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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 01650/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di AREZZOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 26 febbraio 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Arezzo ha rigettato l'opposizione proposta, ai sensi degli artt. 667, comma 4, e 676, comma 1, cod. proc. pen., da [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore unico e legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento con cui lo stesso giudice, il 5 novembre 2020, ha respinto l'istanza di restituzione delle lamine d'oro sottoposte a sequestro con decreto del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo del 22 aprile 2020.

2. [OSCURATO:PERSONA], nella spiegata qualità, propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a tre motivi, con il primo dei quali eccepisce violazione della legge processuale per avere il Giudice per le indagini preliminari fondato la decisione impugnata su una missiva da lui trasmessa al proprio difensore, atto processualmente inutilizzabile perché assunto in violazione dell'art. 63 cod. proc. pen. ed acquisito oltre il termine di scadenza delle indagini preliminari.

Con il secondo motivo, lamenta mancata assunzione di prova decisiva per l'omesso espletamento di una perizia finalizzata ad accertare la presenza, sul metallo in sequestro, di segni che ne attestino la provenienza e la titolarità.

Con il terzo motivo, deduce vizio di motivazione per avere il Giudice per le indagini preliminari tratto argomento dal mancato utilizzo delle lamine d'oro, protattosi per almeno sei anni, che è stato, invece, determinato dalle sue vicende personali, professionali e processuali.

Rileva, ulteriormente, che le fatture prodotte supportano, a dispetto di quanto illogicamente ritenuto dal Giudice per le indagini preliminari, l'individuazione nella [OSCURATO:PERSONA] del proprietario dell'oro che, peraltro, è stato reperito in un luogo di proprietà di terzi, che ne avevano la custodia.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto.2.

Il procedimento penale nell'ambito del quale è stato adottato il provvedimento impugnato attiene a reati di associazione a delinquere, truffa aggravata e di natura fiscale, che, in fase di indagini preliminari, sono stati contestati a [OSCURATO:PERSONA], a carico del quale, nel 2015, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Arezzo ha disposto il sequestro per equivalente fino alla concorrenza dell'importo di euro 532.400, eseguito sui beni nella sua disponibilità, tra cui un fabbricato sito in Arezzo, località [OSCURATO:PERSONA] 41, ove egli risiede.

Il 2 aprile 2020 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo, quale organo dell'esecuzione, ha ordinato la restituzione all'avente diritto dell'immobile e l'esecuzione, in sua vece, del sequestro per equivalente su talune lamine d'oro, del peso di gr. 15.011,76 e del valore complessivo di euro 746.384,70, trovate all'interno della cassaforte installata nello stabile di località [OSCURATO:PERSONA] 41; tanto, sul presupposto che il metallo, così come l'immobile, rientrasse nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA].

La società [OSCURATO:PERSONA], di cui [OSCURATO:PERSONA] è amministratore unico e legale rappresentante, è successivamente intervenuta, in qualità di terzo, rivendicando la proprietà delle lamine e chiedendone, pertanto, la restituzione con istanza che, nondimeno, è stata disattesa dal Giudice per le indagini preliminari anche a seguito di opposizione ex artt. 667, comma 4, e 676, comma 1, cod. proc. pen..

3. Il provvedimento impugnato è stato emesso sulla scorta di un apparato argomentativo logico e coerente, che resiste alle critiche articolate con il ricorso per cassazione.

Premesso che il primo e principale indizio dell'appartenenza a [OSCURATO:PERSONA] delle lamine d'oro è costituito dal loro rinvenimento all'interno dell'immobile ove egli risiede e del quale ha la disponibilità, il Giudice per le indagini preliminari ha fondato il proprio convincimento anche sulla missiva che [OSCURATO:PERSONA] inviò al proprio difensore all'indoiTiani dell'esecuzione del sequestro del quale è chiesta la revoca, avvenuta il 22 aprile 2020, nella quale, essendo stato invitato a spiegare come egli fosse entrato in possesso di quei beni, espose che le lamine facevano parte del patrimonio familiare («si tratta di beni dicui mi è pervenuto il possesso in conseguenza di acquisti di lamine scaglionati nel corso degli anni effettuati dalla mia famiglia per ragioni di investimento familiare anche attraverso le società che dal 1990 hanno operato in Italia ed all'estero nel settore dei metalli preziosi»), che si trovavano nella cassaforte a far data, quantomeno, dal 2014 e che erano destinate all'eventuale soddisfacimento dei bisogni della moglie e delle figlie, rimaste in Italia a seguito del suo trasferimento in Spagna.

3.1. Priva di pregio si palesa, al riguardo, l'eccezione di inutilizzabilità del documento formulata dal ricorrente.

La missiva, va in primo luogo chiarito, è stata inserita agli atti del procedimento penale su espressa iniziativa difensiva ed in ossequio alle indicazioni di [OSCURATO:PERSONA], il quale incaricò il difensore, che ne era diretto destinatario, di informare di quanto esposto, anche mediante deposito della lettera, il Nucleo di [OSCURATO:PERSONA]Finanziaria di Arezzo, onde non sussiste alcun vincolo di riservatezza.

Per quanto concerne il rispetto delle garanzie difensive, è sufficiente ricordare come, per giurisprudenza consolidata e condivisa, i documenti provenienti dall'indagato o dall'imputato ed acquisiti agli atti del procedimento penale o del processo sono utilizzabili nei suoi confronti ai sensi dell'art. 192, comma 1, cod. proc. pen. e non incontrano il limite stabilito dall'art. 63, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 3819 del 09/10/2019, dep. 2020, Agrillo, Rv. 278591; Sez. 5, n. 8328 del 13/07/2015, dep. 2016, Martinez, Rv. 266147; Sez. 4, n. 27173 del 26/05;2015, Nardella, Rv. 263875).

Con riferimento, poi, alla dedotta inutilizzabilità dell'atto perché acquisito in epoca successiva alla scadenza del termine finale delle indagini preliminari, occorre prendere atto della tardività dell'eccezione, che avrebbe dovuto essere sollevata con l'atto di opposizione, in ossequio all'indirizzo ermeneutico secondo cui «L'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza dei termini non è rilevabile d'ufficio, ma soltanto su eccezione di parte immediatamente dopo il compimento dell'atto o nella prima occasione utile, con la conseguenza che non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità» (Sez. 1, n. 11168 del 18/02/2019, Caratelli, Rv. 274996; Sez. 1, n. 36671 del 14/06/2013, Attanasio, Rv. 256699).

L'eccezione è, d'altro canto, infondata nel merito, atteso, da un canto, che il ricorrente non ha comprovato la tardività dell'acquisizione e, dall'altro, che il divieto previsto dall'art. 407, comma 3, cod. proc. pen. riguarda solo gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero, categoria cui non appartengono i documenti provenienti dall'indagato o dall'imputato (Sez. 3, n. 49884 del 15/07/2019, Ratta, Rv. 278271).

3.2. Infondato appare, altresì, il secondo motivo, con il quale si insiste sulla necessità di disporre un approfondimento peritale inteso ad appurare se le lamine rechino o meno un marchio identificativo che consenta di individuare con certezza chi ne sia il proprietario.In proposito, il Giudice per le indagini preliminari ha posto l'accento sulla •non essenzialità dell'accertamento, il cui esito non varrebbe, comunque, a contraddire le conclusioni raggiunte in merito alla titolarità del metallo prezioso, da ascriversi a [OSCURATO:PERSONA] quale persona fisica anziché alla società della quale egli è amministratore unico e legale rappresentante.

La decisione impugnata si rivela, anche sotto questo aspetto, scevra da profili di manifesta illogicità o contraddittorietà e coerente con le evidenze istruttorie al momento acquisite; ferma restando, ovviamente, la possibilità per l'interessato di compiere, promuovere o sollecitare, nel prosieguo del procedimento, ulteriori iniziative in argomento.

3.3. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi in relazione all'ultimo motivo di ricorso, che tange la considerazione, di ordine logico, espressa dal Giudice per le indagini preliminari, che ha tratto concorrente prova dell'infondatezza della pretesa azionata dalla [OSCURATO:PERSONA] dalla pluriennale, statica collocazione delle lamine d'oro che, qualora di proprietà di una società commerciale, sarebbero state, egli osserva, presumibilmente trasferite a terzi.

Trattasi di un rilievo di portata senz'altro marginale nella complessiva economia della decisione impugnata e che, comunque, si sottrae alle censure difensive.

Per quanto, invero, la coincidenza nella persona del [OSCURATO:PERSONA] di diverse qualità e le sue vicissitudini giudiziarie possano avere influito nelle scelte della società ricorrente, il dato di fatto costituito dall'assenza, per molti anni e pur dopo l'esecuzione del sequestro sulle lamine (avvenuta, su rogatoria dell'autorità giudiziaria spagnola e nell'ambito del parallelo procedimento penale instaurato a carico di [OSCURATO:PERSONA] in quel paese), di qualsivoglia iniziativa, da parte della [OSCURATO:PERSONA], intesa a far valere la propria titolarità su beni che, piuttosto che essere inseriti sul mercato, sono rimasti inutilizzati nella cassaforte installata a casa di [OSCURATO:PERSONA], appare senz'altro coerente con l'ipotesi di accusa e, per contro, distonico rispetto all'assunto difensivo, che non offre una credibile spiegazione delle ragioni che avrebbero determinato la duratura ed incongrua collocazione delle lamine d'oro.

Né, va aggiunto, vale obiettare, come fa la società ricorrente, di avere documentato l'acquisto di oro in quantità superiore a quella della legittimità del cui sequestro si discute, circostanza che, in sé, non dimostra che l'acquisto abbia avuto ad oggetto proprio quelle lamine e che la loro titolarità sia rimasta in capo alla [OSCURATO:PERSONA].

Del tutto irrilevante, nella prospettiva considerata, è, da ultimo, il fatto che l'immobile al cui interno si trova la cassaforte nella quale le lamine erano custodite sia di proprietà di terzo che, al tempo del suo sequestro, ne ha assunto • la custodia, dovendosi, sul punto, rammentare che l'attribuzione a [OSCURATO:PERSONA] della • titolarità dell'oro si giova, in primis, della fissazione, in quell'immobile, della sua residenza, nonché delle univoche ammissioni contenute nella missiva recapitata, tramite il difensore, agli investigatori.

4. Dal rigetto del ricorso discende la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen..

P.Q.M. rigetta il ricorso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di AREZZOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 26 febbraio 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Arezzo ha rigettato l'opposizione proposta, ai sensi degli artt. 667, comma 4, e 676, comma 1, cod. proc. pen., da [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore unico e legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento con cui lo stesso giudice, il 5 novembre 2020, ha respinto l'istanza di restituzione delle lamine d'oro sottoposte a sequestro con decreto del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo del 22 aprile 2020. 2. [OSCURATO:PERSONA], nella spiegata qualità, propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a tre motivi, con il primo dei quali eccepisce violazione della legge processuale per avere il Giudice per le indagini preliminari fondato la decisione impugnata su una missiva da lui trasmessa al proprio difensore, atto processualmente inutilizzabile perché assunto in violazione dell'art. 63 cod. proc. pen. ed acquisito oltre il termine di scadenza delle indagini preliminari. Con il secondo motivo, lamenta mancata assunzione di prova decisiva per l'omesso espletamento di una perizia finalizzata ad accertare la presenza, sul metallo in sequestro, di segni che ne attestino la provenienza e la titolarità. Con il terzo motivo, deduce vizio di motivazione per avere il Giudice per le indagini preliminari tratto argomento dal mancato utilizzo delle lamine d'oro, protattosi per almeno sei anni, che è stato, invece, determinato dalle sue vicende personali, professionali e processuali. Rileva, ulteriormente, che le fatture prodotte supportano, a dispetto di quanto illogicamente ritenuto dal Giudice per le indagini preliminari, l'individuazione nella [OSCURATO:PERSONA] del proprietario dell'oro che, peraltro, è stato reperito in un luogo di proprietà di terzi, che ne avevano la custodia. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto.2. Il procedimento penale nell'ambito del quale è stato adottato il provvedimento impugnato attiene a reati di associazione a delinquere, truffa aggravata e di natura fiscale, che, in fase di indagini preliminari, sono stati contestati a [OSCURATO:PERSONA], a carico del quale, nel 2015, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Arezzo ha disposto il sequestro per equivalente fino alla concorrenza dell'importo di euro 532.400, eseguito sui beni nella sua disponibilità, tra cui un fabbricato sito in Arezzo, località [OSCURATO:PERSONA] 41, ove egli risiede. Il 2 aprile 2020 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo, quale organo dell'esecuzione, ha ordinato la restituzione all'avente diritto dell'immobile e l'esecuzione, in sua vece, del sequestro per equivalente su talune lamine d'oro, del peso di gr. 15.011,76 e del valore complessivo di euro 746.384,70, trovate all'interno della cassaforte installata nello stabile di località [OSCURATO:PERSONA] 41; tanto, sul presupposto che il metallo, così come l'immobile, rientrasse nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA]. La società [OSCURATO:PERSONA], di cui [OSCURATO:PERSONA] è amministratore unico e legale rappresentante, è successivamente intervenuta, in qualità di terzo, rivendicando la proprietà delle lamine e chiedendone, pertanto, la restituzione con istanza che, nondimeno, è stata disattesa dal Giudice per le indagini preliminari anche a seguito di opposizione ex artt. 667, comma 4, e 676, comma 1, cod. proc. pen.. 3. Il provvedimento impugnato è stato emesso sulla scorta di un apparato argomentativo logico e coerente, che resiste alle critiche articolate con il ricorso per cassazione. Premesso che il primo e principale indizio dell'appartenenza a [OSCURATO:PERSONA] delle lamine d'oro è costituito dal loro rinvenimento all'interno dell'immobile ove egli risiede e del quale ha la disponibilità, il Giudice per le indagini preliminari ha fondato il proprio convincimento anche sulla missiva che [OSCURATO:PERSONA] inviò al proprio difensore all'indoiTiani dell'esecuzione del sequestro del quale è chiesta la revoca, avvenuta il 22 aprile 2020, nella quale, essendo stato invitato a spiegare come egli fosse entrato in possesso di quei beni, espose che le lamine facevano parte del patrimonio familiare («si tratta di beni dicui mi è pervenuto il possesso in conseguenza di acquisti di lamine scaglionati nel corso degli anni effettuati dalla mia famiglia per ragioni di investimento familiare anche attraverso le società che dal 1990 hanno operato in Italia ed all'estero nel settore dei metalli preziosi»), che si trovavano nella cassaforte a far data, quantomeno, dal 2014 e che erano destinate all'eventuale soddisfacimento dei bisogni della moglie e delle figlie, rimaste in Italia a seguito del suo trasferimento in Spagna. 3.1. Priva di pregio si palesa, al riguardo, l'eccezione di inutilizzabilità del documento formulata dal ricorrente. La missiva, va in primo luogo chiarito, è stata inserita agli atti del procedimento penale su espressa iniziativa difensiva ed in ossequio alle indicazioni di [OSCURATO:PERSONA], il quale incaricò il difensore, che ne era diretto destinatario, di informare di quanto esposto, anche mediante deposito della lettera, il Nucleo di [OSCURATO:PERSONA]Finanziaria di Arezzo, onde non sussiste alcun vincolo di riservatezza. Per quanto concerne il rispetto delle garanzie difensive, è sufficiente ricordare come, per giurisprudenza consolidata e condivisa, i documenti provenienti dall'indagato o dall'imputato ed acquisiti agli atti del procedimento penale o del processo sono utilizzabili nei suoi confronti ai sensi dell'art. 192, comma 1, cod. proc. pen. e non incontrano il limite stabilito dall'art. 63, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 3819 del 09/10/2019, dep. 2020, Agrillo, Rv. 278591; Sez. 5, n. 8328 del 13/07/2015, dep. 2016, Martinez, Rv. 266147; Sez. 4, n. 27173 del 26/05;2015, Nardella, Rv. 263875). Con riferimento, poi, alla dedotta inutilizzabilità dell'atto perché acquisito in epoca successiva alla scadenza del termine finale delle indagini preliminari, occorre prendere atto della tardività dell'eccezione, che avrebbe dovuto essere sollevata con l'atto di opposizione, in ossequio all'indirizzo ermeneutico secondo cui «L'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza dei termini non è rilevabile d'ufficio, ma soltanto su eccezione di parte immediatamente dopo il compimento dell'atto o nella prima occasione utile, con la conseguenza che non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità» (Sez. 1, n. 11168 del 18/02/2019, Caratelli, Rv. 274996; Sez. 1, n. 36671 del 14/06/2013, Attanasio, Rv. 256699). L'eccezione è, d'altro canto, infondata nel merito, atteso, da un canto, che il ricorrente non ha comprovato la tardività dell'acquisizione e, dall'altro, che il divieto previsto dall'art. 407, comma 3, cod. proc. pen. riguarda solo gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero, categoria cui non appartengono i documenti provenienti dall'indagato o dall'imputato (Sez. 3, n. 49884 del 15/07/2019, Ratta, Rv. 278271). 3.2. Infondato appare, altresì, il secondo motivo, con il quale si insiste sulla necessità di disporre un approfondimento peritale inteso ad appurare se le lamine rechino o meno un marchio identificativo che consenta di individuare con certezza chi ne sia il proprietario.In proposito, il Giudice per le indagini preliminari ha posto l'accento sulla •non essenzialità dell'accertamento, il cui esito non varrebbe, comunque, a contraddire le conclusioni raggiunte in merito alla titolarità del metallo prezioso, da ascriversi a [OSCURATO:PERSONA] quale persona fisica anziché alla società della quale egli è amministratore unico e legale rappresentante. La decisione impugnata si rivela, anche sotto questo aspetto, scevra da profili di manifesta illogicità o contraddittorietà e coerente con le evidenze istruttorie al momento acquisite; ferma restando, ovviamente, la possibilità per l'interessato di compiere, promuovere o sollecitare, nel prosieguo del procedimento, ulteriori iniziative in argomento. 3.3. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi in relazione all'ultimo motivo di ricorso, che tange la considerazione, di ordine logico, espressa dal Giudice per le indagini preliminari, che ha tratto concorrente prova dell'infondatezza della pretesa azionata dalla [OSCURATO:PERSONA] dalla pluriennale, statica collocazione delle lamine d'oro che, qualora di proprietà di una società commerciale, sarebbero state, egli osserva, presumibilmente trasferite a terzi. Trattasi di un rilievo di portata senz'altro marginale nella complessiva economia della decisione impugnata e che, comunque, si sottrae alle censure difensive. Per quanto, invero, la coincidenza nella persona del [OSCURATO:PERSONA] di diverse qualità e le sue vicissitudini giudiziarie possano avere influito nelle scelte della società ricorrente, il dato di fatto costituito dall'assenza, per molti anni e pur dopo l'esecuzione del sequestro sulle lamine (avvenuta, su rogatoria dell'autorità giudiziaria spagnola e nell'ambito del parallelo procedimento penale instaurato a carico di [OSCURATO:PERSONA] in quel paese), di qualsivoglia iniziativa, da parte della [OSCURATO:PERSONA], intesa a far valere la propria titolarità su beni che, piuttosto che essere inseriti sul mercato, sono rimasti inutilizzati nella cassaforte installata a casa di [OSCURATO:PERSONA], appare senz'altro coerente con l'ipotesi di accusa e, per contro, distonico rispetto all'assunto difensivo, che non offre una credibile spiegazione delle ragioni che avrebbero determinato la duratura ed incongrua collocazione delle lamine d'oro. Né, va aggiunto, vale obiettare, come fa la società ricorrente, di avere documentato l'acquisto di oro in quantità superiore a quella della legittimità del cui sequestro si discute, circostanza che, in sé, non dimostra che l'acquisto abbia avuto ad oggetto proprio quelle lamine e che la loro titolarità sia rimasta in capo alla [OSCURATO:PERSONA]. Del tutto irrilevante, nella prospettiva considerata, è, da ultimo, il fatto che l'immobile al cui interno si trova la cassaforte nella quale le lamine erano custodite sia di proprietà di terzo che, al tempo del suo sequestro, ne ha assunto • la custodia, dovendosi, sul punto, rammentare che l'attribuzione a [OSCURATO:PERSONA] della • titolarità dell'oro si giova, in primis, della fissazione, in quell'immobile, della sua residenza, nonché delle univoche ammissioni contenute nella missiva recapitata, tramite il difensore, agli investigatori. 4. Dal rigetto del ricorso discende la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.. P.Q.M. rigetta il ricorso
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