CassazionedecretoSezione 2Decisione del 14 ottobre 2021
Cassazione n. 09551/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 14/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG. [OSCURATO:PERSONA] 1. La CORTE di APPELLO di NAPOLI, con decreto deciso nella camera di consiglio del 14/10/2021-dep. 22/10/2021, disponeva la parziale riforma del decreto del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Raffaele [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e per l'effetto: - revocava il sequestro del conto corrente bancario intestato a [OSCURATO:PERSONA], recante il saldo pari a circa 26.000 euro, e ne ordinava la restituzione alla stessa; - dichiarava non luogo a provvedere sull'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] relativamente a una serie di beni, per i quali la confisca era già stata disposta in sede penale.La CORTE territoriale confermava per il resto il decreto di primo grado, e pertanto la confisca di rapporti finanziari intestati all'uno e all'altra, del valore complessivo di svariati milioni di euro. 2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione e deducono come unico motivo la violazione di legge in relazione agli 606 co. 1 lett. b) e lett. c) cod. proc. pen. e art. 24 d. Igvo n. 159/2011. Rilevano come il Collegio di appello abbia disatteso la tesi difensiva secondo cui i rapporti finanziari oggetto di confisca costituissero il reimpiego dei proventi della lecita attività di impresa svolta attraverso RD costruzioni s.r.I., la società di [OSCURATO:PERSONA] che negli anni dal 2003 al 2015 aveva conseguito consistenti ricavi, documentati dai bilanci societari e ricostruiti dalla consulenza di parte: da essa emergeva che RD costruzioni s.r.l. aveva effettuato lavori in diverse aree dell'Italia e per enti differenti, di sicuro non controllati dalla camorra. Di ciò costituiva conferma la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato con sentenza divenuta irrevocabile per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., ma non per reati, pure contestati ad altri imputati nel medesimo giudizio, come turbative d'asta, falsi, abusi di ufficio ecc., riguardanti appalti per l'ospedale di CASERTA, che erano stati aggiudicati a ditte differenti da R.D. Il ricorso riprendeva quanto già esposto nell'atto di appello, e cioè che le provviste adoperate per acquistare i prodotti finanziari oggetto di confisca erano derivate dalla gestione utilitaristica dell'azienda, nel senso che i ricavi erano stati dirottati verso un temporaneo investimento personale in titoli, traslando nel tempo i debiti aziendali, che poi erano rientrati nel patrimonio aziendale: una operazione che non aveva rivestito un profilo penale, poiché non aveva comportato né falsificazione del bilancio né evasione fiscale. Tutto ciò integrerebbe il vizio di motivazione apparente. 3. Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. presenta conclusioni scritte con cui chiede che i ricorsi siano dichiarati inammissibili. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va premesso che ai sensi dell'art. 10 co. 3 d.lgs. n. 159/2011 il ricorso per cassazione contro un decreto di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge. La sindacabilità in cassazione è esclusa per vizio di motivazione, a meno che la motivazione sia inesistente o meramente apparente (cfr., per tutte Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246, e, da ultimo, Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365): la motivazione è inesistente anche quando omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo ai fini della pronuncia sul punto oggetto di ricorso. Se il giudice ha l'obbligo di motivare il decreto in materia di misure di prevenzione a pena di nullità (cfr., specificamente, gli artt 7 comma 1, e 10, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, in combinato disposto con l'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.), non solo tale obbligo deve estendersi a tutti i punti oggetto della decisione, ma la delimitazione del contenuto del dovere argomentativo non può essere rimessa alla insindacabile valutazione del decidente. Se dunque nella vicenda in esame rileva esclusivamente, in quanto violazione di legge, l'assoluta carenza di motivazione, va constatato che il decreto impugnato è sostenuto da argomentazioni tutt'altro che apparenti. Deve intanto condividersi l'osservazione del P.G. di questa S.C. in ordine alla carenza di interesse al ricorso da parte di [OSCURATO:PERSONA], poiché con l'atto di appello ella aveva sollecitato la revoca della confisca del conto corrente sul quale erano confluiti importi di denaro di lecita provenienza, in quanto rinvenienti dalla sua attività di insegnamento. [OSCURATO:PERSONA] di secondo grado aveva accolto l'istanza e aveva restituito alla ricorrente il conto acceso all'agenzia di CASAPESENNA della [OSCURATO:PERSONA] di Bari. Per il resto [OSCURATO:PERSONA] non aveva mosso censure ulteriori inerenti alla sua persona. Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la CORTE territoriale ha dato conto del contenuto della sentenza di condanna del 28/03/2019 della stessa CORTE di APPELLO di NAPOLI, divenuta definitiva, per partecipazione ad associazione mafiosa, e ne ha riportato ampi stralci. Da essi si evince per un verso la dimostrazione della sua appartenenza al clan dei Casalesi sulle base delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, di intercettazioni telefoniche e di testimonianze, per altro verso la confisca delle società a lui riferite, inclusa quella per la quale la difesa assume esservi stata soltanto attività lecita, e i cui proventi erano stati distratti dal ricorrente. In coerenza con tale capo della sentenza di condanna, il Collegio partenopeo in fase di prevenzione patrimoniale ha dichiarato non luogo a provvedere sui beni colpiti da confisca in sede penale, in particolare sulle aziende R.D. costruzioni s.r.l. e Dierre costruzioni s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Deve in proposito riprendersi, costituendo accertamento definitivo, il contenuto della sentenza di questa sez. 2^ della S.C. n. 35185/2020, che ha confermato la pronuncia di merito della CORTE partenopea. Essa, dopo aver descritto "la particolare posizione del ricorrente, connotata da uno stretto legame non solo con ZAGARIA Franco (del quale era stato anche socio), ma anche con il capoclan ZAGARIA Michele", ha aggiunto che "tale peculiarità è stata tra l'altro posta in rilievo, dal giudice di primo grado (...) anche quanto alle fonti di prova a sostegno della intraneità del [OSCURATO:PERSONA] alla compagine associativa: conclusione raggiunta (a differenza di quanto avvenuto per gli altri imputati) non solo sulla base delle risultanze delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, ma anche di specifici contributi dichiarativi. Questi ultimi hanno da un lato hanno descritto il [OSCURATO:PERSONA] come un imprenditore legato al clan, vicinissimo al vertice associativo tanto da ottenere appalti ed essere, al contempo, escluso dalle pretese estorsive (fungendo piuttosto da "bancomat": dich. dei collaboratori BARONE, CATERINO, VENOSA), e da presenziare ad una convocazione da parte di ZAGARIA Michele, con intenti punitivi, di chi si era comportato male durante la sua latitanza (cfr. le dichiarazioni degli imputati di reato connesso LICENZA e MARTINO, anche quanto all'ingerenza del [OSCURATO:PERSONA] nelle procedure di assegnazione dei lavori). D'altro lato, nella più volte richiamata fase di fibrillazione seguita all'arresto di ZAGARIA Michele e alla scomparsa di ZAGARIA Franco, la figura del [OSCURATO:PERSONA] è stata tratteggiata (cfr. le dichiarazioni del VENOSA) come quella di uno dei soggetti vicini al clan che, in quel momento critico, aveva cercato di sottrarsi ai propri "doveri" nei confronti del sodalizio, che aveva invece la necessità di ripristinare "corretti" rapporti economici con chi fungeva da cassaforte del clan". Nella medesima pronuncia si attesta che "[OSCURATO:PERSONA] è stato protagonista di alcune conversazioni intercettate, alle quali i giudici di merito hanno concordemente conferito un particolare rilievo anche quale elemento di riscontro di quanto appena richiamato: soprattutto nelle conversazioni con il D'AMICO, l'odierno ricorrente si lamenta a lungo - in almeno un caso subito dopo averla incontrata insieme al proprio interlocutore - delle pretese economiche della ZAGARIA, anche in relazione a quanto già riscosso presso altri soggetti". E si precisa che "dalle conversazioni richiamate, e soprattutto nel lungo colloquio con il D'AMICO in data 08/06/2012, prima e dopo un incontro dei due con la ZAGARIA (cfr. sul punto pag. 824 della sentenza di primo grado), emerge - nella ricostruzione dei giudici di merito - una centralità del [OSCURATO:PERSONA] nel fare criticamente i conti rispetto alle complessive pretese della ZAGARIA e di soggetti a lei vicini, in relazione anche a quanto già ricevuto da sé e da altri soggetti, nonché a somme da lui stesso raccolte o da raccogliere. Si richiamano qui, a mero titolo esemplificativo, le espressioni riportate a pag. 258 della sentenza impugnata, ed il passaggio in cui il [OSCURATO:PERSONA] riferisce di aver detto alla ZAGARIA che non è possibile accontentarsi degli impegni avendo lui stesso "cacciato i soldi", sicchè "i soldi devono rientrare.. .tu vai trovando gli impegni...hai visto come gli ho detto: 'Ma tu vuoi trovando i soldi a me? Allora mi levo di mezzo.. .prenditeli e te la vedi tu e Remo" (pag. 808 sent. primo grado)". 3. Viene poi illustrato che "pienamente conformi sono state le valutazioni dei giudici di merito nel disattendere la tesi difensiva secondo cui le richieste della ZAGARIA, e le conseguenti recriminazioni del [OSCURATO:PERSONA], avevano unicamente ad oggetto i rapporti di dare-avere tra il ricorrente e il defunto ZAGARIA Franco per gli affari imprenditoriali gestiti anche in qualità di soci. Si tratta di valutazioni immuni da censure deducibili in questa sede, imperniate non solo sul tempo trascorso dall'epoca in cui i due erano soci e sulla mancanza di documentazione in ordine alla pendenza di rapporti da definire (...), ma anche sul pieno coinvolgimento del D'AMICO, da parte del ricorrente, in tali calcoli e riconteggi e nella stessa ricerca di una strategia comune: "se raccogliamo qualcosa raccogliamo.. .se non raccogliamo basta che ci diamo i 300.000 euro e ce ne usciamo"). La prolungata interlocuzione in tali termini, e per importi ingentissimi, con un soggetto quale il D'AMICO (persona certamente estranea agli affari imprenditoriali a suo tempo gestiti dal [OSCURATO:PERSONA] e da ZAGARIA Franco, ma pienamente coinvolta nelle vicende dell'ospedale e anch'egli in grave difficoltà per le richieste della ZAGARIA:...) ha indotto i giudici di merito a ritenere che le somme oggetto della prolungata conversazione concernessero anche quelle nella disponibilità degli imprenditori favoriti dal clan in ambito ospedaliero (...)". 4. Infine, a proposito dei beni sottoposti a confisca, questo Giudice di legittimità ha osservato che "lungi dall'essersi limitata - come dedotto in ricorso - ad un generico richiamo della sentenza di primo grado, la Corte d'Appello ha espresso piena e argomentata adesione al percorso argomentativo tracciato dal Tribunale, sia quanto alla confisca del 50% delle quote della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. (alla luce del ruolo svolto dal ricorrente quale imprenditore del clan ZAGARIA), sia quanto alla confisca ex art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992, avuto riguardo alla evidente sproporzione tra i redditi dichiarati e le disponibilità del [OSCURATO:PERSONA] (v. Sul punto pag. 1274 della sentenza di primo grado), emersa all'esito degli accertamenti svolti dalla D.I.A. e compendiati nello schema contenuto a pag. 1280 della sentenza del Tribunale (cfr. pag. 260-261 della sentenza impugnata). A fronte di tale prospettazione, ampiamente suffragata dall'esame del prospetto contenuto alle pag. 1280-81 della sentenza di primo grado (da cui emerge l'esistenza per svariati anni di imposta di un saldo negativo tra entrate ed uscite), la difesa si è limitata a richiamare genericamente il proprio atto di appello e a negare l'esistenza di tale evidente sproporzione". Le decisioni che hanno affrontato il merito della vicenda permettono di confermare la valutazione della CORTE di NAPOLI in sede di prevenzione non soltanto in ordine all'appartenenza del ricorrente al clan, ma anche in ordine alla sua operatività nelle attività correlate ai lavori pubblici assegnati nell'ambito dell'ospedale di Caserta. La partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] si era manifestata, come il decreto impugnato ha spiegato, pure per il tramite delle società di sua pertinenza, fra cui la [OSCURATO:SOCIETA]. Del tutto coerente e congrua - e per nulla apparente - è pertanto l'argomentazione del Collegio di secondo grado sulla confisca anche delle somme sottratte dalla società e accreditate su conti privati, di cui oggi il ricorso reitera l'istanza di restituzione. Tali importi sono stati correttamente ritenuti di provenienza non lecita, pur non essendovi prova dei singoli appalti vinti: se la società è funzionale al clan camorristico e per tale motivo è stata sottoposta a confisca, i proventi dell'attività da essa svolta non possono ritenersi leciti. 5. La tesi difensiva secondo cui le provviste adoperate per acquistare i prodotti finanziari oggetto di confisca erano derivate dalla "gestione utilitaristica" dell'azienda, nel senso che i ricavi erano stati dirottati verso un temporaneo investimento personale in titoli, traslando nel tempo i debiti aziendali, che poi rientravano nel patrimonio aziendale, comunque rappresenta una ammissione di gestione anomala delle risorse aziendali, al di là della qualificazione della condotta in termini di falsificazione del bilancio o di evasione fiscale. E comunque rappresenta una ipotesi alternativa sfornita di riscontro concreto, inidonea a incidere su quanto - come prima esposto - è ricavabile dall'accertamento svolto nel giudizio principale, anche in considerazione della elevata entità del disavanzo, ammontante a milioni di euro, fra le entrate e le uscite riferibili a [OSCURATO:PERSONA] nel periodo in questione. La conclusione è che le censure proposte non sono in alcun modo riconducibili alla violazione di legge, e contestano per lo più il merito della motivazione, peraltro senza evidente fondamento, e per questo sono inammissibili. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de