CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 28990/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 5320-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge; - ricorrente non costituito - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1207/19/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 05320 sez. MT - ud. 25-05-2021 -2- r.g. 5320/2021 [OSCURATO:PERSONA] C/ Agenzia delle Entrate Ritenuto che: Come si evince dal controricorso dell' Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione- in data 2.12.2020- avverso la sentenza della CTR Roma- depositata in data 2.03.2020- ma ne ha omesso, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., il deposito in cancelleria, come da certificazione negativa di quest'ultima. Considerato che: Il potere della Corte di Cassazione di dichiarare d'ufficio l'improcedibilità del ricorso sussiste anche in ipotesi di mancato deposito di esso, ove la parte intimata ne abbia portato a conoscenza della Corte l'esistenza con il controricorso (cfr. Cass.n. 26529/2017; Cass. n. 252-01; principio già affermato da Cass. Sez. U. n. 4859-81 e Cass. Sez. U. n. 6420-81; v. [OSCURATO:PERSONA].20327/2019). Il ricorso va quindi dichiarato improcedibile. Ai sensi dell'art. 385, comma primo, cod. Proc. Civ., le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, nella misura indicata nel dispositivo. P.Q.M. Dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00, oltre spese generali nella misura forfettaria del 15% e accessori di legge, con distrazione a favore del procuratore intestatario. Roma, 25.05.2021 Il IPresident Funaàcsouri G:,i, a arie [OSCURATO:PERSONA]