più soggetti preponenti, che erano, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; rileva che, se tale elemento fosse stato valutato, la Corte d’appello non avrebbe potuto ritenere superata la mancanza di riferimenti all’immissione nel possesso del bene contenuta nell’ambito delle proposte di acquisto in quanto, a fronte di più soggetti proponenti, soltanto [OSCURATO:PERSONA] aveva conseguito il possesso del box; perciò sostiene che l’immissione nel possesso del bene era stata una circostanza di fatto del tutto indipendente rispetto agli atti sottoscritti. 3.Con il terzo motivo rubricato “violazione e falsa applicazione dell’art. 1141, primo comma, c.c., in combinato disposto con l’art. 2697, secondo comma, c.c. e l’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.” il ricorrente rileva che la Corte d’appello ha sollevato il Fallimento dall’onere di provare l’asserito iniziale rapporto di carattere obbligatorio tra [OSCURATO:PERSONA] e il box, eccepito dal Fallimento in contrasto con le domande proposte in via riconvenzionale per ottenere la restituzione del bene e il risarcimento dei danni per occupazione senza titolo. Richiama l’art. 1141 co. 1 cod. civ., che pone lapresunzione di possesso a favore di chi esercita il potere di fatto sulla cosa in mancanza di prova della detenzione che, nella fattispecie, avrebbe dovuto essere data dal Fallimento. 4.Con il quarto motivo “violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.” il ricorrente lamenta che la Corte d’appello, nel porre le spese a suo carico richiamando il principio di soccombenza, non abbia considerato che anche il Fallimento era risultato soccombente in ordine alla domanda riconvenzionale di rilascio e di risarcimento dei danni da occupazione illegittima. 5.Con l’unico motivo di ricorso incidentale “violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n.4”il ricorrente incidentale censura la sentenza impugnata per avere del tutto omesso di pronunciarsi sulle domande riconvenzionali proposte dal [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in primo grado e riproposte in appello e aventi a oggetto la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al rilascio del box e al risarcimento in via equitativa del danno subito dal Fallimento per l’illegittima occupazione del bene. 6.Ilprimo motiv o di ricorso principale è in ammissibile , il secondo e il terzo sono infondati, mentreè ammissibile e fondato il motivo di ricorso incidentale, con conseguente assorbimento del quarto motivo di ricorso principale. 7.Il primo motivo di ricorso principale è inammissibile, in quanto il ricorrente intende censurarela qualificazione eseguita dalla sentenza impugnata qualicontratti preliminari di compravendita dei contratti di cui ai documenti n.3 e n. 5 allegati all’atto d i citazione , sostenendo si trattasse di proposte irrevocabili di acquisto, senza però indicare il contenuto dei documenti sui quali si fonda tale tesi. Seppure il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366 co.1 n. 6 cod. proc. civ., quale corollario del requisito di specificità dei motivi, non debba essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, comunque richiede che nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure (Cass. Sez. U. 18-3-2022 n. 8950, Rv. 664409-01); invece nella fattispecie l’indicazione del contenuto dei contratti è totalmente mancante e ciò preclude qualsiasi disamina delle questioni relative alla qualificazione degli stessi quali contratti preliminari. La sentenza ha dichiarato che la relazione con la res si era instaurata in forza di rapporto obbligatorio, a prescindere dalla mancanza di riferimenti letterali all’immissione nel possesso contenuti nelle scritture private, in quanto superati dalle originarie ammissioni dell’attore;ha aggiunto che si era trattato di anticipata consegna del bene in vista della stipula del contratto di vendita, poi non avvenuta. Questo accertamento di fatto, in quanto non attinto in modo ammissibile dai motivi di ricorso, rimane fermo. R isulta essenziale, al fine di individuare il rapporto di detenzione, quanto accertato dalla sentenza impugnata - senza censura ammissibile del ricorrente - laddove ha rilevato che l’attore nell’atto di citazionee con i capitoli di prova formulati aveva dedotto che aveva posseduto l’immobile “in forza e in seguito alla stipula” del negozio e che vi era stata una consegna anticipata della cosa in vista della stipula del contratto di vendita. 8.Dall’inammissibilità del primo motivo consegue l’inammissibilità o comunque l’infondatezza anche del secondo motivo , perché il ricorrente lamental’omesso esame del fatto che le proposte irrevocabili di acquisto erano state eseguite daaltre due persone oltre [OSCURATO:PERSONA] e solo il Remondi fosse stato immesso nel possesso ; però, esclusa la possibilità di qualificare i negozi come proposte irrevocabili, le argomentazionirimangono prive del necessario presupposto . Per di più,il fatto di cui si lamenta l’omesso esame non risulta decisivo, come richiesto dall’art. 360 co.1 n. 5 cod. proc. civ. (cfr. Cass. Sez. U. 7-4- 2014 n. 8053 Rv. 629831-01) perché, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la circostanza è in sé i rrilevante al fine di escludere che la disponibilità della cosa trovasse titolo nel negozioche la Corte territoriale ha qualificato come contratto preliminare.Neppure il ricorrente deduce che i tre promittenti acquirenti costituissero una parte unica, nel senso che l’apprensione dell’immobile a seguito della conclusione del negozio potesse essere eseguita soltanto a favore dei tre promittenti unitariamente. 9.Il terzo motivo è infondato, in quanto non è idoneo a superare l’accertamento della sentenza impugnata in ordine al fatto che erano le stesse affermazioni dell’attore a fare ritenere che la relazione materiale con il box si fosseinstaurata in forza di rapporto obbligatorio. La sentenza impugnata non si è posta la questione del ricorrere dei presupposti per applicare la presunzione di possesso posta dall’art.1141 co.1 cod. civ. sulla base del dato che lo stesso attore aveva prospettato una situazione di fatto integrante detenzione; in questo modo la sentenza ha interpretato il contenuto delle deduzioni attoree compiendo giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità , in quantoil ricorrente non ne prospetta vizi logici e giuridici nelle forme di motivi ammissibili ex art. 360 cod. proc. civ. e fondati (cfr. Cass. Sez. 1 11-3-2011 n. 5876 Rv. 617196-01, Cass. Sez.L 22-9-2009 n. 17109 Rv. 610156-01, per tutte, per l’affermazione del principio che l’interpretazione delle domande, eccezioni e deduzioni delle parti dà luogo a giudizio di fatto). 10.Il motivo diricorso incidentale tardivo , ammissibile anche se non rivolto agli stessi capi della sentenza oggetto del ricorso principale (Cass. sez. 3 9-7-2020 n. 14596 Rv. 658319-01, Cass. Sez. 3 5-9- 2022 n. 26139 Rv. 665649 - 01) è fondato , perch é la sentenza impugnata ha totalmente omesso la disamina delle domande di condanna di [OSCURATO:PERSONA] a rilasciare l’immobile e a risarcire i danni per l’occupazione illegittima. Dall’atto di citazione in appello, esaminato direttamente a fronte dierror in procedendo denunciato dal ricorrente incidentale nel rispetto degli artt. 366 co. 1 n. 6 e 369co.2 n. 4 cod. proc. civ. (Cass. sez. 3 7-6-2023 n. 16028 Rv.667816-02), risulta (pag.7) che i l F allimento appellante aveva chiesto espressamente la riforma della sentenza impugnata “in favore di una pronuncia” che dichiarasse non solo che non sussistevano i presupposti per l’usucapione, ma anche che condannasse [OSCURATO:PERSONA] al rilascio immediato per l’occupazione senza titolo e al risarcimento del danno per l’illegittima occupazione, a fronte del fatto che la sentenza di primo grado aveva rigettato la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno; di seguito (da fine pag. 18 dell’atto di citazione in appello) erano stati esposti anche argomenti a sostegno della domanda di risarcimento del danno. Il mancato riconoscimento dell’usucapione da parte del la Corte territoriale imponeva di esaminare anche tali domande di rilascio dell’immobile e di risarcimento del danno per occupazione illegittima , mentre si esclude che tali domande siano state implicitamente rigettate, come sostiene il ricorrente principale in replica al ricorso incidentale. Infattinella motivazione della sentenza impugnata non v i è alcun accertamento, neppure implicito, sul fatto cheil Fallimento non avesse titolo per ottenere la restituzione dell’immobile e sull’inesistenza dei presupposti per il risarcimento dei danni riferiti all’occupazione. Quindi, n on è omessa soltanto una specifica argomentazione, ma risulta completamente omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, e cioè la pronuncia sulle due domande predette, per cui si configura il vizio di omessa pronuncia lamentato dal ricorrente incidentale (cfr. Cass. Sez. 2 25-6- 2020 n. 12652 Rv. 658279-01, per la configurabilità del vizio di omessa pronuncia solo nel caso in cui risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto). 11.Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo di ricorso incidentale accolto, disponendo il rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione perché esamini le domande sulle quali la sentenza impugnata ha omesso la pronuncia. Ciò comporta che rimanga assorbito il quarto motivo di ricorso principale, in quanto il giudice del rinvio dovrà nuovamente statuire anche sulle spese del grado conclusosi con la sentenza cassata, oltre che sulle spese del giudizio di legittimità ex art. 385 co. 3 cod. proc. civ..12.In ragione dell’assorbimento del quarto motivo di ricorso principale, si dà atto che non s ussistono i presupposti processuali , ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento da parte del ricorrente di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co. 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibileil primo e il secondo motivo di ricorso principale, rigetta il terzo, assorbito il quarto, accoglie il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso incidentale accolto e rinvia alla Corte d’appello di