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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1024/2025

ECLI:EU:T:2025:1037
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023TJ0366_RES

[OSCURATO:PERSONA]366/23

YH contro [OSCURATO:PERSONA] centrale europea Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 19 novembre 2025 «Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale sugli enti creditizi – Direttiva 2013/36/UE – Regolamento (UE) n. 1024/2013 – Compiti di vigilanza specifici attribuiti alla BCE – Valutazione di acquisizioni di partecipazioni qualificate – Opposizione all’acquisizione di una partecipazione qualificata – Diritto di essere ascoltato – Nozione di “partecipazione qualificata” – Onorabilità e competenza professionale del candidato acquirente – Diritti tutelati dalla Carta – Proporzionalità» Ricorso di annullamento – Competenza del giudice dell’Unione – Controllo della legittimità di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea (BCE) sull'acquisizione di una partecipazione qualificata in un ente creditizio – Portata – Controllo sugli atti preparatori o sulle proposte delle autorità nazionali – Inclusione [Art. 263 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1024/2013, artt. 4, § 1, c), 6, § 2, e 15, § 3] (v. punti 36-38) Diritti fondamentali – Carta dei diritti fondamentali – Diritto a una buona amministrazione – Diritto di essere ascoltato – Portata – Decisione della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea (BCE) relativa all’acquisizione di una partecipazione qualificata in un ente creditizio – Diritto di risposta e di osservazione del candidato acquirente [Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 41, § 2, a); regolamento del Consiglio n. 1024/2013, art. 22, § 1, comma 1; regolamento della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea n. 468/2014, art. 31] (v. punti 146-149) Politica economica e monetaria – Politica economica – Vigilanza sul settore finanziario dell’Unione – Meccanismo di vigilanza unico – Vigilanza prudenziale sugli enti creditizi – Compiti specifici attribuiti alla [OSCURATO:PERSONA] centrale europea (BCE) – Procedura di valutazione di acquisizioni di partecipazioni qualificate – Criterio di onorabilità del candidato acquirente di dette partecipazioni – Nozione – Valutazione della reputazione e dell'integrità di un familiare del candidato acquirente – Inclusione [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2013/36, artt. 23, § 1, a) e b), e 91, § 1] (v. punti 248, 253, 254, 282, 287-289, 296, 297) Diritti fondamentali – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto di proprietà – Portata – Vigilanza sul sistema finanziario dell’Unione – Decisione della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea (BCE) relativa all’acquisizione di una partecipazione qualificata in un ente creditizio – Obiettivo di garantire la stabilità del sistema finanziario e una gestione sana e prudente dell'ente creditizio – Ammissibilità (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 17, § 1, e 52, § 1) (v. punti 350-355) [OSCURATO:PERSONA] tale sentenza, il Tribunale respinge il ricorso di YH avverso una decisione della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea (BCE) recante opposizione all'acquisizione di una partecipazione qualificata in un ente creditizio (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

In tale occasione, il Tribunale fornisce chiarimenti sul controllo operato dalla BCE nell'acquisizione di partecipazioni qualificate, sulla possibilità per quest'ultima di integrare la motivazione di una decisione dopo la sua notifica, nonché sulla valutazione dell'onorabilità di un candidato acquirente, in considerazione dell'integrità e della reputazione di un suo familiare.

La M. M. [OSCURATO:PERSONA] & Co (AG & Co.) KGaA (in prosieguo: il «bersaglio») è un ente creditizio cosiddetto «meno significativo», controllato direttamente dalla Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin, Autorità federale di vigilanza sui servizi finanziari, Germania), appartenente alla famiglia del marito della ricorrente.

La società

1. [OSCURATO:PERSONA] mbH (in prosieguo: la «MWB 1») detiene il 40,24 % del capitale della holding finanziaria del gruppo prudenziale MMWarburg & CO, vale a dire la società MMWarburg & CO [OSCURATO:PERSONA] GmbH (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»). [OSCURATO:PERSONA] detiene a sua volta il 100 % del capitale del bersaglio, che deteneva essa stessa, al momento della decisione impugnata, il 100 % e il 60 %, rispettivamente, del capitale di altre due società bersaglio, che sono anch'esse enti creditizi.

Il marito della ricorrente intendeva predisporre la trasmissione ai suoi figli della sua partecipazione nel capitale del bersaglio.

Egli ha trasferito, in un primo momento, l’87,5 % del capitale della MWB 1 alla società [OSCURATO:PERSONA] KG (in prosieguo: la «FMWV»), a favore dei suoi figli, conservando così il 12,5 % del capitale della MWB 1, con un'azione privilegiata che gli conferisce il 51 % dei diritti di voto in tale società.

Inoltre, la FMWV e il marito della ricorrente si sono impegnati ad esercitare i loro diritti di voto in modo uniforme (in prosieguo: il «patto parasociale»).

In un secondo momento, la ricorrente doveva ricevere l'azione privilegiata di suo marito e, in tal modo, acquisire lo 0,01 % del capitale della MWB 1 e il 51 % dei diritti di voto in quest'ultima (in prosieguo: il «progetto di acquisizione»), nonché divenire parte del patto parasociale riguardante la MWB

1. Il 3 aprile 2023 la ricorrente e i suoi legali hanno incontrato alcuni rappresentanti della BCE, al fine di evocare le difficoltà sollevate dal progetto di acquisizione.

Il 4 aprile 2023, la BaFin ha proposto alla BCE di non opporsi al progetto di acquisizione.

Il 12 aprile 2023 la BCE ha comunicato alla ricorrente un progetto di decisione di opposizione al progetto di acquisizione, per il motivo che non soddisfaceva i requisiti di legge per acquisire una partecipazione qualificata in un ente creditizio.

Il 21 aprile 2023 la ricorrente ha formulato le sue osservazioni su tale progetto di decisione.

Con messaggio di posta elettronica del 5 maggio 2023, la BCE ha comunicato alla ricorrente la decisione impugnata, confermando nel merito il suo progetto di decisione, indicando le ragioni per le quali riteneva che la ricorrente non soddisfacesse i criteri legali per acquisire, tramite la MWB 1, una partecipazione qualificata nel bersaglio pari al 100 % dei diritti di voto e al 100 % del capitale.

Essa riteneva, in primo luogo, che la ricorrente non soddisfacesse il requisito dell'onorabilità considerando, da un lato, che quest'ultima fosse sotto l'influenza del marito, reputato dall'istituzione privo di onorabilità, e, dall'altro, che non disponesse delle capacità professionali adeguate.

In secondo luogo, essa ha ritenuto che la ricorrente non avesse la solidità finanziaria richiesta per apportare i fondi propri necessari al bersaglio. la BCE ha considerato, segnatamente, che il progetto di acquisizione non consentiva una vigilanza prudenziale effettiva sul bersaglio.

L’8 maggio 2023, dopo vari solleciti effettuati dalla BCE, affinché il legale della ricorrente confermasse l’avvenuto ricevimento della decisione impugnata, quest'ultimo ha risposto contestando la validità della notifica effettuata.

Con messaggio di posta elettronica del 12 maggio 2023, la ricorrente ha reiterato la sua contestazione della validità della notifica della decisione impugnata e ha chiesto che le fosse comunicata la nota di valutazione distinta sulle osservazioni formulate sul progetto di decisione (in prosieguo: la «nota di valutazione distinta») menzionata nella decisione impugnata, cosa che essa ha ottenuto il 15 maggio 2023.

Giudizio del Tribunale In via preliminare, per quanto riguarda la censura concernente, nell'ambito del motivo di ricorso vertente sulla violazione delle norme relative alla procedura di valutazione delle partecipazioni qualificate, la scadenza del termine impartito per effettuare detta valutazione, cosicché il progetto di acquisizione sarebbe considerato approvato, il Tribunale sottolinea che, in ogni caso, ciascuna parte del procedimento deve conformarsi alle norme ad esso applicabili.

Pertanto, se la notifica del progetto di acquisizione era soggetta alle condizioni stabilite nel diritto tedesco, conformemente alla Kreditwesengesetz ( 1 ), la notifica di una decisione di vigilanza prudenziale da parte della BCE doveva, dal canto suo, conformarsi al contesto normativo del regolamento quadro n. 468/2014 ( 2 ).

Tenuto conto del contesto di diritto e di fatto del caso di specie, poiché la ricorrente ha inviato le informazioni richieste mediante messaggio di posta elettronica ad un indirizzo non previsto a tal fine, annunciando e effettuando un invio in formato fisico, la BaFin non è incorsa in un errore di diritto nell’aver ritenuto che la notifica per iscritto fosse completa il giorno del ricevimento degli elementi trasmessi dalla ricorrente su un supporto fisico, vale a dire il 3 febbraio 2023 Pertanto, il Tribunale respinge tale censura e poi esamina la decisione impugnata.

In primo luogo, per quanto riguarda l'asserita insufficienza di motivazione della decisione impugnata, il Tribunale rileva, sotto un primo aspetto, che i fatti relativi al progetto di acquisizione da parte della ricorrente di una partecipazione qualificata nel bersaglio, tenuto conto dell'azione di concerto tra gli azionisti della [OSCURATO:PERSONA], sono precisati nella decisione impugnata.

Esso osserva altresì che i criteri che giustificano che la BCE si opponga al progetto di acquisizione sono chiaramente esaminati in tale decisione, sia per quanto riguarda l'onorabilità e la solvibilità della ricorrente sia per quanto riguarda il rispetto dei requisiti prudenziali del bersaglio.

Inoltre, la decisione impugnata interviene in un contesto noto alla ricorrente, in quanto lei stessa ha proceduto alla notifica dei dati relativi al progetto di acquisizione ed è stata consultata prima dell'adozione di detta decisione.

Pertanto, il Tribunale considera che la decisione impugnata precisa gli elementi di fatto e di diritto pertinenti sui quali essa è fondata, senza che sia necessario un ricorso alla nota di valutazione distinta o alle spiegazioni successive della BCE, e che essa è quindi sufficientemente motivata.

Sotto un secondo aspetto, per quanto riguarda l'affermazione secondo cui la nota di valutazione distinta non potrebbe essere presa in considerazione ai fini del controllo della legittimità della decisione impugnata, il Tribunale osserva che tale nota è stata comunicata alla ricorrente dieci giorni dopo la notifica della decisione impugnata e che essa era espressamente menzionata in quest'ultima.

Esso ritiene che, alla luce della giurisprudenza, detta nota possa essere considerata come facente parte del contesto della decisione impugnata ed essere presa in considerazione per valutarne la motivazione.

Inoltre, sebbene l'invio tardivo della nota di valutazione distinta, dieci giorni dopo la notifica della decisione impugnata, derivi da un errore materiale interno alla BCE, resta il fatto che la decisione impugnata menziona espressamente tale nota, la quale indicava gli elementi di motivazione disponibili al momento dell'adozione della decisione impugnata.

Pertanto, la ricorrente è stata informata della sua esistenza sin dalla notifica della decisione impugnata e poteva quindi chiederne la comunicazione sin dal ricevimento di tale decisione.

Cinque giorni lavorativi dopo il ricevimento di quest'ultima, ella ha richiesto tale nota che la BCE le ha trasmesso il giorno lavorativo successivo.

Pertanto, il Tribunale constata che l'invio differito della nota di valutazione distinta da parte della BCE alla ricorrente non ha privato quest'ultima della possibilità di prenderne conoscenza e che la stessa non ha dimostrato, né tantomeno affermato, che l'invio tardivo della nota di valutazione distinta avrebbe pregiudicato i suoi diritti.

In secondo luogo, sull'interpretazione della nozione di «partecipazione qualificata», il Tribunale ricorda che il regolamento n. 575/2013, al quale rinvia la direttiva [OSCURATO:PERSONA] ( 3 ), definisce una partecipazione qualificata come una partecipazione, diretta o indiretta, in un’impresa che rappresenta almeno il 10% del capitale o dei diritti di voto ovvero che consente l’esercizio di un’influenza notevole sulla gestione di tale impresa.

Esso precisa che la nozione di «acquisizione di una partecipazione qualificata» in un ente creditizio è una nozione autonoma del diritto dell'Unione.

A tale riguardo, il Tribunale rileva che il regolamento n. 1024/2013 ( 4 ) dispone che una valutazione preliminare della qualità di chiunque intenda acquisire una partecipazione qualificata in un ente creditizio è indispensabile per garantire costantemente la qualità e la solidità finanziaria dei proprietari di tali enti.

Inoltre, a motivo dell’ampio margine di discrezionalità della BCE nell'esercizio dei suoi compiti di vigilanza prudenziale, di cui fa parte il controllo dell'acquisizione delle partecipazioni qualificate, il Tribunale verifica che la decisione impugnata non si basi su fatti materialmente inesatti e non sia viziata da un errore manifesto di valutazione.

Nel caso di specie, la BCE afferma, nella decisione impugnata, che gli azionisti della [OSCURATO:PERSONA] agiscono di concerto e che essi detengono insieme, indirettamente, il 100 % delle quote nel capitale del bersaglio e dei diritti di voto in quest'ultimo.

Essa aggiunge che, a causa del patto parasociale, un'azione di concerto è presunta anche a livello della società MWB

1. La BCE ne deduce che la ricorrente acquisirà il 100 % delle quote nel capitale del bersaglio nonché dei diritti di voto in quest'ultimo, che sarà in grado di controllare indirettamente.

Più precisamente, nella nota di valutazione distinta che esamina i criteri previsti dagli orientamenti comuni ( 5 ), la BCE conclude che, tenuto conto di tale azione di concerto, i diritti di voto devono essere attribuiti integralmente al candidato acquirente.

A tale titolo, si tiene conto del patto concluso tra gli azionisti della [OSCURATO:PERSONA], delle relazioni esistenti all'interno del gruppo del bersaglio, delle fonti di finanziamento degli azionisti della [OSCURATO:PERSONA] e dei modelli di voto passati di questi ultimi.

Per quanto riguarda il patto tra azionisti concluso al livello della [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale constata, anzitutto, che l'analisi contenuta nella nota di valutazione distinta non è obsoleta, poiché il nuovo statuto della [OSCURATO:PERSONA] prevede, al pari del menzionato patto tra azionisti, che la cessione di quote sociali a persone esterne alle famiglie azioniste deve richiedere il previo consenso della «società» mediante una decisione dell'assemblea generale.

Parimenti, gli orientamenti comuni non escludono questo tipo di accordo dal suo ambito di applicazione.

Per quanto riguarda, poi, la detenzione delle quote nella [OSCURATO:PERSONA] da parte di altri due membri della famiglia del marito della ricorrente, il Tribunale osserva che la ricorrente non nega i fatti invocati dalla BCE e non presenta alcun elemento di prova idoneo a rimettere in discussione la valutazione della BCE di tali rapporti familiari.

Inoltre, per quanto riguarda i rapporti tra le imprese dello stesso gruppo, esso rileva che la ricorrente non rimette in discussione i fatti esposti dalla BCE, dato che la partecipazione di tale fondazione al capitale della [OSCURATO:PERSONA] non figura tra gli elementi presi in considerazione dalla BCE.

Sulla presa in considerazione di una stessa fonte di risorse finanziarie, sebbene la ricorrente sostenga che, laddove gli orientamenti comuni prevedono che l'utilizzo di una stessa fonte di risorse finanziarie possa costituire l’indizio di un'azione di concerto, si tratta di fonti di finanziamento esterne, e non di fonti interne, come i dividendi distribuiti dal bersaglio, il Tribunale constata che gli orientamenti comuni ( 6 ) prevedono che «l’uso, da parte di diverse persone, della stessa fonte di risorse finanziarie per l’acquisizione o l’incremento di partecipazioni nell’impresa interessata» costituisce un indicatore di un'azione di concerto, senza distinguere tra fonti «esterne» e fonti «interne».

Infine, per quanto riguarda i modelli di voto passati, il Tribunale osserva che la ricorrente non ha né prodotto elementi che contraddicano la posizione della BCE né giustificato le ragioni di tale incapacità di produrli.

Di conseguenza, il Tribunale dichiara che è senza commettere alcun errore manifesto di valutazione e sulla base di elementi pertinenti che la BCE ha riconosciuto l’esistenza un'azione di concerto tra la MWB 1 e gli altri azionisti della [OSCURATO:PERSONA].

Pertanto, il Tribunale respinge la contestazione da parte della ricorrente dell'acquisizione di una partecipazione qualificata in termini di diritti di voto, aggiungendo che i diritti di voto e le quote di capitale sono citati in via alternativa dalla direttiva [OSCURATO:PERSONA] ( 7 ) e dal regolamento n. 575/2013 ( 8 ) al fine di considerare l'acquisizione di una partecipazione qualificata.

In terzo e ultimo luogo, per quanto riguarda l'onorabilità di un candidato acquirente, l'integrità e la reputazione di una persona che ha uno stretto rapporto familiare con tale candidato, il Tribunale ricorda che gli orientamenti comuni sottolineano che l'autorità competente può prendere in considerazione l'integrità e la reputazione di qualsiasi persona collegata al candidato acquirente, vale a dire qualsiasi persona che abbia, o sembri avere, uno stretto rapporto familiare o commerciale con il candidato acquirente.

Del resto, dalla giurisprudenza risulta che la direttiva [OSCURATO:PERSONA] non esclude che la mancanza di onorabilità del candidato acquirente possa risultare dai rapporti di quest'ultimo con un terzo ( 9 ).

Nel caso di specie, il Tribunale precisa, anzitutto, che la BCE ha indicato nella decisione impugnata che i procedimenti in materia di partecipazioni qualificate servivano a garantire la sana gestione degli enti e la stabilità finanziaria globale e che la valutazione della reputazione del candidato acquirente è una valutazione ex ante, che implica necessariamente una previsione del comportamento futuro del candidato acquirente.

I fatti devono indicare un rischio astratto, vale a dire la probabilità di una violazione prevista.

Esso constata poi che la BCE ha indicato, nella decisione impugnata, in primo luogo, di nutrire serissimi dubbi riguardo alla reputazione del marito della ricorrente, tenuto conto della rivalutazione di cui era stato oggetto da parte della BaFin nel 2019, in secondo luogo, che la ricorrente sembrava dipendere finanziariamente dal marito, in terzo luogo, che la ricorrente non aveva alcuna esperienza bancaria e, in quarto luogo, che la ricorrente aveva apertamente ammesso di chiedere anche il parere di suo marito, con il quale sarebbe stata parte di un patto parasociale.

Pertanto, la BCE ne deduce che sussistono seri dubbi sul fatto che il marito della ricorrente non eserciti un'influenza sul bersaglio, tramite quest'ultima, al termine del progetto di acquisizione.

Infine, il Tribunale rileva che, sulla base degli orientamenti comuni e della giurisprudenza, la BCE può prendere in considerazione, quando valuta l'onorabilità di un candidato acquirente, l'integrità e la reputazione di una persona che ha uno stretto rapporto familiare con tale candidato, come nel caso di specie il marito della ricorrente. ( 1 ) Kreditwesengesetz (legge sul settore creditizio - KWG), del 9 settembre 1998 (BGBl. 1998 I, pag. 2776), come modificata dalla legge del 22 febbraio 2023 (BGBl. 2023 I n. 51). ( 2 ) Regolamento (UE) n. 468/2014 della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la [OSCURATO:PERSONA] centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull’MVU) ( GU 2014, L 141, pag. 1 ). ( 3 ) Articolo 3, paragrafo 1, punto 33, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE ( GU 2013, L 176, pag. 338 , in prosieguo: la «direttiva [OSCURATO:PERSONA]»). ( 4 ) Considerando 22 del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi ( GU 2013, L. 287, pag. 63 ). ( 5 ) Paragrafo 4.6 degli orientamenti comuni dell’Autorità bancaria europea (ABE), dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) e dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni qualificate nel settore finanziario, pubblicati il 20 dicembre 2016 (JC/GL/2016/01; in prosieguo: gli «orientamenti comuni»). ( 6 ) Paragrafo 4.6, lettera b), punto 4, degli orientamenti comuni. ( 7 ) Articolo 22, paragrafo 1, della direttiva [OSCURATO:PERSONA]. ( 8 ) Articolo 4, paragrafo 1, punto 36, del regolamento n. 575/2013. ( 9 ) Sentenza del 10 luglio 2024, PH e a./BCE ( T-323/22 , EU:T:2024:460 , punti 325 e 326 ).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023TJ0366_RES [OSCURATO:PERSONA]366/23 YH contro [OSCURATO:PERSONA] centrale europea Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 19 novembre 2025 «Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale sugli enti creditizi – Direttiva 2013/36/UE – Regolamento (UE) n. 1024/2013 – Compiti di vigilanza specifici attribuiti alla BCE – Valutazione di acquisizioni di partecipazioni qualificate – Opposizione all’acquisizione di una partecipazione qualificata – Diritto di essere ascoltato – Nozione di “partecipazione qualificata” – Onorabilità e competenza professionale del candidato acquirente – Diritti tutelati dalla Carta – Proporzionalità» Ricorso di annullamento – Competenza del giudice dell’Unione – Controllo della legittimità di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea (BCE) sull'acquisizione di una partecipazione qualificata in un ente creditizio – Portata – Controllo sugli atti preparatori o sulle proposte delle autorità nazionali – Inclusione [Art. 263 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1024/2013, artt. 4, § 1, c), 6, § 2, e 15, § 3] (v. punti 36-38) Diritti fondamentali – Carta dei diritti fondamentali – Diritto a una buona amministrazione – Diritto di essere ascoltato – Portata – Decisione della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea (BCE) relativa all’acquisizione di una partecipazione qualificata in un ente creditizio – Diritto di risposta e di osservazione del candidato acquirente [Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 41, § 2, a); regolamento del Consiglio n. 1024/2013, art. 22, § 1, comma 1; regolamento della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea n. 468/2014, art. 31] (v. punti 146-149) Politica economica e monetaria – Politica economica – Vigilanza sul settore finanziario dell’Unione – Meccanismo di vigilanza unico – Vigilanza prudenziale sugli enti creditizi – Compiti specifici attribuiti alla [OSCURATO:PERSONA] centrale europea (BCE) – Procedura di valutazione di acquisizioni di partecipazioni qualificate – Criterio di onorabilità del candidato acquirente di dette partecipazioni – Nozione – Valutazione della reputazione e dell'integrità di un familiare del candidato acquirente – Inclusione [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2013/36, artt. 23, § 1, a) e b), e 91, § 1] (v. punti 248, 253, 254, 282, 287-289, 296, 297) Diritti fondamentali – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto di proprietà – Portata – Vigilanza sul sistema finanziario dell’Unione – Decisione della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea (BCE) relativa all’acquisizione di una partecipazione qualificata in un ente creditizio – Obiettivo di garantire la stabilità del sistema finanziario e una gestione sana e prudente dell'ente creditizio – Ammissibilità (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 17, § 1, e 52, § 1) (v. punti 350-355) [OSCURATO:PERSONA] tale sentenza, il Tribunale respinge il ricorso di YH avverso una decisione della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea (BCE) recante opposizione all'acquisizione di una partecipazione qualificata in un ente creditizio (in prosieguo: la «decisione impugnata»). In tale occasione, il Tribunale fornisce chiarimenti sul controllo operato dalla BCE nell'acquisizione di partecipazioni qualificate, sulla possibilità per quest'ultima di integrare la motivazione di una decisione dopo la sua notifica, nonché sulla valutazione dell'onorabilità di un candidato acquirente, in considerazione dell'integrità e della reputazione di un suo familiare. La M. M. [OSCURATO:PERSONA] & Co (AG & Co.) KGaA (in prosieguo: il «bersaglio») è un ente creditizio cosiddetto «meno significativo», controllato direttamente dalla Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin, Autorità federale di vigilanza sui servizi finanziari, Germania), appartenente alla famiglia del marito della ricorrente. La società 1. [OSCURATO:PERSONA] mbH (in prosieguo: la «MWB 1») detiene il 40,24 % del capitale della holding finanziaria del gruppo prudenziale MMWarburg & CO, vale a dire la società MMWarburg & CO [OSCURATO:PERSONA] GmbH (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»). [OSCURATO:PERSONA] detiene a sua volta il 100 % del capitale del bersaglio, che deteneva essa stessa, al momento della decisione impugnata, il 100 % e il 60 %, rispettivamente, del capitale di altre due società bersaglio, che sono anch'esse enti creditizi. Il marito della ricorrente intendeva predisporre la trasmissione ai suoi figli della sua partecipazione nel capitale del bersaglio. Egli ha trasferito, in un primo momento, l’87,5 % del capitale della MWB 1 alla società [OSCURATO:PERSONA] KG (in prosieguo: la «FMWV»), a favore dei suoi figli, conservando così il 12,5 % del capitale della MWB 1, con un'azione privilegiata che gli conferisce il 51 % dei diritti di voto in tale società. Inoltre, la FMWV e il marito della ricorrente si sono impegnati ad esercitare i loro diritti di voto in modo uniforme (in prosieguo: il «patto parasociale»). In un secondo momento, la ricorrente doveva ricevere l'azione privilegiata di suo marito e, in tal modo, acquisire lo 0,01 % del capitale della MWB 1 e il 51 % dei diritti di voto in quest'ultima (in prosieguo: il «progetto di acquisizione»), nonché divenire parte del patto parasociale riguardante la MWB 1. Il 3 aprile 2023 la ricorrente e i suoi legali hanno incontrato alcuni rappresentanti della BCE, al fine di evocare le difficoltà sollevate dal progetto di acquisizione. Il 4 aprile 2023, la BaFin ha proposto alla BCE di non opporsi al progetto di acquisizione. Il 12 aprile 2023 la BCE ha comunicato alla ricorrente un progetto di decisione di opposizione al progetto di acquisizione, per il motivo che non soddisfaceva i requisiti di legge per acquisire una partecipazione qualificata in un ente creditizio. Il 21 aprile 2023 la ricorrente ha formulato le sue osservazioni su tale progetto di decisione. Con messaggio di posta elettronica del 5 maggio 2023, la BCE ha comunicato alla ricorrente la decisione impugnata, confermando nel merito il suo progetto di decisione, indicando le ragioni per le quali riteneva che la ricorrente non soddisfacesse i criteri legali per acquisire, tramite la MWB 1, una partecipazione qualificata nel bersaglio pari al 100 % dei diritti di voto e al 100 % del capitale. Essa riteneva, in primo luogo, che la ricorrente non soddisfacesse il requisito dell'onorabilità considerando, da un lato, che quest'ultima fosse sotto l'influenza del marito, reputato dall'istituzione privo di onorabilità, e, dall'altro, che non disponesse delle capacità professionali adeguate. In secondo luogo, essa ha ritenuto che la ricorrente non avesse la solidità finanziaria richiesta per apportare i fondi propri necessari al bersaglio. la BCE ha considerato, segnatamente, che il progetto di acquisizione non consentiva una vigilanza prudenziale effettiva sul bersaglio. L’8 maggio 2023, dopo vari solleciti effettuati dalla BCE, affinché il legale della ricorrente confermasse l’avvenuto ricevimento della decisione impugnata, quest'ultimo ha risposto contestando la validità della notifica effettuata. Con messaggio di posta elettronica del 12 maggio 2023, la ricorrente ha reiterato la sua contestazione della validità della notifica della decisione impugnata e ha chiesto che le fosse comunicata la nota di valutazione distinta sulle osservazioni formulate sul progetto di decisione (in prosieguo: la «nota di valutazione distinta») menzionata nella decisione impugnata, cosa che essa ha ottenuto il 15 maggio 2023. Giudizio del Tribunale In via preliminare, per quanto riguarda la censura concernente, nell'ambito del motivo di ricorso vertente sulla violazione delle norme relative alla procedura di valutazione delle partecipazioni qualificate, la scadenza del termine impartito per effettuare detta valutazione, cosicché il progetto di acquisizione sarebbe considerato approvato, il Tribunale sottolinea che, in ogni caso, ciascuna parte del procedimento deve conformarsi alle norme ad esso applicabili. Pertanto, se la notifica del progetto di acquisizione era soggetta alle condizioni stabilite nel diritto tedesco, conformemente alla Kreditwesengesetz ( 1 ), la notifica di una decisione di vigilanza prudenziale da parte della BCE doveva, dal canto suo, conformarsi al contesto normativo del regolamento quadro n. 468/2014 ( 2 ). Tenuto conto del contesto di diritto e di fatto del caso di specie, poiché la ricorrente ha inviato le informazioni richieste mediante messaggio di posta elettronica ad un indirizzo non previsto a tal fine, annunciando e effettuando un invio in formato fisico, la BaFin non è incorsa in un errore di diritto nell’aver ritenuto che la notifica per iscritto fosse completa il giorno del ricevimento degli elementi trasmessi dalla ricorrente su un supporto fisico, vale a dire il 3 febbraio 2023 Pertanto, il Tribunale respinge tale censura e poi esamina la decisione impugnata. In primo luogo, per quanto riguarda l'asserita insufficienza di motivazione della decisione impugnata, il Tribunale rileva, sotto un primo aspetto, che i fatti relativi al progetto di acquisizione da parte della ricorrente di una partecipazione qualificata nel bersaglio, tenuto conto dell'azione di concerto tra gli azionisti della [OSCURATO:PERSONA], sono precisati nella decisione impugnata. Esso osserva altresì che i criteri che giustificano che la BCE si opponga al progetto di acquisizione sono chiaramente esaminati in tale decisione, sia per quanto riguarda l'onorabilità e la solvibilità della ricorrente sia per quanto riguarda il rispetto dei requisiti prudenziali del bersaglio. Inoltre, la decisione impugnata interviene in un contesto noto alla ricorrente, in quanto lei stessa ha proceduto alla notifica dei dati relativi al progetto di acquisizione ed è stata consultata prima dell'adozione di detta decisione. Pertanto, il Tribunale considera che la decisione impugnata precisa gli elementi di fatto e di diritto pertinenti sui quali essa è fondata, senza che sia necessario un ricorso alla nota di valutazione distinta o alle spiegazioni successive della BCE, e che essa è quindi sufficientemente motivata. Sotto un secondo aspetto, per quanto riguarda l'affermazione secondo cui la nota di valutazione distinta non potrebbe essere presa in considerazione ai fini del controllo della legittimità della decisione impugnata, il Tribunale osserva che tale nota è stata comunicata alla ricorrente dieci giorni dopo la notifica della decisione impugnata e che essa era espressamente menzionata in quest'ultima. Esso ritiene che, alla luce della giurisprudenza, detta nota possa essere considerata come facente parte del contesto della decisione impugnata ed essere presa in considerazione per valutarne la motivazione. Inoltre, sebbene l'invio tardivo della nota di valutazione distinta, dieci giorni dopo la notifica della decisione impugnata, derivi da un errore materiale interno alla BCE, resta il fatto che la decisione impugnata menziona espressamente tale nota, la quale indicava gli elementi di motivazione disponibili al momento dell'adozione della decisione impugnata. Pertanto, la ricorrente è stata informata della sua esistenza sin dalla notifica della decisione impugnata e poteva quindi chiederne la comunicazione sin dal ricevimento di tale decisione. Cinque giorni lavorativi dopo il ricevimento di quest'ultima, ella ha richiesto tale nota che la BCE le ha trasmesso il giorno lavorativo successivo. Pertanto, il Tribunale constata che l'invio differito della nota di valutazione distinta da parte della BCE alla ricorrente non ha privato quest'ultima della possibilità di prenderne conoscenza e che la stessa non ha dimostrato, né tantomeno affermato, che l'invio tardivo della nota di valutazione distinta avrebbe pregiudicato i suoi diritti. In secondo luogo, sull'interpretazione della nozione di «partecipazione qualificata», il Tribunale ricorda che il regolamento n. 575/2013, al quale rinvia la direttiva [OSCURATO:PERSONA] ( 3 ), definisce una partecipazione qualificata come una partecipazione, diretta o indiretta, in un’impresa che rappresenta almeno il 10% del capitale o dei diritti di voto ovvero che consente l’esercizio di un’influenza notevole sulla gestione di tale impresa. Esso precisa che la nozione di «acquisizione di una partecipazione qualificata» in un ente creditizio è una nozione autonoma del diritto dell'Unione. A tale riguardo, il Tribunale rileva che il regolamento n. 1024/2013 ( 4 ) dispone che una valutazione preliminare della qualità di chiunque intenda acquisire una partecipazione qualificata in un ente creditizio è indispensabile per garantire costantemente la qualità e la solidità finanziaria dei proprietari di tali enti. Inoltre, a motivo dell’ampio margine di discrezionalità della BCE nell'esercizio dei suoi compiti di vigilanza prudenziale, di cui fa parte il controllo dell'acquisizione delle partecipazioni qualificate, il Tribunale verifica che la decisione impugnata non si basi su fatti materialmente inesatti e non sia viziata da un errore manifesto di valutazione. Nel caso di specie, la BCE afferma, nella decisione impugnata, che gli azionisti della [OSCURATO:PERSONA] agiscono di concerto e che essi detengono insieme, indirettamente, il 100 % delle quote nel capitale del bersaglio e dei diritti di voto in quest'ultimo. Essa aggiunge che, a causa del patto parasociale, un'azione di concerto è presunta anche a livello della società MWB 1. La BCE ne deduce che la ricorrente acquisirà il 100 % delle quote nel capitale del bersaglio nonché dei diritti di voto in quest'ultimo, che sarà in grado di controllare indirettamente. Più precisamente, nella nota di valutazione distinta che esamina i criteri previsti dagli orientamenti comuni ( 5 ), la BCE conclude che, tenuto conto di tale azione di concerto, i diritti di voto devono essere attribuiti integralmente al candidato acquirente. A tale titolo, si tiene conto del patto concluso tra gli azionisti della [OSCURATO:PERSONA], delle relazioni esistenti all'interno del gruppo del bersaglio, delle fonti di finanziamento degli azionisti della [OSCURATO:PERSONA] e dei modelli di voto passati di questi ultimi. Per quanto riguarda il patto tra azionisti concluso al livello della [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale constata, anzitutto, che l'analisi contenuta nella nota di valutazione distinta non è obsoleta, poiché il nuovo statuto della [OSCURATO:PERSONA] prevede, al pari del menzionato patto tra azionisti, che la cessione di quote sociali a persone esterne alle famiglie azioniste deve richiedere il previo consenso della «società» mediante una decisione dell'assemblea generale. Parimenti, gli orientamenti comuni non escludono questo tipo di accordo dal suo ambito di applicazione. Per quanto riguarda, poi, la detenzione delle quote nella [OSCURATO:PERSONA] da parte di altri due membri della famiglia del marito della ricorrente, il Tribunale osserva che la ricorrente non nega i fatti invocati dalla BCE e non presenta alcun elemento di prova idoneo a rimettere in discussione la valutazione della BCE di tali rapporti familiari. Inoltre, per quanto riguarda i rapporti tra le imprese dello stesso gruppo, esso rileva che la ricorrente non rimette in discussione i fatti esposti dalla BCE, dato che la partecipazione di tale fondazione al capitale della [OSCURATO:PERSONA] non figura tra gli elementi presi in considerazione dalla BCE. Sulla presa in considerazione di una stessa fonte di risorse finanziarie, sebbene la ricorrente sostenga che, laddove gli orientamenti comuni prevedono che l'utilizzo di una stessa fonte di risorse finanziarie possa costituire l’indizio di un'azione di concerto, si tratta di fonti di finanziamento esterne, e non di fonti interne, come i dividendi distribuiti dal bersaglio, il Tribunale constata che gli orientamenti comuni ( 6 ) prevedono che «l’uso, da parte di diverse persone, della stessa fonte di risorse finanziarie per l’acquisizione o l’incremento di partecipazioni nell’impresa interessata» costituisce un indicatore di un'azione di concerto, senza distinguere tra fonti «esterne» e fonti «interne». Infine, per quanto riguarda i modelli di voto passati, il Tribunale osserva che la ricorrente non ha né prodotto elementi che contraddicano la posizione della BCE né giustificato le ragioni di tale incapacità di produrli. Di conseguenza, il Tribunale dichiara che è senza commettere alcun errore manifesto di valutazione e sulla base di elementi pertinenti che la BCE ha riconosciuto l’esistenza un'azione di concerto tra la MWB 1 e gli altri azionisti della [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, il Tribunale respinge la contestazione da parte della ricorrente dell'acquisizione di una partecipazione qualificata in termini di diritti di voto, aggiungendo che i diritti di voto e le quote di capitale sono citati in via alternativa dalla direttiva [OSCURATO:PERSONA] ( 7 ) e dal regolamento n. 575/2013 ( 8 ) al fine di considerare l'acquisizione di una partecipazione qualificata. In terzo e ultimo luogo, per quanto riguarda l'onorabilità di un candidato acquirente, l'integrità e la reputazione di una persona che ha uno stretto rapporto familiare con tale candidato, il Tribunale ricorda che gli orientamenti comuni sottolineano che l'autorità competente può prendere in considerazione l'integrità e la reputazione di qualsiasi persona collegata al candidato acquirente, vale a dire qualsiasi persona che abbia, o sembri avere, uno stretto rapporto familiare o commerciale con il candidato acquirente. Del resto, dalla giurisprudenza risulta che la direttiva [OSCURATO:PERSONA] non esclude che la mancanza di onorabilità del candidato acquirente possa risultare dai rapporti di quest'ultimo con un terzo ( 9 ). Nel caso di specie, il Tribunale precisa, anzitutto, che la BCE ha indicato nella decisione impugnata che i procedimenti in materia di partecipazioni qualificate servivano a garantire la sana gestione degli enti e la stabilità finanziaria globale e che la valutazione della reputazione del candidato acquirente è una valutazione ex ante, che implica necessariamente una previsione del comportamento futuro del candidato acquirente. I fatti devono indicare un rischio astratto, vale a dire la probabilità di una violazione prevista. Esso constata poi che la BCE ha indicato, nella decisione impugnata, in primo luogo, di nutrire serissimi dubbi riguardo alla reputazione del marito della ricorrente, tenuto conto della rivalutazione di cui era stato oggetto da parte della BaFin nel 2019, in secondo luogo, che la ricorrente sembrava dipendere finanziariamente dal marito, in terzo luogo, che la ricorrente non aveva alcuna esperienza bancaria e, in quarto luogo, che la ricorrente aveva apertamente ammesso di chiedere anche il parere di suo marito, con il quale sarebbe stata parte di un patto parasociale. Pertanto, la BCE ne deduce che sussistono seri dubbi sul fatto che il marito della ricorrente non eserciti un'influenza sul bersaglio, tramite quest'ultima, al termine del progetto di acquisizione. Infine, il Tribunale rileva che, sulla base degli orientamenti comuni e della giurisprudenza, la BCE può prendere in considerazione, quando valuta l'onorabilità di un candidato acquirente, l'integrità e la reputazione di una persona che ha uno stretto rapporto familiare con tale candidato, come nel caso di specie il marito della ricorrente. ( 1 ) Kreditwesengesetz (legge sul settore creditizio - KWG), del 9 settembre 1998 (BGBl. 1998 I, pag. 2776), come modificata dalla legge del 22 febbraio 2023 (BGBl. 2023 I n. 51). ( 2 ) Regolamento (UE) n. 468/2014 della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la [OSCURATO:PERSONA] centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull’MVU) ( GU 2014, L 141, pag. 1 ). ( 3 ) Articolo 3, paragrafo 1, punto 33, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE ( GU 2013, L 176, pag. 338 , in prosieguo: la «direttiva [OSCURATO:PERSONA]»). ( 4 ) Considerando 22 del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi ( GU 2013, L. 287, pag. 63 ). ( 5 ) Paragrafo 4.6 degli orientamenti comuni dell’Autorità bancaria europea (ABE), dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) e dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni qualificate nel settore finanziario, pubblicati il 20 dicembre 2016 (JC/GL/2016/01; in prosieguo: gli «orientamenti comuni»). ( 6 ) Paragrafo 4.6, lettera b), punto 4, degli orientamenti comuni. ( 7 ) Articolo 22, paragrafo 1, della direttiva [OSCURATO:PERSONA]. ( 8 ) Articolo 4, paragrafo 1, punto 36, del regolamento n. 575/2013. ( 9 ) Sentenza del 10 luglio 2024, PH e a./BCE ( T-323/22 , EU:T:2024:460 , punti 325 e 326 ).
Sentenza Corte di giustizia UE n. 1024/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris