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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04823/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Torino ha riformato la condanna, pronunciata dal Tribunale di Vercelli, il 23 novembre 2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], riconoscendo all'imputato le circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti, con rideterminazione della pena irrogata in quella di anni due di reclusione e riduzione, in melius, anche della durata delle pene accessorie fallimentari, in relazione al reato di cui agli artt. 216, comma 1 e 2, 223 r.d. n. 267 del 16 marzo 1942, perché quale amministratore unico della For.Ba. s.r.I., dichiarata fallita il 27 gennaio 2010, distraeva beni strumentali dell'impresa e non teneva i libri contabili in modo tale da rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, nonché il reperimento dei beni distratti.

2. Avverso la sentenza descritta ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando con i motivi di seguito riassunti, due vizi. 2.1.Con il primo motivo si deduce inosservanza e erronea applicazione della legge, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione all'artt. 125, 192, 533, 546 cod. proc. pen., artt. 216 comma 1 e 223, legge fall.

Rileva il ricorrente che i giudici di merito non avrebbero delineato l'elemento psicologico del reato in termini di dolo specifico, tenuto conto che scritture contabili erano solo incomplete e la motivazione renderebbe conto soltanto che l'autore del fatto si era rappresentato il danno derivante ai creditori per l'impossibilità di ricostruire il patrimonio.

Si richiama precedente di questa Corte (n. 23620 del 4 maggio 2018) che richiede anche per l'omessa, incompleta o caotica documentazione contabile, la sussistenza del dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, altrimenti si incorrerebbe nella diversa ipotesi di cui all'art. 217 legge fall., equiparando dal punto di vista dell'elemento soggettivo, la fattispecie a quella di sottrazione, distruzione o omessa tenuta delle scritture.

2.2. Con il secondo motivo si deduce mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 125, 192, 533, 546 cod. proc. pen. e 216, comma 1 e 2, 223 legge fall.

La sentenza impugnata sarebbe viziata da omessa motivazione su questioni decisive ai fini dell'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta per distrazione, tenuto conto che ha ritenuto non essere onere della curatela quello di procedere alla ricerca dei beni, dovendo l'imputato provvedere alla consegna.

Sicché, in assenza di documentazione offerta comprovante l'asserita intervenuta locazione di entrambi i mezzi meccanici in contestazione, nonché circa la loro collocazione, ne ha tratto prova della distrazione.

La difesa, invece, aveva assunto che vi erano contratti di locazione dei mezzi e che non era stato verificato, dalla curatela, se si trattasse di contratti registrati, o contratti con soggetti giuridici iscritti alla camera di commercio. 3.11 Procuratore generale presso questa Corte, P. Filippi, ha fatto pervenire requisitoria scritta, ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del decreto-legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 44, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.11 primo motivo è manifestamente infondato.

La sentenza di secondo grado fonda la conferma della condanna su un'articolata e logica motivazione, che contiene il chiaro riferimento all'assunzione della carica formale, anche ai fini della integrazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale.

Ciò, in linea con il pacifico orientamento secondo cui sussiste il diretto e personale obbligo, in capo all'amministratore formale, di tenere e conservare le scritture, purché sia fornita la dimostrazione dell'effettiva e concreta consapevolezza del loro stato, tale da impedire o rendere difficoltosa la ricostruzione del movimento degli affari (ex multis, Sez. 5, n. 642 del 30/10/2013, dep. 2014, Demajo, Rv. 257950).

Quanto all'elemento soggettivo, si ricava dalla complessiva lettura della motivazione dei conformi provvedimenti di merito, la sussistenza del dolo generico avendo indicato, la Corte territoriale, l'esistenza, per un primo momento, di documentazione contabile comunque in parte lacunosa, per l'ultimo periodo di vita della società, poi, del tutto assente (sentenza dichiarativa di fallimento del 2010, a fronte di libro giornale e registri Iva, tenuti fino al 2007, inesistenza del libro dei cespiti ammortizzabili), con evidente interesse di evitare la ricostruzione del patrimonio societario o di renderla più lacunosa, anche indicando alla curatela poste attive e passive, poi rivelatesi inesistenti.

Corretta, dunque, appare la qualificazione della condotta come bancarotta fraudolenta documentale.

La bancarotta semplice, invero, è caratterizzata da operazioni realizzate con imprudenza, costitutive della fattispecie incriminatrice il cui successo dipende, in tutto o in parte, dall'alea o da scelte avventate dell'imprenditore, tali da rendere palese che il rischio affrontato non è proporzionato alle possibilità di successo.

In ogni caso, è pacifico che sì debba trattare di comportamenti — non riscontrati nel caso al vaglio — realizzati nell'interesse dell'impresa e che, dunque, dal punto di visto oggettivo, debbano presentare un minimo carattere di coerenza e razionalità, nella prospettiva delle esigenze dell'impresa, realizzati con coscienza e volontà di porre in essere atti incompatibili con la salvaguardia del patrimonio aziendale ed in contrasto con l'interesse dei creditori alla conservazione delle garanzie patrimoniali, ma prefigurandosi un obiettivo vantaggioso per l'impresa (Sez. 5, n. 47040 del 19/10/2011, Presutti, Rv. 251218, Sez. 5, n. 6462 del 04/11/2004, dep. 2005, Garattoni, Rv. 231394; Sez. 5, n. 24231 del 20/03/2003, Griffini, Rv. 225937; Sez. 5, n. 2876 del 10/06/08, Vichi, Rv.212608; Sez. 5, n. 38835 del 23/10/2002, Galluccio, Rv.225398).

Infine, è appena il caso di osservare, con riferimento all'elemento soggettivo del reato contestato e ritenuto in sentenza, che è noto che, secondo l'indirizzo di questa Corte cui il Collegio intende dare continuità (ex multis, Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904), in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa, in seno all'art. 216, comma 1, lett. b), legge fall., rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi.

Ciò posto, si osserva che dal complesso della motivazione si evince che il richiamo al fine di arrecare pregiudizio ai creditori attiene al movente della condotta, nella specie pacificamente contestata e ritenuta dai giudici di merito soltanto nella forma della tenuta della contabilità in modo da rendere difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e degli affari della fallita.

1.1. Il secondo motivo è inammissibile perché in parte manifestamente infondato e, in parte, aspecifico.

La prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita, invero, può essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore, della destinazione dei suddetti beni (Sez. 5, n. 8260/16 del 22 settembre 2015, Aucello, Rv. 267710; Sez. 5, n. 19896 del 7 marzo 2014, Ranon, Rv. 259848; Sez. 5, n. 11095 del 13 febbraio 2014, Ghirardelli, Rv. 262740; Sez. 5, n. 22894 del 17 aprile 2013, Zanettin, RV. 255385; Sez. 5, n. 7048/09 del 27 novembre 2008, Bianchini, Rv. 243295; Sez. 5, n. 3400/05 del 15 dicembre 2004, Sabino, Rv. 231411).

Né tale principio comporta l'inversione dell'onere probatorio nel processo penale.

Il ricorrente infatti trascura la costante elaborazione giurisprudenziale seguita dal giudice di legittimità, la quale si ancora alla peculiarità della normativa concorsuale.

In tal senso va, infatti, ricordato che l'imprenditore è posto dal nostro ordinamento in una posizione di garanzia nei confronti dei creditori, i quali ripongono la garanzia dell'adempimento delle obbligazioni dell'impresa sul patrimonio di quest'ultima.

Donde la diretta responsabilità del gestore di questa ricchezza per la sua conservazione in ragione dell'integrità della garanzia.

La perdita ingiustificata del patrimonio o Pensione della sua consistenza danneggia le aspettative della massa creditoria ed integra l'evento giuridico sotteso dalla fattispecie di bancarotta fraudolenta, dovendo individuarsi, ex art art. 87, comma 3, legge fall. (anche prima della sua riforma) un obbligo di verità, in capo al fallito, circa la destinazione dei beni di impresa al momento dell'interpello formulato dal curatore al riguardo (Sez. 5, n. 7588 del 26 gennaio 2011, Buttitta e altri, in motivazione).

Peraltro, sotto altro aspetto, la censura prospettata non si confronta con parte della motivazione della Corte territoriale che valorizza anche l'attività di ricerca compiuta dagli organi fallimentari, laddove afferma che il curatore aveva provveduto a ricercare i mezzi oggetto di distrazione, presso la sede società che, però, era risultata inesistente, precisando, peraltro, che soltanto uno dei mezzi distratti era stato oggetto di contratto di locazione (cfr. pag. 4 della pronuncia), mentre per l'altro non era stata rinvenuta alcuna documentazione inerente la sua destinazione.

Motivazione con la quale, il ricorso non si rapporta, risultando, in parte qua, aspecifico. 2.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende, della somma indicata in dispositivo, ritenuta congrua in base ai motivi devoluti, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. sent. n. 186 del 13 giugno 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Torino ha riformato la condanna, pronunciata dal Tribunale di Vercelli, il 23 novembre 2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], riconoscendo all'imputato le circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti, con rideterminazione della pena irrogata in quella di anni due di reclusione e riduzione, in melius, anche della durata delle pene accessorie fallimentari, in relazione al reato di cui agli artt. 216, comma 1 e 2, 223 r.d. n. 267 del 16 marzo 1942, perché quale amministratore unico della For.Ba. s.r.I., dichiarata fallita il 27 gennaio 2010, distraeva beni strumentali dell'impresa e non teneva i libri contabili in modo tale da rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, nonché il reperimento dei beni distratti. 2. Avverso la sentenza descritta ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando con i motivi di seguito riassunti, due vizi. 2.1.Con il primo motivo si deduce inosservanza e erronea applicazione della legge, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione all'artt. 125, 192, 533, 546 cod. proc. pen., artt. 216 comma 1 e 223, legge fall. Rileva il ricorrente che i giudici di merito non avrebbero delineato l'elemento psicologico del reato in termini di dolo specifico, tenuto conto che scritture contabili erano solo incomplete e la motivazione renderebbe conto soltanto che l'autore del fatto si era rappresentato il danno derivante ai creditori per l'impossibilità di ricostruire il patrimonio. Si richiama precedente di questa Corte (n. 23620 del 4 maggio 2018) che richiede anche per l'omessa, incompleta o caotica documentazione contabile, la sussistenza del dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, altrimenti si incorrerebbe nella diversa ipotesi di cui all'art. 217 legge fall., equiparando dal punto di vista dell'elemento soggettivo, la fattispecie a quella di sottrazione, distruzione o omessa tenuta delle scritture. 2.2. Con il secondo motivo si deduce mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 125, 192, 533, 546 cod. proc. pen. e 216, comma 1 e 2, 223 legge fall. La sentenza impugnata sarebbe viziata da omessa motivazione su questioni decisive ai fini dell'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta per distrazione, tenuto conto che ha ritenuto non essere onere della curatela quello di procedere alla ricerca dei beni, dovendo l'imputato provvedere alla consegna. Sicché, in assenza di documentazione offerta comprovante l'asserita intervenuta locazione di entrambi i mezzi meccanici in contestazione, nonché circa la loro collocazione, ne ha tratto prova della distrazione. La difesa, invece, aveva assunto che vi erano contratti di locazione dei mezzi e che non era stato verificato, dalla curatela, se si trattasse di contratti registrati, o contratti con soggetti giuridici iscritti alla camera di commercio. 3.11 Procuratore generale presso questa Corte, P. Filippi, ha fatto pervenire requisitoria scritta, ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del decreto-legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 44, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.11 primo motivo è manifestamente infondato. La sentenza di secondo grado fonda la conferma della condanna su un'articolata e logica motivazione, che contiene il chiaro riferimento all'assunzione della carica formale, anche ai fini della integrazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale. Ciò, in linea con il pacifico orientamento secondo cui sussiste il diretto e personale obbligo, in capo all'amministratore formale, di tenere e conservare le scritture, purché sia fornita la dimostrazione dell'effettiva e concreta consapevolezza del loro stato, tale da impedire o rendere difficoltosa la ricostruzione del movimento degli affari (ex multis, Sez. 5, n. 642 del 30/10/2013, dep. 2014, Demajo, Rv. 257950). Quanto all'elemento soggettivo, si ricava dalla complessiva lettura della motivazione dei conformi provvedimenti di merito, la sussistenza del dolo generico avendo indicato, la Corte territoriale, l'esistenza, per un primo momento, di documentazione contabile comunque in parte lacunosa, per l'ultimo periodo di vita della società, poi, del tutto assente (sentenza dichiarativa di fallimento del 2010, a fronte di libro giornale e registri Iva, tenuti fino al 2007, inesistenza del libro dei cespiti ammortizzabili), con evidente interesse di evitare la ricostruzione del patrimonio societario o di renderla più lacunosa, anche indicando alla curatela poste attive e passive, poi rivelatesi inesistenti. Corretta, dunque, appare la qualificazione della condotta come bancarotta fraudolenta documentale. La bancarotta semplice, invero, è caratterizzata da operazioni realizzate con imprudenza, costitutive della fattispecie incriminatrice il cui successo dipende, in tutto o in parte, dall'alea o da scelte avventate dell'imprenditore, tali da rendere palese che il rischio affrontato non è proporzionato alle possibilità di successo. In ogni caso, è pacifico che sì debba trattare di comportamenti — non riscontrati nel caso al vaglio — realizzati nell'interesse dell'impresa e che, dunque, dal punto di visto oggettivo, debbano presentare un minimo carattere di coerenza e razionalità, nella prospettiva delle esigenze dell'impresa, realizzati con coscienza e volontà di porre in essere atti incompatibili con la salvaguardia del patrimonio aziendale ed in contrasto con l'interesse dei creditori alla conservazione delle garanzie patrimoniali, ma prefigurandosi un obiettivo vantaggioso per l'impresa (Sez. 5, n. 47040 del 19/10/2011, Presutti, Rv. 251218, Sez. 5, n. 6462 del 04/11/2004, dep. 2005, Garattoni, Rv. 231394; Sez. 5, n. 24231 del 20/03/2003, Griffini, Rv. 225937; Sez. 5, n. 2876 del 10/06/08, Vichi, Rv.212608; Sez. 5, n. 38835 del 23/10/2002, Galluccio, Rv.225398). Infine, è appena il caso di osservare, con riferimento all'elemento soggettivo del reato contestato e ritenuto in sentenza, che è noto che, secondo l'indirizzo di questa Corte cui il Collegio intende dare continuità (ex multis, Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904), in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa, in seno all'art. 216, comma 1, lett. b), legge fall., rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi. Ciò posto, si osserva che dal complesso della motivazione si evince che il richiamo al fine di arrecare pregiudizio ai creditori attiene al movente della condotta, nella specie pacificamente contestata e ritenuta dai giudici di merito soltanto nella forma della tenuta della contabilità in modo da rendere difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e degli affari della fallita. 1.1. Il secondo motivo è inammissibile perché in parte manifestamente infondato e, in parte, aspecifico. La prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita, invero, può essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore, della destinazione dei suddetti beni (Sez. 5, n. 8260/16 del 22 settembre 2015, Aucello, Rv. 267710; Sez. 5, n. 19896 del 7 marzo 2014, Ranon, Rv. 259848; Sez. 5, n. 11095 del 13 febbraio 2014, Ghirardelli, Rv. 262740; Sez. 5, n. 22894 del 17 aprile 2013, Zanettin, RV. 255385; Sez. 5, n. 7048/09 del 27 novembre 2008, Bianchini, Rv. 243295; Sez. 5, n. 3400/05 del 15 dicembre 2004, Sabino, Rv. 231411). Né tale principio comporta l'inversione dell'onere probatorio nel processo penale. Il ricorrente infatti trascura la costante elaborazione giurisprudenziale seguita dal giudice di legittimità, la quale si ancora alla peculiarità della normativa concorsuale. In tal senso va, infatti, ricordato che l'imprenditore è posto dal nostro ordinamento in una posizione di garanzia nei confronti dei creditori, i quali ripongono la garanzia dell'adempimento delle obbligazioni dell'impresa sul patrimonio di quest'ultima. Donde la diretta responsabilità del gestore di questa ricchezza per la sua conservazione in ragione dell'integrità della garanzia. La perdita ingiustificata del patrimonio o Pensione della sua consistenza danneggia le aspettative della massa creditoria ed integra l'evento giuridico sotteso dalla fattispecie di bancarotta fraudolenta, dovendo individuarsi, ex art art. 87, comma 3, legge fall. (anche prima della sua riforma) un obbligo di verità, in capo al fallito, circa la destinazione dei beni di impresa al momento dell'interpello formulato dal curatore al riguardo (Sez. 5, n. 7588 del 26 gennaio 2011, Buttitta e altri, in motivazione). Peraltro, sotto altro aspetto, la censura prospettata non si confronta con parte della motivazione della Corte territoriale che valorizza anche l'attività di ricerca compiuta dagli organi fallimentari, laddove afferma che il curatore aveva provveduto a ricercare i mezzi oggetto di distrazione, presso la sede società che, però, era risultata inesistente, precisando, peraltro, che soltanto uno dei mezzi distratti era stato oggetto di contratto di locazione (cfr. pag. 4 della pronuncia), mentre per l'altro non era stata rinvenuta alcuna documentazione inerente la sua destinazione. Motivazione con la quale, il ricorso non si rapporta, risultando, in parte qua, aspecifico. 2. Alla declaratoria di inammissibilità consegue ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende, della somma indicata in dispositivo, ritenuta congrua in base ai motivi devoluti, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. sent. n. 186 del 13 giugno 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
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