CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 29174/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorsoriportandosi ai motivi dello stesso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Firenze ha rigettatola richiesta di riesame proposta nell’interesse di XXXXXXXXXXXXX avversol’ordinanza in data 27/01/26 del G.i.p. del Tribunale di Firenze, con cui venivaapplicata alla suddetta la misura cautelare della custodia in carcere, in relazioneal delitto di cui all’art. 642, commi 1 e 2, cod. pen. (capo C), in concorso conXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXX (in particolare per avere assunto lafalsa identità di XXXXXXXXXXXXX nelle trattative per la stipula di polizza vitaAllianz, poi tuttavia non acquistata, nonché per l’attivazione ed il rilasciodell’identità digitale tramite SPID del provider [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al nome dellasuddetta), e in relazione all’omicidio di XXXXXXXXXXXXX, sempre in concorsocon XXXXXXXXXXXXXX, commesso nei pressi di Castagno d’Andrea (FI), [OSCURATO:PERSONA] (capo D). Con riguardo a tale ultimo delitto viene ipotizzato chela XXXXXX, la mattina del 2 luglio 2025, quale esecutrice materiale, abbiacondotto la vittima in stato di semincoscienza sul monte Falterona, l’abbia colpitaal capo con una grossa pietra di oltre 6 chilogrammi e l’abbia, poi, investita con ilproprio veicolo [OSCURATO:PERSONA], simulando un incidente stradale per consentire alcoimputato [OSCURATO:PERSONA] di incassare i premi di cinque polizze vita, di cui era il solo edunico beneficiario.2.Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazioneXXXXXXXXXXXXX, tramite il suo difensore.Va rilevato, in via preliminare, che la numerazione dei motivi è stata dataseguendo l’ordine degli stessi nella loro trattazione nell’atto di impugnazione.2.1. Con il primo motivo di impugnazione si deducono violazione degli artt. 6Cedu, 24 e 111 Cost., 63, 64 e 350 cod. proc. pen. e ss.Si rileva che la XXXXXX veniva sottoposta a sommarie informazionitestimoniali già il 2 luglio 2025, nelle prime ore immediatamente successive alritrovamento del cadavere della XXXXXX e, dopo avere fornito una primaricostruzione dei fatti, già si trovava in una posizione di indagata. Invero: -risultava essere stata l’ultima persona ad avere visto in vita la vittima; - il suoveicolo [OSCURATO:PERSONA] era stato ripreso dalle telecamere, mentre era da lei guidatoed aveva a bordo la XXXXXX come passeggera in stato di semincoscienza,venendole mostrata durante l’audizione, alle 22 circa di quel giorno, la relativaimmagine; - erano richieste nel corso della stessa audizione le intercettazioniambientali e telefoniche nei suoi confronti, anche con captatore informaticonormalmente riservato a chi è destinatario di gravi indizi, disposte con decretod’urgenza il successivo 4 luglio (facendosi nel decreto ampio riferimento aiverbali delle s.i.t. anche rese dal coindagato come generatori di ampi dubbi inordine alla veridicità dei rispettivi racconti); - durante la stessa audizione, alle 18circa, si passava all’effettuazione di rilievi e ispezioni sul suo veicolo, sulla suapersona e sui suoi vestiti, alla ricerca di tracce ematiche.La seconda audizione, del 4 agosto 2025, di fronte al P.m., si svolgeva in uncontesto nel quale la posizione di indagata della XXXXXX era ancora più palese,considerato che nel frattempo le intercettazioni avevano già prodotto materialeinvestigativo rilevante.Dopo tale attività e dopo l’iscrizione formale nel registro degli indagati (del13 agosto 2025) la XXXXXX non era oggetto di ulteriori investigazioni.Rileva, quindi, il difensore che la natura formale di testimone che le fusostanziale di indagata; e che già dopo la richiesta di intercettazioni o almomento della contestazione dell’immagine della videoripresa, vi eranosufficienti elementi di reità per considerare la XXXXXX indagata e perinterrompere l’esame, ai sensi dell’art. 63, comma 1, cod. proc. pen., dandole,poi, per poter proseguire l’interrogatorio, gli avvisi di cui all’art. 64 cod. proc.pen., tra cui quello del diritto all’assistenza da parte di un difensore. Con laconseguenza che la violazione di detti articoli e l’assunzione di sommarieinformazioni ai sensi dell’art. 351 cod. proc. pen. (peraltro di complessiva duratadi 32 ore, a riprova, al pari del loro contenuto, con contestazioni specifiche eapprofondimenti su circostanze contraddittorie, della qualità sostanziale diindagata), come testimone, anziché ai sensi dell’art. 350 stesso codice, comeindagata, con la presenza obbligatoria del difensore, e, comunque, la violazionedegli standard Cedu direttamente applicabili nel nostro sistema processuale(circa la qualità di accusato in senso sostanziale con diritto di accesso agli atti edi informazione, tramite il proprio difensore, e quindi di assistenza legale sindalle prime indagini), ha determinato l’inutilizzabilità assoluta di dette s.i.t., conestensione a tutti gli atti investigativi che abbiano avuto come presuppostoinformativo le dichiarazioni della XXXXXX rese in dette s.i.t., e, quindi, alleintercettazioni, alle successive verifiche sugli spostamenti del veicolo, agliaccertamenti tecnici irripetibili sulla persona e sull’auto della XXXXXX, nonchésulla vittima (autopsia e perizia farmacologica).Lamenta la difesa che l’ordinanza in oggetto ha liquidato l’eccezione diinutilizzabilità assoluta sostenendo che la sottoposizione ad intercettazione dellaXXXXXX non implicava necessariamente che ella dovesse già essere considerataindagata per il delitto di omicidio e non prendendo in alcuna considerazione leispezioni, le perquisizioni e gli accertamenti tecnici irripetibili svolti sul suofurgone e sulla sua persona alla ricerca delle tracce biologiche della vittima, cherendevano la suddetta già indagata. Lamenta, inoltre, che il Tribunale delriesame non si confronta con l’eccezione dell’incidenza sugli atti investigatividerivati.2.2. Con il secondo motivo di ricorso si denunciano violazione del diritto adacquisire le intercettazioni ex art. 293, comma 3, cod. proc. pen. e comunqueviolazione del diritto di difesa ex artt. 24, 111 Cost. e 6 Cedu e omessamotivazione sul punto.Ci si duole che il difensore non abbia avuto ancora accesso ai file audio delleintercettazioni, per estrarne eventualmente copia, onde riscontrare frasi, tonalitàe il contesto delle dichiarazioni e soliloqui pronunciati, e che l’ordinanza nonfaccia alcuna menzione di tale eccezione2.3. Con il terzo motivo di impugnazione si denunciano violazione degli artt.191, 271, 360 e 178 lett. c) cod. proc. pen. e inutilizzabilità degli accertamentitecnici irripetibili, a partire dalle consulenze autoptica e tossicologica quali attiirripetibili espletati in assenza della difesa, nonché vizio di motivazione sul punto.Si rileva che, per quanto evidenziato, la XXXXXX si doveva ritenere indagataal momento dell’espletamento di detti atti, che richiedevano pertanto lapartecipazione necessaria del difensore e costituivano, peraltro, l’asse portantedell’impianto accusatorio, fondandosi sugli stessi la ricostruzione della causadella morte e delle modalità di esecuzione del reato attribuito alla suddetta; eche alle stesse conclusioni deve giungersi, trattandosi comunque di attiirripetibili, per l’estrapolazione e l’elaborazione dei dati GPS del veicolo anoleggio della XXXXXX e dei dati contenuti nel cellulare, consegnatospontaneamente dalla donna. Si osserva che detti atti, esperiti senza il rispettodel contraddittorio tecnico, a fronte, peraltro, di imprecisioni tecniche non piùrilevabili, sono radicalmente inutilizzabili ex art. 191 cod. proc. pen., come anchetutti gli altri atti derivati.2.4. Con il quarto motivo di ricorso vengono eccepiti violazione degli artt. 6Cedu, 24 e 111 Cost., 386 e ss. cod. proc. pen., per omessa notifica del decretodi fermo, e dell’art. 352 stesso codice, per mancata notifica del decreto diperquisizione e sequestro e relativa convalida, nonché vizio di motivazione sulpunto. Si rileva, invero, che il Tribunale del riesame si sia limitato ad affermareche il decreto di fermo è stato ritualmente notificato ai difensori di [OSCURATO:PERSONA] e che ildifensore della XXXXXX è stato avvisato telefonicamente e che, invitato apartecipare alla perquisizione, ha opposto la propria momentanea impossibilità,senza spiegare in che modo un avviso telefonico, in assenza della conoscenza delcapo di imputazione, sia equiparabile ad una notifica e per quale ragione lamancata partecipazione all’atto possa avere effetti sulla volontà di conoscenzadei risultati degli atti. Viene, pertanto, eccepita la nullità di detti atti e degli atticonseguenti e lamentata anche l’omessa notifica della convalida dei decreti diperquisizione e sequestro.2.5. Col quinto motivo si denunciano violazione dell’art. 391 e ss. cod. proc.pen., per interrogatorio su temi che esulano dalle contestazioni di cui al decretodi fermo, violazione degli artt. 6 Cedu, 24 e 111 Cost. e, infine, omessamotivazione sul punto.Si osserva che l’interrogatorio dell’indagata ha avuto ad oggetti temiestranei all’omicidio, sconfinando sul profilo “Eva” della donna e sul primoincontro tra la stessa e la vittima (nel 1998 in Germania), con conseguenteinutilizzabilità delle dichiarazioni sul punto, relative ad aspetti di cui la difesa nonera in alcun modo a conoscenza.2.6. Col sesto motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 34 cod. proc.pen. e incompatibilità del G.i.p. a decidere in materia cautelare, per avere inprecedenza preso visione degli atti in fase di indagini e autorizzato leintercettazioni e successive proroghe.La difesa rileva che trattasi di incompatibilità allo stato non prevista dalcodice, ma ricavabile dai numerosi interventi della Corte costituzionale su unaserie di incompatibilità trascurate dal codice. Si osserva che, al pari della giàriconosciuta incompatibilità tra le decisioni in materia cautelare con le funzionidel giudizio, le decisioni in materia de libertate dovrebbero ritenersi incompatibilicon i precedenti giudizi sugli indizi di reato a carico degli accusati; e ciò per lasalvaguardia dei valori difesi da detta Corte della terzietà e dell’imparzialità delgiudice, che mirano ad escludere che questi possa pronunciarsi condizionatodalla “forza della prevenzione”. Si aggiunge che se il presupposto dellavalutazione è identico nella fase dell’autorizzazione delle intercettazioni, dellaproroga delle stesse e dell’emissione della misura cautelare, il giudice, che ha giàespresso quella valutazione nelle fasi precedenti, non può eseguirla ex novo nellafase cautelare con la necessaria serenità e il necessario distacco, avendoaccumulato per mesi un naturale ed interiore convincimento.La difesa insiste per la dichiarazione di detta incompatibilità da parte diquesta Corte o quantomeno per l’annullamento con rinvio perché possa essererivalutata la questione alla luce dei principi esposti.2.7. Con il settimo motivo di impugnazione viene rilevata violazione degliartt. 273 e 292 cod. proc. pen., per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezzain ordine al reato di cui al capo C).Osserva la difesa come la Corte territoriale ometta di motivare al riguardo,richiamando le argomentazioni del primo giudice, mentre dagli atti emergel’estraneità alla truffa assicurativa, essendo la XXXXXXX a recarsi dall’agenteassicurativa Sollazzini, dando i contatti riconducibili a [OSCURATO:PERSONA], a fare il riassuntodei documenti che servono per la pratica e a inviare un messaggio eloquenteall’uomo (“si si ma non diciamo niente oggi sembriamo affamati di soldi e non vabene”).2.8. Con l’ottavo motivo di ricorso si deducono violazione degli artt. 273 e292 cod. proc. pen., per carenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordineall’omicidio sub D), considerata l’assenza assoluta di tracce biologiche e materialiriferibili alla ricorrente, e vizio di motivazione.Rileva la difesa che: - non vi sono tracce biologiche né impronte dellaricorrente sulla presunta arma del delitto (la pietra repertata sub C) del peso disei chili; - non vi sono tracce biologiche della vittima sul veicolo in uso allaricorrente, nonostante le modalità dell’ipotesi accusatoria (che prevede non soloche l’omicida avrebbe colpito ripetutamente la vittima al capo con una grossapietra, ma che sarebbe risalito sull’auto e l’avrebbe schiacciata con pneumatico),né sul suo corpo o sui suoi vestiti, né è stato accertato un eventuale cambio deivestiti sporchi di sangue; - la barista e i carabinieri hanno confermato che laricorrente abbia sempre indossato l’abbigliamento con cui è stata poi portata incaserma, come confermato, altresì, dalle foto; - sulla pietra più piccola risultanoessere rinvenuti degli schizzi per cui è impossibile che l’aggressore sia rimastoimmune da schizzi di sangue.Osserva che il Tribunale del riesame non si è confrontato con tali elementi,con gli esiti dell’autopsia che hanno accertato l’assenza di fratture al cranio,incompatibile con l’asserita ripetizione dei colpi, con il fatto che la ricorrente,avendo avuto un ictus, avrebbe una mobilità del braccio sinistro compromessa, econ l’assenza di prova (attraverso le chat acquisite anche con la collaborazionedell’indagata) su accordi tra i due indagati e sul movente, risultando unicobeneficiario delle polizze aperte [OSCURATO:PERSONA].Rileva, ancora, il difensore che la motivazione è contraddittoria laddovecolloca la ricorrente sul luogo dell’omicidio e ritiene che in un brevissimo arcotemporale la stessa abbia potuto compiere una serie di condotte (parcheggiare,scaricare il corpo incosciente della vittima, cercare una pietra, sollevarla, colpireripetutamente il corpo della suddetta, risalire sull’auto e sormontare con la ruotala gamba della medesima) in una zona trafficata e sul ciglio di una strada.Osserva che l’escursionista che rinveniva il cadavere non può dirsi attendibilesull’avvistamento dell’auto in uso alla XXXXXX ,che riferisce essere avvenutodopo le 7, mentre per i dati del GPS l’auto era ripartita dal luogo delrinvenimento alle ore 6.58, verosimilmente prima della morte della donna.Rileva, ancora, la difesa che: - il triazolam rinvenuto nello stomaco dellavittima non è un ipnotico, bensì un comune sonnifero non in grado di cagionareuno stato di incoscienza (stato, che sembrerebbe, peraltro, smentito dalleinformazioni testimoniali di Ferri che incontrando la XXXXXX nel rifugio la vede inrifugio); - la perizia comparativa del pneumatico (con pneumatico, peraltro,diverso da quello dello specifico veicolo) non ha consentito un’affermazionesicura sull’identità tra la traccia rinvenuta e il suddetto pneumatico; - dall’analisieseguita sul doblò non sono emerse tracce di sangue, terreno, frammenti distoffa o ancora liquidi biologici che indichino un contatto tra il corpo e il mezzo; -altro elemento idoneo a scagionare l’indagata è l’assenza di effetti personali dellavittima nella sua disponibilità, tra cui il cellulare e i suoi occhiali da vista.Il difensore rileva che le conversazioni intercettate che il Tribunale delriesame assume essere significative sotto il profilo probatorio si prestano adiversa interpretazione, che ripropone anche in questa sede, rilevando comebuona parte di esse rappresentino la preoccupazione che proverebbe chiunqueper la concentrazione delle indagini sulla sua persona e il rimorso per non averefatto niente per impedire che l’amica morisse.2.9. Con il nono motivo di impugnazione vengono rilevati violazione degliartt. 274, 292 e 309 cod. proc. pen., deduzione del pericolo di reiterazione qualeesigenza cautelare nuova non contestata dal G.i.p. nell’ordinanza genetica, conconseguente violazione del principio di devoluzione di cui all’art. 309, comma 9,cod. proc. pen.Si rileva che l’ordinanza genetica aveva fondato la misura cautelare a caricodella XXXXXX esclusivamente sui presupposti del pericolo di fuga e non già sulpericolo di reiterazione del reato, su cui fa anche leva il Tribunale del riesame. Siosserva che tale percorso è costituzionalmente illegittimo in quanto ilprocedimento di riesame deve svolgersi nell’ambito di devoluzione determinatodall’ordinanza genetica e dall’impugnazione delle parti; e che la deduzione di unanuova esigenza cautelare da parte dei Giudici del riesame viola il principio deldevoluto e del diritto di difesa. Si rileva, inoltre, che il pericolo di reiterazioneviene argomentato con riferimento ad elementi che riguardano il solo [OSCURATO:PERSONA],quali l’indole violenta e il bieco fine economico.2.10. Col decimo motivo di ricorso si deducono violazione dell’art. 274, lett.b), cod. proc. pen. e vizio di motivazione.Osserva la difesa che la motivazione sul pericolo di fuga è contraddittoria emanifestamente illogica in quanto, pur riconoscendo che la donna avevaprogrammato un viaggio a Madrid come presidente di un’Associazione di Bonsai,i Giudici del riesame ritengono non peregrina la preoccupazione del G.i.p.secondo cui il fermo di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto indurla ad allontanarsi. A fronte,altresì, di un indubbio radicamento sul territorio, oltre che per legami lavorativi eaffettivi, anche per la cura quotidiana dei bonsai cui la donna si dedica; nonchédell’insussistenza di un pericolo attuale di fuga, per una serie di fattori, a partiredalle notevoli difficoltà economiche dell’indagata. Si osserva a tale ultimoriguardo che la donna ha sempre tenuto un comportamento collaborativo con lagiustizia, presentandosi spontaneamente alle autorità nelle ore successive aldecesso della XXXXXX e sottoponendosi a lunghissime escussioni. Si rileva,infine, che il pericolo di fuga deve essere concreto e non può in nessun casoessere desunto da una valutazione prognostica dell’entità della pena irrogabileall’esito del giudizio; e che, comunque, il pericolo di fuga riflesso non esiste qualeesigenza cautelare.2.11. Con l’undicesimo motivo di impugnazione viene lamentata violazionedegli artt. 275, 275-bis cod. proc. pen., 25 e 27 Cost. e in particolare violazionedel principio di gradualità e proporzionalità delle misure cautelari, del principio dipresunzione di innocenza e del principio in dubio pro reo.Ci si duole che l’ordinanza impugnata non abbia approfondito la possibilità dimisure cautelari meno afflittive, quali, in particolare per il pericolo di fuga, ildivieto di espatrio e il ritiro del passaporto, misura specificamente disegnata perimpedire la fuga all’estero, l’obbligo di dimora o di firma, e infine gli arrestidomiciliari anche con eventuale applicazione del braccialetto elettronico, chesegnala istantaneamente l’allontanamento dall’abitazione.2.12. Con il dodicesimo motivo di ricorso vengono rilevati violazione degliartt. 4, 13, 25 e 27 Cost., 5 e 6 Cedu, 9,10,11 della [OSCURATO:PERSONA] deidiritti dell’Uomo, art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen.Rileva la difesa che l’ordinanza si limita a richiamare la presunzione diadeguatezza della custodia in carcere prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc.pen. per il delitto di omicidio aggravato, senza considerare che tale presunzioneè relativa e può essere vinta qualora l’indagato fornisca elementi concreti idoneia dimostrare l’assenza di esigenze cautelari o comunque la possibilità disoddisfarle con misura cautelare meno afflittiva. Osserva che la custodiacautelare in carcere applicata e mantenuta in assenza di un’adeguata valutazionecomparativa con altre misure alternative si risolve in una vera e propriaanticipazione della pena, in violazione del principio di non colpevolezza.2.13. Col tredicesimo motivo di impugnazione si deducono violazionedell’art. 309, comma 9, cod. proc. pen. e vizio di motivazione per mancataautonoma valutazione del compendio indiziario e integrale ricezione acriticadell’ordinanza genetica.Si osserva che l’ordinanza di riesame non dà vita ad un’autonoma analisicritica del compendio indiziario e non si confronta con i rilevi difensivi circa lecontraddizioni nelle dichiarazioni della XXXXXX, indicate dalla difesa comecoerenti con la versione alternativa dei fatti e non già come indici di mendacio,circa il significato probatorio delle conversazioni intercettate e l’assenza diqualsiasi prova materiale diretta a carico della ricorrente.Il difensore insiste, alla luce dei suddetti motivi, per l’annullamentodell’ordinanza impugnata.3. La difesa deposita memorie con allegati, nelle quali ripercorre leargomentazioni del ricorso e le sviluppa ulteriormente, insistendosull ’accoglimento della propria impugnazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è, nel complesso, infondato e va, pertanto, rigettato.1.1. Infondato è il primo motivo di impugnazione.In tema di prova dichiarativa, la qualificazione, ad opera del giudice, deldichiarante come soggetto iscrivibile nel registro delle notizie di reato non puòfondarsi esclusivamente sul suo coinvolgimento in vicende in astratto suscettibilidi rilevanza penale, ma richiede che queste ultime presentino connotazioni talinon poter formare oggetto di ulteriori indagini, se non ammettendonecessariamente l’esistenza di responsabilità penali, nonché l’emersione dispecifici elementi indizianti e non di meri sospetti (Sez. 6, n. 37629 del02/07/2025, Pmt, Rv. 288929 – 02).L’inutilizzabilità assoluta, ex art. 63, comma 2, cod. proc. pen., delledichiarazioni rese da soggetti che avrebbero dovuto essere sentiti, fin dall’inizio,in qualità di imputati o di persone sottoposte ad indagini richiede che a carico deimedesimi risulti l’originaria esistenza di precisi, anche se non gravi, indizi di reitàe tale condizione non può automaticamente farsi derivare dal solo fatto che ildichiarante risulti coinvolto in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogoalla formulazione di addebiti penali a suo carico (Sez. 2, n. 9473 del 21/01/2025,Marinosci, Rv. 287773).In virtù del principio di conservazione degli atti e della regola, ad essoconnessa, del tempus regit actum, sono legittimamente utilizzabili ledichiarazioni del soggetto che, al momento della deposizione, rivestiva ancora esoltanto lo status di persona informata sui fatti, non rilevando, in contrario lacircostanza che abbia successivamente assunto la condizione di indagato o diimputato (Sez. 1, n. 17164 del 30/01/2025, Scaramella, Rv. 288066).Il Tribunale del riesame ha fatto buon governo di tali principi, evidenziandocome la posizione processuale della XXXXXX quale indagata si sia consolidata nelcorso delle plurime attività investigative svolte, che progressivamente hannodelineato il ruolo da protagonista della donna nell’ambito della vicendaomicidiaria esaminata.Rileva detto Tribunale che il fatto che la donna e il suo complice siano statiimmediatamente sottoposti ad intercettazione non implica necessariamente chesi ritenessero già indiziati per il delitto di omicidio, essendo evidente che essi,essendo entrati in contatto con la vittima immediatamente prima della sua morteed essendo coloro che con la medesima avevano un rapporto di conoscenza,venissero intercettati senza, per questo, profilarsi a loro carico ancora alcun serioindizio in ordine al delitto di omicidio; e che è solo con l’attività di captazione econ gli esiti delle due consulenze tecniche che emergono a carico della prevenuta(come del correo) seri e pesanti indizi. Con la conseguenza, su cui insiste ilTribunale, che tutte le attività investigative compiute in precedenza sonopienamente utilizzabili, non essendo state espletate in violazione di alcun dirittodi difesa ed essendo cosa diversa i sospetti che si nutrivano inizialmente neiconfronti della donna - e su cui aspecificamente ritorna la difesa - inconsiderazione di alcune contraddizioni in cui era incorsa anche rispetto alledichiarazioni del correo.I Giudici del procedimento cautelare hanno altresì, applicato correttamente ilprincipio consolidato in giurisprudenza per cui “i gravi indizi di reato” (e non direità), che, ai sensi dell’art. 267 cod. proc. pen., costituiscono presupposto per ilricorso alle intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni, attengonoall’esistenza dell’illecito penale e non alla colpevolezza di un determinatosoggetto, sicché per procedere legittimamente ad intercettazione non ènecessario che tali indizi siano a carico di persona individuata o del soggetto lecui comunicazioni debbano essere captate a fine di indagine.Le censure sul punto sono, pertanto, infondate, anzi ai l imitidell’inammissibilità per genericità anche perché non risulta svolta la prova diresistenza con riguardo agli elementi a carico della indagata diversi dalledichiarazioni di cui si discute.1.2. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso, in relazione allaviolazione dell’art. 293, comma 3, cod. proc. pen. e all’omessa valutazione sulpunto.In tema di riesame, il mancato rilascio di copia delle registrazioni da partedel pubblico ministero non determina l’inutilizzabilità delle stesse ai sensi dell’art.191 cod. proc. pen., bensì dà luogo ad una nullità di ordine generale, a regimeintermedio, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., i cui effetti sonolimitati alla sola fase dell’impugnazione cautelare. La nullità in questionetravolge, quindi, la sola pronuncia del tribunale del riesame, emessa sulla basedelle intercettazioni non messe a disposizione della difesa, ma non determinaalcun effetto invalidante retroattivo rispetto all’ordinanza cautelare genetica.Nel caso in esame l‘omessa valutazione da parte dei Giudici del riesame ditale problematica deriva dal fatto che con l’atto di riesame il ricorrente non haspecificatamente eccepito che vi sia stata un’espressa richiesta difensiva dirilascio di copia dei files audio disattesa dall’Ufficio di Procura.Invero, la giurisprudenza di questa Corte evidenzia che in tema di riesame, ildifensore che intende esercitare il diritto di accedere agli esiti dell’attivitàcaptativa in vista della presentazione della richiesta di riesame, deve farnerichiesta e ha l’onere di indicare i files delle captazioni di cui chiedel’autorizzazione all’ascolto e il rilascio di copia , sicché, in mancanza di taliindicazioni, il ritardo dell’organo inquirente a provvedere non può ritenersiingiustificato e l’eventuale mancato accesso della difesa agli atti non determinaalcuna nullità del procedimento (Sez. 2, n. 46027 del 22/10/2024, Caruso, Rv.287381 – 02).Il tema proposto al Tribunale del riesame - e pedissequamente riproposto inquesta sede - è comunque rappresentato in termini del tutto generici conriguardo all’individuazione del momento in cui una istanza di rilascio di copiadelle registrazioni sarebbe stata proposta al P.m., alla sua specificità, allamancata risposta da parte dell’Ufficio di Procura e, infine, alla tempestività di taleprocedura rispetto alla fissazione dell’udienza del riesame.Infondata, ai limiti dell’inammissibilità per genericità, è, quindi, anche taleeccezione.1.3. Infondato è, altresì, il terzo motivo di ricorso, per il quale ci si riporta,degli accertamenti svolti in violazione delle garanzie difensive, a partire dallestesse consulenze del P.m., a quanto già osservato nel primo motivo di ricorsocon riguardo alla posizione di indagata della XXXXXX solo all’esito delleconsulenze tecniche e delle intercettazioni.1.4. Il quarto motivo di impugnazione è inammissibile per manifestainfondatezza e genericità.Quanto all’asserita omessa notifica del decreto di fermo (sul puntol’ordinanza rileva che vi è stato solo avviso telefonico al difensore dell’indagata),va rilevato che quest’ultimo è atto precautelare di natura processuale diversa daquello censurato in questa sede, né riverberante effetti sull’ordinanza cautelaregenetica e tantomeno su quella confermativa del tribunale del riesame, attesoche – in assenza di specifica censura – gli avvisi di udienza di convalida delfermo e dell’udienza di riesame risultano regolarmente notificati.Circa l’asserita nullità o inutilizzabilità dei decreti di perquisizione esequestro, a cui non avrebbe fatto seguito la notificazione della convalida, lacensura è generica e va ribadito il principio secondo cui è onere della parte cheeccepisce l’inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l’inammissibilità delricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio echiarirne, altresì, l’incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sìda potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato.1.5. Inammissibile, in quanto manifestamente infondato, è il quinto motivodi ricorso, atteso che l’interrogatorio in sede di convalida del fermo non puòessere costretto entro gli angusti limiti dell’imputazione provvisoria, ma siestende ad ogni circostanza comunque attinente al fatto contestato. Né sicomprende in cosa concretamente la modalità di espletamento dell’interrogatorioavrebbe leso le prerogative difensive (risultando in relazione a tale profilo ilmotivo anche generico).1.6. Infondato è il sesto motivo di ricorso.Invero, non sussiste incompatibilità tra giudice che si occupa delleintercettazioni telefoniche e quello che emette la misura cautelare (comeevidenziato dall’ordinanza in esame, tale incompatibilità non è prevista dal codiceneppure nell’interpretazione estensiva offerta dalla Corte costituzionale), attesoche l’incompatibilità delle funzioni di giudizio postula il precedente compimento diun atto che implichi una valutazione contenutistica della consistenza dell’ipotesiaccusatoria e una delibazione non formale ma di merito della regiudicanda, talida condizionare il successivo giudizio per la cosiddetta forza di prevenzione,ossia per quella naturale tendenza a mantenere un giudizio già espresso o unprocedimento. La previsione di un giudice chiamato a seguire il profilogiurisdizionale delle indagini preliminari, all’interno di tale stessa fase, comportal’irrilevanza di valutazioni preliminari, anche di merito, destinate a sfociare in unprovvedimento conclusivo, dato che, se così non fosse, si determinerebbe unaassurda frammentazione del procedimento – inteso quale ordinata sequenza dil’aberrante conseguenza di dovere disporre, per la medesima fase delprocedimento, di tanti giudici diversi quanti sono gli atti da compiere. In ognicaso, la giurisprudenza è pacifica nell’affermare che l’esistenza di una causa diincompatibilità, non incidendo sui requisiti di capacità del giudice, comunque,non determina la nullità del provvedimento da questi adottato.1.7. Per i restanti motivi, a parte l’assoluta genericità del tredicesimo motivodi ricorso sulla mancata autonoma valutazione del compendio indiziario rispettoall’ordinanza genetica, va ribadito l’insegnamento giurisprudenziale per cui intema di misure cautelari, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza deigravi indizi di colpevolezza o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solose denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicitàdella motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censureche riguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversavalutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito, a fronte di unpercorso argomentativo immune da vizi motivazionali ed anzi tale da offrire unalettura assolutamente verosimile delle risultanze istruttorie.Sulla gravità indiziaria in ordine alla fattispecie di cui all’art. 642 cod. pen.(su cui insiste il settimo motivo di ricorso), l’ordinanza in esame non si limita arichiamare l’ordinanza genetica, ma riporta gli esiti degli accertamenti(annotazione di P.g. del 19 novembre 2025) dai quali emerge che l’indagata hasostituito la XXXXXX nel chiedere col suo cellulare il rilascio della identità digitaledella vittima tramite SPID ed è stata telefonicamente identificata – come daconversazioni intercettate richiamate – con la vittima dall’agente assicurativa concui l’XXXXXXX metteva in contatto [OSCURATO:PERSONA] per la stipula delle polizze sulla vita.Con riguardo ai gravi indizi di colpevolezza in ordine all’omicidio aggravato(ottavo motivo di ricorso) evidenzia l’ordinanza impugnata come emerga uncompendio indiziario solido a carico dell’indagata.Compendio, che la stessa ordinanza ripercorre analiticamente nella parterelativa alla ricostruzione del fatto (da p. 8 in poi).A p. 18 si rileva che la consulenza autoptica parla di omicidio della XXXXXXa mezzo lapidazione di persona in stato di incoscienza o semincoscienza, poiinvestita con parziale sormontamento della gamba sinistra da parte di una ruotadi autoveicolo; che risultano effettuati accertamenti sugli spostamenti del veicoloe delle videoriprese, nonché sull’attivazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di ben cinquepolizze intestate alla XXXXXX e sull’acquisizione dello SPID di cui si è detto; eche vi è coerenza tra lo pneumatico del veicolo e la traccia sulla polvereemergente dalle fotografie.Conclusivamente si sottolinea, in primo luogo, che la XXXXXX non amava iltrekking ed era impossibile che avesse voluto praticarlo da sola, allorché laXXXXXX, che avrebbe dovuto accompagnarla, si era infortunata, e che si fosseavventurata senza occhiali, considerato che li indossava sempre per come riferitodal fratello e dalle amiche, e anche senza telefono pur non conoscendo i luoghi.Si osserva che il fatto che la XXXXXX era stata condotta ai margini delsentiero, in stato di coscienza per essere uccisa, risulta documentato dalleimmagini che riprendono l’autovettura condotta dall’indagata con a bordo lasuddetta in stato di sopore e dalle consulenze autoptica e tossicologica cheindicavano un’assunzione massiccia di benzodiazepine ancora in fase digestiva almomento della morte; che a ciò vanno aggiunti l’assenza di altre personesospettabili (persone trovate nei boschi o in transito con automobili lungo ilpercorso) e lo strano comportamento di [OSCURATO:PERSONA], che orchestrava la stipulazionedi polizze sulla morte della XXXXXX anche con l’inganno e si era fatto versare nelcorso degli anni somme di denaro dalla vittima dietro minaccia o anche facendolecredere un’inesistente malattia; e che tutti gli elementi depongono per un pianopremeditato di omicidio per motivi esclusivamente economici.Con riguardo, poi, ai rilievi difensivi circa l’incongruenza di alcunecircostanze, quali l’assenza di materiale biologico riferibile alla XXXXXX sullepietre che si assume siano state utilizzate per colpire mortalmente la vittima, el’assenza di effetti personali di quest’ultima nella disponibilità dell’indagata, iGiudici del riesame evidenziano come si tratti di circostanze che possano trovareuna spiegazione, ben avendo potuto la XXXXXX adoperarsi per evitare di lasciaretracce sul corpo contundente, così come liberarsi degli effetti personali dellavittima. E come la difesa non si confronti con tutti gli altri elementi emersi dalleindagini a carico della propria assistita quali : - gli spostamenti dell’autovetturadell’indagata che la collocano sul luogo del delitto in orario del tutto compatibilecon quello dell’uccisione e che, inoltre, evidenziano che, contrariamente a quantosostenuto dalla XXXXXX, l’auto non si è mai fermata all’inizio del percorso 16: -le emblematiche e significative conversazioni intercettate sulle quali la donna hatentato di fornire interpretazioni alternative del tutto risibili; - lo stato diincoscienza in cui versava la vittima a causa della somministrazione di un’elevatadose di ipnotico benzodiazepinico (triazolam) in maniera da neutralizzarne lacapacità di resistenza, comprovato dalle consulenze tossicologica e autoptica edocumentato anche dal fotogramma estrapolato dalla telecamera mostrato allastessa XXXXXX che sul punto ha fornito una spiegazione assolutamenteinverosimile; - da ultimo le conversazioni in cui [OSCURATO:PERSONA] manifestava alla madre lasua intenzione di sopprimere la XXXXXX, utilizzando lo stesso metodo usato conconfessando l’omicidio e il timore che la XXXXXX lo accusi di essere stato lui avoler ammazzare Franka.Quanto alle esigenze cautelari e all’adeguatezza della custodia cautelare incarcere (di cui ai motivi di ricorso dal nono al dodicesimo) la motivazionedell’ordinanza in esame è assolutamente congrua.Innanzitutto, diversamente da come rilevato col ricorso, il G.i.p. ravvisavasia il pericolo di fuga che quello di reiterazione del reato - e di questo dà attol’ordinanza di riesame - e comunque per la giurisprudenza di questa Corte nonesiste alcuna preclusione nell’estendere in sede di riesame le esigenze cautelariritenute dal primo Giudice anche ad altri profili.I Giudici del riesame premettono che in relazione al delitto di omicidio vigeuna presunzione di adeguatezza della misura di massimo rigore, salvo che sianoacquisiti elementi dai quali risulti che non sussistano esigenze cautelari o che, inrelazione al caso concreto, le esigenze cautelari possano essere soddisfatte conaltre misure.Con riguardo al pericolo di fuga relativo alla XXXXXX, osservano che lastessa aveva in programma un viaggio a Madrid per il 29 gennaio 2026, seppuredeciso antecedentemente e per motivi di lavoro, ma che, comunque, non èperegrina la preoccupazione manifestata dal G.i.p. secondo cui il fermo delcoindagato avrebbe potuto indurre la donna ad allontanarsi.Con riguardo al pericolo di reiterazione rilevano che appare desumibile inprimo luogo dall’allarmante gravità dei fatti, programmati con lucidità edestrema malvagità, approfittando della conclamata condizione di fragilità in cuiversava laXXXXXX a causa del forte coinvolgimento emotivo che aveva neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], come accertato con le indagini svolte, in particolare lesommarie informazioni testimoniali dei familiari e delle amiche, e ammesso dalsuddetto, al punto di assecondarlo anche nel progetto di procreazione del figlioche, nella mente diabolica del medesimo, era il tramite per riscuotere i premidelle varie assicurazioni che erano state stipulate.Osservano detti Giudici che non vi è dubbio come sia la ricorrente che ilcoindagato siano stati mossi esclusivamente da un bieco fine economico persoddisfare il quale non hanno esitato a trarre la vittima in un tranello esomministrarle farmaci per intontirla e poi sopprimerla ferocemente; e come unsimile comportamento, privo di qualsiasi remora morale, sia sintomatico diun’indole malvagia e violenta che ben potrebbe manifestarsi anche nei confrontidi altri soggetti muniti di risorse economiche aggredibili.Evidenziano che nessuna misura diversa da quella di massimo rigore puòadeguatamente salvaguardare dette esigenze cautelari, neppure l’invocatamisura degli arresti domiciliari, che non può scongiurare il pericolo di fuganemmeno con l’adozione del dispositivo del braccialetto elettronico, che può solorilevare, e non sempre tempestivamente, l’allontanamento del soggetto, ma nonscongiurarlo; e che, comunque, la gravità dei fatti e la conseguente gravecondanna ipotizzabile rende del tutto proporzionata la misura attualmente inE’ evidente che a fronte di tali argomentazioni scevre da vizi logici e giuridicie assolutamente conformi al dato normativo che si assume violato e allagiurisprudenza che lo interpreta, i motivi di ricorso che insistono sulla violazionedel principio di devoluzione con riguardo alle esigenze cautelari per l’estensioneanche al pericolo di reiterazione (nono motivo), che si limitano a confutare leargomentazioni sul pericolo di fuga e propongono al riguardo una diversavalutazione fattuale nei termini di cui sopra (decimo motivo), che lamentano ilmancato approfondimento della possibile applicazione di misure cautelari menoafflittive (undicesimo motivo), che insistono genericamente sul fatto che lapresunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere sia relativa(dodicesimo motivo) senza dedurre quali concreti elementi sarebbero statidedotti per superarla e rendere adeguata altra misura meno afflittiva, a frontedella argomentata insufficienza degli arresti domiciliari con braccialettoelettronico, sono manifestamente infondati, in fatto e generici.2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamentodelle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.Va disposto l’oscuramento, come da dispositivo, considerate le cruentemodalità dell’omicidio per cui si procede. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 22/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.