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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 23 maggio 2023

Cassazione n. 28463/2024

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.795/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] N.1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.,, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 85, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]-intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANOn.1656/2023depositata il 23/05/2023. letta la rinuncia al ricorso della parte ricorrente e rilevato che nbel controricorso della Guber si era dato atto della cessazione della materia del contendere; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che le spese possono essere compensate , atteso che la parte resistente nell’atto di costituzione con controricorso aveva formulato richiesta di compensazione delle spese.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Compensa le spese fra le parti costituite.

Così deciso in Roma,il 04/11/2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.795/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] N.1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.,, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 85, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]-intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANOn.1656/2023depositata il 23/05/2023. letta la rinuncia al ricorso della parte ricorrente e rilevato che nbel controricorso della Guber si era dato atto della cessazione della materia del contendere; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che le spese possono essere compensate , atteso che la parte resistente nell’atto di costituzione con controricorso aveva formulato richiesta di compensazione delle spese. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Compensa le spese fra le parti costituite. Così deciso in Roma,il 04/11/2024 [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 28463/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris