CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 10071/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 8980/2017proposto da: Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12. - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA].CO. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nella persona del legale rappresentante pro tempore -intimata - avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d el la CAMPANIA, n. 9 500 /201 6 , depositata in data 2 8 ottobre 201 6 , non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 5 gennaio 2023dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. L'Agenzia delle Entrate , con avviso di accertamento n. TF303905452/2013, notificato il 26 novembre 2013, relativo all'anno d'imposta 2008, aveva accertato una maggiore ritenuta di euro 40.483,00, pari al 12,5% dei ricavi accertati in capo ai due soci non qualificati ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), oltre sanzioni, in ragione della loro partecipazione nella [OSCURATO:SOCIETA]. cui era stato notificato l'avviso di accertamento n. TF303905435/2013. 2.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Napoli, con la sentenza n. 12478/33/2015 del 21 maggio 2015, aveva rigettato il ricorso presentato dalla [OSCURATO:SOCIETA]., tenuto conto che con sentenza n. 25609/15/2014 della Commissione tributaria provinciale era già stato rigettato il ricorso proposto dalla società, che non aveva inteso definire l'accertamento con adesione, rigettava il ricorso, condannando la società ricorrente al pagamento delle spese dilite. 3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale , sull'appello proposto dalla società DA.CO. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ha accolto il gravame, affermando che: -) [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, con la sentenza n. 25609/15/2014, emessa in data 26 ottobre 2015, aveva riformato la decisione di primo grado pronunciata nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., affermando la illegittimità dell'avviso di accertamento n. TF3030905435/2013 con cui erano stati contestati alla società contribuenti maggiori ricavi per euro674.720,00 per il medesimo anno di imposta (2008);-) poiché con il verbale di accertamento impugnato in questa sede l'Ufficio aveva inteso imputare a ciascun socio gli utili, in proporzione della propria quota di partecipazione societaria, ne discendeva che anche il presente appello meritava accoglimento, non essendo legittima la pretesa tributaria ivi azionata, il che assorbiva ogni ulteriore questione . 4.L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a duemotivi. 5. La società DA.CO. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente in violazione dell'art. 132, comma 2, cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma primo, nn. 3 o 4, cod. proc. civ.. Apparivaevidente il vizio di motivazione meramente apparente per relatio acritica ad altra sentenza, ossia senza illustrazione di valutazioni autonome sulle ragioni della illegittimità dell'accertamento impugnato. 1.1 Il motivo è infondato. 1.2 Ed invero, questa Corte ha affermato che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture(Cass., 5 luglio 2022, n. 21302). 1.3 Ciò premesso, nel caso i n esame, non sussiste il vizio di motivazione apparente, avendo i giudici di secondo grado affermato che l'appello proposto dalla società contribuenteera fondato, perché la sentenza n. 25609/15/2014, emessa in data 26 ottobre 2015, aveva affermato la ille gittimità dell'avviso di accertamento n. TF3030905435/2013 con cui erano stati contestatialla società [OSCURATO:SOCIETA]. maggiori ricavi per euro 674.720,00 per l' anno di imposta (2008) e che la pretesa azionata non era legittima, avendo l'Ufficio imputatoa ciascun socio gli utili, in proporzione della propria quota di partecipazione societaria (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata). 1.4Si tratta di una motivazione che, seppure stringata, è esistente e sufficiente ad evidenziare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione 2.Il secondo mezzo deduce la violazione dell'art. 295 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma primo, nn. 3 o 4 , cod . proc. civ. . L a reale sentenza posta a base dell'accoglimento dell'appello era la n. 9423/01/15, depositata il 2 novembre 2015 , e non quella n. 25609/15/2014, erroneamente richiamata e, peraltro, inesistente nel ruolo delle cause per l'anno 2015. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale avrebbe dovuto attendere il passaggio in giudicato della sentenza n. 9423/1/15 avente ad oggetto, all'evidenza, un giudizio pregiudicante l'attuale nel quale si dibatteva della legittimità dell'accertamento della maggiore ritenuta pari al 12,5% nei confronti dei due soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proprio in considerazione dei maggiori ricavi accertati nei confronti della società con l'avviso n. TF3030905435/2013. Infatti anche nella presente lite l'accertamento tributario di maggiori ricavi nei confronti della società costituiva un indispensabile antecedente logico-giuridico di quello attinente alle maggiori ritenute omesse di effettuare dalla stessa società sui redditi di partecipazione imputati i soci. Non essendosi conformata a detto principio la sentenza andava cassata con rinvio.2.1Il motivo è fondato. 2.2Sebbene la giurisprudenza di questa Corte ritenga che tra la società di capitali e il socio che ricevano, la prima, un avviso di accertamento di maggiori utili extrabilancio conseguiti e, il secondo, un avviso di ricevimento di maggiori utili a lui distribuiti pro quota, non ricorra un caso di litisconsorzio necessario, si ammette tuttavia un rapporto di dipendenza tra le sorti dell’avviso di accertamento a carico della società e quello emesso a carico del socio, con la conseguenza che il giudicato nei confronti della società (o comunque l’irrevocabilità dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società) non può non spiegare effetti riflessi nei confronti del socio (cfr. Cass., 15 marzo 2022, n. 8480, in motivazione; Cass., 26 gennaio 2021, n. 1574) E' stato, inoltre, affermato che in tema di redditi da partecipazione in società di capitali a base ristretta, ogni qual volta vi sia pendenza separata dei giudizi relativi all'accertamento del maggior reddito contestato alla società di capitali e di quello di partecipazione conseguentemente contestato al singolo socio si impone la sospensione ex art. 295 cod. proc. civ., applicabile al giudizio tributario in forza dell'art. 1 del decreto legislativo n. 546 del 1992 , in attesa del passaggio in giudicato della sentenza emessa nei confronti della società, costituente l'antecedente logico-giuridico non solo nelle ipotesi di controversie su contestazioni di utili extracontabili ma in tutti i casi di contestazione rivolti alla compagine sociale relativi ai maggiori redditi derivanti da ricavi non dichiarati o da costi non sostenuti(Cass., 26 gennaio 2021, n. 1574; Cass., 31 gennaio 2011, n. 2214). La sospensione pertanto s'impone ogni qual volta vi sia pendenza separata di procedimenti relativi all'accertamento del maggior reddito contestato ad una società di capitali e di quello di partecipazione conseguentemente contestato al singolo socio, in attesa del passaggio in giudicato della sentenza emessa nei confronti della società (Cass., 31 ottobre 2014, n. 23323; Cass., 7 marzo 2016, n. 4485).I principi dispensati riguardano dunque non solo ipotesi di controversie su contestazioni di utili extracontabili, ma più in generale tutti i casi di contestazioni rivolte alla compagine sociale, che siano relativi ai maggiori redditi derivanti da ricavi non dichiarati o da costi non sostenuti (Cass., 26 gennaio 2021, n. 1574, citata) 2.3 Ciò posto, n ella sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale, come già rilevato, ha dichiarato che nel giudizio pendente tra la società [OSCURATO:SOCIETA]. e l'Agenzia delle entrate i giudici tributari aveva no accolto il ricorso della società contribuente, annullando l'avviso di accertamento. A tale riscontro ha fatto seguire, quale conseguenza, che anche l'appello proposto sempre dalla società contribuente, ma avverso l'avviso di accertamento riguardanti i ricavi accertati in capo ai due soci non qualificati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], doveva essere accolto per il venir meno del presupposto impositivo di maggior reddito di partecipazione in capo ai singoli soci, in conseguenza della rilevata inesistenza del maggior reddito accertato in capo alla società. Così decidendo, e pur nella consapevolezza che la statuizione intervenuta tra l'Ufficio e la società contribuente non fosse definitiva e, dunque , non fosse passata in giudicato, il giudice regionale non ha tenuto conto dei principi di diritto sopra illustrati. Egli, infatti , doveva considerare che l'assenza di definitività dell'accertamento costituente l'antecedente logico-giuridico (controversia tra società e Agenzia delle entrate in ordine al maggior reddito sociale) impediva di decidere sulle questioni afferentil'odierna controversia, e che invece ricorrevano i presupposti per provvedere alla sospensione necessaria del processo, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., e dell'art. 1 del decreto legislativon. 546 del 1992. 3.In conclusione, va accolto il secondo motivo e va rigettato il primo; la sentenza impugnata va cassata, in relazione al motivo accolto, e il giudizio va rinviato alla Corte di Giustizia di secondo grado della Campania, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il secondomotivo e rigetta il primo . Cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte di Giustizia di second