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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 25 agosto 2026

Cassazione n. 24765/2026

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laudio, rappresentato e difeso, per procuraspeciale in atti, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec:[OSCURATO:EMAIL]);- controricorrente -controNumero registro generale 11757/2025Numero sezionale 152/2026Numero di raccolta generale 24765/2026Data pubblicazione 25/08/2026SILENZI Giulio, rappresentato e difeso, per procura speciale in atti,dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec:[OSCURATO:EMAIL]);- controricorrente -controPROCURATORE GENERALE Rappresentante Pubblico Ministero pressola [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -e controMELATINI [OSCURATO:PERSONA], RINALDELLI [OSCURATO:PERSONA], PASSARELLI Marco,MACERATA;- intimati -avverso la sentenza della Corte dei Conti, II Sez. giurisd. centr.d’appello di Roma n. 56/2025, depositata il 17/03/2025;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 aprile 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] veniva sottoposto a giudizio contabile perdanno erariale per avere, quale Presidente del C.d.A. della Civita.Ss.r.l., società in house, interamente partecipata dal Comune diCivitanova Marche ed affidataria del servizio di accertamento eriscossione dei tributi comunali, omesso di riscuotere dall’AziendaSanitaria [OSCURATO:PERSONA] (ASUR) Marche la tassa rifiuti per gli anni dal2006 al 2011 e la TARSU per l’anno 2012, avendo disposto, nella suaqualità, la temporanea sospensione dell’invio degli avvisi diaccertamento, divenuti definitivi per mancata impugnazione, all’ICAs.r.l..

Quest’ultima era la società che avrebbe dovuto provvedere allanotifica dell’ingiunzione di pagamento; l’invio ad essa era stato sospesononostante l’approssimarsi del termine decadenziale del diritto diriscossione del credito, poi effettivamente maturato, tanto daNumero registro generale 11757/2025Numero sezionale 152/2026Numero di raccolta generale 24765/2026Data pubblicazione 25/08/2026determinare l’annullamento in autotutela dell’ingiunzione fiscalerelativa agli anni 2006-2012 - tardivamente notificata - con laconseguente estinzione del giudizio tributario promosso dall’ASURMarche avverso la predetta ingiunzione fiscale.2.

Per i medesimi fatti il Comune di [OSCURATO:PERSONA], svolgendoin via surrogatoria, quale socio unico della Civita.S s.r.l., anche azionesociale di responsabilità, promuoveva nei confronti del Brandonigiudizio civile di risarcimento danni dinanzi al Tribunale di Ancona,Sezione specializzata per le imprese.2.1.

In tale giudizio, a seguito di eccezione sollevata dai convenuti,di difetto di giurisdizione del giudice ordinario per essere lagiurisdizione appartenente al giudice contabile, il Comune proponevaex art. 41 c.p.c. regolamento preventivo di giurisdizione per sentiredichiarare, sul presupposto del carattere concorrente dell’azionecontabile con le azioni previste dagli artt. 2395 c.c. e 2476 c.c., lagiurisdizione del giudice ordinario, quantomeno in via concorrente conil giudice contabile.3.

Il regolamento veniva deciso da queste Sezioni unite conordinanza n. 20297 del 23 luglio 2024 dichiarativa della giurisdizionedel giudice ordinario.4.

Successivamente, con sentenza n. 56 del 17 marzo 2025 la [OSCURATO:PERSONA], Sezione giurisdizionale d’appello, definiva il giudizio contabilecon la parziale conferma della sentenza di primo grado di condanna delBrandoni al risarcimento del danno erariale, soltanto rideterminato inmisura di poco inferiore a quello disposto dal giudice di primo grado.5.

Avverso tale pronuncia il Brandoni ha proposto ricorso percassazione affidato ad un motivo, incentrato sul difetto di giurisdizionedel giudice contabile, cui hanno replicato con controricorso soltanto ilCorvatta, il Silenzi nonché il Procuratore Generale presso la Corte deiconti.Numero registro generale 11757/2025Numero sezionale 152/2026Numero di raccolta generale 24765/2026Data pubblicazione 25/08/20266.

Con atto del 27 agosto 2025, sulla rilevata manifestainfondatezza del ricorso, è stata formulata proposta di definizioneaccelerata del ricorso ex art. 380-bis cod. proc. civ., a seguito dellaquale il ricorrente ha depositato istanza per la decisione del giudizio.7.

In vista dell’adunanza in camera di consiglio, il ricorrente hadepositato una prima memoria in data 9 marzo 2026 ed una secondamemoria in data 2 aprile 2026, entrambi contenenti richiesta ditrattazione della causa in pubblica udienza; ha depositato memoriaanche il controricorrente [OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Va preliminarmente disattesa l’istanza, avanzata nella primamemoria depositata dal ricorrente e ribadita nella seconda, ditrattazione della causa in pubblica udienza posto che le questioni ingiudizio sono state oggetto di ripetuta disamina da parte di questaCorte, né nella specie si verte in ipotesi di decisioni aventi rilevanzanomofilattica, sicché non ricorrono i presupposti della trattazione dellacausa in pubblica udienza (v. sul punto Cass. Sez.

U n. 14437/2018;Sez.

U n. 8093/2020).1.1.

Sulla specifica questione e proprio con riferimento a giudiziosusseguente ad opposizione a proposta ex art. 380-bis c.p.c., questeSezioni unite si sono già pronunciate affermando il principio secondocui «È manifestamente infondata la questione di legittimitàcostituzionale - in relazione agli artt. 24, 103, 111, 113 e 117 Cost.,nonché dell'art. 47 della Carta dei diritti dell'UE e degli artt. 6 e 13CEDU - dell'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. nella parte in cui stabilisceche, nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsiinammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, inconseguenza dell'istanza di decisione avanzata dal ricorrente, la Corteprocede in camera di consiglio, anziché in pubblica udienza, perché latrattazione camerale soddisfa esigenze di celerità e di economiaprocessuale, costituisce un modello processuale capace di assicurareNumero registro generale 11757/2025Numero sezionale 152/2026Numero di raccolta generale 24765/2026Data pubblicazione 25/08/2026un confronto effettivo e paritario tra le parti (ed è espressione nonirragionevole della discrezionalità riservata al legislatore nellaconformazione degli istituti processuali), garantisce la partecipazionedel Procuratore generale (con la prevista facoltà di rassegnareconclusioni scritte) e non vulnera l'essenza collegiale della giurisdizionedi legittimità (non avendo la proposta carattere decisorio, né dianticipazione di giudizio da parte del relatore)» (Cass. Sez.

U n.19293/2024).2.

Venendo al merito del ricorso, con l’unico motivo il ricorrentededuce la «Violazione e/o falsa applicazione delle norme sullagiurisdizione ai sensi dell'art. 111, comma 8, Cost., art. 207 C.G.C., eart. 362, comma 1, c.p.c., in relazione all'art. 12 del D. lgs. n.175/2016, (Responsabilità degli enti partecipanti e dei componentidegli organi delle società partecipate) e all’art. 2476 c.c.; difetto digiurisdizione della Corte dei Conti nei confronti del Brandoni in qualificae riconoscimento della necessità di procedere all’accertamento di sueeventuali responsabilità per il fatto per cui è processo nel già pendentegiudizio civile citato; violazione del giudicato panprocessuale già resoda codeste Ecc.me Sezioni Unite della Suprema Corte con ordinanza n.20297 del 23 luglio 2024, con violazione degli artt. 111 Cost. e 362c.p.c.; in subordine, si ribadisce l’istanza, sospeso di giudicare, dirimettere gli atti alla Corte costituzionale ritenuta la rilevanza e nonmanifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell’art. 12succitato per violazione degli articoli 3, 24 e 111 Cost., in quanto iprincipi ivi contenuti non consentono l’instaurazione di due distintigiudizi per il medesimo fatto, nei confronti di uno stesso soggetto».2.1.

In buona sostanza, il ricorrente censura la sentenzaimpugnata per avere rigettato l’eccezione di difetto di giurisdizione cheil giudice contabile, richiamando copiosa giurisprudenza di questeSezioni unite, in primis Sez.

U n. 3869/2023, ha, invece, ritenutosussistente nella presente fattispecie, alla luce, innanzitutto, dellaNumero registro generale 11757/2025Numero sezionale 152/2026Numero di raccolta generale 24765/2026Data pubblicazione 25/08/2026natura di società in house della soc.

Civita.S, nonché per il fatto che lapredetta società, indipendentemente dalla natura o meno di società inhouse, aveva operato per conto del Comune di [OSCURATO:PERSONA] qualeconcessionaria di un servizio pubblico, ovvero quello di accertamentoe riscossione dei tributi di spettanza comunale, ed il danno arrecato alpredetto Ente era circostanza che, alla stregua di Cass. Sez.

U n.31755/2019, giustifica il radicamento della giurisdizione contabile.2.2.

Il ricorrente «si duole non solo del difetto c.d. relativo (rectiusinterno) di giurisdizione, essendo la domanda ex art. 2476 c.c. oggettodella delibazione del giudice ordinario, ma anche della contraddizioneformale - negata dall’impugnata sentenza - fra la decisione già assuntada [OSCURATO:PERSONA].me Sezioni Unite, che hanno statuito per la ricorrenzadella giurisdizione ordinaria, e la diversa decisione assunta dalla Cortecontabile», evidenziando come la completa sovrapponibilità delledomande proposte nei due giudizi, civile e contabile, era lesivo delfondamentale principio del ne bis in idem, la cui tutela non potevaessere rinviata alla fase esecutiva.2.3.

Sottopone, quindi, a questa Corte un profilo di «possibilesospetto di incostituzionalità della quanto meno confusa norma cheregola il rapporto tra giurisdizione civile e contabile» (ricorso, pag. 16).3.

Nella prima memoria il ricorrente, sul rilievo che la sentenza diappello della Corte dei conti non è passata in giudicato, essendopendente il presente giudizio, ancorché avente ad oggettoesclusivamente motivi inerenti alla giurisdizione, chiede l’applicazionedello ius superveniens di cui all’art. 1, comma 1, lett. a), n. 5, dellalegge n. 1 del 2026 (c.d.

Legge Foti) che, modificando gli artt. 1 e 3della legge n. 20 del 1994, ha previsto un tetto massimo all’entità deldanno risarcibile che non può eccedere, per ciascun soggetto, l’importodi due annualità del trattamento economico complessivo (compenso oretribuzione) goduto al momento del fatto.

Disposizione applicabile allaNumero registro generale 11757/2025Numero sezionale 152/2026Numero di raccolta generale 24765/2026Data pubblicazione 25/08/2026fattispecie per effetto della norma transitoria di cui all’art. 6, comma 1,della legge n. 1 del 2026.4.

Va preliminarmente esaminata l’eccezione, sollevata daentrambi i controricorrenti, di inammissibilità del ricorso stantel’efficacia panprocessuale dell’ordinanza di questa Corte n.20297/2024, dichiarativa della giurisdizione del giudice ordinario inrelazione alla responsabilità fatta valere dal Comune nei confronti degliamministratori e del sindaco di Civita.S s.r.l. con le azioni socialiesercitate.

L’infondatezza dell’eccezione emerge con evidenza dalrilievo che oggetto del motivo di ricorso è proprio la «violazione delgiudicato panprocessuale già reso da codeste Ecc.me Sezioni Unitedella Suprema Corte con ordinanza n. 20297 del 23 luglio 2024, conviolazione degli artt. 111 Cost. e 362 c.p.c.».5.

Ciò precisato, ritiene questo Collegio che il motivo di ricorso èmanifestamente infondato in ciò condividendo le argomentazioni svoltenella proposta ex art. 380-bis c.p.c. in cui si è correttamente rilevatoche:- «proprio Cass.

S.U. n. 20297/2024, di cui il ricorrente sostienel’efficacia di giudicato in punto di giurisdizione, ha ribadito il principio,assolutamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte,secondo il quale in tema di responsabilità erariale, la giurisdizionecivile e quella penale, da un lato, e la giurisdizione contabile, dall’altro,sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anchequando investono un medesimo fatto materiale, e l’eventualeinterferenza che può determinarsi tra i relativi giudizi poneesclusivamente un problema di proponibilità dell’azione diresponsabilità da far valere davanti alla Corte dei conti, senza dar luogoad una questione di giurisdizione” (Cass., Sez.

Un., 28 novembre 2013,n. 26582; Cass., Sez.

Un., 4 gennaio 2012, n. 11; Cass., Sez.

Un., 22dicembre 2012, n. 27092; Cass., Sez.

Un., 4 dicembre 2009, n. 25495;di recente, Cass., Sez.

Un., 6 aprile 2018, n. 8568; Cass., Sez.

Un., 16Numero registro generale 11757/2025Numero sezionale 152/2026Numero di raccolta generale 24765/2026Data pubblicazione 25/08/2026dicembre 2019, n. 33092), non potendo la giurisdizione della Corte deiConti ritenersi sostitutiva dei normali rimedi derivanti dai singolirapporti intercorrenti tra l’amministrazione e i soggetti danneggianti(Cass., sez. un., 19 maggio 2016, n. 10323, pronunziata a propositodi fattispecie assimilabile alla presente)»;- come affermato da Cass.

S.U. ord. 19/02/2019, n. 4883, l'azionedi responsabilità per danno erariale e quella di responsabilità civilepromossa dalle singole amministrazioni interessate davanti al giudiceordinario restano reciprocamente indipendenti, anche quandoinvestano i medesimi fatti materiali, essendo la prima volta alla tuteladell'interesse pubblico generale, al buon andamento della PubblicaAmministrazione ed al corretto impiego delle risorse, con funzioneprevalentemente sanzionatoria, e la seconda, invece, al pieno ristorodel danno, con funzione riparatoria ed integralmente compensativa, aprotezione dell'interesse particolare della parte attrice (conf.

Cass.

S.U.n. 10019/2019);- le eventuali interferenze tra i due giudizi integrano una questione,non di giurisdizione, ma di proponibilità dell'azione di responsabilitàinnanzi al giudice contabile, da far valere peraltro dinanzi al giudicesuccessivamente adito (Cass.

S.U. n. 5978/2022; Cass.

S.U. n.15570/2021; in precedenza, nello stesso senso, tra le altre: Cass.

S.U.ord. 10/09/2013, n. 26935; Cass.

S.U. ord. 02/12/2013, n. 26935; inmotivazione, Cass.

S.U. 17/04/2014, n. 8927; Cass.

S.U. 18/12/2014,n. 26659; Cass. ord. 23/08/2018, n. 21021);- l'eventuale interferenza che può determinarsi tra i relativi giudizipone esclusivamente un problema di proponibilità dell'azione diresponsabilità, ove anche fatta valere davanti alla Corte dei conti, nonpuò mai dar luogo ad una questione di giurisdizione (Cass., S.U., 28novembre 2013, n. 26582; Cass., S.U., 16 dicembre 2019, n. 33092);- i dubbi che pone il ricorrente in ordine al potenziale conflitto conil principio del ne bis in idem appaiono scongiurati dalla regola, del pariNumero registro generale 11757/2025Numero sezionale 152/2026Numero di raccolta generale 24765/2026Data pubblicazione 25/08/2026affermata nella giurisprudenza, secondo cui della condanna emessa dalgiudice che per primo pervenga all’affermazione di responsabilitàdebba tenere conto il giudice che si pronunci in seguito, potendo, ovela condanna sia già integralmente satisfattiva e reintegrativa del dannoprovocato, pervenire alla declaratoria di improponibilità del giudizioproseguito; rilevato che secondo quanto già chiarito da questa Corte(sent. 14 luglio 2015, n. 14632), «non sussiste violazione del principiodei “ne bis in idem” tra il giudizio civile introdotto dalla P.A., avente adoggetto l’accertamento del danno derivante dalla lesione di un suodiritto soggettivo conseguente alla violazione di un’obbligazione civile,contrattuale o legale, o della clausola generale di danno aquiliano, daparte di soggetto investito di rapporto di servizio con essa, ed il giudiziopromosso per i medesimi fatti innanzi alla Corte dei conti dalProcuratore contabile, nell’esercizio dell’azione obbligatoria che glicompete, poiché la prima causa è finalizzata al pieno ristoro del danno,con funzione riparatoria ed integralmente compensativa, a protezionedell’interesse particolare della singola Amministrazione attrice, mentrel’altra, invece, è volta alla tutela dell’interesse pubblico generale, albuon andamento della P.A. e al corretto impiego delle risorse, confunzione essenzialmente o prevalentemente sanzionatoria»;- infine, tale conclusione appare anche idonea a confutare i dubbidi legittimità costituzionale posti dal ricorrente.6.

Quanto, poi, alla richiesta di applicazione dello ius supervenies,osserva il Collegio che il sindacato di questa Corte è limitato alla solaquestione di giurisdizione e non può estendersi al merito della vicendaprocessuale che non è devolvibile a questa Corte.7.

Deve qui ribadirsi quanto ripetutamente affermato da questeSezioni Unite con riguardo al perimetro del sindacato della Corte dicassazione sulle decisioni in grado di appello del giudice contabile,limitato alle sole ipotesi di difetto assoluto o relativo di giurisdizione,ovvero di rifiuto di giurisdizione o diniego di giustizia (tra le tante,Numero registro generale 11757/2025Numero sezionale 152/2026Numero di raccolta generale 24765/2026Data pubblicazione 25/08/2026Cass., Sez.

U, n. 15573/2021; Sez.

U, n. 19085/2020; Sez.

U, n.29082/2019), ed escludersi ogni possibilità di estendere la valutazionein questa sede di legittimità ad altri profili più propriamente di merito(come, nella specie, l’applicabilità al responsabile di una norma piùfavorevole sopravvenuta), risultando possibile il solo sindacatosull’accertamento del giudice munito della giurisdizione sul casoconcreto.8.

Al riguardo pare comunque opportuno osservare che la legge n.1 del 2026 (c.d.

Legge Foti) ha modificato la legge n. 20 del 1994(recante “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Cortedei conti”) inserendo dopo il secondo periodo del comma 1 dell’art. 1 iseguenti: «Costituisce colpa grave la violazione manifesta delle normedi diritto applicabili, il travisamento del fatto, l'affermazione di un fattola cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti delprocedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risultaincontrastabilmente dagli atti del procedimento.

Ai fini delladeterminazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta dellenorme di diritto applicabili si tiene conto, in particolare, del grado dichiarezza e precisione delle norme violate nonché dell'inescusabilità edella gravità dell'inosservanza.

Non costituisce colpa grave laviolazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzigiurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti».8.1.

La disposizione in esame non introduce una limitazione dellaresponsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte deiconti diversa da quella che già l’art. 1, comma 1, prima parte, dellacitata legge n. 20 del 1994 circoscriveva ai soli fatti o omissioni«commessi con dolo o colpa grave», ma si limita a specificare inpositivo, ma anche in negativo, la «colpa grave» rilevante ai fini didetta responsabilità.9.

Pertanto, premesso che nel caso di specie la sentenza della Cortedei conti a pag. 180 ha qualificato espressamente la condotta delNumero registro generale 11757/2025Numero sezionale 152/2026Numero di raccolta generale 24765/2026Data pubblicazione 25/08/2026ricorrente come connotata da colpa grave, deve escludersi che conriferimento a tale profilo si ponga una questione di giurisdizione inquanto l’accertamento della sua sussistenza o meno spettanecessariamente ed esclusivamente al giudice individuato come quelloavente giurisdizione sul rapporto sostanziale dedotto e si conclude conuna pronuncia di fondatezza o meno della pretesa avanzata dalla parte(al riguardo, cfr. Cass. Sez.

U n. 14570/2026, p. 10 e segg.).10.

In conclusione, il ricorso va rigettato ed il ricorrente condannatoal pagamento delle spese processuali nei confronti delle parti costituite,ad esclusione del Procuratore Generale presso la Corte dei conti, che èparte solo in senso formale (ex multis, Cass. Sez.

U n. 5589/2020),nella misura liquidata in dispositivo, considerata anche la memoriadepositata dal solo controricorrente [OSCURATO:PERSONA].11.

La conformità tra la presente decisione e la proposta didefinizione anticipata comporta la condanna del ricorrente ai sensidell’art. 96, commi terzo e quarto, c.p.c., come congruamentequantificate in dispositivo nella metà del compenso sopradetto.

P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore deicontroricorrenti delle spese del presente giudizio di legittimità, cheliquida per compensi in euro 7.000,00 in favore del Silenzi e in euro6.000,00 in favore del Corvatta, oltre a euro 200,00 per esborsi, alrimborso forfettario nella misura del 15 per cento dei compensi e agliaccessori di legge, per ciascuna dei controricorrenti.Condanna il ricorrente al pagamento dell’ulteriore importo di euro3.500,00 in favore di ciascuno dei controricorrenti ex art. 96, terzocomma, c.p.c., nonché dell’importo di euro 3.500,00 in favore dellaCassa delle ammende ex art. 96, comma quarto, c.p.c.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributoNumero registro generale 11757/2025Numero sezionale 152/2026Numero di raccolta generale 24765/2026Data pubblicazione 25/08/2026unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis,dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma in data 14 aprile 2026.Il PresidentePasquale D’ASCOLA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
laudio, rappresentato e difeso, per procuraspeciale in atti, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec:[OSCURATO:EMAIL]);- controricorrente -controNumero registro generale 11757/2025Numero sezionale 152/2026Numero di raccolta generale 24765/2026Data pubblicazione 25/08/2026SILENZI Giulio, rappresentato e difeso, per procura speciale in atti,dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec:[OSCURATO:EMAIL]);- controricorrente -controPROCURATORE GENERALE Rappresentante Pubblico Ministero pressola [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -e controMELATINI [OSCURATO:PERSONA], RINALDELLI [OSCURATO:PERSONA], PASSARELLI Marco,MACERATA;- intimati -avverso la sentenza della Corte dei Conti, II Sez. giurisd. centr.d’appello di Roma n. 56/2025, depositata il 17/03/2025;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 aprile 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] veniva sottoposto a giudizio contabile perdanno erariale per avere, quale Presidente del C.d.A. della Civita.Ss.r.l., società in house, interamente partecipata dal Comune diCivitanova Marche ed affidataria del servizio di accertamento eriscossione dei tributi comunali, omesso di riscuotere dall’AziendaSanitaria [OSCURATO:PERSONA] (ASUR) Marche la tassa rifiuti per gli anni dal2006 al 2011 e la TARSU per l’anno 2012, avendo disposto, nella suaqualità, la temporanea sospensione dell’invio degli avvisi diaccertamento, divenuti definitivi per mancata impugnazione, all’ICAs.r.l.. Quest’ultima era la società che avrebbe dovuto provvedere allanotifica dell’ingiunzione di pagamento; l’invio ad essa era stato sospesononostante l’approssimarsi del termine decadenziale del diritto diriscossione del credito, poi effettivamente maturato, tanto daNumero registro generale 11757/2025Numero sezionale 152/2026Numero di raccolta generale 24765/2026Data pubblicazione 25/08/2026determinare l’annullamento in autotutela dell’ingiunzione fiscalerelativa agli anni 2006-2012 - tardivamente notificata - con laconseguente estinzione del giudizio tributario promosso dall’ASURMarche avverso la predetta ingiunzione fiscale.2. Per i medesimi fatti il Comune di [OSCURATO:PERSONA], svolgendoin via surrogatoria, quale socio unico della Civita.S s.r.l., anche azionesociale di responsabilità, promuoveva nei confronti del Brandonigiudizio civile di risarcimento danni dinanzi al Tribunale di Ancona,Sezione specializzata per le imprese.2.1. In tale giudizio, a seguito di eccezione sollevata dai convenuti,di difetto di giurisdizione del giudice ordinario per essere lagiurisdizione appartenente al giudice contabile, il Comune proponevaex art. 41 c.p.c. regolamento preventivo di giurisdizione per sentiredichiarare, sul presupposto del carattere concorrente dell’azionecontabile con le azioni previste dagli artt. 2395 c.c. e 2476 c.c., lagiurisdizione del giudice ordinario, quantomeno in via concorrente conil giudice contabile.3. Il regolamento veniva deciso da queste Sezioni unite conordinanza n. 20297 del 23 luglio 2024 dichiarativa della giurisdizionedel giudice ordinario.4. Successivamente, con sentenza n. 56 del 17 marzo 2025 la [OSCURATO:PERSONA], Sezione giurisdizionale d’appello, definiva il giudizio contabilecon la parziale conferma della sentenza di primo grado di condanna delBrandoni al risarcimento del danno erariale, soltanto rideterminato inmisura di poco inferiore a quello disposto dal giudice di primo grado.5. Avverso tale pronuncia il Brandoni ha proposto ricorso percassazione affidato ad un motivo, incentrato sul difetto di giurisdizionedel giudice contabile, cui hanno replicato con controricorso soltanto ilCorvatta, il Silenzi nonché il Procuratore Generale presso la Corte deiconti.Numero registro generale 11757/2025Numero sezionale 152/2026Numero di raccolta generale 24765/2026Data pubblicazione 25/08/20266. Con atto del 27 agosto 2025, sulla rilevata manifestainfondatezza del ricorso, è stata formulata proposta di definizioneaccelerata del ricorso ex art. 380-bis cod. proc. civ., a seguito dellaquale il ricorrente ha depositato istanza per la decisione del giudizio.7. In vista dell’adunanza in camera di consiglio, il ricorrente hadepositato una prima memoria in data 9 marzo 2026 ed una secondamemoria in data 2 aprile 2026, entrambi contenenti richiesta ditrattazione della causa in pubblica udienza; ha depositato memoriaanche il controricorrente [OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va preliminarmente disattesa l’istanza, avanzata nella primamemoria depositata dal ricorrente e ribadita nella seconda, ditrattazione della causa in pubblica udienza posto che le questioni ingiudizio sono state oggetto di ripetuta disamina da parte di questaCorte, né nella specie si verte in ipotesi di decisioni aventi rilevanzanomofilattica, sicché non ricorrono i presupposti della trattazione dellacausa in pubblica udienza (v. sul punto Cass. Sez. U n. 14437/2018;Sez. U n. 8093/2020).1.1. Sulla specifica questione e proprio con riferimento a giudiziosusseguente ad opposizione a proposta ex art. 380-bis c.p.c., questeSezioni unite si sono già pronunciate affermando il principio secondocui «È manifestamente infondata la questione di legittimitàcostituzionale - in relazione agli artt. 24, 103, 111, 113 e 117 Cost.,nonché dell'art. 47 della Carta dei diritti dell'UE e degli artt. 6 e 13CEDU - dell'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. nella parte in cui stabilisceche, nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsiinammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, inconseguenza dell'istanza di decisione avanzata dal ricorrente, la Corteprocede in camera di consiglio, anziché in pubblica udienza, perché latrattazione camerale soddisfa esigenze di celerità e di economiaprocessuale, costituisce un modello processuale capace di assicurareNumero registro generale 11757/2025Numero sezionale 152/2026Numero di raccolta generale 24765/2026Data pubblicazione 25/08/2026un confronto effettivo e paritario tra le parti (ed è espressione nonirragionevole della discrezionalità riservata al legislatore nellaconformazione degli istituti processuali), garantisce la partecipazionedel Procuratore generale (con la prevista facoltà di rassegnareconclusioni scritte) e non vulnera l'essenza collegiale della giurisdizionedi legittimità (non avendo la proposta carattere decisorio, né dianticipazione di giudizio da parte del relatore)» (Cass. Sez. U n.19293/2024).2. Venendo al merito del ricorso, con l’unico motivo il ricorrentededuce la «Violazione e/o falsa applicazione delle norme sullagiurisdizione ai sensi dell'art. 111, comma 8, Cost., art. 207 C.G.C., eart. 362, comma 1, c.p.c., in relazione all'art. 12 del D. lgs. n.175/2016, (Responsabilità degli enti partecipanti e dei componentidegli organi delle società partecipate) e all’art. 2476 c.c.; difetto digiurisdizione della Corte dei Conti nei confronti del Brandoni in qualificae riconoscimento della necessità di procedere all’accertamento di sueeventuali responsabilità per il fatto per cui è processo nel già pendentegiudizio civile citato; violazione del giudicato panprocessuale già resoda codeste Ecc.me Sezioni Unite della Suprema Corte con ordinanza n.20297 del 23 luglio 2024, con violazione degli artt. 111 Cost. e 362c.p.c.; in subordine, si ribadisce l’istanza, sospeso di giudicare, dirimettere gli atti alla Corte costituzionale ritenuta la rilevanza e nonmanifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell’art. 12succitato per violazione degli articoli 3, 24 e 111 Cost., in quanto iprincipi ivi contenuti non consentono l’instaurazione di due distintigiudizi per il medesimo fatto, nei confronti di uno stesso soggetto».2.1. In buona sostanza, il ricorrente censura la sentenzaimpugnata per avere rigettato l’eccezione di difetto di giurisdizione cheil giudice contabile, richiamando copiosa giurisprudenza di questeSezioni unite, in primis Sez. U n. 3869/2023, ha, invece, ritenutosussistente nella presente fattispecie, alla luce, innanzitutto, dellaNumero registro generale 11757/2025Numero sezionale 152/2026Numero di raccolta generale 24765/2026Data pubblicazione 25/08/2026natura di società in house della soc. Civita.S, nonché per il fatto che lapredetta società, indipendentemente dalla natura o meno di società inhouse, aveva operato per conto del Comune di [OSCURATO:PERSONA] qualeconcessionaria di un servizio pubblico, ovvero quello di accertamentoe riscossione dei tributi di spettanza comunale, ed il danno arrecato alpredetto Ente era circostanza che, alla stregua di Cass. Sez. U n.31755/2019, giustifica il radicamento della giurisdizione contabile.2.2. Il ricorrente «si duole non solo del difetto c.d. relativo (rectiusinterno) di giurisdizione, essendo la domanda ex art. 2476 c.c. oggettodella delibazione del giudice ordinario, ma anche della contraddizioneformale - negata dall’impugnata sentenza - fra la decisione già assuntada [OSCURATO:PERSONA].me Sezioni Unite, che hanno statuito per la ricorrenzadella giurisdizione ordinaria, e la diversa decisione assunta dalla Cortecontabile», evidenziando come la completa sovrapponibilità delledomande proposte nei due giudizi, civile e contabile, era lesivo delfondamentale principio del ne bis in idem, la cui tutela non potevaessere rinviata alla fase esecutiva.2.3. Sottopone, quindi, a questa Corte un profilo di «possibilesospetto di incostituzionalità della quanto meno confusa norma cheregola il rapporto tra giurisdizione civile e contabile» (ricorso, pag. 16).3. Nella prima memoria il ricorrente, sul rilievo che la sentenza diappello della Corte dei conti non è passata in giudicato, essendopendente il presente giudizio, ancorché avente ad oggettoesclusivamente motivi inerenti alla giurisdizione, chiede l’applicazionedello ius superveniens di cui all’art. 1, comma 1, lett. a), n. 5, dellalegge n. 1 del 2026 (c.d. Legge Foti) che, modificando gli artt. 1 e 3della legge n. 20 del 1994, ha previsto un tetto massimo all’entità deldanno risarcibile che non può eccedere, per ciascun soggetto, l’importodi due annualità del trattamento economico complessivo (compenso oretribuzione) goduto al momento del fatto. Disposizione applicabile allaNumero registro generale 11757/2025Numero sezionale 152/2026Numero di raccolta generale 24765/2026Data pubblicazione 25/08/2026fattispecie per effetto della norma transitoria di cui all’art. 6, comma 1,della legge n. 1 del 2026.4. Va preliminarmente esaminata l’eccezione, sollevata daentrambi i controricorrenti, di inammissibilità del ricorso stantel’efficacia panprocessuale dell’ordinanza di questa Corte n.20297/2024, dichiarativa della giurisdizione del giudice ordinario inrelazione alla responsabilità fatta valere dal Comune nei confronti degliamministratori e del sindaco di Civita.S s.r.l. con le azioni socialiesercitate. L’infondatezza dell’eccezione emerge con evidenza dalrilievo che oggetto del motivo di ricorso è proprio la «violazione delgiudicato panprocessuale già reso da codeste Ecc.me Sezioni Unitedella Suprema Corte con ordinanza n. 20297 del 23 luglio 2024, conviolazione degli artt. 111 Cost. e 362 c.p.c.».5. Ciò precisato, ritiene questo Collegio che il motivo di ricorso èmanifestamente infondato in ciò condividendo le argomentazioni svoltenella proposta ex art. 380-bis c.p.c. in cui si è correttamente rilevatoche:- «proprio Cass. S.U. n. 20297/2024, di cui il ricorrente sostienel’efficacia di giudicato in punto di giurisdizione, ha ribadito il principio,assolutamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte,secondo il quale in tema di responsabilità erariale, la giurisdizionecivile e quella penale, da un lato, e la giurisdizione contabile, dall’altro,sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anchequando investono un medesimo fatto materiale, e l’eventualeinterferenza che può determinarsi tra i relativi giudizi poneesclusivamente un problema di proponibilità dell’azione diresponsabilità da far valere davanti alla Corte dei conti, senza dar luogoad una questione di giurisdizione” (Cass., Sez. Un., 28 novembre 2013,n. 26582; Cass., Sez. Un., 4 gennaio 2012, n. 11; Cass., Sez. Un., 22dicembre 2012, n. 27092; Cass., Sez. Un., 4 dicembre 2009, n. 25495;di recente, Cass., Sez. Un., 6 aprile 2018, n. 8568; Cass., Sez. Un., 16Numero registro generale 11757/2025Numero sezionale 152/2026Numero di raccolta generale 24765/2026Data pubblicazione 25/08/2026dicembre 2019, n. 33092), non potendo la giurisdizione della Corte deiConti ritenersi sostitutiva dei normali rimedi derivanti dai singolirapporti intercorrenti tra l’amministrazione e i soggetti danneggianti(Cass., sez. un., 19 maggio 2016, n. 10323, pronunziata a propositodi fattispecie assimilabile alla presente)»;- come affermato da Cass. S.U. ord. 19/02/2019, n. 4883, l'azionedi responsabilità per danno erariale e quella di responsabilità civilepromossa dalle singole amministrazioni interessate davanti al giudiceordinario restano reciprocamente indipendenti, anche quandoinvestano i medesimi fatti materiali, essendo la prima volta alla tuteladell'interesse pubblico generale, al buon andamento della PubblicaAmministrazione ed al corretto impiego delle risorse, con funzioneprevalentemente sanzionatoria, e la seconda, invece, al pieno ristorodel danno, con funzione riparatoria ed integralmente compensativa, aprotezione dell'interesse particolare della parte attrice (conf. Cass. S.U.n. 10019/2019);- le eventuali interferenze tra i due giudizi integrano una questione,non di giurisdizione, ma di proponibilità dell'azione di responsabilitàinnanzi al giudice contabile, da far valere peraltro dinanzi al giudicesuccessivamente adito (Cass. S.U. n. 5978/2022; Cass. S.U. n.15570/2021; in precedenza, nello stesso senso, tra le altre: Cass. S.U.ord. 10/09/2013, n. 26935; Cass. S.U. ord. 02/12/2013, n. 26935; inmotivazione, Cass. S.U. 17/04/2014, n. 8927; Cass. S.U. 18/12/2014,n. 26659; Cass. ord. 23/08/2018, n. 21021);- l'eventuale interferenza che può determinarsi tra i relativi giudizipone esclusivamente un problema di proponibilità dell'azione diresponsabilità, ove anche fatta valere davanti alla Corte dei conti, nonpuò mai dar luogo ad una questione di giurisdizione (Cass., S.U., 28novembre 2013, n. 26582; Cass., S.U., 16 dicembre 2019, n. 33092);- i dubbi che pone il ricorrente in ordine al potenziale conflitto conil principio del ne bis in idem appaiono scongiurati dalla regola, del pariNumero registro generale 11757/2025Numero sezionale 152/2026Numero di raccolta generale 24765/2026Data pubblicazione 25/08/2026affermata nella giurisprudenza, secondo cui della condanna emessa dalgiudice che per primo pervenga all’affermazione di responsabilitàdebba tenere conto il giudice che si pronunci in seguito, potendo, ovela condanna sia già integralmente satisfattiva e reintegrativa del dannoprovocato, pervenire alla declaratoria di improponibilità del giudizioproseguito; rilevato che secondo quanto già chiarito da questa Corte(sent. 14 luglio 2015, n. 14632), «non sussiste violazione del principiodei “ne bis in idem” tra il giudizio civile introdotto dalla P.A., avente adoggetto l’accertamento del danno derivante dalla lesione di un suodiritto soggettivo conseguente alla violazione di un’obbligazione civile,contrattuale o legale, o della clausola generale di danno aquiliano, daparte di soggetto investito di rapporto di servizio con essa, ed il giudiziopromosso per i medesimi fatti innanzi alla Corte dei conti dalProcuratore contabile, nell’esercizio dell’azione obbligatoria che glicompete, poiché la prima causa è finalizzata al pieno ristoro del danno,con funzione riparatoria ed integralmente compensativa, a protezionedell’interesse particolare della singola Amministrazione attrice, mentrel’altra, invece, è volta alla tutela dell’interesse pubblico generale, albuon andamento della P.A. e al corretto impiego delle risorse, confunzione essenzialmente o prevalentemente sanzionatoria»;- infine, tale conclusione appare anche idonea a confutare i dubbidi legittimità costituzionale posti dal ricorrente.6. Quanto, poi, alla richiesta di applicazione dello ius supervenies,osserva il Collegio che il sindacato di questa Corte è limitato alla solaquestione di giurisdizione e non può estendersi al merito della vicendaprocessuale che non è devolvibile a questa Corte.7. Deve qui ribadirsi quanto ripetutamente affermato da questeSezioni Unite con riguardo al perimetro del sindacato della Corte dicassazione sulle decisioni in grado di appello del giudice contabile,limitato alle sole ipotesi di difetto assoluto o relativo di giurisdizione,ovvero di rifiuto di giurisdizione o diniego di giustizia (tra le tante,Numero registro generale 11757/2025Numero sezionale 152/2026Numero di raccolta generale 24765/2026Data pubblicazione 25/08/2026Cass., Sez. U, n. 15573/2021; Sez. U, n. 19085/2020; Sez. U, n.29082/2019), ed escludersi ogni possibilità di estendere la valutazionein questa sede di legittimità ad altri profili più propriamente di merito(come, nella specie, l’applicabilità al responsabile di una norma piùfavorevole sopravvenuta), risultando possibile il solo sindacatosull’accertamento del giudice munito della giurisdizione sul casoconcreto.8. Al riguardo pare comunque opportuno osservare che la legge n.1 del 2026 (c.d. Legge Foti) ha modificato la legge n. 20 del 1994(recante “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Cortedei conti”) inserendo dopo il secondo periodo del comma 1 dell’art. 1 iseguenti: «Costituisce colpa grave la violazione manifesta delle normedi diritto applicabili, il travisamento del fatto, l'affermazione di un fattola cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti delprocedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risultaincontrastabilmente dagli atti del procedimento. Ai fini delladeterminazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta dellenorme di diritto applicabili si tiene conto, in particolare, del grado dichiarezza e precisione delle norme violate nonché dell'inescusabilità edella gravità dell'inosservanza. Non costituisce colpa grave laviolazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzigiurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti».8.1. La disposizione in esame non introduce una limitazione dellaresponsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte deiconti diversa da quella che già l’art. 1, comma 1, prima parte, dellacitata legge n. 20 del 1994 circoscriveva ai soli fatti o omissioni«commessi con dolo o colpa grave», ma si limita a specificare inpositivo, ma anche in negativo, la «colpa grave» rilevante ai fini didetta responsabilità.9. Pertanto, premesso che nel caso di specie la sentenza della Cortedei conti a pag. 180 ha qualificato espressamente la condotta delNumero registro generale 11757/2025Numero sezionale 152/2026Numero di raccolta generale 24765/2026Data pubblicazione 25/08/2026ricorrente come connotata da colpa grave, deve escludersi che conriferimento a tale profilo si ponga una questione di giurisdizione inquanto l’accertamento della sua sussistenza o meno spettanecessariamente ed esclusivamente al giudice individuato come quelloavente giurisdizione sul rapporto sostanziale dedotto e si conclude conuna pronuncia di fondatezza o meno della pretesa avanzata dalla parte(al riguardo, cfr. Cass. Sez. U n. 14570/2026, p. 10 e segg.).10. In conclusione, il ricorso va rigettato ed il ricorrente condannatoal pagamento delle spese processuali nei confronti delle parti costituite,ad esclusione del Procuratore Generale presso la Corte dei conti, che èparte solo in senso formale (ex multis, Cass. Sez. U n. 5589/2020),nella misura liquidata in dispositivo, considerata anche la memoriadepositata dal solo controricorrente [OSCURATO:PERSONA].11. La conformità tra la presente decisione e la proposta didefinizione anticipata comporta la condanna del ricorrente ai sensidell’art. 96, commi terzo e quarto, c.p.c., come congruamentequantificate in dispositivo nella metà del compenso sopradetto. P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore deicontroricorrenti delle spese del presente giudizio di legittimità, cheliquida per compensi in euro 7.000,00 in favore del Silenzi e in euro6.000,00 in favore del Corvatta, oltre a euro 200,00 per esborsi, alrimborso forfettario nella misura del 15 per cento dei compensi e agliaccessori di legge, per ciascuna dei controricorrenti.Condanna il ricorrente al pagamento dell’ulteriore importo di euro3.500,00 in favore di ciascuno dei controricorrenti ex art. 96, terzocomma, c.p.c., nonché dell’importo di euro 3.500,00 in favore dellaCassa delle ammende ex art. 96, comma quarto, c.p.c.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributoNumero registro generale 11757/2025Numero sezionale 152/2026Numero di raccolta generale 24765/2026Data pubblicazione 25/08/2026unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis,dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma in data 14 aprile 2026.Il PresidentePasquale D’ASCOLA