CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 luglio 2024
Cassazione n. 32906/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2024 del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite're conclusioni del PG udito il ifensore OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non consentiti afferenti al trattamento punitivo convenuto tra le parti e non inficiato da illegalità, poichè in tema di patteggiamento l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'innpugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 luglio 2024 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA]