CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 29042/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppello di Torino;letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;letta la memoria di replica depositata dal difensore del ricorrente, che ha insistitoper l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino, in parziale riformadella sentenza con la quale il Tribunale di Aosta aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] il reato di sostituzione di persona, ha eliminato la subordinazione dellasospensione condizionale della pena al pagamento della somma di euro 507,72 infavore di [OSCURATO:PERSONA].2. L’Alluto, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso controla sentenza enunciando il seguente motivo di seguito illustrato ai sensi dell’art.173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Il ricorrente deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1,lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 494 cod. pen. e 1188 cod. civ.Osserva che la Corte territoriale ha ritenuto integrato il reato di sostituzione dipersona sul presupposto che egli, presentandosi alla persona offesa comecollaboratore della società "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].r.l.s." e quale soggetto delegato a ricevere un pagamento per conto dellamedesima, si fosse attribuito una qualità alla quale l'ordinamento riconosce effettigiuridici in forza dell'art. 1188 cod. civ. Tale conclusione sarebbe, tuttavia,erronea, poiché le qualifiche concretamente rivendicate ("collaboratore","intermediario", "incaricato") sarebbero prive di una specifica rilevanza giuridicae, pertanto, inidonee a integrare la fattispecie incriminatrice, secondo quantoaffermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di attribuzione di qualifichenon riconosciute dall'ordinamento. Sostiene inoltre di non essersi mai qualificatoné come rappresentante della società né come suo dipendente, essendosi limitatoa presentarsi come soggetto incaricato occasionalmente di ricevere il pagamentodel corrispettivo.2.2. Il ricorrente censura altresì il richiamo operato dalla Corte di appelloall'art. 1188 cod. civ., osservando che tale disposizione riconosce efficacialiberatoria soltanto al pagamento eseguito in favore del creditore, del suorappresentante o di altra persona da lui indicata. Nel caso di specie, tuttavia, eglinon rivestiva, secondo la stessa prospettazione accusatoria, né la qualità dicreditore né quella di rappresentante, con la conseguenza che il pagamentoricevuto non avrebbe potuto produrre effetti liberatori. Ne deriverebbe che laqualifica da lui spesa costituiva una mera posizione di fatto, priva di stabilità e diriconoscimento normativo, e quindi inidonea a soddisfare il requisito della qualitàcui la legge attribuisce effetti giuridici. La decisione impugnata avrebbe pertantoesteso indebitamente l'ambito applicativo dell'art. 494 cod. pen., in violazione deldivieto di analogia in malam partem, ricomprendendovi una situazionecaratterizzata da mera rilevanza fattuale.2.3. La Corte territoriale avrebbe inoltre erroneamente omesso di valorizzareil preesistente rapporto di conoscenza tra il ricorrente e la persona offesa, postoche la norma incriminatrice non sarebbe diretta a sanzionare l'inadempimento diun incarico verbale maturato in un contesto di rapporti personali già esistenti.Conclude pertanto il ricorrente che il fatto non integra il reato di sostituzionedi persona e che, al più, potrebbe astrattamente ricondursi alle diverse fattispeciepreviste dagli artt. 640 e 646 cod. pen.3. Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte haconcluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.4. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria di replica insistendo perl’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. La Corte di appello di Torino ha confermato la condanna del ricorrente peril reato di sostituzione di persona, ritenendo che questi, al fine di procurare a sé oad altri un vantaggio ovvero di recare un danno alla società «AttrezzatureGrandicucine di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s.», si fosse falsamente presentato comesoggetto legittimato a ricevere, per conto della medesima, la somma di euro507,72 dovuta da [OSCURATO:PERSONA], inducendo quest'ultimo in errore mediantel'attribuzione di una qualità cui la legge attribuisce effetti giuridici.Secondo la sentenza impugnata, infatti, il ricorrente ottenne il pagamento delcorrispettivo dovuto alla predetta società dopo avere falsamente affermato diessere stato incaricato dalla stessa di riscuoterlo.Tale qualità integra il requisito richiesto dall'art. 494 cod. pen., poiché l'art.1188 cod. civ. prevede espressamente che il pagamento possa essere effettuato,con efficacia liberatoria, non soltanto al creditore o al suo rappresentante, maanche alla persona da lui indicata per riceverlo.2.1. Le conclusioni cui è pervenuta la Corte territoriale sono immuni dallededotte censure.Come chiarito dalla giurisprudenza, cui questo collegio intende darecontinuità, la locuzione «qualità cui la legge attribuisce effetti giuridici», impiegatadall'art. 494 cod. pen., non è circoscritta alle qualifiche professionali opubblicistiche né alle sole posizioni formalmente tipizzate dall'ordinamento, macomprende ogni qualità personale che assuma rilevanza normativa in quantoidonea a produrre conseguenze giuridicamente apprezzabili nei rapporti con i terzi.In particolare, questa Corte ha affermato che la nozione di effetto giuridicorichiamata dalla disposizione incriminatrice possiede un contenuto ampio,comprensivo delle più diverse conseguenze che l'ordinamento ricollega a unadeterminata posizione soggettiva nei rapporti con i terzi, purché specifiche egiuridicamente apprezzabili (Sez. 5, n. 35027 del 17/05/2016, Bonora, Rv. 267550- 01).La nozione richiamata dalla fattispecie incriminatrice deve pertanto essereinterpretata in chiave funzionale e non meramente nominalistica. Non rileva,infatti, il nomen della qualifica vantata dall'agente, bensì la concreta rilevanzagiuridica della posizione soggettiva della quale egli si accredita falsamente cometitolare.La verifica richiesta dall'art. 494 cod. pen. deve quindi essere condotta nonsul piano descrittivo della qualità abusivamente spesa, bensì su quello degli effettiche l'ordinamento collega alla posizione soggettiva falsamente rappresentata.Del resto, la stessa giurisprudenza di legittimità ha ritenuto configurabile ildelitto in presenza della falsa attribuzione di qualità che consentano di instaurarerapporti con soggetti privati e di ottenere da essi informazioni o collaborazione inforza dell'affidamento che tali qualità sono idonee a generare, valorizzando non ladenominazione della qualifica, ma gli effetti giuridici che ad essa si ricollegano (intal senso la citata Sez. 5, n. 35027 del 17/05/2016).Il bene giuridico tutelato dalla norma consiste, infatti, nell'affidamento che iconsociati ripongono nella veridicità delle qualità personologiche o giuridichedichiarate dal soggetto che entra in relazione con loro.In questa prospettiva, è stato chiarito che il delitto di sostituzione di personasi perfeziona nel momento in cui taluno sia effettivamente tratto in erroremediante la falsa attribuzione di un nome, di uno stato o di una qualitàgiuridicamente rilevante, mentre il conseguimento del vantaggio perseguito(Sez. 5, n. 11087 del 15/12/2014, dep. 2015, Volpicelli, Rv. 263103 - 01).2.2. Sotto tale profilo, la qualità fatta valere nel caso di specie rientrapienamente nel paradigma delineato dall'art. 494 cod. pen.Dalla ricostruzione accolta dai giudici di merito emerge infatti che il ricorrentenon si limitò a presentarsi come generico collaboratore o intermediario dellasocietà creditrice, ma si attribuì la qualità di soggetto legittimato a ricevere, perconto della stessa, il pagamento del corrispettivo dovuto dalla persona offesa.Si tratta di una posizione soggettiva espressamente contemplata dall'art.1188 cod. civ., il quale stabilisce che il pagamento può essere effettuato nonsoltanto al creditore o al suo rappresentante, ma anche alla persona da lui indicataper riceverlo.La disposizione distingue chiaramente la figura del rappresentante da quelladella persona designata quale destinataria del pagamento. Mentre ilrappresentante riceve la prestazione in forza di un potere rappresentativo ed operagiuridicamente in nome del creditore, la persona indicata per ricevere ilpagamento, tradizionalmente qualificata come adiectus solutionis causa, nonagisce quale rappresentante in senso tecnico, ma come autonomo destinatariodell'adempimento individuato dal creditore.La stessa distinzione operata dall'art. 1188 cod. civ. dimostra che l'adiectussolutionis causa costituisce una figura giuridica autonoma, espressamentericonosciuta dall'ordinamento e dotata di una propria rilevanza normativa.A tale posizione soggettiva l'ordinamento ricollega uno specifico effettogiuridico: il pagamento eseguito in favore della persona designata dal creditoreproduce effetto liberatorio per il debitore e determina l'estinzione dell'obbligazione.È proprio tale attitudine a incidere direttamente sulla sorte del rapportoobbligatorio che conferisce rilevanza giuridica alla qualità considerata dall'art.1188 cod. civ.Ne consegue che la qualità falsamente attribuita dal ricorrente non può esseredegradata a mera qualificazione di fatto. L'imputato, infatti, non si è attribuito ungenerico ruolo di collaborazione o di intermediazione, ma si è accreditato cometitolare di una posizione che, ove realmente esistente, sarebbe stata idonea alegittimare la riscossione della somma dovuta e a determinare l'effetto estintivodell'obbligazione gravante sul debitore.È dunque proprio la capacità della qualità abusivamente spesa di incideredirettamente sulla posizione giuridica del terzo e sugli effetti dell'adempimento arenderla riconducibile alla nozione di «qualità cui la legge attribuisce effettigiuridici» contemplata dall'art. 494 cod. pen.2.3. Per la medesima ragione non è pertinente il richiamo alla pronuncia diquesta Corte (Sez. 2, n. 29636 del 20 luglio 2020, Rv. 279855; si vedano, tra letante pronunzie conformi, anche n. 16673 del 2016 rv. 266721 - 01, n. 41686 del2010 rv. 248817 - 01), relativa all'attribuzione delle qualifiche di «marinaio» e«gioielliere».In quel caso, infatti, venivano in rilievo qualificazioni personali alle qualil'ordinamento non ricollegava specifiche conseguenze giuridiche nei rapporti con iterzi; nella vicenda in esame, invece, l'agente ha falsamente assunto unaposizione soggettiva che il legislatore individua espressamente come idonea aprodurre effetti diretti sul rapporto obbligatorio.2.4. Deve altresì escludersi la dedotta violazione del divieto di analogia inmalam partem.La riconducibilità della condotta contestata all'art. 494 cod. pen. nonpresuppone alcuna estensione analogica della fattispecie incriminatrice, ma derivadall'applicazione del criterio selettivo espressamente previsto dalla disposizione,che attribuisce rilevanza penale alla falsa spendita di una qualità alla qualel'ordinamento ricollega effetti giuridici.Nel caso in esame tali effetti trovano – come si è detto- un espressofondamento nell'art. 1188 cod. civ., che riconosce alla persona designata dalcreditore il potere di ricevere validamente il pagamento con conseguente efficacialiberatoria per il debitore.L'operazione interpretativa compiuta dai giudici di merito si sviluppa pertantointeramente entro i confini semantici della previsione incriminatrice, senza alcunaindebita estensione analogica della stessa.2.5. Né assume rilievo il carattere occasionale dell'incarico vantato dalricorrente.La rilevanza della qualità considerata dall'art. 1188 cod. civ. non dipendeinfatti dalla stabilità del rapporto intercorrente tra il creditore e il soggettoincaricato della riscossione.La norma non richiede l'esistenza di un rapporto organico, professionale ocontinuativo, ma attribuisce efficacia giuridica alla stessa designazione delsoggetto legittimato a ricevere la prestazione. Anche un incarico conferito per ilcompimento di una singola operazione di riscossione è pertanto idoneo a integrarequella posizione soggettiva cui l'ordinamento ricollega l'effetto liberatorio delpagamento.Ne consegue che la natura occasionale dell'incarico non esclude la rilevanzagiuridica della qualità abusivamente vantata, poiché ciò che assume rilievo è lafunzione svolta nell'ambito del rapporto obbligatorio e non la durata o la stabilitàdel titolo che la giustifica.2.6. Parimenti infondato è l'assunto secondo cui il pagamento ricevutodall'imputato sarebbe comunque privo di efficacia liberatoria, in quanto questi nonera né creditore né rappresentante del creditore.L'argomento non considera che l'art. 1188 cod. civ. contempla, accanto alcreditore e al suo rappresentante, anche la distinta figura della persona indicatadal creditore per ricevere la prestazione.Come già osservato, il cosiddetto adiectus solutionis causa non coincide conil rappresentante, poiché la sua legittimazione a ricevere il pagamento derivadirettamente dalla designazione operata dal creditore e non dall'attribuzione di unpotere rappresentativo.Proprio l'efficacia liberatoria che l'ordinamento riconnette all'adempimentoeseguito nei confronti di tale soggetto dimostra che la qualità abusivamentevantata dal ricorrente integra pienamente una qualità cui la legge attribuisce effettigiuridici.2.7. Né può trovare accoglimento la censura relativa alla mancatavalorizzazione del pregresso rapporto di conoscenza tra il ricorrente e la personaoffesa.Il delitto di sostituzione di persona si perfeziona nel momento in cui ildestinatario della condotta venga tratto in errore mediante l'altrui falsanecessario che il vantaggio perseguito dall'agente venga effettivamenteconseguito, trattandosi di elemento che attiene esclusivamente al dolo specificodel reato (in tal senso la già citata Sez. 5, n. 11087 del 15/12/2014).L'errore richiesto dalla fattispecie può, pertanto, riguardare non solo l'identitàpersonale del soggetto agente, ma anche la titolarità della qualità della quale eglisi accredita.Ne consegue che l'esistenza di un precedente rapporto personale tra autoredel fatto e persona offesa non è di per sé incompatibile con la configurabilità delreato, poiché l'inganno può efficacemente cadere sulla legittimazione giuridica chel'agente pretende di possedere.Nel caso di specie, l'errore indotto non ha riguardato l'identificazione fisica delricorrente, bensì la sua asserita qualità di soggetto autorizzato dal creditore allariscossione del pagamento, qualità che il debitore ha ritenuto esistente e in forzadella quale ha eseguito la prestazione.2. Il rigetto del ricorso comporta la condanna dell’Alluto al pagamento dellespese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così è deciso, 02/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRiccardo [OSCURATO:PERSONA]