CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2022
Cassazione n. 10441/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 43) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di furto di cui all'imputazione, è inammissibile. E' palesemente insussistente il dedotto vizio logico-giuridico in ordine alla riconosciuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7 cod. pen., avendo i giudici di merito valorizzato il condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo cui devono intendersi esposte "per necessità e consuetudine" alla pubblica fede anche le cose temporaneamente lasciate in un'autovettura parcheggiata sulla pubblica strada ed ivi custodite per necessità o comodità, avuto riguardo alle ordinarie incombenze della vita qùotidiana (cfr. Sez. 5 , n. 38900 del 14/06/2019, Rv. 277119 - 01). In punto di trattamento sanzionatorio, va riaffermato che, soprattutto dopo la specifica modifica dell'art. 62-bis c.p. operata con il d.l. 23 maggio 2008, n. 2002 convertito con modifiche dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dar conto, come nel caso in esame, di avere valutato e applicato i criteri di cui all'art.133 c.p. La valutazione dei vari elementi rilevanti ai fini della dosimetria della pena rientra nei poteri discrezionali del giudice, il cui esercizio (se effettuato nel rispetto dei parametri valutativi di cui all'art. 133 c.p., come nel caso di specie) è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Ciò che qui deve senz'altro escludersi (sez. 2, n. 45312 del 03/11/2015; sez. 4 n.44815 del 23/10/2015). Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.114. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2022 Il ConsiqLeise estensore Il