CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41756/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia del 26 giugno 2016 che, per quanto di interesse in questa sede, all'esito del giudizio abbreviato aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto in abitazione aggravato dalla violenza sulle cose e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla aggravante e, quanto a [OSCURATO:PERSONA], anche alla recidiva reiterata, li aveva condannati alla pena di giustizia; - che il ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in quanto estremamente generico; - che il primo ed il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili perché volti a sollevare censure di fatto ed ad invocare una rivalutazione del materiale istruttorio non consentita in questa sede di legittimità; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i