CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30552/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
13/08/1996 avverso la sentenza del 07/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];153/RG. 43699 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata per evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è generico e meramente reiterativo di quello d'appello, disatteso dai giudici del gravame che con motivazione completa hanno escluso la sussistenza dell'art.131-bis, cod. pen. (pag. 1) in base all'essere stato accertato il fatto soltanto dalla visione di fotogrammi di telecamere di sorveglianza che ritraevano l'imputato all'atto di commettere un furto negli uffici della polizia municipale e all'essere pluripregiudicato anche per delitti di analoga natura. Anche il secondo motivo di ricorso è generico in quanto non tiene conto degli argomenti contenuti a pagina 2 della sentenza in cui la recidiva è stata motivata in base ai numerosi precedenti penali e l'evasione costituisce la dimostrazione dell'assoluta indifferenza alle precedenti condanne Inoltre, è stato escluso che l'imputato meritasse un'ulteriore mitigazione della pena, con applicazione delle circostanze attenuanti generiche, che, come è noto, non costituiscono un diritto, in assenza di elementi positivamente valutabili; ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q P.Q.M