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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 maggio 2026

Cassazione n. 12209/2026

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sa, giusta procura speciale allegata al ricorso,dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliatapresso l’indirizzo di posta elettronica certificata([OSCURATO:EMAIL]) del primo e lo studio del secondo inRoma, al [OSCURATO:PERSONA] n. 5.- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con sede in Torino, alla piazza [OSCURATO:PERSONA] n. 156,in persona del procuratore dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giustaprocura speciale allegata al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA],presso il cui studio elettivamente domicilia in Venezia, alla via Torino n. 180.- controricorrente –Numero registro generale 4977/2022Numero sezionale 1910/2026Numero di raccolta generale 12209/2026Data pubblicazione 01/05/2026avverso la SENTENZA, n. 3109/2021, emessa dalla CORTE D'APPELLO diVENEZIA il giorno 23/12/2021.udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno28/04/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1.

Con atto ritualmente notificato il 18 settembre 2015, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. citò [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. dinanzi al Tribunale diVenezia esponendo di avere acceso presso la agenzia di [OSCURATO:SOCIETA]. (poi fusasi con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) un rapportocontrattuale di conto corrente nell'ambito del quale era confluita laconcessione di un'apertura di credito, variamente composta e rappresentatada utilizzazione di credito sul conto, da anticipazioni per sconto e da altrinegozi bancari.

Lamentò l'illegittima applicazione di interessi anatocistici e dispese di chiusura trimestrale del conto non pattuite, l'addebito di interessi adun saggio superiore a quello legale in assenza di pattuizione o comunque lavariazione unilaterale del saggio di interessi e l'illegittima applicazione dicommissioni di massimo scoperto.

Chiese, quindi, l'accertamentodell'illegittimità delle condizioni praticate dalla banca e la condanna dellastessa alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte in costanza dirapporto, pari ad euro 141.323,08.Costituitasi la convenuta, che contestò integralmente le avverse preteseed eccepì la prescrizione, entro il termine decennale antecedente alladomanda, di qualsivoglia pretesa della controparte, l’adito tribunale, consentenza del 5 aprile 2018, n. 721, così dispose: «Accerta la nullità dellepattuizioni contrattuali del contratto intercorso tra le parti il 18.12.1990,inerenti il tasso di interesse; accerta la nullità delle condizioni economiche dicui al contratto indicato al punto che precede inerenti l’applicazione dicommissione di massimo scoperto e di spese fisse di chiusura trimestrale;accerta l'illegittima applicazione di interessi anatocistici al predetto rapportocontrattuale; rigetta la domanda attorea di ripetizione dell’indebito. […]».Numero registro generale 4977/2022Numero sezionale 1910/2026Numero di raccolta generale 12209/2026Data pubblicazione 01/05/20262.

Pronunciando sul gravame promosso da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. contro quella decisione, l’adita Corte di appello di Venezia lo respinsecon sentenza del 23 dicembre 2021, n. 3109.Per quanto qui di residuo interesse ed in estrema sintesi, quella corte,richiamati alcuni principi della giurisprudenza di legittimità riguardanti laripartizione ed il contenuto degli oneri probatori allorquando il correntistaagisca in giudizio per la ripetizione di somme asseritamente corrisposteindebitamente alla banca, osservò che: «Solo la produzione degli estratticonto, a partire dalla data di apertura del contratto di conto corrente fino alladata della domanda o di chiusura del conto, consente di pervenire –la corretta applicazione del tasso di interesse – alla esatta determinazionedell'eventuale credito del correntista e alla quantificazione degli importi daespungere sul conto.

Diversamente da quanto sostenuto dall’appellante, perla determinazione del saldo del conto non sono sufficienti gli estratti contoscalari in quanto essi rappresentano soltanto i conteggi degli interessi attivie passivi ma non consentono, di per sé, di individuare le operazioni che hannodeterminato le annotazioni degli interessi e di ricostruire, in siffatto modo,esattamente tutti i movimenti effettuati nell'arco del tempo. […].

Comecorrettamente rilevato dalla Banca, l’ordinanza n. 14074 del 1° giugno 2018,citata da [OSCURATO:PERSONA] a supporto della propria tesi, non ha riconosciuto labontà del c.d. metodo sintetico e la correttezza della consulenza tecnicad’ufficio svolta sulla base dei soli scalari, ma si è limitata ad affermare che ilricorrente non aveva censurato sotto il profilo di omesso esame di fattidecisivi la coerenza del criterio contabile seguito dal consulente tecnicod'ufficio (e dai giudici di merito) nella determinazione del saldo di contocorrente, ribadendo che le questioni di fatto non possono essere oggetto delgiudizio di legittimità salvo, appunto, che il ricorrente non le censuri sotto ilprofilo di omesso esame di fatti decisivi: […].

Nel caso di specie, invece, ilTribunale ha ritenuto di non disporre la consulenza tecnica d’ufficio sulla basedei soli estratti scalari, rilevando che sulla base di tale documentazioneNumero registro generale 4977/2022Numero sezionale 1910/2026Numero di raccolta generale 12209/2026Data pubblicazione 01/05/2026prodotta dalla società attrice non era possibile ricostruire le singoleannotazioni e ritenendo scarsamente attendibile il metodo sintetico».3.

Per la cassazione di questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].s.n.c. ha promosso ricorso affidato a due motivi, illustrati anche da memoriaex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

Ha resistito, con controricorso, [OSCURATO:SOCIETA]RAGIONI DELLA DECISIONE1.

I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente, in sintesi:I) «Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver la Corte territoriale ritenuto che ladocumentazione in atti non fosse, per tutta una serie di motivi, sufficiente asupportare la domanda».

Si contesta alla corte territoriale di avere ritenuto:i) necessaria la produzione in giudizio della ininterrotta sequenza di tutte lecontabili relative alla intera durata del rapporto di conto; ii) necessario darprova, ad opera della correntista, delle singole rimesse suscettibili diripetizione; iii) insufficiente la documentazione contabile dismessa in atti (nonavvedendosi, peraltro, di quella contrattuale) al fine di provare l’effettivoaddebito in conto degli interessi, così escludendosi che i medesimi fossero“…stati per qualche ragione stornati…” o che vi fossero “…stati dei pagamentida parte del cliente delle somme dovute a titolo di interessi, con laconseguenza che non avrebbero più prodotto a loro volta interessi…”;II) «Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art.360, comma ,1 n. 5, c.p.c., per aver la Corte territoriale omesso l’esame delfatto decisivo per il giudizio, rappresentato dalla idoneità delladocumentazione in atti al fine della quantificazione dell’indebito, che è statooggetto di discussione tra le parti».

Si sostiene che, «anche in disparte dallaerroneità dell’assunto per il quale il metodo di conteggio basato sull’esamedella documentazione contabile trimestrale sarebbe “…scarsamenteevidente il fatto che il giudice veneto alla, pur dalle parti dibattuta questione,non abbia dedicato alcuna attenzione, avendo ritenuto sufficiente il richiamoalle considerazioni svolte dal Tribunale e che la appellante, oggi ricorrente,Numero registro generale 4977/2022Numero sezionale 1910/2026Numero di raccolta generale 12209/2026Data pubblicazione 01/05/2026aveva censurato e che, proprio per essere state fatte oggetto dicontestazione, avrebbero dovuto essere prese in esame e non,semplicisticamente, recepite.

Assoluta e gravissima è, allora, la mancanza deigiudici lagunari che, pur potendolo e dovendolo fare, nessuna posizionehanno assunto quanto al punto, decisivo per il giudizio, della idoneità delladocumentazione trimestrale, così integrandosi, in termini evidentissimi, laomissione sanzionata dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., essendo pacifica lacentralità del tema dei conteggi nell’ambito di un contenzioso quale quello dicui è oggi causa.

E che, nel caso di specie, la questione dovesse esser risoltain senso favorevole alla correntista è chiaro».2.

Il primo di tali motivi si rivela fondato.Invero, muovendo dal presupposto che la corte distrettuale, ed ancorprima il tribunale, hanno respinto la domanda di ripetizione di indebitodell’odierna ricorrente perché sfornita di adeguata documentazione, avendorinvenuto in atti i soli estratti conto scalari, rileva il Collegio che, comerecentemente ricordato da Cass. n. 12466 del 2025 (cfr. in motivazione), «lagiurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare, ripetutamente, che,allorquando il cliente agisce nei confronti della banca per la rideterminazionedel saldo del proprio conto corrente e la ripetizione di quel danaro dato allabanca, dall'inizio del corrispondente rapporto fino alla sua cessazione, sulpresupposto di dedotte nullità di clausole del contratto di conto correnterelative, ad esempio, alla misura degli interessi, all’anatocismo ed allacommissione di massimo scoperto, nonché ad addebiti di danaro non previstidal contratto, è il cliente stesso che deve provare, innanzitutto, mediante ildeposito degli estratti di conto corrente, in applicazione dell'art. 2697 cod.civ., la fondatezza dei fatti e delle domande di accertamento costituenti ilpresupposto anche dell'accoglimento della domanda di ripetizione di indebitooggettivo (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 17584 e 1763del 2024; Cass. nn. 30789, 30661, 28191 e 25417 del 2023; Cass. n. 11543del 2019; Cass. n. 30822 del 2018; Cass. n. 24948 del 2017); con laconseguenza che, in mancanza di taluni estratti di conto corrente, egli perdesemplicemente la possibilità di dimostrare il fondamento della domanda diNumero registro generale 4977/2022Numero sezionale 1910/2026Numero di raccolta generale 12209/2026Data pubblicazione 01/05/2026restituzione di danaro da lui dato alla banca (per effetto di addebiti da questaoperati) nel solo periodo di tempo compreso fra l'inizio del rapporto e quellocui si riferiscono gli estratti di conto corrente depositati (cfr. Cass. nn. 30789,30661, 28191 e 10025 del 2023); ben potendo il giudice accertare, di regolamediante consulenza tecnica d'ufficio, se vi siano addebiti alla banca nondovuti, secondo la prospettazione dell'attore, in quanto risultanti dagli estrattidi conto da questi depositati (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n.35979 del 2022; Cass. n. 7697 del 2023; Cass. n. 12993 del 2023).

Inparticolare, la recente Cass. n. 1763 del 2024 (alla cui ampia motivazione,per la parte qui di interesse, può farsi rinvio ex art. 118 disp. att. cod. proc.civ.

In senso analogo, si vedano, in motivazione, anche le successive Cass.nn. 4043, 4067, 5387, 11270 e 11577 del 2024), ha puntualizzato (cfr., inparticolare i §§ 2.9, 2.9.2. 2.9.4.

2.9.5. e 2.9.6 delle “Ragioni delladecisione”), tra l’altro, che, nelle controversie aventi ad oggetto un rapportodi conto corrente bancario: a) «[…] l’istituto di credito ed il correntista sonoonerati della dimostrazione dei fatti rispettivamente posti a fondamento delleloro domande e/o eccezioni, tanto costituendo evidente applicazione delprincipio sancito dall’art. 2697 cod. civ.»; b) «Una volta esclusa la validitàdella pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista(oppure la non debenza di commissioni di massimo scoperto o, ancora, il noncorretto calcolo dei giorni valuta) e riscontrata la mancanza di una parte degliestratti conto, l'accertamento del dare ed avere può attuarsi con l'impiegoanche di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e completeche diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sonostati prodotti gli estratti conto stessi (cfr. Cass. n. 22290 del 2023; Cass. n.10293 del 2023).

Questi ultimi, infatti, non costituiscono l’unico mezzo diprova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto.

Essi – comerimarcato dalla già menzionata Cass. n. 37800 del 2022 (e sostanzialmenteribadito dalle più recenti Cass. n. 10293 del 2023 e Cass. n. 22290 del 2023)– consentono di avere un appropriato riscontro dell’identità e dellaconsistenza delle singole operazioni poste in atto; tuttavia, in assenza di unindice normativo che autorizzi una diversa conclusione, non può escludersiNumero registro generale 4977/2022Numero sezionale 1910/2026Numero di raccolta generale 12209/2026Data pubblicazione 01/05/2026che l’andamento del conto possa accertarsi avvalendosi di altri strumentirappresentativi delle intercorse movimentazioni.

In tal senso, allora, a frontedella mancata acquisizione di una parte dei citati estratti, il giudice del merito:i) ben può valorizzare altra e diversa documentazione, quale,esemplificativamente, e senza alcuna pretesa di esaustività, le contabilibancarie riferite alle singole operazioni, oppure, giusta gli artt. 2709 e 2710cod. civ., le risultanze delle scritture contabili (ma non l’estratto notarile dellestesse, da cui risulti il mero saldo del conto: Cass. 10 maggio 2007, n. 10692e Cass. 25 novembre 2010, n. 23974), o, ancora, gli estratti conto scalari(cfr. Cass. n. 35921 del 2023; Cass. n. 10293 del 2023; Cass. n. 23476 del2020; Cass. n. 13186 del 2020), ove il c.t.u. eventualmente nominato per larideterminazione del saldo del conto ne disponga nel corso delle operazioniperitali, spettando, poi, al giudice predetto la concreta valutazione di idoneitàdegli estratti da ultimo a dar conto del dettaglio delle movimentazionidebitorie e creditorie (come già opinato proprio dalla citata Cass. n. 13186del 2020, non massimata, in presenza di una valutazione di incompletezzadegli estratti da parte del giudice del merito), oppure, come sancito da altrarecentissima pronuncia di questa Corte […], – [si tratta della sentenza resada Cass. n. 2607 del 2024, poi pubblicata il 29 gennaio 2024.

Ndr.] – anchela stampa dei movimenti contabili risultanti a video dal data base della banca,ottenuta dal correntista avvalendosi del servizio di home banking, se noncontestata in modo chiaro, circostanziato ed esplicito dalla banca quanto allasua non conformità a quanto evincibile dal proprio archivio (cartaceo odigitale)».2.1.

Fermo quanto precede, la fondatezza dell’odierna doglianza è dovutaal rilievo che la corte distrettuale, come agevolmente emerge dallamotivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 7, dove si legge che«Diversamente da quanto sostenuto dall’appellante, per la determinazionedel saldo del conto non sono sufficienti gli estratti conto scalari in quanto essirappresentano soltanto i conteggi degli interessi attivi e passivi ma nonconsentono, di per sé, di individuare le operazioni che hanno determinato leannotazioni degli interessi e di ricostruire, in siffatto modo, esattamente tuttiNumero registro generale 4977/2022Numero sezionale 1910/2026Numero di raccolta generale 12209/2026Data pubblicazione 01/05/2026i movimenti effettuati nell'arco del tempo»), ha ritenuto, in termini assoluti(così effettuando un giudizio di diritto), che in nessun caso gli estratti contoscalari possono essere sufficienti per la determinazione del saldo, laddove,invece, alla stregua di quanto sancito dalla menzionata Cass. n. 12466 del2025 (a fronte della mancata acquisizione, completa o parziale, degli estratticonto, «il giudice del merito ben può valorizzare altra e diversadocumentazione […], o gli estratti conto scalari [cfr. Cass. n. 35921 del 2023;Cass. n. 10293 del 2023; Cass. n. 23476 del 2020; Cass. n. 13186 del 2020],ove il c.t.u. eventualmente nominato per la rideterminazione del saldo delconto ne disponga nel corso delle operazioni peritali, spettando, poi, al giudicepredetto la concreta valutazione di idoneità degli estratti da ultimo a dar contodel dettaglio delle movimentazioni debitorie e creditorie [come già opinatoproprio dalla citata Cass. n. 13186 del 2020, non massimata, in presenza diuna valutazione di incompletezza degli estratti da parte del giudice delmerito»]), l’idoneità, o meno, dei medesimi estratti al fine suddetto deveessere valutata in concreto (procedendo, cioè, ad un giudizio di fatto),A tanto deve soltanto aggiungersi che, ove non ci sia in attidocumentazione che risalga all'inizio del rapporto, il computo di quantoillegittimamente addebitato alla odierna ricorrente per effetto delle clausolecontrattuali già dichiarate nulle dal tribunale dovrà avvenire muovendosi dalsuo primo saldo a debito disponibile, salvo che la stessa dimostri l'eventualeesistenza di un saldo positivo in suo favore o un minore saldo negativo a suocarico, ed utilizzandosi, per la rideterminazione del saldo, la documentazionerelativa al periodo successivo fino alla chiusura del conto; laddove, poi,manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, ella, sesostiene che in quei periodi si è accumulata una somma a suo credito o unminore importo a suo debito per effetto di interessi o commissioni non dovute,lo dovrà provare mediante la corrispondente documentazione, altrimentidovendosi procedere con il meccanismo di azzeramento del o dei saldiintermedi, con il risultato che la correntista, per quel o quei periodi, nullarecupererà.3.

Il secondo motivo di ricorso può considerarsi assorbito.Numero registro generale 4977/2022Numero sezionale 1910/2026Numero di raccolta generale 12209/2026Data pubblicazione 01/05/20264.

In conclusione, l’odierno ricorso promosso da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. deve essere accolto limitatamente al suo primo motivo,dichiarandosene assorbito il secondo.

La sentenza impugnata, pertanto, deveessere cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Cortedi appello di Venezia, in diversa composizione, per il corrispondente nuovoesame e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso promosso da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].s.n.c. limitatamente al suo primo motivo, dichiarandone assorbito il secondo.Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia lacausa alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, per ilcorrispondente nuovo esame e per la regolamentazione delle spese di questogiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civiledella Corte Suprema di cassazione, il 28 aprile 2026.Il PresidenteEnrico Scoditti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sa, giusta procura speciale allegata al ricorso,dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliatapresso l’indirizzo di posta elettronica certificata([OSCURATO:EMAIL]) del primo e lo studio del secondo inRoma, al [OSCURATO:PERSONA] n. 5.- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con sede in Torino, alla piazza [OSCURATO:PERSONA] n. 156,in persona del procuratore dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giustaprocura speciale allegata al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA],presso il cui studio elettivamente domicilia in Venezia, alla via Torino n. 180.- controricorrente –Numero registro generale 4977/2022Numero sezionale 1910/2026Numero di raccolta generale 12209/2026Data pubblicazione 01/05/2026avverso la SENTENZA, n. 3109/2021, emessa dalla CORTE D'APPELLO diVENEZIA il giorno 23/12/2021.udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno28/04/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1. Con atto ritualmente notificato il 18 settembre 2015, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. citò [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. dinanzi al Tribunale diVenezia esponendo di avere acceso presso la agenzia di [OSCURATO:SOCIETA]. (poi fusasi con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) un rapportocontrattuale di conto corrente nell'ambito del quale era confluita laconcessione di un'apertura di credito, variamente composta e rappresentatada utilizzazione di credito sul conto, da anticipazioni per sconto e da altrinegozi bancari. Lamentò l'illegittima applicazione di interessi anatocistici e dispese di chiusura trimestrale del conto non pattuite, l'addebito di interessi adun saggio superiore a quello legale in assenza di pattuizione o comunque lavariazione unilaterale del saggio di interessi e l'illegittima applicazione dicommissioni di massimo scoperto. Chiese, quindi, l'accertamentodell'illegittimità delle condizioni praticate dalla banca e la condanna dellastessa alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte in costanza dirapporto, pari ad euro 141.323,08.Costituitasi la convenuta, che contestò integralmente le avverse preteseed eccepì la prescrizione, entro il termine decennale antecedente alladomanda, di qualsivoglia pretesa della controparte, l’adito tribunale, consentenza del 5 aprile 2018, n. 721, così dispose: «Accerta la nullità dellepattuizioni contrattuali del contratto intercorso tra le parti il 18.12.1990,inerenti il tasso di interesse; accerta la nullità delle condizioni economiche dicui al contratto indicato al punto che precede inerenti l’applicazione dicommissione di massimo scoperto e di spese fisse di chiusura trimestrale;accerta l'illegittima applicazione di interessi anatocistici al predetto rapportocontrattuale; rigetta la domanda attorea di ripetizione dell’indebito. […]».Numero registro generale 4977/2022Numero sezionale 1910/2026Numero di raccolta generale 12209/2026Data pubblicazione 01/05/20262. Pronunciando sul gravame promosso da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. contro quella decisione, l’adita Corte di appello di Venezia lo respinsecon sentenza del 23 dicembre 2021, n. 3109.Per quanto qui di residuo interesse ed in estrema sintesi, quella corte,richiamati alcuni principi della giurisprudenza di legittimità riguardanti laripartizione ed il contenuto degli oneri probatori allorquando il correntistaagisca in giudizio per la ripetizione di somme asseritamente corrisposteindebitamente alla banca, osservò che: «Solo la produzione degli estratticonto, a partire dalla data di apertura del contratto di conto corrente fino alladata della domanda o di chiusura del conto, consente di pervenire –la corretta applicazione del tasso di interesse – alla esatta determinazionedell'eventuale credito del correntista e alla quantificazione degli importi daespungere sul conto. Diversamente da quanto sostenuto dall’appellante, perla determinazione del saldo del conto non sono sufficienti gli estratti contoscalari in quanto essi rappresentano soltanto i conteggi degli interessi attivie passivi ma non consentono, di per sé, di individuare le operazioni che hannodeterminato le annotazioni degli interessi e di ricostruire, in siffatto modo,esattamente tutti i movimenti effettuati nell'arco del tempo. […]. Comecorrettamente rilevato dalla Banca, l’ordinanza n. 14074 del 1° giugno 2018,citata da [OSCURATO:PERSONA] a supporto della propria tesi, non ha riconosciuto labontà del c.d. metodo sintetico e la correttezza della consulenza tecnicad’ufficio svolta sulla base dei soli scalari, ma si è limitata ad affermare che ilricorrente non aveva censurato sotto il profilo di omesso esame di fattidecisivi la coerenza del criterio contabile seguito dal consulente tecnicod'ufficio (e dai giudici di merito) nella determinazione del saldo di contocorrente, ribadendo che le questioni di fatto non possono essere oggetto delgiudizio di legittimità salvo, appunto, che il ricorrente non le censuri sotto ilprofilo di omesso esame di fatti decisivi: […]. Nel caso di specie, invece, ilTribunale ha ritenuto di non disporre la consulenza tecnica d’ufficio sulla basedei soli estratti scalari, rilevando che sulla base di tale documentazioneNumero registro generale 4977/2022Numero sezionale 1910/2026Numero di raccolta generale 12209/2026Data pubblicazione 01/05/2026prodotta dalla società attrice non era possibile ricostruire le singoleannotazioni e ritenendo scarsamente attendibile il metodo sintetico».3. Per la cassazione di questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].s.n.c. ha promosso ricorso affidato a due motivi, illustrati anche da memoriaex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. Ha resistito, con controricorso, [OSCURATO:SOCIETA]RAGIONI DELLA DECISIONE1. I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente, in sintesi:I) «Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver la Corte territoriale ritenuto che ladocumentazione in atti non fosse, per tutta una serie di motivi, sufficiente asupportare la domanda». Si contesta alla corte territoriale di avere ritenuto:i) necessaria la produzione in giudizio della ininterrotta sequenza di tutte lecontabili relative alla intera durata del rapporto di conto; ii) necessario darprova, ad opera della correntista, delle singole rimesse suscettibili diripetizione; iii) insufficiente la documentazione contabile dismessa in atti (nonavvedendosi, peraltro, di quella contrattuale) al fine di provare l’effettivoaddebito in conto degli interessi, così escludendosi che i medesimi fossero“…stati per qualche ragione stornati…” o che vi fossero “…stati dei pagamentida parte del cliente delle somme dovute a titolo di interessi, con laconseguenza che non avrebbero più prodotto a loro volta interessi…”;II) «Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art.360, comma ,1 n. 5, c.p.c., per aver la Corte territoriale omesso l’esame delfatto decisivo per il giudizio, rappresentato dalla idoneità delladocumentazione in atti al fine della quantificazione dell’indebito, che è statooggetto di discussione tra le parti». Si sostiene che, «anche in disparte dallaerroneità dell’assunto per il quale il metodo di conteggio basato sull’esamedella documentazione contabile trimestrale sarebbe “…scarsamenteevidente il fatto che il giudice veneto alla, pur dalle parti dibattuta questione,non abbia dedicato alcuna attenzione, avendo ritenuto sufficiente il richiamoalle considerazioni svolte dal Tribunale e che la appellante, oggi ricorrente,Numero registro generale 4977/2022Numero sezionale 1910/2026Numero di raccolta generale 12209/2026Data pubblicazione 01/05/2026aveva censurato e che, proprio per essere state fatte oggetto dicontestazione, avrebbero dovuto essere prese in esame e non,semplicisticamente, recepite. Assoluta e gravissima è, allora, la mancanza deigiudici lagunari che, pur potendolo e dovendolo fare, nessuna posizionehanno assunto quanto al punto, decisivo per il giudizio, della idoneità delladocumentazione trimestrale, così integrandosi, in termini evidentissimi, laomissione sanzionata dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., essendo pacifica lacentralità del tema dei conteggi nell’ambito di un contenzioso quale quello dicui è oggi causa. E che, nel caso di specie, la questione dovesse esser risoltain senso favorevole alla correntista è chiaro».2. Il primo di tali motivi si rivela fondato.Invero, muovendo dal presupposto che la corte distrettuale, ed ancorprima il tribunale, hanno respinto la domanda di ripetizione di indebitodell’odierna ricorrente perché sfornita di adeguata documentazione, avendorinvenuto in atti i soli estratti conto scalari, rileva il Collegio che, comerecentemente ricordato da Cass. n. 12466 del 2025 (cfr. in motivazione), «lagiurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare, ripetutamente, che,allorquando il cliente agisce nei confronti della banca per la rideterminazionedel saldo del proprio conto corrente e la ripetizione di quel danaro dato allabanca, dall'inizio del corrispondente rapporto fino alla sua cessazione, sulpresupposto di dedotte nullità di clausole del contratto di conto correnterelative, ad esempio, alla misura degli interessi, all’anatocismo ed allacommissione di massimo scoperto, nonché ad addebiti di danaro non previstidal contratto, è il cliente stesso che deve provare, innanzitutto, mediante ildeposito degli estratti di conto corrente, in applicazione dell'art. 2697 cod.civ., la fondatezza dei fatti e delle domande di accertamento costituenti ilpresupposto anche dell'accoglimento della domanda di ripetizione di indebitooggettivo (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 17584 e 1763del 2024; Cass. nn. 30789, 30661, 28191 e 25417 del 2023; Cass. n. 11543del 2019; Cass. n. 30822 del 2018; Cass. n. 24948 del 2017); con laconseguenza che, in mancanza di taluni estratti di conto corrente, egli perdesemplicemente la possibilità di dimostrare il fondamento della domanda diNumero registro generale 4977/2022Numero sezionale 1910/2026Numero di raccolta generale 12209/2026Data pubblicazione 01/05/2026restituzione di danaro da lui dato alla banca (per effetto di addebiti da questaoperati) nel solo periodo di tempo compreso fra l'inizio del rapporto e quellocui si riferiscono gli estratti di conto corrente depositati (cfr. Cass. nn. 30789,30661, 28191 e 10025 del 2023); ben potendo il giudice accertare, di regolamediante consulenza tecnica d'ufficio, se vi siano addebiti alla banca nondovuti, secondo la prospettazione dell'attore, in quanto risultanti dagli estrattidi conto da questi depositati (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n.35979 del 2022; Cass. n. 7697 del 2023; Cass. n. 12993 del 2023). Inparticolare, la recente Cass. n. 1763 del 2024 (alla cui ampia motivazione,per la parte qui di interesse, può farsi rinvio ex art. 118 disp. att. cod. proc.civ. In senso analogo, si vedano, in motivazione, anche le successive Cass.nn. 4043, 4067, 5387, 11270 e 11577 del 2024), ha puntualizzato (cfr., inparticolare i §§ 2.9, 2.9.2. 2.9.4. 2.9.5. e 2.9.6 delle “Ragioni delladecisione”), tra l’altro, che, nelle controversie aventi ad oggetto un rapportodi conto corrente bancario: a) «[…] l’istituto di credito ed il correntista sonoonerati della dimostrazione dei fatti rispettivamente posti a fondamento delleloro domande e/o eccezioni, tanto costituendo evidente applicazione delprincipio sancito dall’art. 2697 cod. civ.»; b) «Una volta esclusa la validitàdella pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista(oppure la non debenza di commissioni di massimo scoperto o, ancora, il noncorretto calcolo dei giorni valuta) e riscontrata la mancanza di una parte degliestratti conto, l'accertamento del dare ed avere può attuarsi con l'impiegoanche di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e completeche diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sonostati prodotti gli estratti conto stessi (cfr. Cass. n. 22290 del 2023; Cass. n.10293 del 2023). Questi ultimi, infatti, non costituiscono l’unico mezzo diprova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto. Essi – comerimarcato dalla già menzionata Cass. n. 37800 del 2022 (e sostanzialmenteribadito dalle più recenti Cass. n. 10293 del 2023 e Cass. n. 22290 del 2023)– consentono di avere un appropriato riscontro dell’identità e dellaconsistenza delle singole operazioni poste in atto; tuttavia, in assenza di unindice normativo che autorizzi una diversa conclusione, non può escludersiNumero registro generale 4977/2022Numero sezionale 1910/2026Numero di raccolta generale 12209/2026Data pubblicazione 01/05/2026che l’andamento del conto possa accertarsi avvalendosi di altri strumentirappresentativi delle intercorse movimentazioni. In tal senso, allora, a frontedella mancata acquisizione di una parte dei citati estratti, il giudice del merito:i) ben può valorizzare altra e diversa documentazione, quale,esemplificativamente, e senza alcuna pretesa di esaustività, le contabilibancarie riferite alle singole operazioni, oppure, giusta gli artt. 2709 e 2710cod. civ., le risultanze delle scritture contabili (ma non l’estratto notarile dellestesse, da cui risulti il mero saldo del conto: Cass. 10 maggio 2007, n. 10692e Cass. 25 novembre 2010, n. 23974), o, ancora, gli estratti conto scalari(cfr. Cass. n. 35921 del 2023; Cass. n. 10293 del 2023; Cass. n. 23476 del2020; Cass. n. 13186 del 2020), ove il c.t.u. eventualmente nominato per larideterminazione del saldo del conto ne disponga nel corso delle operazioniperitali, spettando, poi, al giudice predetto la concreta valutazione di idoneitàdegli estratti da ultimo a dar conto del dettaglio delle movimentazionidebitorie e creditorie (come già opinato proprio dalla citata Cass. n. 13186del 2020, non massimata, in presenza di una valutazione di incompletezzadegli estratti da parte del giudice del merito), oppure, come sancito da altrarecentissima pronuncia di questa Corte […], – [si tratta della sentenza resada Cass. n. 2607 del 2024, poi pubblicata il 29 gennaio 2024. Ndr.] – anchela stampa dei movimenti contabili risultanti a video dal data base della banca,ottenuta dal correntista avvalendosi del servizio di home banking, se noncontestata in modo chiaro, circostanziato ed esplicito dalla banca quanto allasua non conformità a quanto evincibile dal proprio archivio (cartaceo odigitale)».2.1. Fermo quanto precede, la fondatezza dell’odierna doglianza è dovutaal rilievo che la corte distrettuale, come agevolmente emerge dallamotivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 7, dove si legge che«Diversamente da quanto sostenuto dall’appellante, per la determinazionedel saldo del conto non sono sufficienti gli estratti conto scalari in quanto essirappresentano soltanto i conteggi degli interessi attivi e passivi ma nonconsentono, di per sé, di individuare le operazioni che hanno determinato leannotazioni degli interessi e di ricostruire, in siffatto modo, esattamente tuttiNumero registro generale 4977/2022Numero sezionale 1910/2026Numero di raccolta generale 12209/2026Data pubblicazione 01/05/2026i movimenti effettuati nell'arco del tempo»), ha ritenuto, in termini assoluti(così effettuando un giudizio di diritto), che in nessun caso gli estratti contoscalari possono essere sufficienti per la determinazione del saldo, laddove,invece, alla stregua di quanto sancito dalla menzionata Cass. n. 12466 del2025 (a fronte della mancata acquisizione, completa o parziale, degli estratticonto, «il giudice del merito ben può valorizzare altra e diversadocumentazione […], o gli estratti conto scalari [cfr. Cass. n. 35921 del 2023;Cass. n. 10293 del 2023; Cass. n. 23476 del 2020; Cass. n. 13186 del 2020],ove il c.t.u. eventualmente nominato per la rideterminazione del saldo delconto ne disponga nel corso delle operazioni peritali, spettando, poi, al giudicepredetto la concreta valutazione di idoneità degli estratti da ultimo a dar contodel dettaglio delle movimentazioni debitorie e creditorie [come già opinatoproprio dalla citata Cass. n. 13186 del 2020, non massimata, in presenza diuna valutazione di incompletezza degli estratti da parte del giudice delmerito»]), l’idoneità, o meno, dei medesimi estratti al fine suddetto deveessere valutata in concreto (procedendo, cioè, ad un giudizio di fatto),A tanto deve soltanto aggiungersi che, ove non ci sia in attidocumentazione che risalga all'inizio del rapporto, il computo di quantoillegittimamente addebitato alla odierna ricorrente per effetto delle clausolecontrattuali già dichiarate nulle dal tribunale dovrà avvenire muovendosi dalsuo primo saldo a debito disponibile, salvo che la stessa dimostri l'eventualeesistenza di un saldo positivo in suo favore o un minore saldo negativo a suocarico, ed utilizzandosi, per la rideterminazione del saldo, la documentazionerelativa al periodo successivo fino alla chiusura del conto; laddove, poi,manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, ella, sesostiene che in quei periodi si è accumulata una somma a suo credito o unminore importo a suo debito per effetto di interessi o commissioni non dovute,lo dovrà provare mediante la corrispondente documentazione, altrimentidovendosi procedere con il meccanismo di azzeramento del o dei saldiintermedi, con il risultato che la correntista, per quel o quei periodi, nullarecupererà.3. Il secondo motivo di ricorso può considerarsi assorbito.Numero registro generale 4977/2022Numero sezionale 1910/2026Numero di raccolta generale 12209/2026Data pubblicazione 01/05/20264. In conclusione, l’odierno ricorso promosso da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. deve essere accolto limitatamente al suo primo motivo,dichiarandosene assorbito il secondo. La sentenza impugnata, pertanto, deveessere cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Cortedi appello di Venezia, in diversa composizione, per il corrispondente nuovoesame e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso promosso da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].s.n.c. limitatamente al suo primo motivo, dichiarandone assorbito il secondo.Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia lacausa alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, per ilcorrispondente nuovo esame e per la regolamentazione delle spese di questogiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civiledella Corte Suprema di cassazione, il 28 aprile 2026.Il PresidenteEnrico Scoditti