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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 4 febbraio 2025

Cassazione n. 14420/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

17/09/2025 della Corte di appello di Bolognavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, in persona del SostitutoGaspare STURZO, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di Modena ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni unoe mesi due di arresto ed euro 4.000 di ammenda (pena base mesi dieci diarresto ed euro 3.000,00 di ammenda, esclusa l’aggravante di cui all’art. 186,comma 2 sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, aumentata ex art. 81, commasecondo, cod. pen. alla pena finale suindicata) per i reati di cui all’art. 186,commi 2 lett. c), e 116 cod. strada, negando la concessione delle circostanzedi fiducia dell’imputata, munito di apposito mandato ex art. 581, comma 1quater, cod. proc. pen., contestando, anzitutto, la mancata concessione dellecircostanze attenuanti generiche, senza valorizzare l’arretratezza culturaledell’imputata, la situazione di emarginazione sociale nella quale versava inragione della sua alcool-dipendenza, nonché il suo corretto comportamentoprocessuale; in secondo luogo, per le medesime ragioni, l’eccessiva gravositàdella pena, con particolare riferimento alla determinazione della pena base eall’applicazione della disciplina della continuazione.2.

La Corte di appello di Bologna, con l’ordinanza del 17 settembre 2025 inepigrafe, ha ritenuto che i motivi dell’atto di appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] la sentenza pronunciata dal Tribunale di Modena il 4 febbraio 2025fossero carenti di specificità, quantomeno “estrinseca”, e ha, quindi, dichiaratoinammissibile l’appello ai sensi degli artt. 591, comma 1, lett. c), e 581, comma1, lett. d) e comma 1 bis, cod. proc. pen.3.

Avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna ha proposto ricorsoper cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore di fiducia, articolandotre motivi di ricorso.2.1.

Con il primo motivo la ricorrente lamenta inosservanza di normeprocessuali stabilite a pena di nullità e segnatamente violazione dell’art. 581 cod.proc. pen.Rileva la ricorrente che i motivi di appello sollecitavano una rivisitazionedella decisione di primo grado alla luce di circostanze di fatto, puntualmenteindicate, idonee ad attivare un concreto controllo di legittimità e di merito, esostiene che, pertanto, il rigetto per carenza di specificità, siccome motivato,configura eccesso di potere giurisdizionale e vizio di istruttoria.2.2.

Con il secondo motivo la ricorrente si duole della dichiarazione diinammissibilità dell’appello con particolare riferimento alla richiesta diconcessione delle circostanze attenuanti generiche.Lamenta, in particolare, la mancata valutazione della condizione diemarginazione sociale e del suo percorso riabilitativo e collaborativo presso ilSer.T.2.3.

Con il terzo motivo la ricorrente si duole della dichiarazione diinammissibilità dell’appello con particolare riferimento alla richiesta di diversadeterminazione delle pena.Lamenta, in particolare, l’eccessiva gravosità della pena, alla luce delcomportamento processuale della stessa e delle sue condizioni personali.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.2.

Com’è noto, l’art. 581 cod. proc. pen. è stato modificato una prima voltacon la legge 23 giugno 2017, n. 103, tenendo presente il principio affermatodalle Sezioni Unite con la sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli,Rv. 268822, secondo la quale «L’appello, al pari del ricorso per cassazione, èinammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultanoesplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fattoo di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando chetale onere di specificità, a carico dell’impugnante, è direttamente proporzionalealla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimentoimpugnato».

Questa impostazione è stata ribadita – e resa ancor più chiara – cold.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha introdotto nell’art. 581 il comma 1 bis, inbase al quale «L’appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motiviquando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita irilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nelprovvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai qualisi riferisce l’impugnazione».Riprendendo e codificando i principi affermati dalla citata sentenza delleSezioni Unite, il legislatore non sembra essere giunto ad affermare che ilsindacato del giudice di appello sulla ammissibilità dei motivi proposti possaestendersi, come accade nel giudizio di legittimità, alla valutazione dellamanifesta infondatezza dei motivi stessi: possibilità esplicitamente esclusa dallasentenza Galtelli (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, cit., Rv. 268823).

L’appelloha, infatti, natura di impugnazione “a critica libera”, non essendo tipizzate dallegislatore le categorie dei motivi di censura che possono essere formulati, ed«attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimentolimitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti»(art. 597, comma 1, cod. proc. pen.).

Invece, il ricorso per Cassazionecostituisce un mezzo di impugnazione a critica vincolata (essendo inammissibilese proposto per motivi diversi da quelli stabiliti dalla legge, ai sensi dell’art. 606,commi 1 e 3, cod. proc. pen.), che, di regola, «attribuisce alla Corte dicassazione la cognizione del procedimento limitatamente ai motivi proposti» (art609, comma 1, cod. proc. pen.).

Nondimeno, con l’introduzione dell’art. 581,comma 1 bis, cod. proc. pen. il legislatore ha inteso rafforzare i poteri del giudiced’appello nella fase di delibazione dell’impugnazione, mediante l’accertamentodel requisito della specificità estrinseca dei motivi, con l’obiettivo (reso esplicitonella Relazione illustrativa, pubblicata nel Supplemento straordinario n. 5 allaGazzetta ufficiale, serie generale, n. 245 del 19 ottobre 2022 – pag. 324) di«innalzare il livello qualitativo dell’atto di impugnazione e del relativo giudizio inchiave di efficienza».

Il legislatore ha voluto affermare dunque, più chiaramentedi quanto non avesse fatto in precedenza, che l’atto di appello può essereritenuto ammissibile se i motivi proposti, oltre a possedere il requisito della«specificità intrinseca» per non essere fondati su considerazioni generiche,astratte o evidentemente non pertinenti al caso concreto, rispondono a requisitidi «specificità estrinseca» efficacemente definita dalla citata sentenza delleSezioni Unite (pag. 14 della motivazione) come «la esplicita correlazione deimotivi di impugnazione con le ragioni di fatto o di diritto poste a fondamentodella sentenza impugnata».

L’espressa previsione della necessità di enunciare«in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o didiritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e puntidella decisione ai quali si riferisce l’impugnazione» rende evidente che i motivi diappello non sono diretti all’introduzione di un nuovo giudizio, del tutto sganciatoda quello di primo grado, ma, invece, diretti ad attivare uno strumento dicontrollo, «su specifici punti e per specifiche ragioni, della decisione impugnata»(così, testualmente, Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016 cit., pag. 16 dellamotivazione).

In altri termini: l’appello deve contenere una critica specifica,mirata e necessariamente puntuale della decisione impugnata e deve trarre daquella decisione gli spazi argomentativi di fatto e di diritto utili a condurre ad unadecisione diversa.

Proprio per questo, i motivi di appello «devono contenere,seppure nelle linee essenziali, ragioni idonee a confutare e sovvertire, sul pianostrutturale e logico, le valutazioni del primo giudice» (Sez.

U, n. 8825 del27/10/2016 cit., pag. 17 della motivazione: vds, in termini, Sez. 4, n. 34780 del10/09/2024, Giordano, non mass.).3.

Ciò premesso, il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.Ed invero, applicando i suesposti principi alla fattispecie in esame, appareimmediata la constatazione di come l'atto di appello proposto dalla ricorrentefosse affetto da genericità estrinseca.Ed invero, rispetto agli argomenti della sentenza del Tribunale, l'appello si èposto in relazione acritica, non in grado di stabilire un confronto con le ragioniutilizzate dal Tribunale, rivelandosi comunque generico, ancorché nonelementare o macroscopicamente carente.

Infatti, come si è chiarito, lavalutazione sull'inammissibilità dell'atto di appello per aspecificità, prevista dalnuovo art. 581 cod. proc. pen., non risponde a logiche di tipo "grafico", orientatesul peso "quantitativo" delle parole utilizzate, ma impone l'analisi del lorocontenuto critico rispetto alla sentenza impugnata e, qualora di tale critica non visia traccia, bensì l'impugnazione si muova lungo direttrici avulse dalla sentenza,il vizio di genericità estrinseca da mancato confronto deve ritenersi integrato(Sez. 5, n. 15897 del 09/01/2025, Jebali, Rv. 288005 – 01).D'altra parte, l'ordinanza della Corte di appello impugnata con il ricorso percassazione non ha superato i confini della sintetica analisi dell'atto diimpugnazione, funzionale alla dichiarazione della sua inammissibilità peraspecificità, ma si è limitata ad elencare brevemente le proprie valutazioni inpunto di genericità di esso, ponendo i motivi d'appello in relazione con le solideaffermazioni del giudice di primo grado.

Tale operazione non consistenell'impropria valutazione della manifesta infondatezza dei motivi di appello,sottratta al contraddittorio dibattimentale, ma, nei limiti nei quali è stata svolta,risponde all'obbligo di motivare adeguatamente la decisione di inammissibilitàdell'impugnazione, certo non sottratta alla disposizione di cui all'art. 125, comma3, cod. proc. pen.

Non si rileva, dunque, nessuna violazione del sindacatoconsentito dall'art. 581 cod. proc. pen. da parte della Corte di appello di Bologna.4.

Con il secondo e il terzo motivo di ricorso – che possono essere esaminaticongiuntamente – la difesa si duole che la Corte territoriale abbia valutatoinammissibili per difetto di specificità estrinseca i motivi di appello aventi adoggetto il trattamento sanzionatorio.4.1.

In particolare, con il primo motivo di appello la ricorrente avevalamentato la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche,proponendo nuovamente argomenti difensivi già sviluppati nel giudizio di primogrado.

Sul punto il giudice di primo grado aveva negato la concessione dellepenali, alcuni dei quali peraltro aventi natura specifica.Nel dichiarare l’inammissibilità dell’appello, l’ordinanza impugnata hasottolineato che questo motivo non muove alcuna critica a quanto affermato dalTribunale e, pertanto, non aggredisce la ragione posta a fondamento del diniegodi riconoscimento delle attenuanti generiche, esponendosi quindi al giudizio diinammissibilità per aspecificità estrinseca.Peraltro, il primo motivo di appello non si confronta con la costantegiurisprudenza di legittimità e con la motivazione della sentenza del Tribunale eripete argomenti già presi in esame dal Tribunale.Sotto il primo profilo, la giurisprudenza di questa Corte è costantenell’affermare che il giudice, quando nega la concessione delle circostanzegli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, mapuò limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen.quello da ritenere prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento delbeneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevoleo all'entità del reato o alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficientein tal senso (Sez. 3, n. 18386 del 19/03/2021, C., Rv. 281296 – 01; Sez. 3, n.15436 del 24/11/2017, dep. 2018, Rv. 272777; Sez. 3, n. 28535 del19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane ealtri, Rv. 248244).Sotto il secondo profilo, la sentenza impugnata ha osservato che laricorrente «nel censurare, con il primo motivo di appello, la mancata concessionedelle circostanze attenuanti generiche, non muove alcuna critica a quantoaffermato da Tribunale, in quanto si limita ad allegare la condizione dimarginalità sociale e di arretratezza culturale della donna nonché il suo correttocomportamento processuale, senza chiarire né in che cosa sia consistito talecomportamento, essendo l'imputata rimasta assente nel corso del processo, néda quali atti del processo si evinca l'allegata condizione della donna, né perchétali elementi dovrebbero essere ritenuti prevalenti su quelli addotti dalGiudicante per non riconoscere le invocate attenuanti» (pag. 2 della sentenzaimpugnata).La ricorrente non si confronta con questa motivazione e deduce, quindi, unaviolazione dell’art. 581 cod. proc. pen. che non può ritenersi sussistente.4.2.

Con il secondo motivo di appello la ricorrente aveva lamentatol’eccessiva gravosità della pena.Sul punto il giudice di primo grado aveva motivato il discostamento dalminimo edittale nella determinazione della pena base, argomentando dallacondotta di guida, dal tasso alcolemico rilevato e dalla personalità fortementerecidivante dell’imputata.Orbene, il secondo motivo di appello non si confronta con la motivazionedella sentenza di primo grado e ripete argomenti (la condizione di arretratezzaculturale e di emarginazione sociale della donna nonché il percorso riabilitativo edisintossicante intrapreso dalla ricorrente presso il Ser.T.) già presi in esame dalTribunale, esponendosi quindi al giudizio di inammissibilità per carenza dispecificità estrinseca.Nessuna violazione dell’art. 581 cod. proc. pen. può, dunque, essereritenuta per essere stato valutato inammissibile un motivo di appello che appareaspecifico e privo di ogni confronto critico col contenuto del provvedimentoimpugnato, né emergono dai motivi di ricorso argomenti idonei a contrastare taliconclusioni.5.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, a normadell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento dellespese processuali.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, inoltre, a normadell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento dellasomma che il Collegio ritiene di fissare, equitativamente, in euro tremila infavore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero da colpaquanto alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 16/01/2026.Il Consigliere estensore La PresidenteLuca [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
17/09/2025 della Corte di appello di Bolognavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, in persona del SostitutoGaspare STURZO, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Modena ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni unoe mesi due di arresto ed euro 4.000 di ammenda (pena base mesi dieci diarresto ed euro 3.000,00 di ammenda, esclusa l’aggravante di cui all’art. 186,comma 2 sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, aumentata ex art. 81, commasecondo, cod. pen. alla pena finale suindicata) per i reati di cui all’art. 186,commi 2 lett. c), e 116 cod. strada, negando la concessione delle circostanzedi fiducia dell’imputata, munito di apposito mandato ex art. 581, comma 1quater, cod. proc. pen., contestando, anzitutto, la mancata concessione dellecircostanze attenuanti generiche, senza valorizzare l’arretratezza culturaledell’imputata, la situazione di emarginazione sociale nella quale versava inragione della sua alcool-dipendenza, nonché il suo corretto comportamentoprocessuale; in secondo luogo, per le medesime ragioni, l’eccessiva gravositàdella pena, con particolare riferimento alla determinazione della pena base eall’applicazione della disciplina della continuazione.2. La Corte di appello di Bologna, con l’ordinanza del 17 settembre 2025 inepigrafe, ha ritenuto che i motivi dell’atto di appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] la sentenza pronunciata dal Tribunale di Modena il 4 febbraio 2025fossero carenti di specificità, quantomeno “estrinseca”, e ha, quindi, dichiaratoinammissibile l’appello ai sensi degli artt. 591, comma 1, lett. c), e 581, comma1, lett. d) e comma 1 bis, cod. proc. pen.3. Avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna ha proposto ricorsoper cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore di fiducia, articolandotre motivi di ricorso.2.1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta inosservanza di normeprocessuali stabilite a pena di nullità e segnatamente violazione dell’art. 581 cod.proc. pen.Rileva la ricorrente che i motivi di appello sollecitavano una rivisitazionedella decisione di primo grado alla luce di circostanze di fatto, puntualmenteindicate, idonee ad attivare un concreto controllo di legittimità e di merito, esostiene che, pertanto, il rigetto per carenza di specificità, siccome motivato,configura eccesso di potere giurisdizionale e vizio di istruttoria.2.2. Con il secondo motivo la ricorrente si duole della dichiarazione diinammissibilità dell’appello con particolare riferimento alla richiesta diconcessione delle circostanze attenuanti generiche.Lamenta, in particolare, la mancata valutazione della condizione diemarginazione sociale e del suo percorso riabilitativo e collaborativo presso ilSer.T.2.3. Con il terzo motivo la ricorrente si duole della dichiarazione diinammissibilità dell’appello con particolare riferimento alla richiesta di diversadeterminazione delle pena.Lamenta, in particolare, l’eccessiva gravosità della pena, alla luce delcomportamento processuale della stessa e delle sue condizioni personali.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.2. Com’è noto, l’art. 581 cod. proc. pen. è stato modificato una prima voltacon la legge 23 giugno 2017, n. 103, tenendo presente il principio affermatodalle Sezioni Unite con la sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli,Rv. 268822, secondo la quale «L’appello, al pari del ricorso per cassazione, èinammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultanoesplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fattoo di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando chetale onere di specificità, a carico dell’impugnante, è direttamente proporzionalealla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimentoimpugnato». Questa impostazione è stata ribadita – e resa ancor più chiara – cold.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha introdotto nell’art. 581 il comma 1 bis, inbase al quale «L’appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motiviquando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita irilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nelprovvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai qualisi riferisce l’impugnazione».Riprendendo e codificando i principi affermati dalla citata sentenza delleSezioni Unite, il legislatore non sembra essere giunto ad affermare che ilsindacato del giudice di appello sulla ammissibilità dei motivi proposti possaestendersi, come accade nel giudizio di legittimità, alla valutazione dellamanifesta infondatezza dei motivi stessi: possibilità esplicitamente esclusa dallasentenza Galtelli (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, cit., Rv. 268823). L’appelloha, infatti, natura di impugnazione “a critica libera”, non essendo tipizzate dallegislatore le categorie dei motivi di censura che possono essere formulati, ed«attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimentolimitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti»(art. 597, comma 1, cod. proc. pen.). Invece, il ricorso per Cassazionecostituisce un mezzo di impugnazione a critica vincolata (essendo inammissibilese proposto per motivi diversi da quelli stabiliti dalla legge, ai sensi dell’art. 606,commi 1 e 3, cod. proc. pen.), che, di regola, «attribuisce alla Corte dicassazione la cognizione del procedimento limitatamente ai motivi proposti» (art609, comma 1, cod. proc. pen.). Nondimeno, con l’introduzione dell’art. 581,comma 1 bis, cod. proc. pen. il legislatore ha inteso rafforzare i poteri del giudiced’appello nella fase di delibazione dell’impugnazione, mediante l’accertamentodel requisito della specificità estrinseca dei motivi, con l’obiettivo (reso esplicitonella Relazione illustrativa, pubblicata nel Supplemento straordinario n. 5 allaGazzetta ufficiale, serie generale, n. 245 del 19 ottobre 2022 – pag. 324) di«innalzare il livello qualitativo dell’atto di impugnazione e del relativo giudizio inchiave di efficienza». Il legislatore ha voluto affermare dunque, più chiaramentedi quanto non avesse fatto in precedenza, che l’atto di appello può essereritenuto ammissibile se i motivi proposti, oltre a possedere il requisito della«specificità intrinseca» per non essere fondati su considerazioni generiche,astratte o evidentemente non pertinenti al caso concreto, rispondono a requisitidi «specificità estrinseca» efficacemente definita dalla citata sentenza delleSezioni Unite (pag. 14 della motivazione) come «la esplicita correlazione deimotivi di impugnazione con le ragioni di fatto o di diritto poste a fondamentodella sentenza impugnata». L’espressa previsione della necessità di enunciare«in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o didiritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e puntidella decisione ai quali si riferisce l’impugnazione» rende evidente che i motivi diappello non sono diretti all’introduzione di un nuovo giudizio, del tutto sganciatoda quello di primo grado, ma, invece, diretti ad attivare uno strumento dicontrollo, «su specifici punti e per specifiche ragioni, della decisione impugnata»(così, testualmente, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 cit., pag. 16 dellamotivazione). In altri termini: l’appello deve contenere una critica specifica,mirata e necessariamente puntuale della decisione impugnata e deve trarre daquella decisione gli spazi argomentativi di fatto e di diritto utili a condurre ad unadecisione diversa. Proprio per questo, i motivi di appello «devono contenere,seppure nelle linee essenziali, ragioni idonee a confutare e sovvertire, sul pianostrutturale e logico, le valutazioni del primo giudice» (Sez. U, n. 8825 del27/10/2016 cit., pag. 17 della motivazione: vds, in termini, Sez. 4, n. 34780 del10/09/2024, Giordano, non mass.).3. Ciò premesso, il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.Ed invero, applicando i suesposti principi alla fattispecie in esame, appareimmediata la constatazione di come l'atto di appello proposto dalla ricorrentefosse affetto da genericità estrinseca.Ed invero, rispetto agli argomenti della sentenza del Tribunale, l'appello si èposto in relazione acritica, non in grado di stabilire un confronto con le ragioniutilizzate dal Tribunale, rivelandosi comunque generico, ancorché nonelementare o macroscopicamente carente. Infatti, come si è chiarito, lavalutazione sull'inammissibilità dell'atto di appello per aspecificità, prevista dalnuovo art. 581 cod. proc. pen., non risponde a logiche di tipo "grafico", orientatesul peso "quantitativo" delle parole utilizzate, ma impone l'analisi del lorocontenuto critico rispetto alla sentenza impugnata e, qualora di tale critica non visia traccia, bensì l'impugnazione si muova lungo direttrici avulse dalla sentenza,il vizio di genericità estrinseca da mancato confronto deve ritenersi integrato(Sez. 5, n. 15897 del 09/01/2025, Jebali, Rv. 288005 – 01).D'altra parte, l'ordinanza della Corte di appello impugnata con il ricorso percassazione non ha superato i confini della sintetica analisi dell'atto diimpugnazione, funzionale alla dichiarazione della sua inammissibilità peraspecificità, ma si è limitata ad elencare brevemente le proprie valutazioni inpunto di genericità di esso, ponendo i motivi d'appello in relazione con le solideaffermazioni del giudice di primo grado. Tale operazione non consistenell'impropria valutazione della manifesta infondatezza dei motivi di appello,sottratta al contraddittorio dibattimentale, ma, nei limiti nei quali è stata svolta,risponde all'obbligo di motivare adeguatamente la decisione di inammissibilitàdell'impugnazione, certo non sottratta alla disposizione di cui all'art. 125, comma3, cod. proc. pen. Non si rileva, dunque, nessuna violazione del sindacatoconsentito dall'art. 581 cod. proc. pen. da parte della Corte di appello di Bologna.4. Con il secondo e il terzo motivo di ricorso – che possono essere esaminaticongiuntamente – la difesa si duole che la Corte territoriale abbia valutatoinammissibili per difetto di specificità estrinseca i motivi di appello aventi adoggetto il trattamento sanzionatorio.4.1. In particolare, con il primo motivo di appello la ricorrente avevalamentato la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche,proponendo nuovamente argomenti difensivi già sviluppati nel giudizio di primogrado. Sul punto il giudice di primo grado aveva negato la concessione dellepenali, alcuni dei quali peraltro aventi natura specifica.Nel dichiarare l’inammissibilità dell’appello, l’ordinanza impugnata hasottolineato che questo motivo non muove alcuna critica a quanto affermato dalTribunale e, pertanto, non aggredisce la ragione posta a fondamento del diniegodi riconoscimento delle attenuanti generiche, esponendosi quindi al giudizio diinammissibilità per aspecificità estrinseca.Peraltro, il primo motivo di appello non si confronta con la costantegiurisprudenza di legittimità e con la motivazione della sentenza del Tribunale eripete argomenti già presi in esame dal Tribunale.Sotto il primo profilo, la giurisprudenza di questa Corte è costantenell’affermare che il giudice, quando nega la concessione delle circostanzegli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, mapuò limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen.quello da ritenere prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento delbeneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevoleo all'entità del reato o alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficientein tal senso (Sez. 3, n. 18386 del 19/03/2021, C., Rv. 281296 – 01; Sez. 3, n.15436 del 24/11/2017, dep. 2018, Rv. 272777; Sez. 3, n. 28535 del19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane ealtri, Rv. 248244).Sotto il secondo profilo, la sentenza impugnata ha osservato che laricorrente «nel censurare, con il primo motivo di appello, la mancata concessionedelle circostanze attenuanti generiche, non muove alcuna critica a quantoaffermato da Tribunale, in quanto si limita ad allegare la condizione dimarginalità sociale e di arretratezza culturale della donna nonché il suo correttocomportamento processuale, senza chiarire né in che cosa sia consistito talecomportamento, essendo l'imputata rimasta assente nel corso del processo, néda quali atti del processo si evinca l'allegata condizione della donna, né perchétali elementi dovrebbero essere ritenuti prevalenti su quelli addotti dalGiudicante per non riconoscere le invocate attenuanti» (pag. 2 della sentenzaimpugnata).La ricorrente non si confronta con questa motivazione e deduce, quindi, unaviolazione dell’art. 581 cod. proc. pen. che non può ritenersi sussistente.4.2. Con il secondo motivo di appello la ricorrente aveva lamentatol’eccessiva gravosità della pena.Sul punto il giudice di primo grado aveva motivato il discostamento dalminimo edittale nella determinazione della pena base, argomentando dallacondotta di guida, dal tasso alcolemico rilevato e dalla personalità fortementerecidivante dell’imputata.Orbene, il secondo motivo di appello non si confronta con la motivazionedella sentenza di primo grado e ripete argomenti (la condizione di arretratezzaculturale e di emarginazione sociale della donna nonché il percorso riabilitativo edisintossicante intrapreso dalla ricorrente presso il Ser.T.) già presi in esame dalTribunale, esponendosi quindi al giudizio di inammissibilità per carenza dispecificità estrinseca.Nessuna violazione dell’art. 581 cod. proc. pen. può, dunque, essereritenuta per essere stato valutato inammissibile un motivo di appello che appareaspecifico e privo di ogni confronto critico col contenuto del provvedimentoimpugnato, né emergono dai motivi di ricorso argomenti idonei a contrastare taliconclusioni.5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, a normadell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento dellespese processuali.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, inoltre, a normadell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento dellasomma che il Collegio ritiene di fissare, equitativamente, in euro tremila infavore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero da colpaquanto alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 16/01/2026.Il Consigliere estensore La PresidenteLuca [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14420/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris