Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 maggio 1979

Cassazione n. 20876/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/05/1979 avverso la sentenza del 28/06/2021 del TRIBUNALE di BENEVENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il Tribunale di Benevento, in qualità di giudice d'appello, con sentenza del 28/06/2021, confermava la sentenza del giudice di pace di Benevento emessa in data 08/09/2020, che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 633 cod.pen. per essersi introdotto nel fondo di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] alla guida di un trattore gommato, realizzando un tracciato in terra battuta.

Proponeva ricorso per cassazione l'imputato deducendo i seguenti motivi: violazione e falsa applicazione dell'art. 606, lett.

B) ed E) in relazione all'art.633 c.p. poichè nel caso in esame non ricorre alcuna invasione; violazione e falsa applicazione degli artt. 62 bis e 133 c.p. e vizio di motivazione.

Il ricorso è inammissibile.

Quanto al primo motivo, il ricorso è reiterativo poichè fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

E nel caso in esame, il giudice di appello ha già osservato che "appariva incontestato, in quanto ammesso da tutti i testi e confermato dallo stesso imputato che nel novembre del 2014 questi si era recato col trattore sul fondo di Rana/do [OSCURATO:PERSONA] e, prelevando e sbancando, posto in essere atti idonei a ripristinare una strade/la che la persona offesa aveva fatto rimuovere.

Il collegio ha poi osservato che il reato di invasione può essere integrato anche dalla turbativa del possesso che realizzi un'apprezzabile depauperamento delle facoltà di godimento di un terreno.

Il secondo motivo è inammissibile poiché dalla esposizione dei motivi di appello contenuti nella sentenza della Corte risulta che con il gravame non è stato invocato il beneficio delle circostanze attenuanti generiche.

A ciò si aggiunga che l'imputato è stato condannato a una pena di 258 C di multa che risulta essere molto contenuta.

Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

PQM.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 15/4/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] E ., ;";:Aln oggi, 2 ? ' ' '

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/05/1979 avverso la sentenza del 28/06/2021 del TRIBUNALE di BENEVENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il Tribunale di Benevento, in qualità di giudice d'appello, con sentenza del 28/06/2021, confermava la sentenza del giudice di pace di Benevento emessa in data 08/09/2020, che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 633 cod.pen. per essersi introdotto nel fondo di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] alla guida di un trattore gommato, realizzando un tracciato in terra battuta. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato deducendo i seguenti motivi: violazione e falsa applicazione dell'art. 606, lett. B) ed E) in relazione all'art.633 c.p. poichè nel caso in esame non ricorre alcuna invasione; violazione e falsa applicazione degli artt. 62 bis e 133 c.p. e vizio di motivazione. Il ricorso è inammissibile. Quanto al primo motivo, il ricorso è reiterativo poichè fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). E nel caso in esame, il giudice di appello ha già osservato che "appariva incontestato, in quanto ammesso da tutti i testi e confermato dallo stesso imputato che nel novembre del 2014 questi si era recato col trattore sul fondo di Rana/do [OSCURATO:PERSONA] e, prelevando e sbancando, posto in essere atti idonei a ripristinare una strade/la che la persona offesa aveva fatto rimuovere. Il collegio ha poi osservato che il reato di invasione può essere integrato anche dalla turbativa del possesso che realizzi un'apprezzabile depauperamento delle facoltà di godimento di un terreno. Il secondo motivo è inammissibile poiché dalla esposizione dei motivi di appello contenuti nella sentenza della Corte risulta che con il gravame non è stato invocato il beneficio delle circostanze attenuanti generiche. A ciò si aggiunga che l'imputato è stato condannato a una pena di 258 C di multa che risulta essere molto contenuta. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. PQM. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 15/4/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] E ., ;";:Aln oggi, 2 ? ' ' '
Sentenza Cassazione n. 20876/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris