CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 ottobre 2022
Cassazione n. 36552/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 16407-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (già [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; 2022 - ricorrente - 3405 contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 413/2020 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 09/12/2020 R.G.N. 490/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n.490/19 la Corte d'appello di Torino confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto la domanda di [OSCURATO:SOCIETA] proposta contro l'Inps e avente ad oggetto la restituzione dei contributi versati negli anni 1995/1997 in misura eccedente il 10% previsto dall'art.4, co.90 I. n.350/03 per le imprese colpite dall'alluvione nel Piemonte del 1994. Richiamando la decisione della Commissione Europea del 14.8.2015, laddove viene affermato che, onde evitare sovracompensazione del danno subito a causa dell'evento calamitoso, occorre detrarre tutti gli importi già compensati da altre fonti, per poi verificare se il beneficio contributivo non superi l'effettivo ammontare del danno residuo e risulti così un aiuto di Stato compatibile con il mercato comune, la Corte d'appello riteneva il danno subito dalla [OSCURATO:SOCIETA] già integralmente compensato dal finanziamento ottenuto in base all'art.4 quinquies, co.4 I. n.228/97. Specificava che delle due ipotesi di finanziamento previste da tale norma, la prima (commi 1-3) con finalità previdenziali, e la seconda (comma 4) invece con funzione compensativa dei danni connessi all'alluvione, non risultava possibile stabilire che il finanziamento fosse stato ottenuto, pro quota, anche in attuazione della prima ipotesi legale. Avvero la pronuncia, [OSCURATO:SOCIETA] ricorre per un motivo. L'Inps è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] Con l'unico motivo di ricorso, [OSCURATO:SOCIETA] deduce violazione e falsa applicazione dell'art.3 della decisione della Commissione Europea n.195/16, dell'art.3 regolamento UE n.1407/13, dell'art.107 TFUE e dell'art.4 quinquies I. n.288/97. La Corte avrebbe errato nel considerare l'intero importo del finanziamento ottenuto in base all'art.4 quinquies I. n.288/97 come diretto a compensare i danni subiti a causa dell'alluvione del 1994. Del finanziamento ricevuto, infatti, solo la modesta parte di €13.660,73 era diretta ad estinguere il mutuo ottenuto ex I. n.35/95 e quindi, ai sensi del comma 4 dell'art.4 quinquies I. n.288/97, effettivamente ottenuto a compensazione dei danni dipendenti dall'alluvione. Il ricorso è manifestamente infondato. La Corte ha motivato affermando l'impossibilità di scorporare le due componenti del finanziamento per rilocalizzazione e, considerato che era incontestata la circostanza per cui il finanziamento era stato ottenuto per estinguere il finanziamento ottenuto ex I. n.35/95, ha concluso di dover presumere che l'intero importo del finanziamento fosse a copertura dei danni dipendenti dall'alluvione. Il ricorso adduce che nella perizia di parte depositata in primo grado risultava la quota di finanziamento riferibile alle rispettive ipotesi dell'art.4 quinquies I. n.288/97. Ora, la consulenza di parte vale come allegazione difensiva ma è priva di valore probatorio (Cass.1614/22, Cass.20347/17). In assenza di altri elementi probatori, di cui parte ricorrente nulla dice in ricorso, la prova che solo una parte del finanziamento ebbe funzione compensativa non risultava nel giudizio di merito. Di fronte ad un pagamento in astratto idoneo a compensare il credito per i danni da alluvione, non è dubitabile che la prova di una imputazione (nel caso di specie in parte qua) del pagamento a un titolo diverso e non satisfattivo del credito spettasse al creditore stesso (v. Cass.450/20 in relazione al caso non dissimile dell'art.1193 c.c.). Il ricorso va dunque respinto, avendo la Corte rettamente negato la possibilità di imputare una parte del finanziamento a finalità non compensativa. Nulla sulle spese di lite del presente giudizio di legittimità, essendo l'Inps rimasto intimato. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso il ricorso; dà atto che, atteso il rigetto del ricorso, sussiste il presupposto processuale di applicabilità dell'art.13, co.1 quater, d.P.R. n.115/02, con conseguente obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso. Roma deciso nell'adunanza del 13.10.22 Il P esi ente [OSCURATO:PERSONA] ,41-eVr/A, ,h1A/hdn'(2 [OSCURATO:PERSONA]