CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 39509/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2020 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del 14 marzo 2019 del Tribunale di Firenze, che, per quanto di interesse in questa sede, ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di contraffazione di una patente di guida e di un permesso internazionale di guida apparentemente rilasciati dalle autorità albanesi, apponendovi le proprie generalità, e l'ha condannato alla pena di giustizia. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando tre motivi, con i quali lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt. 477 e 482 cod. pen., l'erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e la carenza di motivazione in ordine alle doglianze difensive; i tre motivi vengono argomentati unitariamente nel ricorso introduttivo. Il ricorrente sostiene che la sua penale responsabilità è stata affermata sulla base del mero utilizzo da parte sua dei documenti contraffatti e che dal suo esercizio del diritto al silenzio si era ricavata la prova della sua partecipazione alla contraffazione. Il delitto di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. si consuma con la mera contraffazione ed indipendentemente dall'uso del documento falsificato e ritenere la partecipazione dell'imputato alla contraffazione sulla base del mero uso del documento conduceva ad una interpretazione abrogante il diverso delitto di cui all'art. 489 cod. pen.. Neppure era stata fornita adeguata motivazione in ordine alle eccezioni difensive secondo le quali non era provato che i documenti fossero stati falsificati, non essendo stati svolti accertamenti presso le autorità albanesi, o che la falsificazione fosse avvenuta in Italia. Sul punto la Corte di appello si era limitata ad affermare che non vi era prova che i documenti non fossero stati falsificati in Italia, ove erano stati utilizzati, e che sul punto l'imputato non aveva reso dichiarazioni. In tal modo la Corte di appello aveva ribaltato sull'imputato l'onere della prova, che invece gravava sull'accusa; era, peraltro, diritto dell'imputato non partecipare al dibattimento. L'affermazione della penale responsabilità poggiava su mere congetture. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti. 2. La Corte di appello ha affermato che i documenti sono contraffatti sulla base delle risultanze degli accertamenti espletati dalla Polizia scientifica. Il ricorrente, laddove sostiene che la prova della falsificazione non sarebbe stata raggiunta per non essere stati svolti accertamenti presso le autorità albanesi, solleva una censura di merito, che, in quanto tale, è inammissibile in questa sede di legittimità. La Corte di appello ha anche adeguatamente e logicamente motivato in ordine alle ragioni che l'hanno indotta a ritenere che l'imputato avesse partecipato alla contraffazione, evidenziando che i documenti falsificati recavano le generalità e la fotografia del Molla, cosicché doveva in ogni caso ritenersi che fosse stato l'imputato a fornire i suoi dati e la sua effigie a coloro che avevano confezionato i documenti. 3. Quanto al luogo in cui i documenti sono stati contraffatti, deve osservarsi quanto segue. 3.1. Ai fini dell'integrazione del reato di uso di atto falso (art. 489 cod. pen.), è necessario che l'agente non abbia concorso nella falsità ovvero che non si tratti di concorso punibile, sicché sussiste il reato quando la falsificazione non é punibile perché commessa all'estero, in difetto della condizione di procedibilità rappresentata dalla richiesta del Ministro della giustizia ex art. 10 cod. pen., e l'agente abbia fatto uso dell'atto nello Stato (Sez. 5, n. 41666 del 16/07/2014, Okafor, Rv. 262113; Sez. 5, n. 42907 del 08/07/2014, Delehaye, Rv. 260680). Pertanto, nel caso di specie, ove la contraffazione sia avvenuta in Italia, potrà ritenersi sussistente il delitto di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen.; laddove, invece, il documento sia stato contraffatto all'estero e sia stato solo utilizzato in Italia, potrà ritenersi sussistente, mancando la richiesta del Ministro della giustizia, il meno grave delitto di cui agli artt. 489, 482 e 477 cod. pen.. L'onere della prova della falsificazione in Italia, dipendendo da questa una più grave pena edittale, grava sul pubblico ministero. 3.2. Nel caso di specie il difensore dell'imputato aveva lamentato la mancanza di prova che la patente straniera fosse stata contraffatta in Italia, ma la Corte di appello ha asserito in modo apodittico che non vi è la minima prova che il reato sia stato consumato all'estero. In tal modo, la Corte di appello ha illegittimamente posto a carico dell'imputato l'onere di dimostrare che il reato fosse stato commesso all'estero e comunque non ha motivato sulle ragioni, eventualmente fondate su ulteriori elementi di segno opposto a quelli costituiti dalla nazionalità albanese dell'imputato e dalla apparente provenienza dalle autorità albanesi del documento contraffatto, che l'hanno indotta a ritenere che, nel caso di specie, la falsificazione fosse certamente avvenuta in Italia. 4. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Deve incidentalmente osservarsi che il giudice del rinvio, qualora ritenga che la contraffazione sia avvenuta all'estero, potrà riqualificare il fatto come delitto di cui agli artt. 489, 482 e 477 cod. pen., atteso che la riqualificazione del fatto in tal senso è stata chiesta dallo stesso imputato nell'atto di appello, cosicché essa non costituisce un esito imprevedibile del processo e risulta rispettato il principio del giusto processo previsto dall'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (sent. Drassich c. Italia, 11 dicembre 2007). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Così deciso il 15/09/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]