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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27183/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2022 del TRIBUNALE di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Lecce ha condannato Im- pellizzeri Carlo alla pena, condizionalmente sospesa, di euro settemilacinquecento di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 7, C.d.S..

2. L'Impellizzeri, a mezzo del proprio difensore, propone appello - convertito ex art. 591 cod. proc. pen. in ricorso per Cassazione - avverso la suindicata sentenza, proponendo due motivi di impugnazione.

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di re- sponsabilità.

Si sottolinea che la distanza temporale tra le date della sentenza del Giudice di Pace di annullamento del provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida e la data del fatto costituiva conseguenza della nota prassi per cui il titolo di guida è appreso nel momento della contestazione dell'infrazione al C.d.S. e, succes- sivamente, l'organo prefettizio notifica il provvedimento definitivo che può essere gravato da ricorso.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen..

3. Con riferimento al primo motivo di ricorso, va rilevato che il dato dell'annul- lamento del provvedimento di sospensione della patente di guida appare del tutto irrilevante alla luce del tenore dell'imputazione in oggetto (rifiuto dell'Impellizzeri di sottoporsi agli accertamenti di cui all'art. 186, commi 3, 4 e 5, disposti dagli organi di P.G., essendovi motivo di ritenere che si trovasse in stato di alterazione psico- fisica).

4. In ordine al secondo motivo di ricorso, va osservato che la Corte territoriale non ha concesso le circostanze attenuanti generiche in considerazione dei precedenti penali e delle modalità del fatto (incidente con feriti).

Il ricorrente si limita ad invocare genericamente l'esigenza di mitigare la pena, senza formulare rilievi proponibili in sede di legittimità.

5. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 27 febbrai

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2022 del TRIBUNALE di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Lecce ha condannato Im- pellizzeri Carlo alla pena, condizionalmente sospesa, di euro settemilacinquecento di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 7, C.d.S.. 2. L'Impellizzeri, a mezzo del proprio difensore, propone appello - convertito ex art. 591 cod. proc. pen. in ricorso per Cassazione - avverso la suindicata sentenza, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di re- sponsabilità. Si sottolinea che la distanza temporale tra le date della sentenza del Giudice di Pace di annullamento del provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida e la data del fatto costituiva conseguenza della nota prassi per cui il titolo di guida è appreso nel momento della contestazione dell'infrazione al C.d.S. e, succes- sivamente, l'organo prefettizio notifica il provvedimento definitivo che può essere gravato da ricorso. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen.. 3. Con riferimento al primo motivo di ricorso, va rilevato che il dato dell'annul- lamento del provvedimento di sospensione della patente di guida appare del tutto irrilevante alla luce del tenore dell'imputazione in oggetto (rifiuto dell'Impellizzeri di sottoporsi agli accertamenti di cui all'art. 186, commi 3, 4 e 5, disposti dagli organi di P.G., essendovi motivo di ritenere che si trovasse in stato di alterazione psico- fisica). 4. In ordine al secondo motivo di ricorso, va osservato che la Corte territoriale non ha concesso le circostanze attenuanti generiche in considerazione dei precedenti penali e delle modalità del fatto (incidente con feriti). Il ricorrente si limita ad invocare genericamente l'esigenza di mitigare la pena, senza formulare rilievi proponibili in sede di legittimità. 5. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 27 febbrai
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