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CassazionedecretoSezione LDecisione del 26 gennaio 2024

Cassazione n. 09592/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso 16850-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25/b, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 14/2024 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 26/01/2024 R.G.N. 127/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/02/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.16850/2024 Ud.28/02/2025 CC Rilevato che

1. [OSCURATO:PERSONA] , con il ricorso introduttivo del giudizio deduceva di essere titolare di pensione di vecchiaia anticipata a far tempo dal mese di marzo 2003 a carico della Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti e lamentando di avere subito la trattenuta del «Contributo di solidarietà» sulle rate di pensione, chiedeva al Tribunale di Perugia di dichiarare l’illegittimità delle dette trattenute perché disposte in violazione dell’articolo 3 della legge n. 335 del 1995 - come modificato dalla legge n. 296 del 2006, dal decreto legge n. 98 del 2011 convertita in legge n. 111 del 2011 e interpretato dalla legge n. 147 del 2013 - con particolare riferimento all’art. 22 del regolamento della C.N.P.A.D.C. approvato con Decreto Ministeriale del 14.7.2004, alla delibera del C.N.P.A.D.C.n. 4 del 2008 per il quinquennio 2009 – 2013, successivamente replicata con delibera n. 3 del 27 giugno 2013 per il quinquennio 2014- 2018. [OSCURATO:PERSONA] di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti (d’ora innanzi Cassa) si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda.

Il Tribunale di Perugia, con la sentenza n. 23/2023 ha accolto la domanda, ha dichiarato illegittime le trattenute a titolo di fondo di solidarietà e ha condannato la Cassa alla restituzione.

2. Avverso detta sentenza proponeva appello la Cassa. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’impugnazione.

La Corte di appello di Perugia con la sentenza n. 14/2024 depositata il 26.1.2024 rigettava il gravame.

3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Cassa, con impugnazione articolata su tre strumenti. [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto rituale notifica del ricorso ed è rimasto intimato.

4. [OSCURATO:PERSONA] delegato depositava proposta di definizione ex art. 380-bis c.p.c..

Parte ricorrente chiedeva la decisione della causa.

Veniva fissata l’udienza del 28.2.2025.

La parte ricorrente depositava memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..

6. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 28/02/2025.

Considerato che

1. Con il primo motivo di ricorso la Cassa deduce violazione dell’art. 2, d.lgs. n. 30/06/1994, n. 509 in combinato disposto con l’art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e con la delibera della medesima Cassa del 27/06/2013; violazione degli artt. 3, comma 12, legge 08/08/1995, n. 335; 1, comma 763, l. 27/12/2006, n. 296; 1, comma 488, l. 27/12/2013, n. 147; 24, comma 24, d.l. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011; 3, 23 e 38 Cost, tutti in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..

In sostanza, la parte ricorrente deduce erroneità della sentenza nella parte in cui ha dichiarato illegittimo il contributo di solidarietà.

1.1. Con il secondo motivo di ricorso la Cassa deduce violazione degli artt. 1, legge 27/12/2013, n. 147; 3, comma 12, legge 08/08/1995, n. 335; 1, comma 763, legge 27/12/2006, n. 296; 2, d.lgs. 30/06/1994, n. 509 in combinato disposto con l’art. 22 del regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa e successive delibere, tutti in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..

1.2. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente perché mirano entrambi ad affermare l’erroneità della sentenza, alla luce del quadro normativo di rilievo, nella parte in cui ha ritenuto illegittimo il contributo di solidarietà imposto dalle citate disposizioni del regolamento della Cassa, valorizzandosi in tal senso il principio che consente ad atti avente forza di legge di limitare il diritto soggettivo alla pensione, l’autonomia normativa della Cassa, la natura di atto avente forza di legge del regolamento della Cassa, il limite dell’equilibrio finanziario della Cassa e del rispetto del principio di ragionevolezza e del contemperamento degli interessi di tutti gli iscritti alla Cassa anche per la salvaguardia delle nuove generazioni.

1.3. Essi sono manifestamente infondati.

Circa l’illegittimità del contributo di solidarietà in questione sussiste un consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte che ha esaminato tutte le disposizioni invocate dalla parte ricorrente.

In tal senso si consideri che: «inmateria di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza dei DottoriCommercialisti) non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, uncontributo di solidarietà) su un tratta mento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro ratae diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genusdelle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore» (Cass. 10/12/2018, n. 31875 e, di seguito, fino ai più recenti arresti quali Cass.20684/2024; Cass. 20694/2024; 20710/2024 che confermano l’orientamento consolidato quale diritto vivente).

A questo orientamento il Collegio intende dare continuità anche richiamando le argomentazioni più ampiamente spese nella motivazione delle decisioni richiamate, che valgono a ricostruire il quadro normativo di rilievo, innanzi richiamato, ed a confermare l’illegittimità del contributo di solidarietà applicato dalla Cassa ricorrente.

2. Con il terzo motivo di ricorso la Cassa deduce violazione dell’art. 1, l. 27.12.2013, n. 147, degli artt. 2946 e 2948, cod. civ.; violazione dell’art. 129, R.d.l. 04/10/1935, n. 1827 e dell’art. 47-bis, d.p.r. 30/04/1970, n. 639, tutti in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..

La sentenza impugnata sarebbe viziata nella parte in cui la Corte d’Appello ha confermato la decisione di primo grado anche con riguardo alla prescrizione applicabile alla fattispecie, ritenendo invocabile quella ordinaria decennale anziché quella quinquennale eccepita dalla Cassa.

2.1. Il terzo motivo di ricorso èanch’esso manifestamente infondato.

Assume in proposito rilievo il seguente principio di diritto: in materia di previdenza obbligatoria (quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994) laprescrizione quinquennale prevista dall'art.2948, n. 4, c.c. - così come dall'art. 129 del R.d.l. n. 1827 del 1935 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinariaprescrizione decennale di cui all'art.2946 c.c. (nella specie, la Corte ha affermato che l'azione di restituzione delle trattenute operate sulla pensione dalla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza a favore dei dottori commercialisti a titolo dicontributo di solidarietà è soggetta al termine diprescrizione decennale, non essendo i ratei trattenuti liquidi ed esigibili) (Cass. 25/10/2022, n.31527).

3. Il ricorso deve, allora, essere dichiarato inammissibile perché la sentenza impugnata ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento dellastessa.

4. Non vi è luogo alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese, stante la mancata costituzione della controparte.

4.1. Riguardo alle sanzioni previste dall’ultimo comma dell’art. 380-bis c.p.c., stante l’esito giudiziale del tutto conforme alla proposta di definizione accelerata, sussistono i presupposti per l’applicazione del quarto comma dell’art. 96 c.p.c. con la condanna del ricorrente alla sanzione da versare alla Cassa delle Ammende, liquidata come in dispositivo.

In difetto di costituzione del controricorrente e di condanna alle spese non vi è luogo ai provvedimenti di cui all’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ..

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di Euro 2.500,00; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 16850-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25/b, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 14/2024 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 26/01/2024 R.G.N. 127/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/02/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.16850/2024 Ud.28/02/2025 CC Rilevato che 1. [OSCURATO:PERSONA] , con il ricorso introduttivo del giudizio deduceva di essere titolare di pensione di vecchiaia anticipata a far tempo dal mese di marzo 2003 a carico della Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti e lamentando di avere subito la trattenuta del «Contributo di solidarietà» sulle rate di pensione, chiedeva al Tribunale di Perugia di dichiarare l’illegittimità delle dette trattenute perché disposte in violazione dell’articolo 3 della legge n. 335 del 1995 - come modificato dalla legge n. 296 del 2006, dal decreto legge n. 98 del 2011 convertita in legge n. 111 del 2011 e interpretato dalla legge n. 147 del 2013 - con particolare riferimento all’art. 22 del regolamento della C.N.P.A.D.C. approvato con Decreto Ministeriale del 14.7.2004, alla delibera del C.N.P.A.D.C.n. 4 del 2008 per il quinquennio 2009 – 2013, successivamente replicata con delibera n. 3 del 27 giugno 2013 per il quinquennio 2014- 2018. [OSCURATO:PERSONA] di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti (d’ora innanzi Cassa) si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda. Il Tribunale di Perugia, con la sentenza n. 23/2023 ha accolto la domanda, ha dichiarato illegittime le trattenute a titolo di fondo di solidarietà e ha condannato la Cassa alla restituzione. 2. Avverso detta sentenza proponeva appello la Cassa. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’impugnazione. La Corte di appello di Perugia con la sentenza n. 14/2024 depositata il 26.1.2024 rigettava il gravame. 3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Cassa, con impugnazione articolata su tre strumenti. [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto rituale notifica del ricorso ed è rimasto intimato. 4. [OSCURATO:PERSONA] delegato depositava proposta di definizione ex art. 380-bis c.p.c.. Parte ricorrente chiedeva la decisione della causa. Veniva fissata l’udienza del 28.2.2025. La parte ricorrente depositava memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. 6. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 28/02/2025. Considerato che 1. Con il primo motivo di ricorso la Cassa deduce violazione dell’art. 2, d.lgs. n. 30/06/1994, n. 509 in combinato disposto con l’art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e con la delibera della medesima Cassa del 27/06/2013; violazione degli artt. 3, comma 12, legge 08/08/1995, n. 335; 1, comma 763, l. 27/12/2006, n. 296; 1, comma 488, l. 27/12/2013, n. 147; 24, comma 24, d.l. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011; 3, 23 e 38 Cost, tutti in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. In sostanza, la parte ricorrente deduce erroneità della sentenza nella parte in cui ha dichiarato illegittimo il contributo di solidarietà. 1.1. Con il secondo motivo di ricorso la Cassa deduce violazione degli artt. 1, legge 27/12/2013, n. 147; 3, comma 12, legge 08/08/1995, n. 335; 1, comma 763, legge 27/12/2006, n. 296; 2, d.lgs. 30/06/1994, n. 509 in combinato disposto con l’art. 22 del regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa e successive delibere, tutti in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. 1.2. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente perché mirano entrambi ad affermare l’erroneità della sentenza, alla luce del quadro normativo di rilievo, nella parte in cui ha ritenuto illegittimo il contributo di solidarietà imposto dalle citate disposizioni del regolamento della Cassa, valorizzandosi in tal senso il principio che consente ad atti avente forza di legge di limitare il diritto soggettivo alla pensione, l’autonomia normativa della Cassa, la natura di atto avente forza di legge del regolamento della Cassa, il limite dell’equilibrio finanziario della Cassa e del rispetto del principio di ragionevolezza e del contemperamento degli interessi di tutti gli iscritti alla Cassa anche per la salvaguardia delle nuove generazioni. 1.3. Essi sono manifestamente infondati. Circa l’illegittimità del contributo di solidarietà in questione sussiste un consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte che ha esaminato tutte le disposizioni invocate dalla parte ricorrente. In tal senso si consideri che: «inmateria di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza dei DottoriCommercialisti) non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, uncontributo di solidarietà) su un tratta mento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro ratae diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genusdelle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore» (Cass. 10/12/2018, n. 31875 e, di seguito, fino ai più recenti arresti quali Cass.20684/2024; Cass. 20694/2024; 20710/2024 che confermano l’orientamento consolidato quale diritto vivente). A questo orientamento il Collegio intende dare continuità anche richiamando le argomentazioni più ampiamente spese nella motivazione delle decisioni richiamate, che valgono a ricostruire il quadro normativo di rilievo, innanzi richiamato, ed a confermare l’illegittimità del contributo di solidarietà applicato dalla Cassa ricorrente. 2. Con il terzo motivo di ricorso la Cassa deduce violazione dell’art. 1, l. 27.12.2013, n. 147, degli artt. 2946 e 2948, cod. civ.; violazione dell’art. 129, R.d.l. 04/10/1935, n. 1827 e dell’art. 47-bis, d.p.r. 30/04/1970, n. 639, tutti in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. La sentenza impugnata sarebbe viziata nella parte in cui la Corte d’Appello ha confermato la decisione di primo grado anche con riguardo alla prescrizione applicabile alla fattispecie, ritenendo invocabile quella ordinaria decennale anziché quella quinquennale eccepita dalla Cassa. 2.1. Il terzo motivo di ricorso èanch’esso manifestamente infondato. Assume in proposito rilievo il seguente principio di diritto: in materia di previdenza obbligatoria (quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994) laprescrizione quinquennale prevista dall'art.2948, n. 4, c.c. - così come dall'art. 129 del R.d.l. n. 1827 del 1935 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinariaprescrizione decennale di cui all'art.2946 c.c. (nella specie, la Corte ha affermato che l'azione di restituzione delle trattenute operate sulla pensione dalla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza a favore dei dottori commercialisti a titolo dicontributo di solidarietà è soggetta al termine diprescrizione decennale, non essendo i ratei trattenuti liquidi ed esigibili) (Cass. 25/10/2022, n.31527). 3. Il ricorso deve, allora, essere dichiarato inammissibile perché la sentenza impugnata ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento dellastessa. 4. Non vi è luogo alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese, stante la mancata costituzione della controparte. 4.1. Riguardo alle sanzioni previste dall’ultimo comma dell’art. 380-bis c.p.c., stante l’esito giudiziale del tutto conforme alla proposta di definizione accelerata, sussistono i presupposti per l’applicazione del quarto comma dell’art. 96 c.p.c. con la condanna del ricorrente alla sanzione da versare alla Cassa delle Ammende, liquidata come in dispositivo. In difetto di costituzione del controricorrente e di condanna alle spese non vi è luogo ai provvedimenti di cui all’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di Euro 2.500,00; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pre
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