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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 maggio 2026

Cassazione n. 22476/2026

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a Corte d'appello di Torinodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e la memoriadifensiva del 7 maggio 2026 con cui la difesa ha insistito per la rimessione del ricorso allaSezione ordinaria argomentando in particolare sui motivi inerenti all’art. 131-bis c.p. e alleritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e ilvizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità, non è consentito in sede dilegittimità in quanto si risolve nella reiterazione di profili di censura che rinvengono nellasentenza impugnata la quale ha indicato plurimi e convergenti elementi dimostrativi dellaconsapevole responsabilità dell’imputato in ordine all’ordito truffaldino dallo stessoprogrammato e realizzato (v. pag. 3);ritenuto, altresì, che ad una giudizio di manifesta infondatezza deve pervenirsiriguardo alle ulteriori censure spiegate, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio dimotivazione, in ordine al diniego tanto della causa speciale di non punibilità di cui all’art.131-bis cod. pen. che delle circostanze attenuanti generiche, posto che il giudizio didisvalore espresso dalla Corte di merito si avvale dell’indicazione di plurimi e coerentielementi ostativi (v. pag. 4);che, peraltro, su tali profili di ricorso deve darsi atto della tardività della memoriadifensiva tenuto conto che non è stato osservato il termine di quindici giorni stabilito dall’art.611 prima parte c.p.p. e che comunque il dato del modesto valore del danno risulta confutatoin sentenza, oltre richiamandosi altri elementi di disvalore espressivi di abitualità e gravitàdel reato e di capacità a delinquere;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremilain favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Corte d'appello di Torinodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e la memoriadifensiva del 7 maggio 2026 con cui la difesa ha insistito per la rimessione del ricorso allaSezione ordinaria argomentando in particolare sui motivi inerenti all’art. 131-bis c.p. e alleritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e ilvizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità, non è consentito in sede dilegittimità in quanto si risolve nella reiterazione di profili di censura che rinvengono nellasentenza impugnata la quale ha indicato plurimi e convergenti elementi dimostrativi dellaconsapevole responsabilità dell’imputato in ordine all’ordito truffaldino dallo stessoprogrammato e realizzato (v. pag. 3);ritenuto, altresì, che ad una giudizio di manifesta infondatezza deve pervenirsiriguardo alle ulteriori censure spiegate, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio dimotivazione, in ordine al diniego tanto della causa speciale di non punibilità di cui all’art.131-bis cod. pen. che delle circostanze attenuanti generiche, posto che il giudizio didisvalore espresso dalla Corte di merito si avvale dell’indicazione di plurimi e coerentielementi ostativi (v. pag. 4);che, peraltro, su tali profili di ricorso deve darsi atto della tardività della memoriadifensiva tenuto conto che non è stato osservato il termine di quindici giorni stabilito dall’art.611 prima parte c.p.p. e che comunque il dato del modesto valore del danno risulta confutatoin sentenza, oltre richiamandosi altri elementi di disvalore espressivi di abitualità e gravitàdel reato e di capacità a delinquere;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremilain favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22476/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris