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Corte di giustizia UEsentenzaDecisione del 15 ottobre 2026

Corte di giustizia UE/2026

ECLI:EU:C:2026:864
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] ĆAPETA

presentate il 15 ottobre 2026 ( 1 )

[OSCURATO:PERSONA]410/25

[OSCURATO:PERSONA] europea contro Repubblica federale di Germania « Libera circolazione dei capitali – Articolo 63, paragrafo 1, TFUE – Articolo 40 dell’accordo sullo Spazio economico europeo – Vantaggio fiscale per il reinvestimento della plusvalenza realizzata con la cessione di taluni beni economici in altri beni economici – Disparità di trattamento delle imprese prive di una stabile organizzazione in Germania – Articolo 64, paragrafo 1, TFUE »

I. Introduzione

1. La presente causa riguarda un ricorso per inadempimento proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] europea dinanzi alla Corte contro la Repubblica federale di Germania ai sensi dell’articolo 258 TFUE. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il regime fiscale tedesco, che concede un beneficio di differimento della tassazione per il reinvestimento alle sole imprese che dispongono di una stabile organizzazione in Germania, opera una discriminazione nei confronti delle imprese che hanno una stabile organizzazione in altri Stati membri o in Stati del SEE, violando così la libera circolazione dei capitali garantita dall’articolo 63, paragrafo 1, TFUE e dall’articolo 40 dell’accordo SEE ( 2 ).

2. La Corte ha già esaminato un aspetto del regime fiscale di cui trattasi e ha dichiarato, in una precedente sentenza, che il fatto di consentire il differimento della tassazione solo nel caso in cui i beni reinvestiti siano destinati ad un’impresa che dispone di una stabile organizzazione in Germania era contrario alla libertà di stabilimento. ( 3 )

3. La presente causa verte sulla compatibilità di un altro aspetto di tale regime con la libera circolazione dei capitali, quale garantita dal diritto dell’Unione.

La normativa tedesca di cui trattasi riconosce il beneficio del differimento della tassazione a condizione che i proventi della vendita di un bene, reinvestiti in beni analoghi, siano destinati ad un’impresa che dispone di una stabile organizzazione in Germania. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che tale requisito sia contrario alla libera circolazione dei capitali.

II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione

4. L’articolo 63, paragrafo 1, TFUE, così dispone: «Nell’ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi».

5. L’articolo 64, paragrafo 1, TFUE, che introduce una «clausola di anteriorità», così dispone: «Le disposizioni di cui all’articolo 63 lasciano impregiudicata l’applicazione ai paesi terzi di qualunque restrizione in vigore alla data del 31 dicembre 1993 in virtù delle legislazioni nazionali o della legislazione dell’Unione per quanto concerne i movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti, che implichino investimenti diretti, inclusi gli investimenti in proprietà immobiliari, lo stabilimento, la prestazione di servizi finanziari o l’ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari. (...)».

6. Le parti pertinenti dell’articolo 65 TFUE prevedono quanto segue: «1.

Le disposizioni dell’articolo 63 non pregiudicano il diritto degli Stati membri:

a) di applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria in cui si opera una distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il loro luogo di residenza o il luogo di collocamento del loro capitale;

b) di prendere tutte le misure necessarie per impedire le violazioni della legislazione e delle regolamentazioni nazionali, in particolare nel settore fiscale e in quello della vigilanza prudenziale sulle istituzioni finanziarie, o di stabilire procedure per la dichiarazione dei movimenti di capitali a scopo di informazione amministrativa o statistica, o di adottare misure giustificate da motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza. (...)

3. Le misure e le procedure di cui ai paragrafi 1 e 2 non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al libero movimento dei capitali e dei pagamenti di cui all’articolo 63».

B. Accordo SEE

7. L’articolo 40 dell’accordo SEE così dispone: «Nel quadro delle disposizioni del presente accordo, non sussistono fra le Parti contraenti restrizioni ai movimenti di capitali appartenenti a persone residenti negli Stati membri della Comunità [europea] o negli Stati AELS (EFTA) né discriminazioni di trattamento fondate sulla nazionalità o sulla residenza delle parti o sul luogo del collocamento dei capitali.

L’allegato XII contiene le disposizioni necessarie ai fini dell’applicazione del presente articolo».

C. Diritto tedesco 8.

Ai fini della presente causa, diversi atti legislativi tedeschi sono rilevanti ai fini della tassazione delle imprese.

I principali atti cui farò riferimento nelle mie conclusioni sono l’Einkommensteuergesetz (legge relativa all’imposta sul reddito; in prosieguo: l’«EStG») e il Körperschaftsteuergesetz (legge relativa all’imposta sulle società; in prosieguo: il «KStG»).

Farò poi riferimento anche all’Abgabenordnung (codice tributario; in prosieguo: l’«AO»).

9. Le disposizioni pertinenti dell’articolo 6b dell’EStG prevedono quanto segue: «(1) I soggetti passivi che cedono terreni, vegetali che crescono sul terreno, con il relativo terreno, quando detti vegetali fanno parte di un’attività agricola o forestale, fabbricati o imbarcazioni per la navigazione interna possono, durante l’esercizio nel corso del quale ha avuto luogo la cessione, dedurre un importo, pari al massimo della plusvalenza realizzata con la cessione, dalle spese di acquisto o di produzione dei beni economici di cui alla seconda frase, che sono stati acquisiti o prodotti durante l’esercizio corrispondente alla cessione o durante l’esercizio anteriore.

La deduzione è autorizzata per le spese di acquisto o di produzione

1. di terreni, se la plusvalenza è stata realizzata con la cessione di terreni,

2. di vegetali che crescono sul terreno, con il relativo terreno, quando i vegetali fanno parte di un’attività agricola o forestale, se la plusvalenza è stata realizzata con la cessione di terreni o con la cessione di vegetali che crescono sul terreno, con il relativo terreno,

3. di fabbricati, se la plusvalenza è stata realizzata con la cessione di terreni, di vegetali che crescono sul terreno, con il relativo terreno, o di fabbricati, o

4. di imbarcazioni per la navigazione interna, se la plusvalenza è stata realizzata con la cessione di imbarcazioni per la navigazione interna.

Per acquisto o produzione di fabbricati si intende del pari la loro estensione, il loro ampliamento o il loro restauro.

In tale caso, la plusvalenza può essere dedotta solo per le spese sostenute per l’estensione, l’ampliamento o il restauro dei fabbricati. (2) Ai sensi del paragrafo 1, prima frase, si considera come plusvalenza la differenza, una volta dedotte le spese di cessione, tra il prezzo di vendita e il valore contabile che sarebbe stato attribuibile al bene economico venduto al momento della cessione.

Il valore contabile è il valore che si deve attribuire a un bene economico in virtù dell’articolo

6. (2a) Se i beni economici di cui al paragrafo 1, seconda frase, imputabili al patrimonio aziendale del soggetto passivo in un altro Stato membro [dell’UE] o del [SEE], sono acquisiti o prodotti nell’esercizio finanziario in cui avviene la cessione dei beni economici di cui al paragrafo 1, prima frase, o nei quattro esercizi finanziari successivi, ovvero se sono stati acquisiti o prodotti nell’esercizio finanziario precedente la cessione, l’imposta accertata dovuta sulla plusvalenza ai sensi del paragrafo 2 può, su richiesta del soggetto passivo, essere pagata in cinque rate annuali di pari importo; il periodo di quattro anni è esteso a sei anni nel caso di nuovi edifici, qualora la loro costruzione inizi prima della fine del quarto esercizio finanziario successivo alla cessione.

La richiesta può essere presentata soltanto nell’esercizio nel corso del quale sono ceduti i beni economici di cui al paragrafo 1, prima frase.

L’articolo 36, paragrafo 5, frasi dalla seconda alla quinta, si applica mutatis mutandis .

Qualora il soggetto passivo non fornisca la prova di un acquisto o di una produzione di cui alla prima frase, per la durata della dilazione di pagamento concessa attraverso la rateizzazione sono dovuti gli interessi in applicazione dell’articolo 234 dell’[AO] per analogia.

Se i costi di acquisto o di produzione dei beni acquisiti o prodotti sono inferiori alla plusvalenza ai sensi del paragrafo 2, si applica la quarta frase, fermo restando che gli interessi sono addebitati solo sulla differenza.

Ai fini del calcolo degli interessi, la differenza si considera ripartita proporzionalmente su tutti i pagamenti rateizzati annuali.

I beni economici acquisiti o prodotti ai sensi della prima frase comprendono anche i beni economici imputabili al patrimonio del soggetto passivo nel [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, purché la richiesta di cui alla prima frase sia stata presentata prima della data a partire dalla quale il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord ha cessato di essere uno Stato membro [dell’Unione europea] e ha altresì cessato di essere trattato come tale. (3) Se il soggetto passivo non ha applicato la deduzione di cui al paragrafo 1, egli può, nel corso dell’esercizio durante il quale ha avuto luogo la cessione, costituire una riserva che riduca il suo beneficio fiscale.

Il soggetto passivo può, tenendo conto delle restrizioni di cui al paragrafo 1, frasi dalla seconda alla quarta, dedurre un importo, fino al massimo di tale riserva, dalle spese di acquisto o di produzione dei beni economici descritti al paragrafo 1, seconda frase, che sono stati acquistati o prodotti nel corso dei quattro esercizi seguenti, durante l’esercizio corrispondente al loro acquisto o alla loro produzione.

Il termine di quattro anni è portato a sei anni per i fabbricati nuovi se la loro produzione è iniziata prima della fine del quarto esercizio successivo alla costituzione della riserva.

La riserva dev’essere estinta, con corrispondente aumento dell’utile, per un valore pari all’importo dedotto.

Se sussiste ancora una riserva al termine del quarto esercizio successivo alla sua costituzione, essa dev’essere estinta con corrispondente aumento dell’utile in tale data, salvo che non sia possibile dedurre le spese di produzione di fabbricati la cui produzione sia cominciata in tale momento; se sussiste ancora la riserva al termine del sesto esercizio successivo alla sua costituzione, essa dev’essere estinta con corrispondente aumento dell’utile in tale data. (4) L’applicazione dei paragrafi 1 e 3 è subordinata alle seguenti condizioni:

1. il soggetto passivo deve determinare il beneficio in applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, o dell’articolo 5,

2. i beni economici ceduti devono aver fatto parte integrante del patrimonio di una stabile organizzazione situata nel territorio nazionale da almeno sei anni ininterrottamente al momento della cessione,

3. i beni economici acquisiti o prodotti devono far parte integrante del patrimonio di una stabile organizzazione situata nel territorio nazionale,

4. la plusvalenza generata dalla vendita non deve essere omessa al momento del calcolo dell’utile imponibile nel territorio nazionale, e

5. dalla contabilità si deve poter risalire alla deduzione ai sensi del paragrafo 1, nonché alla costituzione della riserva e alla sua estinzione, con corrispondente aumento dell’utile, in virtù del paragrafo

3. (...)».

10. L’articolo 49 dell’EStG prevede quanto segue: «(1) Costituiscono redditi nazionali ai fini dell’assoggettamento parziale all’imposta sul reddito (...): (...)

2. I redditi derivanti da attività commerciali (...) (a) per le quali viene mantenuta una stabile organizzazione o è nominato un rappresentante stabile in Germania, (...) (f) che, nella misura in cui non rientrino tra i redditi ai sensi della lettera (a), sono generati tramite (aa) locazione e affitto o (bb) cessione di beni immobili situati in Germania, di complessi di beni o di diritti ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, prima frase, punto 1, o di altri diritti, in particolare diritti brevettuali, diritti di marchio o diritti di privativa per ritrovati vegetali, situati in Germania o iscritti in un pubblico registro in Germania o gestiti tramite una stabile organizzazione o un’altra struttura situata in Germania. (...) Si considerano redditi derivanti da attività commerciali anche i redditi derivanti da attività ai sensi della presente lettera, conseguiti da una società ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del [KStG], che sia assimilabile a una società di capitali o ad altra persona giuridica ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, punti da 1 a 3 del [KStG]».

11. Le parti pertinenti dell’articolo 1 del KStG prevedono quanto segue: «(1) Sono soggette a obbligo illimitato d’imposta sulle società le seguenti società, associazioni di persone e masse patrimoniali che hanno la propria direzione o la propria sede in Germania:

1. le società di capitali (in particolare le società europee, le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata), comprese le società che hanno optato per la tassazione delle società ai sensi dell’articolo 1a;

2. le società cooperative, comprese le [OSCURATO:PERSONA];

3. i fondi pensione e assicurativi a mutua costituzione;

4. le altre persone giuridiche di diritto privato;

5. le associazioni prive di personalità giuridica, gli enti non costituiti in società, le fondazioni e altri fondi destinati ad uno scopo specifico di diritto privato;

6. le aziende commerciali di persone giuridiche di diritto pubblico. (2) L’obbligo illimitato d’imposta sulle società si estende alla totalità dei redditi». 12. L’articolo 2, paragrafo 1, del KStG così dispone: «Sono soggette a obbligo limitato d’imposta sulle società:

1. le società, le associazioni di persone e le masse patrimoniali che non hanno né la propria direzione né la propria sede in Germania, limitatamente ai loro redditi di origine nazionale; (...)».

13. Le parti pertinenti dell’articolo 8 del KStG prevedono quanto segue: «(1) Le disposizioni dell’[EStG] e della presente legge stabiliscono quali siano da considerarsi redditi e le modalità di determinazione degli stessi (…) (2) Per i soggetti passivi soggetti a obbligo illimitato d’imposta ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, punti da 1 a 3, tutti i redditi sono da considerarsi come redditi da attività commerciali».

14. Inoltre, la nozione di stabile organizzazione è definita all’articolo 12 dell’AO, il quale dispone quanto segue: «Per “stabile organizzazione” si intende qualsiasi sede fissa o struttura utilizzata per l’attività di un’impresa.

Sono considerate stabili organizzazioni, in particolare:

1. la sede della direzione dell’attività;

2. le succursali;

3. gli uffici;

4. le fabbriche o le officine;

5. i magazzini;

6. gli uffici acquisti o i punti vendita;

7. le miniere, le cave o altri impianti fissi, mobili o galleggianti per lo sfruttamento di risorse naturali;

8. i cantieri o i progetti di costruzione o di installazione, compresi quelli mobili o galleggianti, qualora (a) un singolo cantiere o un singolo progetto di costruzione o di installazione, o (b) uno tra più cantieri o progetti di costruzione o di installazione coesistenti, o (c) più cantieri o progetti di costruzione o di installazione immediatamente successivi abbia(no) una durata superiore a sei mesi».

III. Fase precontenziosa

15. Il 27 settembre 2012 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato alla Repubblica federale di Germania una lettera di diffida con cui la informava dell’incompatibilità del suo regime fiscale, disciplinato dall’articolo 6b dell’EStG, con la libera circolazione dei capitali prevista all’articolo 63, paragrafo 1, TFUE e all’articolo 40 dell’accordo SEE.

Secondo tale legge, il diritto al vantaggio fiscale previsto all’articolo 6b, paragrafi 1 e 3, dell’EStG è subordinato, in forza dell’articolo 6b, paragrafo 4, punto 2, della medesima legge, alla condizione che il bene ceduto abbia fatto parte in modo continuativo, per almeno sei anni prima della sua cessione, delle immobilizzazioni di un’impresa che dispone di una stabile organizzazione in Germania.

16. Con lettera del 17 gennaio 2013, la Repubblica federale di Germania ha risposto contestando l’argomento della [OSCURATO:PERSONA], in quanto riteneva che la normativa controversa fosse compatibile con la libera circolazione dei capitali.

Inoltre, essa ha fatto riferimento al procedimento per inadempimento pendente dinanzi alla Corte di giustizia relativo all’articolo 6b, paragrafo 4, punto 3, dell’EStG e ha sostenuto che sarebbe stato opportuno attendere l’esito di tale procedimento, dato che l’articolo 6b, paragrafo 4, punti 2 e 3, dell’EStG pone condizioni comuni per il diritto al vantaggio fiscale previsto all’articolo 6b, paragrafi 1 e 3, del medesimo e che, di conseguenza, la posizione della Corte sarebbe stata applicabile anche al caso di specie.

17. Il 16 aprile 2015 la Corte ha pronunciato la sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Germania (libertà di stabilimento), nella quale ha dichiarato che il regime fiscale tedesco di cui trattasi era incompatibile con la libertà di stabilimento prevista dall’articolo 49 TFUE e dall’articolo 31 dell’accordo SEE.

18. Tale causa riguardava l’articolo 6b, paragrafo 4, punto 3, dell’EStG, ai sensi del quale la tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di alcuni beni poteva essere differita solo se il bene sostitutivo faceva parte delle immobilizzazioni di un’impresa che disponeva di una stabile organizzazione in Germania.

La Corte ha considerato che tale disparità di trattamento poteva mettere in posizione di svantaggio finanziario il soggetto passivo che desiderasse reinvestire plusvalenze al fine di acquistare un bene sostitutivo destinato a una stabile organizzazione situata nel territorio di uno Stato membro diverso dalla Germania, rispetto al soggetto passivo che realizzasse un analogo reinvestimento in un’impresa che dispone di una stabile organizzazione in Germania.

La Corte ha quindi constatato che una siffatta disparità di trattamento è quanto meno tale da rendere meno attraente un reinvestimento effettuato al di fuori del territorio tedesco rispetto ad un reinvestimento realizzato all’interno di tale territorio.

Per tale ragione, la Corte ha stabilito che la Repubblica federale di Germania, mantenendo il regime fiscale di cui trattasi, violava l’articolo 49 TFUE e l’articolo 31 dell’accordo SEE, in quanto tale regime era idoneo a dissuadere un soggetto passivo stabilito in tale Stato membro dallo svolgere le sue attività tramite una stabile organizzazione situata nel territorio di uno Stato membro diverso dalla Germania ( 4 ).

19. A seguito della sentenza della Corte, la Repubblica federale di Germania ha introdotto l’articolo 6b, paragrafo 2a, nell’articolo 6b dell’EStG.

Tale disposizione consente che l’imposta dovuta sulla plusvalenza realizzata al momento della vendita del bene iniziale sia differita e versata nell’arco di un periodo massimo di cinque anni, qualora il soggetto passivo di cui all’articolo 6b, paragrafo 4, punto 2, dell’EStG acquisti o produca un bene sostitutivo imputabile al patrimonio aziendale del soggetto passivo in un altro Stato membro in un altro Stato membro o in uno Stato del SEE.

Come confermato in udienza, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la modifica del diritto tedesco sia soddisfacente in quanto pone rimedio alla violazione della libertà di stabilimento.

La procedura di infrazione è stata pertanto chiusa.

20. Tuttavia, l’articolo 6b, paragrafo 4, punto 2, dell’EStG, che non era in discussione nella causa [OSCURATO:PERSONA]/Germania (libertà di stabilimento), non è stato modificato.

Ritenendo che tale disposizione, che contiene condizioni per poter godere del vantaggio fiscale di cui trattasi, violi la libera circolazione dei capitali ai sensi del diritto dell’Unione, la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di proseguire la procedura di infrazione relativa a tale libertà di mercato.

21. Pertanto, il 15 febbraio 2017 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato alla Repubblica federale di Germania una lettera di diffida complementare.

22. Con lettera del 12 aprile 2017, la Repubblica federale di Germania ha contestato la posizione della [OSCURATO:PERSONA] e ha mantenuto la posizione espressa nella sua risposta iniziale alla prima lettera di diffida della [OSCURATO:PERSONA].

23. Il 27 novembre 2019 la [OSCURATO:PERSONA] ha emesso un parere motivato ai sensi dell’articolo 258 TFUE confermando la sua posizione secondo cui l’articolo 6b, paragrafo 4, punto 2, dell’EStG è incompatibile con l’articolo 63, paragrafo 1, TFUE e con l’articolo 40 dell’accordo SEE.

Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ha invitato la Repubblica federale di Germania a conformarsi al parere motivato entro il termine di due mesi a decorrere dalla sua notifica.

24. Il 24 gennaio 2020 la Repubblica federale di Germania ha risposto al parere motivato ribadendo la posizione espressa nella sua risposta alla lettera di diffida.

IV. Procedimento dinanzi alla Corte

25. Il 23 giugno 2025, ritenendo che la Repubblica federale di Germania non avesse adottato le misure necessarie per conformarsi al parere motivato nel termine fissato, la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di proporre il presente ricorso, chiedendo alla Corte di dichiarare che la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 63, paragrafo 1, TFUE e dell’articolo 40 dell’accordo SEE, subordinando il diritto al vantaggio fiscale di cui trattasi alla condizione che l’impresa disponga di una stabile organizzazione in Germania.

26. Nel suo controricorso, depositato il 1º settembre 2025, la Repubblica federale di Germania ha chiesto alla Corte di respingere il presente ricorso.

27. [OSCURATO:PERSONA] e la Repubblica federale di Germania hanno altresì depositato una replica e una controreplica rispettivamente il 10 ottobre 2025 e il 12 novembre 2025.

28. Il 25 giugno 2026 si è tenuta un’udienza, nel corso della quale la [OSCURATO:PERSONA] e la Repubblica federale di Germania hanno presentato osservazioni orali.

V. Analisi A. Introduzione

1. Ricorso e struttura dell’analisi

29. Con il presente ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di dichiarare il regime fiscale tedesco istituito dall’articolo 6b dell’EStG incompatibile con la libera circolazione dei capitali.

In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che l’articolo 6b, paragrafo 4, punto 2, dell’EStG violi l’articolo 63, paragrafo 1, TFUE e l’articolo 40 dell’accordo SEE in quanto priva le imprese che non dispongono di una stabile organizzazione in Germania del beneficio del differimento della tassazione di cui trattasi, sebbene tali imprese si trovino in situazioni comparabili con imprese che dispongono di una stabile organizzazione in Germania, le quali hanno diritto a tale vantaggio fiscale.

30. Ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 1, TFUE, sono vietate tutte le restrizioni alla libera circolazione dei capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi.

Tale divieto comprende, in particolare, le restrizioni idonee a dissuadere i non residenti dall’effettuare investimenti in uno Stato membro o a dissuadere i residenti di detto Stato membro dall’effettuarne in altri Stati membri ( 5 ).

31. Nel caso di specie, la distinzione rilevante tra i diversi tipi di impresa non si basa sulla residenza, bensì sul fatto che le imprese dispongano o meno di una stabile organizzazione in Germania.

32. Tre categorie di soggetti passivi sono rilevanti ai fini della comprensione della presente causa.

33. La prima categoria è costituita dalle imprese residenti.

Secondo il diritto tedesco, le imprese residenti sono quelle che hanno in Germania la sede amministrativa effettiva o la sede sociale ( 6 ).

Tali imprese sono in regime di assoggettamento illimitato all’imposta sulle società ( 7 ).

34. La seconda categoria è costituita dalle imprese non residenti, ossia quelle che non hanno in Germania né la sede amministrativa effettiva né la sede sociale, ma che vi hanno una qualche forma di presenza commerciale permanente, come precisato dall’articolo 12 dell’AO.

Tali imprese non residenti sono considerate come aventi una stabile organizzazione in Germania e sono in regime di assoggettamento limitato all’imposta, che comprende l’imposta sulle società relativa alle attività commerciali o imprenditoriali svolte localmente.

35. Infine, la terza categoria è costituita dalle imprese non residenti che non dispongono di una stabile organizzazione in Germania.

Tali imprese, in linea di principio, non sono soggette ad imposta in Germania.

Esistono tuttavia eccezioni a tale regola.

Una di tali eccezioni, rilevante nel caso di specie, è prevista dall’articolo 49, paragrafo 1, punto 2, lettera f), dell’EStG, secondo cui le imprese non residenti che non dispongono di una stabile organizzazione in Germania sono comunque in regime di assoggettamento limitato all’imposta sulle società sugli utili derivanti dalla vendita di beni immobili situati in tale Stato membro.

36. È rispetto a quest’ultima categoria di imprese che la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il regime fiscale tedesco in questione viola l’articolo 63, paragrafo 1, TFUE e l’articolo 40 dell’accordo SEE, in quanto esclude tali imprese dal vantaggio fiscale previsto all’articolo 6b dell’EStG.

37. Il vantaggio fiscale di cui trattasi consiste in un differimento della tassazione concesso a condizione che la plusvalenza realizzata con la vendita dell’elemento delle immobilizzazioni (in prosieguo: il «bene iniziale») sia reinvestita, o nel corso dello stesso anno ( 8 ) o entro un periodo massimo di sei anni dalla vendita del bene iniziale ( 9 ), in un altro bene analogo (in prosieguo: il «bene sostitutivo») ( 10 ).

Il differimento si realizza deducendo l’importo della plusvalenza dalle spese del bene sostitutivo ( 11 ).

Se il reinvestimento non avviene nello stesso anno in cui il bene iniziale è venduto, la normativa tedesca consente la costituzione di una riserva fiscale, iscritta nei libri contabili aziendali, indicante che le plusvalenze non sono (ancora) realizzate.

Tale riserva può essere utilizzata per ridurre le spese del bene sostitutivo entro un termine massimo di sei anni.

Se tale riserva non è utilizzata per il reinvestimento durante tale periodo, l’impresa deve includerla nei suoi utili alla fine dell’esercizio nel corso del quale scade il periodo per il reinvestimento, e sarà soggetta all’imposta sulle società su tale importo riservato ( 12 ).

38. Se il bene sostitutivo è attribuito a un’impresa che dispone di una stabile organizzazione in Germania, il pagamento dell’imposta è dilazionato fino al momento in cui il bene sostitutivo – il cui valore contabile è ridotto mediante deduzione della plusvalenza relativa al primo bene – viene venduto.

In quel momento, che può essere molto tempo dopo la vendita del bene iniziale, la Repubblica federale di Germania preleverà di fatto le imposte sulla plusvalenza realizzata con la vendita del bene iniziale insieme alle imposte sulla plusvalenza del bene sostitutivo, dato che tali plusvalenze fanno ormai parte della plusvalenza più elevata derivante dalla vendita del bene recentemente acquistato, a causa della diminuzione del suo valore contabile.

Se il bene sostitutivo è attribuito a un’impresa che non dispone di una stabile organizzazione in Germania, sulla base dell’articolo 6b, paragrafo 2a, dell’EStG, introdotto come modifica a seguito della sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Germania (libertà di stabilimento), tale impresa può optare per il pagamento dell’imposta in cinque rate.

39. Il diritto al vantaggio fiscale è subordinato a due condizioni, conformemente all’articolo 6b, paragrafo 4, punto 2, dell’EStG.

In primo luogo, il bene iniziale deve aver fatto parte delle immobilizzazioni dell’impresa per un periodo ininterrotto di almeno sei anni prima della sua vendita. [OSCURATO:PERSONA] non ha ritenuto problematica tale parte della normativa tedesca.

40. In secondo luogo, il bene iniziale doveva essere attribuito ( 13 ) alle immobilizzazioni di un’impresa che dispone di una stabile organizzazione in Germania nel corso di tali sei anni.

41. Di conseguenza, un’impresa che dispone di una stabile organizzazione in un altro Stato membro o in uno Stato del SEE non può beneficiare del differimento della tassazione, anche qualora il bene iniziale le sia stato attribuito per il periodo richiesto.

Una siffatta impresa deve pagare l’imposta sulle società immediatamente al momento della cessione del bene iniziale.

È tale aspetto del regime fiscale in questione che la [OSCURATO:PERSONA] ritiene violi l’articolo 63, paragrafo 1, TFUE.

42. Al fine di decidere se occorra accogliere o respingere la domanda della [OSCURATO:PERSONA], la Corte dovrà valutare se la differenziazione operata dalla normativa tedesca rispetto al vantaggio fiscale di cui trattasi costituisca una restrizione agli investimenti di capitale delle imprese che non hanno una residenza permanente in Germania, in contrasto con l’articolo 63, paragrafo 1, TFUE e con l’articolo 40 dell’accordo SEE.

43. La mia analisi si articolerà come segue.

Sosterrò anzitutto che il regime fiscale tedesco di cui trattasi costituisce una restrizione ai movimenti transfrontalieri di capitali (B) e che tale restrizione non è consentita ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), TFUE (C).

Valuterò poi se la restrizione possa essere giustificata da un motivo imperativo di interesse generale, come sostiene il governo tedesco (D).

Infine, esaminerò brevemente l’applicazione della «clausola di anteriorità» di cui all’articolo 64, paragrafo 1, TFUE (E).

2. Articolo 40 dell’accordo SEE

44. [OSCURATO:PERSONA] deduce una violazione dell’articolo 63, paragrafo 1, TFUE e dell’articolo 40 dell’accordo SEE.

45. A tal riguardo, devo anzitutto sottolineare che l’accordo SEE mira a garantire, in particolare, la realizzazione nella maniera il più completa possibile della libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali nell’intero SEE, al fine di estendere il mercato interno dell’Unione agli Stati del SEE.

In questa prospettiva, le disposizioni dell’accordo devono essere interpretate in maniera uniforme ( 14 ).

La Corte ha pertanto dichiarato che le norme dell’accordo SEE identiche nella sostanza a quelle del Trattato devono essere interpretate in maniera uniforme all’interno degli Stati membri ( 15 ).

46. Secondo una giurisprudenza consolidata della Corte ( 16 ), le restrizioni alla libera circolazione dei capitali tra cittadini di Stati parti dell’accordo SEE devono essere esaminate con riferimento all’articolo 40 e all’allegato XII di detto accordo.

Tali pattuizioni rivestono, a tal riguardo, la stessa portata giuridica delle disposizioni, sostanzialmente identiche, dell’articolo 63 TFUE.

Di conseguenza, non esaminerò separatamente la censura relativa alla violazione dell’articolo 40 dell’accordo SEE.

Piuttosto, l’analisi che segue con riferimento all’articolo 63, paragrafo 1, TFUE si applica anche a tale disposizione.

B. Sull’esistenza di una restrizione alla libera circolazione dei capitali

47. Nel caso di specie, la normativa nazionale di cui trattasi stabilisce una differenza di trattamento fiscale tra le imprese che dispongono di una stabile organizzazione in Germania e le imprese che non dispongono di una siffatta stabile organizzazione.

48. La Repubblica federale di Germania sostiene che tale differenziazione non si basa sulla «nazionalità» delle imprese, in quanto imprese che hanno sede sociale in Germania e sono quindi considerate imprese [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], ma la cui sede amministrativa effettiva si trova in un altro Stato membro o in uno Stato del SEE e che non dispongono di nessun’altra stabile organizzazione in Germania, sono parimenti escluse dal vantaggio fiscale di cui trattasi.

49. Sebbene una siffatta ipotesi sia effettivamente possibile, concordo con la [OSCURATO:PERSONA] sul fatto che un’impresa registrata in Germania ha maggiori probabilità di avere la propria stabile organizzazione in Germania rispetto a un’impresa non residente.

50. In tal senso, la normativa tedesca di cui trattasi ha l’effetto di dissuadere un numero maggiore di imprese non residenti dall’investire in beni immobili in Germania o dal reinvestire il proprio capitale vendendo beni in Germania.

51. Analogamente, è irrilevante al riguardo che, come sostenuto dal governo tedesco, le imprese non residenti possano disporre di una stabile organizzazione in Germania e quindi beneficiare del vantaggio fiscale di cui trattasi.

Ciò non inficia la tesi secondo cui un maggior numero di imprese non residenti sarà privato del vantaggio fiscale di cui trattasi rispetto alle imprese residenti.

52. Pertanto, subordinando il vantaggio fiscale di cui trattasi all’esistenza di una stabile organizzazione in Germania, la normativa tedesca di cui trattasi crea una restrizione alla libertà dei movimenti transfrontalieri di capitali.

53. Ciò premesso, in forza dell’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), TFUE, l’articolo 63, paragrafo 1, TFUE non pregiudica tuttavia il diritto degli Stati membri di applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria in cui si opera una distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il loro luogo di residenza.

C. Comparabilità oggettiva

54. La Repubblica federale di Germania può invocare l’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), TFUE per escludere la legislazione tributaria di cui trattasi dall’ambito di applicazione dell’articolo 63, paragrafo 1, TFUE?

55. Come ribadito dalla Corte nella sua giurisprudenza, «l’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), TFUE, costituendo una deroga al principio fondamentale della libera circolazione dei capitali, deve essere oggetto di un’interpretazione restrittiva.

Pertanto, tale disposizione non può essere interpretata nel senso che qualsiasi legislazione tributaria che operi una distinzione tra i contribuenti in base al luogo in cui essi risiedono o allo Stato membro in cui investono i loro capitali sia automaticamente compatibile con il Trattato (…)» ( 17 ).

56. «[L]e differenze di trattamento autorizzate dall’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), TFUE non devono costituire, ai sensi del paragrafo 3 del medesimo articolo, un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata. (…) [S]iffatte differenze di trattamento possono essere autorizzate soltanto se riguardanti situazioni non oggettivamente comparabili o, in caso contrario, se sono giustificate da un motivo imperativo di interesse generale (…)» ( 18 ).

57. Pertanto, la normativa tedesca di cui trattasi sarebbe consentita dall’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), TFUE soltanto se la situazione di un’impresa che non dispone di una stabile organizzazione in Germania non fosse oggettivamente comparabile a quella di un’impresa che dispone di una stabile organizzazione in Germania.

58. Dalla giurisprudenza della Corte deriva, da un lato, che «la comparabilità o meno di una situazione transfrontaliera con una situazione interna deve essere esaminata tenendo conto dell’obiettivo perseguito dalle disposizioni nazionali in questione, nonché dell’oggetto e del contenuto di queste ultime, e che, dall’altro, solo i criteri distintivi rilevanti fissati dalla normativa di cui trattasi devono essere presi in considerazione al fine di valutare se la differenza di trattamento risultante da siffatta normativa rispecchi una differenza di situazione oggettiva (...)» ( 19 ).

59. A tal riguardo, sia la [OSCURATO:PERSONA] sia il governo tedesco concordano sul fatto che l’articolo 6b, paragrafo 4, punto 2, dell’EStG debba essere interpretato alla luce dell’articolo 49, paragrafo 1, punto 2, lettera f), della medesima legge.

Essi divergono tuttavia quanto allo scopo di quest’ultima disposizione.

60. L’interpretazione dell’articolo 49, paragrafo 1, punto 2, lettera f), dell’EStG accolta dalla [OSCURATO:PERSONA] si fonda sui lavori preparatori di tale disposizione.

Essa sostiene che tale disposizione riguardava espressamente le situazioni in cui le imprese non residenti possiedono proprietà immobiliari in Germania, ma non svolgono alcuna attività commerciale.

L’introduzione della lettera f) mirava a garantire la parità di trattamento tra le imprese estere e le imprese nazionali che svolgono attività di gestione patrimoniale.

In tal senso, il legislatore tedesco ha considerato comparabili le loro situazioni, poiché entrambe le imprese gestiscono proprietà immobiliari in Germania e le loro attività sono le medesime.

61. Il governo tedesco conviene che la disposizione di cui trattasi pone su un piano di parità tutte le imprese che gestiscono proprietà immobiliari in Germania.

Esso contesta tuttavia la tesi della [OSCURATO:PERSONA] in merito alla finalità principale di tale disposizione.

Esso afferma che l’unica finalità dell’articolo 49, paragrafo 1, punto 2, lettera f), dell’EStG è garantire che le plusvalenze derivanti da operazioni immobiliari siano qualificate come reddito industriale o commerciale (e non più come reddito da locazione), indipendentemente dall’esistenza di una stabile organizzazione in Germania.

In tal senso, il governo tedesco afferma che tale disposizione non è connessa alla creazione di alcuna finzione di stabile organizzazione situata nel territorio nazionale e che serve unicamente a porre su un piano di parità le imprese nazionali e quelle estere ai fini della tassazione della plusvalenza su beni immobili.

62. Indipendentemente dalla corretta interpretazione dell’obiettivo dell’articolo 49, paragrafo 1, punto 2, lettera f), dell’EStG, è inconfutabile che tale disposizione assoggetta le imprese non residenti che non dispongono di una stabile organizzazione in Germania al pagamento dell’imposta sulle società sulla plusvalenza realizzata al momento della vendita di beni immobili situati in Germania.

Di conseguenza, per quanto riguarda tale specifica imposta, le imprese che non dispongono di una stabile organizzazione in Germania si trovano nella stessa situazione delle imprese che dispongono di una siffatta stabile organizzazione.

63. Tuttavia, pur essendo tenute a pagare la medesima imposta, tali imprese non possono beneficiare di una dilazione del pagamento di tale imposta.

Vi sono differenze oggettive, con riferimento alla finalità di tale vantaggio fiscale, tra le imprese che dispongono e quelle che non dispongono di una stabile organizzazione in Germania?

64. Secondo il governo tedesco, l’obiettivo del vantaggio fiscale di cui trattasi è incoraggiare e agevolare maggiormente la ristrutturazione delle imprese mediante il reinvestimento in beni sostitutivi facenti parte delle immobilizzazioni.

Ciò aumenta la flessibilità e l’adattabilità delle imprese, al fine di agevolarne l’adeguamento economico ai cambiamenti strutturali ( 20 ).

Pertanto, la comparabilità tra la situazione transfrontaliera e quella interna deve tenere conto di tale finalità.

65. A tal riguardo, ritengo che, tenuto conto dell’obiettivo perseguito dalla normativa nazionale di cui trattasi, le imprese che dispongono di una stabile organizzazione in altri Stati membri (o in Stati del SEE) si trovino in una situazione comparabile a quella delle imprese che dispongono di una stabile organizzazione in Germania.

Entrambe le categorie di imprese possono realizzare plusvalenze derivanti dalla cessione di beni immobili situati in Germania e aver bisogno della flessibilità necessaria per reinvestire tali plusvalenze al fine di adeguarsi ai cambiamenti strutturali ed economici.

Il solo fatto che la stabile organizzazione di un’impresa sia situata in un altro Stato membro non pone, di per sé, una siffatta impresa in una situazione diversa alla luce dell’obiettivo perseguito dalla disposizione di cui trattasi ( 21 ).

66. In sintesi, la posizione di un’impresa che non dispone di una stabile organizzazione in Germania è comparabile alla situazione di un’impresa che dispone di una stabile organizzazione in Germania.

Entrambe sono soggette all’imposta sulle società dovuta sulla plusvalenza derivante dalla vendita di un elemento delle immobilizzazioni in Germania, ma la prima deve pagare immediatamente tale imposta, mentre la seconda può dilazionare il pagamento.

Tale beneficio rende il reinvestimento più attraente per le imprese che dispongono di una stabile organizzazione in Germania rispetto a quelle che ne sono prive, anche se le intenzioni sottese al reinvestimento sono le stesse.

67. Pertanto, il trattamento differenziato delle imprese non residenti che non dispongono di una stabile organizzazione in Germania e delle imprese che dispongono di una siffatta stabile organizzazione è vietato ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), TFUE, poiché entrambe si trovano in situazioni oggettivamente comparabili se si prendono in considerazione gli obiettivi del regime fiscale tedesco di cui trattasi.

Il regime fiscale tedesco di cui trattasi viola quindi l’articolo 63, paragrafo 1, TFUE, a meno che la restrizione che esso introduce possa essere giustificata da motivi imperativi di interesse generale addotti dal governo tedesco.

D. Motivi imperativi di interesse generale e proporzionalità del regime fiscale tedesco 68.

Secondo una giurisprudenza costante della Corte, una restrizione alla libera circolazione dei capitali può essere ammessa soltanto se è giustificata da motivi imperativi di interesse generale, è idonea a garantire, in modo coerente e sistematico, il conseguimento dell’obiettivo perseguito e non eccede quanto è necessario per raggiungerlo ( 22 ).

69. Nell’ipotesi in cui la Corte ritenesse che le disposizioni di cui trattasi costituiscano una restrizione alla libera circolazione dei capitali ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 1, TFUE, il governo tedesco ha invocato tre motivi per giustificare tale restrizione: (1) la promozione degli investimenti in Germania, (2) la coerenza del sistema fiscale e (3) la ripartizione equilibrata della potestà impositiva tra gli Stati membri.

1. Promozione degli investimenti in Germania

70. Il governo tedesco sostiene che, qualora la Corte ritenesse che la normativa di cui trattasi restringa la libera circolazione dei capitali, tale restrizione sarebbe necessaria per promuovere gli investimenti in Germania e garantire la sopravvivenza delle imprese che hanno una presenza permanente in Germania.

Esso sostiene altresì, richiamandosi alla giurisprudenza della Corte, che la promozione degli investimenti, in particolare quando è connessa alla sopravvivenza delle piccole e medie imprese (PMI) e al mantenimento dell’impiego in queste ultime, può rappresentare, in specifiche circostanze e a determinate condizioni, una giustificazione accettabile con riferimento a una disciplina nazionale che preveda un beneficio fiscale in favore delle persone fisiche o giuridiche ( 23 ).

71. A tal riguardo, anche se il requisito di disporre di una stabile organizzazione nello Stato membro in questione fosse effettivamente necessario per conseguire l’obiettivo di sostenere le imprese che dispongono di una stabile organizzazione in Germania e di stimolarne l’attività economica in tale Stato membro, tale obiettivo ha natura puramente economica.

72. Secondo una giurisprudenza costante della Corte, un obiettivo di natura puramente economica non può, in linea di principio, costituire un motivo imperativo di interesse generale tale da giustificare una restrizione alla libera circolazione dei capitali ( 24 ).

73. Inoltre, anche supponendo che un siffatto obiettivo sia considerato ammissibile, agevolare il reinvestimento delle plusvalenze non garantisce, di per sé, che una società mantenga la propria attività d’impresa in Germania.

74. Infine, anche supponendo che un regime fiscale destinato a sostenere le PMI possa essere ammesso quale giustificazione della restrizione alla libera circolazione dei capitali, nulla consente di ritenere che la normativa tedesca di cui trattasi sia intesa a sostenere le PMI.

Al contrario, il vantaggio fiscale è accessibile a qualsiasi impresa residente che disponga di una stabile organizzazione in Germania e che decida di reinvestire gli utili derivanti dalla vendita di beni immobili in nuove immobilizzazioni entro il termine massimo di sei anni.

75. Di conseguenza, l’argomento del governo tedesco secondo cui la restrizione alla libera circolazione dei capitali è giustificata dalla necessità di promuovere gli investimenti in Germania non può essere accolto.

2. Sulla coerenza del sistema fiscale

76. Il governo tedesco sostiene che, qualora la Corte ritenesse che la normativa di cui trattasi restringa la libera circolazione dei capitali, tale restrizione potrebbe essere giustificata dalla necessità di preservare la coerenza del sistema fiscale.

Le imprese non residenti che non dispongono di una stabile organizzazione in Germania godono di un vantaggio di natura fiscale: esse non sono tenute a pagare l’imposta sulle attività produttive riscossa a livello locale.

Tale esenzione comporta che le imprese non residenti non possano beneficiare del vantaggio fiscale di cui trattasi nella presente causa, del quale, per ragioni di coerenza fiscale, possono avvalersi solo le imprese residenti, che sono soggette all’imposta locale sulle attività produttive.

Di conseguenza, secondo il governo tedesco, l’estensione del vantaggio fiscale di cui trattasi alle imprese non residenti discriminerebbe le imprese residenti, tenute a pagare l’imposta locale sulle attività produttive, oppure conferirebbe un vantaggio ingiustificato alle imprese non residenti, dato che queste ultime non sono tenute a pagare l’imposta locale sulle attività produttive.

77. A sostegno di tale argomento, il governo tedesco richiama la giurisprudenza della Corte secondo cui la necessità di preservare la coerenza di un sistema fiscale può giustificare una restrizione all’esercizio delle libertà fondamentali a condizione che sia dimostrata l’esistenza di un nesso diretto tra il vantaggio fiscale di cui trattasi e la compensazione di tale vantaggio mediante un prelievo fiscale determinato ( 25 ).

78. A tal riguardo, dalla giurisprudenza della Corte risulta che la situazione fiscale complessiva di un contribuente non può essere presa in considerazione per stabilire se la disposizione in questione violi la libera circolazione dei capitali.

L’esistenza del trattamento fiscale sfavorevole deve invece essere valutata con riferimento alla specifica normativa di cui trattasi ( 26 ).

79. Dato che il vantaggio fiscale di cui trattasi riguarda l’imposta sulle società e consente la dilazione di pagamento di tale imposta, le imprese che non dispongono di una stabile organizzazione in Germania si trovano in situazioni comparabili a quelle delle imprese che dispongono di una stabile organizzazione, anche se solo queste ultime sono soggette all’imposta locale sulle attività produttive.

80. Come sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], non ritengo che il governo tedesco abbia dimostrato l’esistenza di un nesso diretto tra il vantaggio fiscale e la sua compensazione mediante l’imposta locale sulle attività produttive.

Tale imposta sulle attività produttive, cui sono soggette le imprese che dispongono di una stabile organizzazione in Germania, non compensa lo svantaggio creato dall’esclusione delle imprese che non dispongono di una stabile organizzazione in Germania dalla dilazione di pagamento dell’imposta sulle società.

Si tratta di due imposte diverse.

Il vantaggio fiscale di cui trattasi è connesso unicamente all’imposta sulle società, e non all’imposta locale sulle attività produttive.

81. L’imposta sulle società e l’imposta locale sulle attività produttive costituiscono, come ha fatto valere la [OSCURATO:PERSONA], due imposte distinte disciplinate da presupposti giuridici diversi.

Nel caso di specie, l’asserita discriminazione deriva dal diverso trattamento della plusvalenza realizzata, in funzione del luogo della stabile organizzazione dell’impresa, e non dalla coesistenza di prelievi fiscali diversi.

In altri termini, entrambi i tipi di imprese sono tenuti a pagare l’imposta sulle società quando realizzano la plusvalenza derivante dalla vendita di proprietà immobiliari situate in Germania, ma solo le imprese residenti che dispongono di una stabile organizzazione in Germania hanno diritto al vantaggio fiscale di cui trattasi.

L’obbligo di pagare l’imposta locale sulle attività produttive ai sensi del diritto tedesco è quindi irrilevante ai fini del caso di specie.

82. Di conseguenza, a mio avviso, il governo tedesco non può invocare l’esistenza dell’obbligo di pagare l’imposta locale sulle attività produttive, imposto (soltanto) alle imprese che dispongono di una stabile organizzazione in Germania, per giustificare un qualsiasi trattamento differenziato tra le imprese residenti e le imprese non residenti.

3. Ripartizione equilibrata della potestà impositiva tra gli Stati membri

83. Il governo tedesco sostiene che la restrizione in questione può essere giustificata anche dalla necessità di salvaguardare una ripartizione equilibrata della potestà impositiva tra gli Stati membri.

Secondo l’interpretazione che tale governo dà del punto 69 della sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Germania (libertà di stabilimento), la Corte ha dichiarato che un reinvestimento di una plusvalenza destinata all’acquisto di beni sostitutivi all’estero non obbliga la Repubblica federale di Germania a rinunciare al suo diritto di tassare tale plusvalenza prima che quest’ultima esca dalla sua competenza fiscale.

La Repubblica federale di Germania ha pertanto istituito un vantaggio fiscale che applica il ragionamento di tale sentenza.

In particolare, secondo il governo tedesco, l’articolo 6b, paragrafo 4, punto 2, dell’EStG attua la ripartizione dei diritti di imposizione concordata dagli Stati membri nelle convenzioni bilaterali e riflette il principio secondo cui ciascuno Stato dovrebbe partecipare al successo economico generato dall’infrastruttura che fornisce, escludendo al contempo vantaggi fiscali per le imprese non residenti le cui plusvalenze latenti siano state generate all’estero.

L’ampliamento dell’ambito di applicazione di tale disposizione rafforzerebbe un regime già favorevole per le imprese non residenti (grazie alla loro esenzione dal pagamento dell’imposta locale sulle attività produttive), incoraggerebbe l’elusione e l’evasione fiscali e falserebbe la concorrenza, danneggiando così il mercato interno mediante un trattamento fiscale discriminatorio e contraddicendo lo scopo delle libertà fondamentali.

84. Al pari della [OSCURATO:PERSONA], ritengo che la Repubblica federale di Germania non sia tenuta a rinunciare al suo diritto di tassare la plusvalenza realizzata con la vendita del bene iniziale situato in Germania.

In virtù del principio di territorialità fiscale, gli Stati membri conservano il diritto di tassare le plusvalenze generate nel loro territorio ( 27 ).

85. Tuttavia, l’immediata tassazione della plusvalenza realizzata da un’impresa non residente va oltre quanto è necessario per raggiungere l’obiettivo di preservare la ripartizione della potestà impositiva, dato che esistono misure meno lesive di un’immediata tassazione.

Analogamente, come ritenuto dalla Corte nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Germania (libertà di stabilimento) ( 28 ), al soggetto passivo che non ha una stabile organizzazione in Germania può essere lasciata la scelta tra il pagamento immediato dell’imposta e il pagamento differito di tale imposta.

Il prelievo di tale imposta può essere organizzato in modo da consentire alla Germania di mantenere il controllo sul successivo prelievo delle imposte, nonostante l’assenza di un controllo diretto sulla contabilità dell’impresa, dovuta alla mancanza di qualsiasi stabile organizzazione in Germania.

86. Di conseguenza, l’argomento del governo tedesco secondo cui l’esclusione dal differimento della tassazione delle imprese non residenti che non dispongono di una stabile organizzazione in Germania è giustificata sulla base della potestà impositiva dello Stato membro non può essere accolto.

87. Dato che il regime fiscale tedesco di cui trattasi restringe i movimenti transfrontalieri di capitali escludendo dal beneficio del differimento della tassazione le imprese che non hanno una stabile organizzazione in Germania, nonostante esse siano soggette al medesimo regime dell’imposta sulle società al quale sono soggette le imprese che hanno una stabile organizzazione in Germania, le quali beneficiano del differimento della tassazione, e poiché una siffatta differenziazione di trattamento non può essere giustificata da nessuno dei motivi imperativi di interesse generale addotti dal governo tedesco, propongo alla Corte di constatare che il regime fiscale tedesco di cui trattasi viola l’articolo 63, paragrafo 1, TFUE.

E. Applicazione dell’articolo 64, paragrafo 1, TFUE, concernente le restrizioni alla libera circolazione dei capitali relativamente ai paesi terzi

88. L’articolo 64, paragrafo 1, TFUE contiene una «clausola di anteriorità» che limita l’ambito di applicazione temporale dell’articolo 63 TFUE relativamente alle restrizioni in vigore alla data del 31 dicembre 1993 in virtù delle legislazioni nazionali o della legislazione dell’Unione per quanto concerne i movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti, che implichino investimenti diretti, inclusi gli investimenti in proprietà immobiliari, lo stabilimento, la prestazione di servizi finanziari o l’ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari.

89. Tale clausola può essere invocata nei rapporti con i paesi terzi, ma non nei rapporti con gli Stati parti dell’accordo SEE ( 29 ).

90. Il governo tedesco afferma che l’articolo 6b dell’EStG è stato introdotto in tale legge nazionale dallo Steueränderungsgesetz (legge fiscale di modifica) del 1964.

Tale disposizione si applica agli investimenti in imprese residenti e consente la costituzione di riserve latenti formate dalle plusvalenze derivanti dalla singola vendita di talune attività immobiliari, da utilizzare a fini di reinvestimento.

Essa rientra pertanto nell’ambito di applicazione dell’articolo 64, paragrafo 1, TFUE.

91. Pertanto, il regime fiscale tedesco non è contrario ai Trattati se applicato in relazione ai paesi terzi.

92. [OSCURATO:PERSONA] ha confermato in udienza di non contestare tale argomento.

VI. Spese

93. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la condanna della Repubblica federale di Germania, quest’ultima, rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese.

VII. Conclusione

94. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di: 1) dichiarare che, adottando e mantenendo in vigore il regime fiscale previsto all’articolo 6b, paragrafo 4, punto 2, dell’Einkommensteuergesetz (legge relativa all’imposta sul reddito), che subordina il beneficio del differimento della tassazione della plusvalenza realizzata con la cessione di un bene d’investimento, in caso di reinvestimento, alla condizione che il bene abbia fatto parte delle immobilizzazioni di un soggetto passivo che dispone di una stabile organizzazione in Germania per almeno sei anni prima della sua cessione, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 1, TFUE e dell’articolo 40 dell’accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992; 2) condannare la Repubblica federale di Germania alle spese. 1 Lingua originale: l’inglese. 2 Accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3; in prosieguo: l’«accordo SEE»). 3

V. sentenza del 16 aprile 2015, [OSCURATO:PERSONA]/Germania (libertà di stabilimento) [C-591/13; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Germania (libertà di stabilimento)», EU:C:2015:230]. 4 Sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Germania (libertà di stabilimento), punti 58 e 59. 5

V. sentenza del 27 febbraio 2025, [OSCURATO:PERSONA] (Modalità di gestione di un OIC) (C-18/23, EU:C:2025:119, punto 57 e giurisprudenza ivi citata). 6

V. articolo 1 del KStG. 7 Ibidem . 8 Articolo 6b, paragrafo 1, dell’EStG. 9 Articolo 6b, paragrafo 3, dell’EStG. 10 Ai sensi dell’articolo 6b, paragrafo 1, dell’EStG, un terreno può essere sostituito con un altro terreno; vegetali legati a un terreno possono essere sostituiti con un terreno o vegetali legati a un terreno; fabbricati con un terreno, vegetali legati a un terreno o fabbricati; imbarcazioni per la navigazione interna con imbarcazioni per la navigazione interna. 11 Ai sensi dell’articolo 6b, paragrafo 2, dell’EStG, la plusvalenza è calcolata come la differenza, previa deduzione delle spese di cessione, tra il prezzo di vendita e il valore contabile che sarebbe stato attribuibile al bene economico venduto al momento della cessione. 12 Si tratta dell’ipotesi prevista dall’articolo 6b, paragrafo 3, dell’EStG. 13 In udienza, il governo tedesco ha spiegato che l’attribuzione dei beni alle immobilizzazioni di una stabile organizzazione avviene mediante la loro iscrizione e pubblicazione nel registro delle imprese. 14

V. parere 1/92 ( secondo parere sull’accordo SEE ), del 10 aprile 1992 (EU:C:1992:189). 15

V. sentenza del 13 novembre 2025, Familienstiftung (C-142/24; in prosieguo: la «sentenza Familienstiftung», EU:C:2025:873, punto 31 e giurisprudenza ivi citata). 16

V. sentenza Familienstiftung , punto 35 e giurisprudenza ivi citata. 17

V. sentenza Familienstiftung , punto 53 e giurisprudenza ivi citata. 18 Sentenza del 16 novembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (Plusvalenze derivanti dalle cessioni di partecipazioni) (C-472/22, EU:C:2023:880, punto 28 e giurisprudenza ivi citata). 19 V., ad esempio, sentenza del 27 aprile 2023, L Fund (C-537/20; in prosieguo: la «sentenza L Fund», EU:C:2023:339, punto 54 e giurisprudenza ivi citata). 20 Secondo la dichiarazione del governo tedesco fornita nella comunicazione del 17 gennaio 2013 alla [OSCURATO:PERSONA]. 21 La Corte ha seguito il medesimo ragionamento anche nella sentenza L Fund, punti da 57 a

62. 22

V. sentenza L Fund , punto 66 e giurisprudenza ivi citata. 23 A sostegno di tale argomento, il governo tedesco richiama la sentenza del 25 ottobre 2007, Geurts e Vogten (C-464/05, EU:C:2007:631, punto 26). 24 V., ad esempio, sentenze del 6 giugno 2000, Verkooijen (C-35/98, EU:C:2000:294, punto 48), e del 25 febbraio 2021, [OSCURATO:PERSONA] (C-712/19, EU:C:2021:137, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 25

V. sentenza del 26 ottobre 2006, [OSCURATO:PERSONA]/Portogallo (C-345/05, EU:C:2006:685, punto 29 e giurisprudenza ivi citata). 26 V., a tal riguardo, sentenza del 28 gennaio 1986, [OSCURATO:PERSONA]/Francia (270/83, EU:C:1986:37, punto 21), cui la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto riferimento in udienza.

Come sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], il ragionamento adottato dalla Corte in tale sentenza, sebbene riguardasse la libertà di stabilimento, può essere applicato anche al caso di specie. 27 Sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Germania (libertà di stabilimento) , punto

65. 28

V. punto 73 di tale sentenza. 29 V., ad esempio, ordinanza del 24 giugno 2011, projektart e a. (C-476/10, EU:C:2011:422, punto 36).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] ĆAPETA presentate il 15 ottobre 2026 ( 1 ) [OSCURATO:PERSONA]410/25 [OSCURATO:PERSONA] europea contro Repubblica federale di Germania « Libera circolazione dei capitali – Articolo 63, paragrafo 1, TFUE – Articolo 40 dell’accordo sullo Spazio economico europeo – Vantaggio fiscale per il reinvestimento della plusvalenza realizzata con la cessione di taluni beni economici in altri beni economici – Disparità di trattamento delle imprese prive di una stabile organizzazione in Germania – Articolo 64, paragrafo 1, TFUE » I. Introduzione 1. La presente causa riguarda un ricorso per inadempimento proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] europea dinanzi alla Corte contro la Repubblica federale di Germania ai sensi dell’articolo 258 TFUE. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il regime fiscale tedesco, che concede un beneficio di differimento della tassazione per il reinvestimento alle sole imprese che dispongono di una stabile organizzazione in Germania, opera una discriminazione nei confronti delle imprese che hanno una stabile organizzazione in altri Stati membri o in Stati del SEE, violando così la libera circolazione dei capitali garantita dall’articolo 63, paragrafo 1, TFUE e dall’articolo 40 dell’accordo SEE ( 2 ). 2. La Corte ha già esaminato un aspetto del regime fiscale di cui trattasi e ha dichiarato, in una precedente sentenza, che il fatto di consentire il differimento della tassazione solo nel caso in cui i beni reinvestiti siano destinati ad un’impresa che dispone di una stabile organizzazione in Germania era contrario alla libertà di stabilimento. ( 3 ) 3. La presente causa verte sulla compatibilità di un altro aspetto di tale regime con la libera circolazione dei capitali, quale garantita dal diritto dell’Unione. La normativa tedesca di cui trattasi riconosce il beneficio del differimento della tassazione a condizione che i proventi della vendita di un bene, reinvestiti in beni analoghi, siano destinati ad un’impresa che dispone di una stabile organizzazione in Germania. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che tale requisito sia contrario alla libera circolazione dei capitali. II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione 4. L’articolo 63, paragrafo 1, TFUE, così dispone: «Nell’ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi». 5. L’articolo 64, paragrafo 1, TFUE, che introduce una «clausola di anteriorità», così dispone: «Le disposizioni di cui all’articolo 63 lasciano impregiudicata l’applicazione ai paesi terzi di qualunque restrizione in vigore alla data del 31 dicembre 1993 in virtù delle legislazioni nazionali o della legislazione dell’Unione per quanto concerne i movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti, che implichino investimenti diretti, inclusi gli investimenti in proprietà immobiliari, lo stabilimento, la prestazione di servizi finanziari o l’ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari. (...)». 6. Le parti pertinenti dell’articolo 65 TFUE prevedono quanto segue: «1.      Le disposizioni dell’articolo 63 non pregiudicano il diritto degli Stati membri: a)      di applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria in cui si opera una distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il loro luogo di residenza o il luogo di collocamento del loro capitale; b)      di prendere tutte le misure necessarie per impedire le violazioni della legislazione e delle regolamentazioni nazionali, in particolare nel settore fiscale e in quello della vigilanza prudenziale sulle istituzioni finanziarie, o di stabilire procedure per la dichiarazione dei movimenti di capitali a scopo di informazione amministrativa o statistica, o di adottare misure giustificate da motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza. (...) 3.      Le misure e le procedure di cui ai paragrafi 1 e 2 non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al libero movimento dei capitali e dei pagamenti di cui all’articolo 63». B. Accordo SEE 7. L’articolo 40 dell’accordo SEE così dispone: «Nel quadro delle disposizioni del presente accordo, non sussistono fra le Parti contraenti restrizioni ai movimenti di capitali appartenenti a persone residenti negli Stati membri della Comunità [europea] o negli Stati AELS (EFTA) né discriminazioni di trattamento fondate sulla nazionalità o sulla residenza delle parti o sul luogo del collocamento dei capitali. L’allegato XII contiene le disposizioni necessarie ai fini dell’applicazione del presente articolo». C. Diritto tedesco 8. Ai fini della presente causa, diversi atti legislativi tedeschi sono rilevanti ai fini della tassazione delle imprese. I principali atti cui farò riferimento nelle mie conclusioni sono l’Einkommensteuergesetz (legge relativa all’imposta sul reddito; in prosieguo: l’«EStG») e il Körperschaftsteuergesetz (legge relativa all’imposta sulle società; in prosieguo: il «KStG»). Farò poi riferimento anche all’Abgabenordnung (codice tributario; in prosieguo: l’«AO»). 9. Le disposizioni pertinenti dell’articolo 6b dell’EStG prevedono quanto segue: «(1) I soggetti passivi che cedono terreni, vegetali che crescono sul terreno, con il relativo terreno, quando detti vegetali fanno parte di un’attività agricola o forestale, fabbricati o imbarcazioni per la navigazione interna possono, durante l’esercizio nel corso del quale ha avuto luogo la cessione, dedurre un importo, pari al massimo della plusvalenza realizzata con la cessione, dalle spese di acquisto o di produzione dei beni economici di cui alla seconda frase, che sono stati acquisiti o prodotti durante l’esercizio corrispondente alla cessione o durante l’esercizio anteriore. La deduzione è autorizzata per le spese di acquisto o di produzione 1.      di terreni, se la plusvalenza è stata realizzata con la cessione di terreni, 2.      di vegetali che crescono sul terreno, con il relativo terreno, quando i vegetali fanno parte di un’attività agricola o forestale, se la plusvalenza è stata realizzata con la cessione di terreni o con la cessione di vegetali che crescono sul terreno, con il relativo terreno, 3.      di fabbricati, se la plusvalenza è stata realizzata con la cessione di terreni, di vegetali che crescono sul terreno, con il relativo terreno, o di fabbricati, o 4.      di imbarcazioni per la navigazione interna, se la plusvalenza è stata realizzata con la cessione di imbarcazioni per la navigazione interna. Per acquisto o produzione di fabbricati si intende del pari la loro estensione, il loro ampliamento o il loro restauro. In tale caso, la plusvalenza può essere dedotta solo per le spese sostenute per l’estensione, l’ampliamento o il restauro dei fabbricati. (2) Ai sensi del paragrafo 1, prima frase, si considera come plusvalenza la differenza, una volta dedotte le spese di cessione, tra il prezzo di vendita e il valore contabile che sarebbe stato attribuibile al bene economico venduto al momento della cessione. Il valore contabile è il valore che si deve attribuire a un bene economico in virtù dell’articolo 6. (2a) Se i beni economici di cui al paragrafo 1, seconda frase, imputabili al patrimonio aziendale del soggetto passivo in un altro Stato membro [dell’UE] o del [SEE], sono acquisiti o prodotti nell’esercizio finanziario in cui avviene la cessione dei beni economici di cui al paragrafo 1, prima frase, o nei quattro esercizi finanziari successivi, ovvero se sono stati acquisiti o prodotti nell’esercizio finanziario precedente la cessione, l’imposta accertata dovuta sulla plusvalenza ai sensi del paragrafo 2 può, su richiesta del soggetto passivo, essere pagata in cinque rate annuali di pari importo; il periodo di quattro anni è esteso a sei anni nel caso di nuovi edifici, qualora la loro costruzione inizi prima della fine del quarto esercizio finanziario successivo alla cessione. La richiesta può essere presentata soltanto nell’esercizio nel corso del quale sono ceduti i beni economici di cui al paragrafo 1, prima frase. L’articolo 36, paragrafo 5, frasi dalla seconda alla quinta, si applica mutatis mutandis . Qualora il soggetto passivo non fornisca la prova di un acquisto o di una produzione di cui alla prima frase, per la durata della dilazione di pagamento concessa attraverso la rateizzazione sono dovuti gli interessi in applicazione dell’articolo 234 dell’[AO] per analogia. Se i costi di acquisto o di produzione dei beni acquisiti o prodotti sono inferiori alla plusvalenza ai sensi del paragrafo 2, si applica la quarta frase, fermo restando che gli interessi sono addebitati solo sulla differenza. Ai fini del calcolo degli interessi, la differenza si considera ripartita proporzionalmente su tutti i pagamenti rateizzati annuali. I beni economici acquisiti o prodotti ai sensi della prima frase comprendono anche i beni economici imputabili al patrimonio del soggetto passivo nel [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, purché la richiesta di cui alla prima frase sia stata presentata prima della data a partire dalla quale il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord ha cessato di essere uno Stato membro [dell’Unione europea] e ha altresì cessato di essere trattato come tale. (3) Se il soggetto passivo non ha applicato la deduzione di cui al paragrafo 1, egli può, nel corso dell’esercizio durante il quale ha avuto luogo la cessione, costituire una riserva che riduca il suo beneficio fiscale. Il soggetto passivo può, tenendo conto delle restrizioni di cui al paragrafo 1, frasi dalla seconda alla quarta, dedurre un importo, fino al massimo di tale riserva, dalle spese di acquisto o di produzione dei beni economici descritti al paragrafo 1, seconda frase, che sono stati acquistati o prodotti nel corso dei quattro esercizi seguenti, durante l’esercizio corrispondente al loro acquisto o alla loro produzione. Il termine di quattro anni è portato a sei anni per i fabbricati nuovi se la loro produzione è iniziata prima della fine del quarto esercizio successivo alla costituzione della riserva. La riserva dev’essere estinta, con corrispondente aumento dell’utile, per un valore pari all’importo dedotto. Se sussiste ancora una riserva al termine del quarto esercizio successivo alla sua costituzione, essa dev’essere estinta con corrispondente aumento dell’utile in tale data, salvo che non sia possibile dedurre le spese di produzione di fabbricati la cui produzione sia cominciata in tale momento; se sussiste ancora la riserva al termine del sesto esercizio successivo alla sua costituzione, essa dev’essere estinta con corrispondente aumento dell’utile in tale data. (4) L’applicazione dei paragrafi 1 e 3 è subordinata alle seguenti condizioni: 1.      il soggetto passivo deve determinare il beneficio in applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, o dell’articolo 5, 2.      i beni economici ceduti devono aver fatto parte integrante del patrimonio di una stabile organizzazione situata nel territorio nazionale da almeno sei anni ininterrottamente al momento della cessione, 3.      i beni economici acquisiti o prodotti devono far parte integrante del patrimonio di una stabile organizzazione situata nel territorio nazionale, 4.      la plusvalenza generata dalla vendita non deve essere omessa al momento del calcolo dell’utile imponibile nel territorio nazionale, e 5.      dalla contabilità si deve poter risalire alla deduzione ai sensi del paragrafo 1, nonché alla costituzione della riserva e alla sua estinzione, con corrispondente aumento dell’utile, in virtù del paragrafo 3. (...)». 10. L’articolo 49 dell’EStG prevede quanto segue: «(1) Costituiscono redditi nazionali ai fini dell’assoggettamento parziale all’imposta sul reddito (...): (...) 2. I redditi derivanti da attività commerciali (...) (a) per le quali viene mantenuta una stabile organizzazione o è nominato un rappresentante stabile in Germania, (...) (f) che, nella misura in cui non rientrino tra i redditi ai sensi della lettera (a), sono generati tramite (aa) locazione e affitto o (bb) cessione di beni immobili situati in Germania, di complessi di beni o di diritti ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, prima frase, punto 1, o di altri diritti, in particolare diritti brevettuali, diritti di marchio o diritti di privativa per ritrovati vegetali, situati in Germania o iscritti in un pubblico registro in Germania o gestiti tramite una stabile organizzazione o un’altra struttura situata in Germania. (...) Si considerano redditi derivanti da attività commerciali anche i redditi derivanti da attività ai sensi della presente lettera, conseguiti da una società ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del [KStG], che sia assimilabile a una società di capitali o ad altra persona giuridica ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, punti da 1 a 3 del [KStG]». 11. Le parti pertinenti dell’articolo 1 del KStG prevedono quanto segue: «(1) Sono soggette a obbligo illimitato d’imposta sulle società le seguenti società, associazioni di persone e masse patrimoniali che hanno la propria direzione o la propria sede in Germania: 1. le società di capitali (in particolare le società europee, le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata), comprese le società che hanno optato per la tassazione delle società ai sensi dell’articolo 1a; 2. le società cooperative, comprese le [OSCURATO:PERSONA]; 3. i fondi pensione e assicurativi a mutua costituzione; 4. le altre persone giuridiche di diritto privato; 5. le associazioni prive di personalità giuridica, gli enti non costituiti in società, le fondazioni e altri fondi destinati ad uno scopo specifico di diritto privato; 6. le aziende commerciali di persone giuridiche di diritto pubblico. (2) L’obbligo illimitato d’imposta sulle società si estende alla totalità dei redditi». 12. L’articolo 2, paragrafo 1, del KStG così dispone: «Sono soggette a obbligo limitato d’imposta sulle società: 1. le società, le associazioni di persone e le masse patrimoniali che non hanno né la propria direzione né la propria sede in Germania, limitatamente ai loro redditi di origine nazionale; (...)». 13. Le parti pertinenti dell’articolo 8 del KStG prevedono quanto segue: «(1) Le disposizioni dell’[EStG] e della presente legge stabiliscono quali siano da considerarsi redditi e le modalità di determinazione degli stessi (…) (2) Per i soggetti passivi soggetti a obbligo illimitato d’imposta ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, punti da 1 a 3, tutti i redditi sono da considerarsi come redditi da attività commerciali». 14. Inoltre, la nozione di stabile organizzazione è definita all’articolo 12 dell’AO, il quale dispone quanto segue: «Per “stabile organizzazione” si intende qualsiasi sede fissa o struttura utilizzata per l’attività di un’impresa. Sono considerate stabili organizzazioni, in particolare: 1. la sede della direzione dell’attività; 2. le succursali; 3. gli uffici; 4. le fabbriche o le officine; 5. i magazzini; 6. gli uffici acquisti o i punti vendita; 7. le miniere, le cave o altri impianti fissi, mobili o galleggianti per lo sfruttamento di risorse naturali; 8. i cantieri o i progetti di costruzione o di installazione, compresi quelli mobili o galleggianti, qualora (a) un singolo cantiere o un singolo progetto di costruzione o di installazione, o (b) uno tra più cantieri o progetti di costruzione o di installazione coesistenti, o (c) più cantieri o progetti di costruzione o di installazione immediatamente successivi abbia(no) una durata superiore a sei mesi». III. Fase precontenziosa 15. Il 27 settembre 2012 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato alla Repubblica federale di Germania una lettera di diffida con cui la informava dell’incompatibilità del suo regime fiscale, disciplinato dall’articolo 6b dell’EStG, con la libera circolazione dei capitali prevista all’articolo 63, paragrafo 1, TFUE e all’articolo 40 dell’accordo SEE. Secondo tale legge, il diritto al vantaggio fiscale previsto all’articolo 6b, paragrafi 1 e 3, dell’EStG è subordinato, in forza dell’articolo 6b, paragrafo 4, punto 2, della medesima legge, alla condizione che il bene ceduto abbia fatto parte in modo continuativo, per almeno sei anni prima della sua cessione, delle immobilizzazioni di un’impresa che dispone di una stabile organizzazione in Germania. 16. Con lettera del 17 gennaio 2013, la Repubblica federale di Germania ha risposto contestando l’argomento della [OSCURATO:PERSONA], in quanto riteneva che la normativa controversa fosse compatibile con la libera circolazione dei capitali. Inoltre, essa ha fatto riferimento al procedimento per inadempimento pendente dinanzi alla Corte di giustizia relativo all’articolo 6b, paragrafo 4, punto 3, dell’EStG e ha sostenuto che sarebbe stato opportuno attendere l’esito di tale procedimento, dato che l’articolo 6b, paragrafo 4, punti 2 e 3, dell’EStG pone condizioni comuni per il diritto al vantaggio fiscale previsto all’articolo 6b, paragrafi 1 e 3, del medesimo e che, di conseguenza, la posizione della Corte sarebbe stata applicabile anche al caso di specie. 17. Il 16 aprile 2015 la Corte ha pronunciato la sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Germania (libertà di stabilimento), nella quale ha dichiarato che il regime fiscale tedesco di cui trattasi era incompatibile con la libertà di stabilimento prevista dall’articolo 49 TFUE e dall’articolo 31 dell’accordo SEE. 18. Tale causa riguardava l’articolo 6b, paragrafo 4, punto 3, dell’EStG, ai sensi del quale la tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di alcuni beni poteva essere differita solo se il bene sostitutivo faceva parte delle immobilizzazioni di un’impresa che disponeva di una stabile organizzazione in Germania. La Corte ha considerato che tale disparità di trattamento poteva mettere in posizione di svantaggio finanziario il soggetto passivo che desiderasse reinvestire plusvalenze al fine di acquistare un bene sostitutivo destinato a una stabile organizzazione situata nel territorio di uno Stato membro diverso dalla Germania, rispetto al soggetto passivo che realizzasse un analogo reinvestimento in un’impresa che dispone di una stabile organizzazione in Germania. La Corte ha quindi constatato che una siffatta disparità di trattamento è quanto meno tale da rendere meno attraente un reinvestimento effettuato al di fuori del territorio tedesco rispetto ad un reinvestimento realizzato all’interno di tale territorio. Per tale ragione, la Corte ha stabilito che la Repubblica federale di Germania, mantenendo il regime fiscale di cui trattasi, violava l’articolo 49 TFUE e l’articolo 31 dell’accordo SEE, in quanto tale regime era idoneo a dissuadere un soggetto passivo stabilito in tale Stato membro dallo svolgere le sue attività tramite una stabile organizzazione situata nel territorio di uno Stato membro diverso dalla Germania ( 4 ). 19. A seguito della sentenza della Corte, la Repubblica federale di Germania ha introdotto l’articolo 6b, paragrafo 2a, nell’articolo 6b dell’EStG. Tale disposizione consente che l’imposta dovuta sulla plusvalenza realizzata al momento della vendita del bene iniziale sia differita e versata nell’arco di un periodo massimo di cinque anni, qualora il soggetto passivo di cui all’articolo 6b, paragrafo 4, punto 2, dell’EStG acquisti o produca un bene sostitutivo imputabile al patrimonio aziendale del soggetto passivo in un altro Stato membro in un altro Stato membro o in uno Stato del SEE. Come confermato in udienza, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la modifica del diritto tedesco sia soddisfacente in quanto pone rimedio alla violazione della libertà di stabilimento. La procedura di infrazione è stata pertanto chiusa. 20. Tuttavia, l’articolo 6b, paragrafo 4, punto 2, dell’EStG, che non era in discussione nella causa [OSCURATO:PERSONA]/Germania (libertà di stabilimento), non è stato modificato. Ritenendo che tale disposizione, che contiene condizioni per poter godere del vantaggio fiscale di cui trattasi, violi la libera circolazione dei capitali ai sensi del diritto dell’Unione, la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di proseguire la procedura di infrazione relativa a tale libertà di mercato. 21. Pertanto, il 15 febbraio 2017 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato alla Repubblica federale di Germania una lettera di diffida complementare. 22. Con lettera del 12 aprile 2017, la Repubblica federale di Germania ha contestato la posizione della [OSCURATO:PERSONA] e ha mantenuto la posizione espressa nella sua risposta iniziale alla prima lettera di diffida della [OSCURATO:PERSONA]. 23. Il 27 novembre 2019 la [OSCURATO:PERSONA] ha emesso un parere motivato ai sensi dell’articolo 258 TFUE confermando la sua posizione secondo cui l’articolo 6b, paragrafo 4, punto 2, dell’EStG è incompatibile con l’articolo 63, paragrafo 1, TFUE e con l’articolo 40 dell’accordo SEE. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ha invitato la Repubblica federale di Germania a conformarsi al parere motivato entro il termine di due mesi a decorrere dalla sua notifica. 24. Il 24 gennaio 2020 la Repubblica federale di Germania ha risposto al parere motivato ribadendo la posizione espressa nella sua risposta alla lettera di diffida. IV. Procedimento dinanzi alla Corte 25. Il 23 giugno 2025, ritenendo che la Repubblica federale di Germania non avesse adottato le misure necessarie per conformarsi al parere motivato nel termine fissato, la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di proporre il presente ricorso, chiedendo alla Corte di dichiarare che la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 63, paragrafo 1, TFUE e dell’articolo 40 dell’accordo SEE, subordinando il diritto al vantaggio fiscale di cui trattasi alla condizione che l’impresa disponga di una stabile organizzazione in Germania. 26. Nel suo controricorso, depositato il 1º settembre 2025, la Repubblica federale di Germania ha chiesto alla Corte di respingere il presente ricorso. 27. [OSCURATO:PERSONA] e la Repubblica federale di Germania hanno altresì depositato una replica e una controreplica rispettivamente il 10 ottobre 2025 e il 12 novembre 2025. 28. Il 25 giugno 2026 si è tenuta un’udienza, nel corso della quale la [OSCURATO:PERSONA] e la Repubblica federale di Germania hanno presentato osservazioni orali. V. Analisi A. Introduzione 1. Ricorso e struttura dell’analisi 29. Con il presente ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di dichiarare il regime fiscale tedesco istituito dall’articolo 6b dell’EStG incompatibile con la libera circolazione dei capitali. In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che l’articolo 6b, paragrafo 4, punto 2, dell’EStG violi l’articolo 63, paragrafo 1, TFUE e l’articolo 40 dell’accordo SEE in quanto priva le imprese che non dispongono di una stabile organizzazione in Germania del beneficio del differimento della tassazione di cui trattasi, sebbene tali imprese si trovino in situazioni comparabili con imprese che dispongono di una stabile organizzazione in Germania, le quali hanno diritto a tale vantaggio fiscale. 30. Ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 1, TFUE, sono vietate tutte le restrizioni alla libera circolazione dei capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi. Tale divieto comprende, in particolare, le restrizioni idonee a dissuadere i non residenti dall’effettuare investimenti in uno Stato membro o a dissuadere i residenti di detto Stato membro dall’effettuarne in altri Stati membri ( 5 ). 31. Nel caso di specie, la distinzione rilevante tra i diversi tipi di impresa non si basa sulla residenza, bensì sul fatto che le imprese dispongano o meno di una stabile organizzazione in Germania. 32. Tre categorie di soggetti passivi sono rilevanti ai fini della comprensione della presente causa. 33. La prima categoria è costituita dalle imprese residenti. Secondo il diritto tedesco, le imprese residenti sono quelle che hanno in Germania la sede amministrativa effettiva o la sede sociale ( 6 ). Tali imprese sono in regime di assoggettamento illimitato all’imposta sulle società ( 7 ). 34. La seconda categoria è costituita dalle imprese non residenti, ossia quelle che non hanno in Germania né la sede amministrativa effettiva né la sede sociale, ma che vi hanno una qualche forma di presenza commerciale permanente, come precisato dall’articolo 12 dell’AO. Tali imprese non residenti sono considerate come aventi una stabile organizzazione in Germania e sono in regime di assoggettamento limitato all’imposta, che comprende l’imposta sulle società relativa alle attività commerciali o imprenditoriali svolte localmente. 35. Infine, la terza categoria è costituita dalle imprese non residenti che non dispongono di una stabile organizzazione in Germania. Tali imprese, in linea di principio, non sono soggette ad imposta in Germania. Esistono tuttavia eccezioni a tale regola. Una di tali eccezioni, rilevante nel caso di specie, è prevista dall’articolo 49, paragrafo 1, punto 2, lettera f), dell’EStG, secondo cui le imprese non residenti che non dispongono di una stabile organizzazione in Germania sono comunque in regime di assoggettamento limitato all’imposta sulle società sugli utili derivanti dalla vendita di beni immobili situati in tale Stato membro. 36. È rispetto a quest’ultima categoria di imprese che la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il regime fiscale tedesco in questione viola l’articolo 63, paragrafo 1, TFUE e l’articolo 40 dell’accordo SEE, in quanto esclude tali imprese dal vantaggio fiscale previsto all’articolo 6b dell’EStG. 37. Il vantaggio fiscale di cui trattasi consiste in un differimento della tassazione concesso a condizione che la plusvalenza realizzata con la vendita dell’elemento delle immobilizzazioni (in prosieguo: il «bene iniziale») sia reinvestita, o nel corso dello stesso anno ( 8 ) o entro un periodo massimo di sei anni dalla vendita del bene iniziale ( 9 ), in un altro bene analogo (in prosieguo: il «bene sostitutivo») ( 10 ). Il differimento si realizza deducendo l’importo della plusvalenza dalle spese del bene sostitutivo ( 11 ). Se il reinvestimento non avviene nello stesso anno in cui il bene iniziale è venduto, la normativa tedesca consente la costituzione di una riserva fiscale, iscritta nei libri contabili aziendali, indicante che le plusvalenze non sono (ancora) realizzate. Tale riserva può essere utilizzata per ridurre le spese del bene sostitutivo entro un termine massimo di sei anni. Se tale riserva non è utilizzata per il reinvestimento durante tale periodo, l’impresa deve includerla nei suoi utili alla fine dell’esercizio nel corso del quale scade il periodo per il reinvestimento, e sarà soggetta all’imposta sulle società su tale importo riservato ( 12 ). 38. Se il bene sostitutivo è attribuito a un’impresa che dispone di una stabile organizzazione in Germania, il pagamento dell’imposta è dilazionato fino al momento in cui il bene sostitutivo – il cui valore contabile è ridotto mediante deduzione della plusvalenza relativa al primo bene – viene venduto. In quel momento, che può essere molto tempo dopo la vendita del bene iniziale, la Repubblica federale di Germania preleverà di fatto le imposte sulla plusvalenza realizzata con la vendita del bene iniziale insieme alle imposte sulla plusvalenza del bene sostitutivo, dato che tali plusvalenze fanno ormai parte della plusvalenza più elevata derivante dalla vendita del bene recentemente acquistato, a causa della diminuzione del suo valore contabile. Se il bene sostitutivo è attribuito a un’impresa che non dispone di una stabile organizzazione in Germania, sulla base dell’articolo 6b, paragrafo 2a, dell’EStG, introdotto come modifica a seguito della sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Germania (libertà di stabilimento), tale impresa può optare per il pagamento dell’imposta in cinque rate. 39. Il diritto al vantaggio fiscale è subordinato a due condizioni, conformemente all’articolo 6b, paragrafo 4, punto 2, dell’EStG. In primo luogo, il bene iniziale deve aver fatto parte delle immobilizzazioni dell’impresa per un periodo ininterrotto di almeno sei anni prima della sua vendita. [OSCURATO:PERSONA] non ha ritenuto problematica tale parte della normativa tedesca. 40. In secondo luogo, il bene iniziale doveva essere attribuito ( 13 ) alle immobilizzazioni di un’impresa che dispone di una stabile organizzazione in Germania nel corso di tali sei anni. 41. Di conseguenza, un’impresa che dispone di una stabile organizzazione in un altro Stato membro o in uno Stato del SEE non può beneficiare del differimento della tassazione, anche qualora il bene iniziale le sia stato attribuito per il periodo richiesto. Una siffatta impresa deve pagare l’imposta sulle società immediatamente al momento della cessione del bene iniziale. È tale aspetto del regime fiscale in questione che la [OSCURATO:PERSONA] ritiene violi l’articolo 63, paragrafo 1, TFUE. 42. Al fine di decidere se occorra accogliere o respingere la domanda della [OSCURATO:PERSONA], la Corte dovrà valutare se la differenziazione operata dalla normativa tedesca rispetto al vantaggio fiscale di cui trattasi costituisca una restrizione agli investimenti di capitale delle imprese che non hanno una residenza permanente in Germania, in contrasto con l’articolo 63, paragrafo 1, TFUE e con l’articolo 40 dell’accordo SEE. 43. La mia analisi si articolerà come segue. Sosterrò anzitutto che il regime fiscale tedesco di cui trattasi costituisce una restrizione ai movimenti transfrontalieri di capitali (B) e che tale restrizione non è consentita ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), TFUE (C). Valuterò poi se la restrizione possa essere giustificata da un motivo imperativo di interesse generale, come sostiene il governo tedesco (D). Infine, esaminerò brevemente l’applicazione della «clausola di anteriorità» di cui all’articolo 64, paragrafo 1, TFUE (E). 2. Articolo 40 dell’accordo SEE 44. [OSCURATO:PERSONA] deduce una violazione dell’articolo 63, paragrafo 1, TFUE e dell’articolo 40 dell’accordo SEE. 45. A tal riguardo, devo anzitutto sottolineare che l’accordo SEE mira a garantire, in particolare, la realizzazione nella maniera il più completa possibile della libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali nell’intero SEE, al fine di estendere il mercato interno dell’Unione agli Stati del SEE. In questa prospettiva, le disposizioni dell’accordo devono essere interpretate in maniera uniforme ( 14 ). La Corte ha pertanto dichiarato che le norme dell’accordo SEE identiche nella sostanza a quelle del Trattato devono essere interpretate in maniera uniforme all’interno degli Stati membri ( 15 ). 46. Secondo una giurisprudenza consolidata della Corte ( 16 ), le restrizioni alla libera circolazione dei capitali tra cittadini di Stati parti dell’accordo SEE devono essere esaminate con riferimento all’articolo 40 e all’allegato XII di detto accordo. Tali pattuizioni rivestono, a tal riguardo, la stessa portata giuridica delle disposizioni, sostanzialmente identiche, dell’articolo 63 TFUE. Di conseguenza, non esaminerò separatamente la censura relativa alla violazione dell’articolo 40 dell’accordo SEE. Piuttosto, l’analisi che segue con riferimento all’articolo 63, paragrafo 1, TFUE si applica anche a tale disposizione. B. Sull’esistenza di una restrizione alla libera circolazione dei capitali 47. Nel caso di specie, la normativa nazionale di cui trattasi stabilisce una differenza di trattamento fiscale tra le imprese che dispongono di una stabile organizzazione in Germania e le imprese che non dispongono di una siffatta stabile organizzazione. 48. La Repubblica federale di Germania sostiene che tale differenziazione non si basa sulla «nazionalità» delle imprese, in quanto imprese che hanno sede sociale in Germania e sono quindi considerate imprese [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], ma la cui sede amministrativa effettiva si trova in un altro Stato membro o in uno Stato del SEE e che non dispongono di nessun’altra stabile organizzazione in Germania, sono parimenti escluse dal vantaggio fiscale di cui trattasi. 49. Sebbene una siffatta ipotesi sia effettivamente possibile, concordo con la [OSCURATO:PERSONA] sul fatto che un’impresa registrata in Germania ha maggiori probabilità di avere la propria stabile organizzazione in Germania rispetto a un’impresa non residente. 50. In tal senso, la normativa tedesca di cui trattasi ha l’effetto di dissuadere un numero maggiore di imprese non residenti dall’investire in beni immobili in Germania o dal reinvestire il proprio capitale vendendo beni in Germania. 51. Analogamente, è irrilevante al riguardo che, come sostenuto dal governo tedesco, le imprese non residenti possano disporre di una stabile organizzazione in Germania e quindi beneficiare del vantaggio fiscale di cui trattasi. Ciò non inficia la tesi secondo cui un maggior numero di imprese non residenti sarà privato del vantaggio fiscale di cui trattasi rispetto alle imprese residenti. 52. Pertanto, subordinando il vantaggio fiscale di cui trattasi all’esistenza di una stabile organizzazione in Germania, la normativa tedesca di cui trattasi crea una restrizione alla libertà dei movimenti transfrontalieri di capitali. 53. Ciò premesso, in forza dell’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), TFUE, l’articolo 63, paragrafo 1, TFUE non pregiudica tuttavia il diritto degli Stati membri di applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria in cui si opera una distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il loro luogo di residenza. C. Comparabilità oggettiva 54. La Repubblica federale di Germania può invocare l’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), TFUE per escludere la legislazione tributaria di cui trattasi dall’ambito di applicazione dell’articolo 63, paragrafo 1, TFUE? 55. Come ribadito dalla Corte nella sua giurisprudenza, «l’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), TFUE, costituendo una deroga al principio fondamentale della libera circolazione dei capitali, deve essere oggetto di un’interpretazione restrittiva. Pertanto, tale disposizione non può essere interpretata nel senso che qualsiasi legislazione tributaria che operi una distinzione tra i contribuenti in base al luogo in cui essi risiedono o allo Stato membro in cui investono i loro capitali sia automaticamente compatibile con il Trattato (…)» ( 17 ). 56. «[L]e differenze di trattamento autorizzate dall’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), TFUE non devono costituire, ai sensi del paragrafo 3 del medesimo articolo, un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata. (…) [S]iffatte differenze di trattamento possono essere autorizzate soltanto se riguardanti situazioni non oggettivamente comparabili o, in caso contrario, se sono giustificate da un motivo imperativo di interesse generale (…)» ( 18 ). 57. Pertanto, la normativa tedesca di cui trattasi sarebbe consentita dall’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), TFUE soltanto se la situazione di un’impresa che non dispone di una stabile organizzazione in Germania non fosse oggettivamente comparabile a quella di un’impresa che dispone di una stabile organizzazione in Germania. 58. Dalla giurisprudenza della Corte deriva, da un lato, che «la comparabilità o meno di una situazione transfrontaliera con una situazione interna deve essere esaminata tenendo conto dell’obiettivo perseguito dalle disposizioni nazionali in questione, nonché dell’oggetto e del contenuto di queste ultime, e che, dall’altro, solo i criteri distintivi rilevanti fissati dalla normativa di cui trattasi devono essere presi in considerazione al fine di valutare se la differenza di trattamento risultante da siffatta normativa rispecchi una differenza di situazione oggettiva (...)» ( 19 ). 59. A tal riguardo, sia la [OSCURATO:PERSONA] sia il governo tedesco concordano sul fatto che l’articolo 6b, paragrafo 4, punto 2, dell’EStG debba essere interpretato alla luce dell’articolo 49, paragrafo 1, punto 2, lettera f), della medesima legge. Essi divergono tuttavia quanto allo scopo di quest’ultima disposizione. 60. L’interpretazione dell’articolo 49, paragrafo 1, punto 2, lettera f), dell’EStG accolta dalla [OSCURATO:PERSONA] si fonda sui lavori preparatori di tale disposizione. Essa sostiene che tale disposizione riguardava espressamente le situazioni in cui le imprese non residenti possiedono proprietà immobiliari in Germania, ma non svolgono alcuna attività commerciale. L’introduzione della lettera f) mirava a garantire la parità di trattamento tra le imprese estere e le imprese nazionali che svolgono attività di gestione patrimoniale. In tal senso, il legislatore tedesco ha considerato comparabili le loro situazioni, poiché entrambe le imprese gestiscono proprietà immobiliari in Germania e le loro attività sono le medesime. 61. Il governo tedesco conviene che la disposizione di cui trattasi pone su un piano di parità tutte le imprese che gestiscono proprietà immobiliari in Germania. Esso contesta tuttavia la tesi della [OSCURATO:PERSONA] in merito alla finalità principale di tale disposizione. Esso afferma che l’unica finalità dell’articolo 49, paragrafo 1, punto 2, lettera f), dell’EStG è garantire che le plusvalenze derivanti da operazioni immobiliari siano qualificate come reddito industriale o commerciale (e non più come reddito da locazione), indipendentemente dall’esistenza di una stabile organizzazione in Germania. In tal senso, il governo tedesco afferma che tale disposizione non è connessa alla creazione di alcuna finzione di stabile organizzazione situata nel territorio nazionale e che serve unicamente a porre su un piano di parità le imprese nazionali e quelle estere ai fini della tassazione della plusvalenza su beni immobili. 62. Indipendentemente dalla corretta interpretazione dell’obiettivo dell’articolo 49, paragrafo 1, punto 2, lettera f), dell’EStG, è inconfutabile che tale disposizione assoggetta le imprese non residenti che non dispongono di una stabile organizzazione in Germania al pagamento dell’imposta sulle società sulla plusvalenza realizzata al momento della vendita di beni immobili situati in Germania. Di conseguenza, per quanto riguarda tale specifica imposta, le imprese che non dispongono di una stabile organizzazione in Germania si trovano nella stessa situazione delle imprese che dispongono di una siffatta stabile organizzazione. 63. Tuttavia, pur essendo tenute a pagare la medesima imposta, tali imprese non possono beneficiare di una dilazione del pagamento di tale imposta. Vi sono differenze oggettive, con riferimento alla finalità di tale vantaggio fiscale, tra le imprese che dispongono e quelle che non dispongono di una stabile organizzazione in Germania? 64. Secondo il governo tedesco, l’obiettivo del vantaggio fiscale di cui trattasi è incoraggiare e agevolare maggiormente la ristrutturazione delle imprese mediante il reinvestimento in beni sostitutivi facenti parte delle immobilizzazioni. Ciò aumenta la flessibilità e l’adattabilità delle imprese, al fine di agevolarne l’adeguamento economico ai cambiamenti strutturali ( 20 ). Pertanto, la comparabilità tra la situazione transfrontaliera e quella interna deve tenere conto di tale finalità. 65. A tal riguardo, ritengo che, tenuto conto dell’obiettivo perseguito dalla normativa nazionale di cui trattasi, le imprese che dispongono di una stabile organizzazione in altri Stati membri (o in Stati del SEE) si trovino in una situazione comparabile a quella delle imprese che dispongono di una stabile organizzazione in Germania. Entrambe le categorie di imprese possono realizzare plusvalenze derivanti dalla cessione di beni immobili situati in Germania e aver bisogno della flessibilità necessaria per reinvestire tali plusvalenze al fine di adeguarsi ai cambiamenti strutturali ed economici. Il solo fatto che la stabile organizzazione di un’impresa sia situata in un altro Stato membro non pone, di per sé, una siffatta impresa in una situazione diversa alla luce dell’obiettivo perseguito dalla disposizione di cui trattasi ( 21 ). 66. In sintesi, la posizione di un’impresa che non dispone di una stabile organizzazione in Germania è comparabile alla situazione di un’impresa che dispone di una stabile organizzazione in Germania. Entrambe sono soggette all’imposta sulle società dovuta sulla plusvalenza derivante dalla vendita di un elemento delle immobilizzazioni in Germania, ma la prima deve pagare immediatamente tale imposta, mentre la seconda può dilazionare il pagamento. Tale beneficio rende il reinvestimento più attraente per le imprese che dispongono di una stabile organizzazione in Germania rispetto a quelle che ne sono prive, anche se le intenzioni sottese al reinvestimento sono le stesse. 67. Pertanto, il trattamento differenziato delle imprese non residenti che non dispongono di una stabile organizzazione in Germania e delle imprese che dispongono di una siffatta stabile organizzazione è vietato ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), TFUE, poiché entrambe si trovano in situazioni oggettivamente comparabili se si prendono in considerazione gli obiettivi del regime fiscale tedesco di cui trattasi. Il regime fiscale tedesco di cui trattasi viola quindi l’articolo 63, paragrafo 1, TFUE, a meno che la restrizione che esso introduce possa essere giustificata da motivi imperativi di interesse generale addotti dal governo tedesco. D. Motivi imperativi di interesse generale e proporzionalità del regime fiscale tedesco 68. Secondo una giurisprudenza costante della Corte, una restrizione alla libera circolazione dei capitali può essere ammessa soltanto se è giustificata da motivi imperativi di interesse generale, è idonea a garantire, in modo coerente e sistematico, il conseguimento dell’obiettivo perseguito e non eccede quanto è necessario per raggiungerlo ( 22 ). 69. Nell’ipotesi in cui la Corte ritenesse che le disposizioni di cui trattasi costituiscano una restrizione alla libera circolazione dei capitali ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 1, TFUE, il governo tedesco ha invocato tre motivi per giustificare tale restrizione: (1) la promozione degli investimenti in Germania, (2) la coerenza del sistema fiscale e (3) la ripartizione equilibrata della potestà impositiva tra gli Stati membri. 1. Promozione degli investimenti in Germania 70. Il governo tedesco sostiene che, qualora la Corte ritenesse che la normativa di cui trattasi restringa la libera circolazione dei capitali, tale restrizione sarebbe necessaria per promuovere gli investimenti in Germania e garantire la sopravvivenza delle imprese che hanno una presenza permanente in Germania. Esso sostiene altresì, richiamandosi alla giurisprudenza della Corte, che la promozione degli investimenti, in particolare quando è connessa alla sopravvivenza delle piccole e medie imprese (PMI) e al mantenimento dell’impiego in queste ultime, può rappresentare, in specifiche circostanze e a determinate condizioni, una giustificazione accettabile con riferimento a una disciplina nazionale che preveda un beneficio fiscale in favore delle persone fisiche o giuridiche ( 23 ). 71. A tal riguardo, anche se il requisito di disporre di una stabile organizzazione nello Stato membro in questione fosse effettivamente necessario per conseguire l’obiettivo di sostenere le imprese che dispongono di una stabile organizzazione in Germania e di stimolarne l’attività economica in tale Stato membro, tale obiettivo ha natura puramente economica. 72. Secondo una giurisprudenza costante della Corte, un obiettivo di natura puramente economica non può, in linea di principio, costituire un motivo imperativo di interesse generale tale da giustificare una restrizione alla libera circolazione dei capitali ( 24 ). 73. Inoltre, anche supponendo che un siffatto obiettivo sia considerato ammissibile, agevolare il reinvestimento delle plusvalenze non garantisce, di per sé, che una società mantenga la propria attività d’impresa in Germania. 74. Infine, anche supponendo che un regime fiscale destinato a sostenere le PMI possa essere ammesso quale giustificazione della restrizione alla libera circolazione dei capitali, nulla consente di ritenere che la normativa tedesca di cui trattasi sia intesa a sostenere le PMI. Al contrario, il vantaggio fiscale è accessibile a qualsiasi impresa residente che disponga di una stabile organizzazione in Germania e che decida di reinvestire gli utili derivanti dalla vendita di beni immobili in nuove immobilizzazioni entro il termine massimo di sei anni. 75. Di conseguenza, l’argomento del governo tedesco secondo cui la restrizione alla libera circolazione dei capitali è giustificata dalla necessità di promuovere gli investimenti in Germania non può essere accolto. 2. Sulla coerenza del sistema fiscale 76. Il governo tedesco sostiene che, qualora la Corte ritenesse che la normativa di cui trattasi restringa la libera circolazione dei capitali, tale restrizione potrebbe essere giustificata dalla necessità di preservare la coerenza del sistema fiscale. Le imprese non residenti che non dispongono di una stabile organizzazione in Germania godono di un vantaggio di natura fiscale: esse non sono tenute a pagare l’imposta sulle attività produttive riscossa a livello locale. Tale esenzione comporta che le imprese non residenti non possano beneficiare del vantaggio fiscale di cui trattasi nella presente causa, del quale, per ragioni di coerenza fiscale, possono avvalersi solo le imprese residenti, che sono soggette all’imposta locale sulle attività produttive. Di conseguenza, secondo il governo tedesco, l’estensione del vantaggio fiscale di cui trattasi alle imprese non residenti discriminerebbe le imprese residenti, tenute a pagare l’imposta locale sulle attività produttive, oppure conferirebbe un vantaggio ingiustificato alle imprese non residenti, dato che queste ultime non sono tenute a pagare l’imposta locale sulle attività produttive. 77. A sostegno di tale argomento, il governo tedesco richiama la giurisprudenza della Corte secondo cui la necessità di preservare la coerenza di un sistema fiscale può giustificare una restrizione all’esercizio delle libertà fondamentali a condizione che sia dimostrata l’esistenza di un nesso diretto tra il vantaggio fiscale di cui trattasi e la compensazione di tale vantaggio mediante un prelievo fiscale determinato ( 25 ). 78. A tal riguardo, dalla giurisprudenza della Corte risulta che la situazione fiscale complessiva di un contribuente non può essere presa in considerazione per stabilire se la disposizione in questione violi la libera circolazione dei capitali. L’esistenza del trattamento fiscale sfavorevole deve invece essere valutata con riferimento alla specifica normativa di cui trattasi ( 26 ). 79. Dato che il vantaggio fiscale di cui trattasi riguarda l’imposta sulle società e consente la dilazione di pagamento di tale imposta, le imprese che non dispongono di una stabile organizzazione in Germania si trovano in situazioni comparabili a quelle delle imprese che dispongono di una stabile organizzazione, anche se solo queste ultime sono soggette all’imposta locale sulle attività produttive. 80. Come sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], non ritengo che il governo tedesco abbia dimostrato l’esistenza di un nesso diretto tra il vantaggio fiscale e la sua compensazione mediante l’imposta locale sulle attività produttive. Tale imposta sulle attività produttive, cui sono soggette le imprese che dispongono di una stabile organizzazione in Germania, non compensa lo svantaggio creato dall’esclusione delle imprese che non dispongono di una stabile organizzazione in Germania dalla dilazione di pagamento dell’imposta sulle società. Si tratta di due imposte diverse. Il vantaggio fiscale di cui trattasi è connesso unicamente all’imposta sulle società, e non all’imposta locale sulle attività produttive. 81. L’imposta sulle società e l’imposta locale sulle attività produttive costituiscono, come ha fatto valere la [OSCURATO:PERSONA], due imposte distinte disciplinate da presupposti giuridici diversi. Nel caso di specie, l’asserita discriminazione deriva dal diverso trattamento della plusvalenza realizzata, in funzione del luogo della stabile organizzazione dell’impresa, e non dalla coesistenza di prelievi fiscali diversi. In altri termini, entrambi i tipi di imprese sono tenuti a pagare l’imposta sulle società quando realizzano la plusvalenza derivante dalla vendita di proprietà immobiliari situate in Germania, ma solo le imprese residenti che dispongono di una stabile organizzazione in Germania hanno diritto al vantaggio fiscale di cui trattasi. L’obbligo di pagare l’imposta locale sulle attività produttive ai sensi del diritto tedesco è quindi irrilevante ai fini del caso di specie. 82. Di conseguenza, a mio avviso, il governo tedesco non può invocare l’esistenza dell’obbligo di pagare l’imposta locale sulle attività produttive, imposto (soltanto) alle imprese che dispongono di una stabile organizzazione in Germania, per giustificare un qualsiasi trattamento differenziato tra le imprese residenti e le imprese non residenti. 3. Ripartizione equilibrata della potestà impositiva tra gli Stati membri 83. Il governo tedesco sostiene che la restrizione in questione può essere giustificata anche dalla necessità di salvaguardare una ripartizione equilibrata della potestà impositiva tra gli Stati membri. Secondo l’interpretazione che tale governo dà del punto 69 della sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Germania (libertà di stabilimento), la Corte ha dichiarato che un reinvestimento di una plusvalenza destinata all’acquisto di beni sostitutivi all’estero non obbliga la Repubblica federale di Germania a rinunciare al suo diritto di tassare tale plusvalenza prima che quest’ultima esca dalla sua competenza fiscale. La Repubblica federale di Germania ha pertanto istituito un vantaggio fiscale che applica il ragionamento di tale sentenza. In particolare, secondo il governo tedesco, l’articolo 6b, paragrafo 4, punto 2, dell’EStG attua la ripartizione dei diritti di imposizione concordata dagli Stati membri nelle convenzioni bilaterali e riflette il principio secondo cui ciascuno Stato dovrebbe partecipare al successo economico generato dall’infrastruttura che fornisce, escludendo al contempo vantaggi fiscali per le imprese non residenti le cui plusvalenze latenti siano state generate all’estero. L’ampliamento dell’ambito di applicazione di tale disposizione rafforzerebbe un regime già favorevole per le imprese non residenti (grazie alla loro esenzione dal pagamento dell’imposta locale sulle attività produttive), incoraggerebbe l’elusione e l’evasione fiscali e falserebbe la concorrenza, danneggiando così il mercato interno mediante un trattamento fiscale discriminatorio e contraddicendo lo scopo delle libertà fondamentali. 84. Al pari della [OSCURATO:PERSONA], ritengo che la Repubblica federale di Germania non sia tenuta a rinunciare al suo diritto di tassare la plusvalenza realizzata con la vendita del bene iniziale situato in Germania. In virtù del principio di territorialità fiscale, gli Stati membri conservano il diritto di tassare le plusvalenze generate nel loro territorio ( 27 ). 85. Tuttavia, l’immediata tassazione della plusvalenza realizzata da un’impresa non residente va oltre quanto è necessario per raggiungere l’obiettivo di preservare la ripartizione della potestà impositiva, dato che esistono misure meno lesive di un’immediata tassazione. Analogamente, come ritenuto dalla Corte nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Germania (libertà di stabilimento) ( 28 ), al soggetto passivo che non ha una stabile organizzazione in Germania può essere lasciata la scelta tra il pagamento immediato dell’imposta e il pagamento differito di tale imposta. Il prelievo di tale imposta può essere organizzato in modo da consentire alla Germania di mantenere il controllo sul successivo prelievo delle imposte, nonostante l’assenza di un controllo diretto sulla contabilità dell’impresa, dovuta alla mancanza di qualsiasi stabile organizzazione in Germania. 86. Di conseguenza, l’argomento del governo tedesco secondo cui l’esclusione dal differimento della tassazione delle imprese non residenti che non dispongono di una stabile organizzazione in Germania è giustificata sulla base della potestà impositiva dello Stato membro non può essere accolto. 87. Dato che il regime fiscale tedesco di cui trattasi restringe i movimenti transfrontalieri di capitali escludendo dal beneficio del differimento della tassazione le imprese che non hanno una stabile organizzazione in Germania, nonostante esse siano soggette al medesimo regime dell’imposta sulle società al quale sono soggette le imprese che hanno una stabile organizzazione in Germania, le quali beneficiano del differimento della tassazione, e poiché una siffatta differenziazione di trattamento non può essere giustificata da nessuno dei motivi imperativi di interesse generale addotti dal governo tedesco, propongo alla Corte di constatare che il regime fiscale tedesco di cui trattasi viola l’articolo 63, paragrafo 1, TFUE. E. Applicazione dell’articolo 64, paragrafo 1, TFUE, concernente le restrizioni alla libera circolazione dei capitali relativamente ai paesi terzi 88. L’articolo 64, paragrafo 1, TFUE contiene una «clausola di anteriorità» che limita l’ambito di applicazione temporale dell’articolo 63 TFUE relativamente alle restrizioni in vigore alla data del 31 dicembre 1993 in virtù delle legislazioni nazionali o della legislazione dell’Unione per quanto concerne i movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti, che implichino investimenti diretti, inclusi gli investimenti in proprietà immobiliari, lo stabilimento, la prestazione di servizi finanziari o l’ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari. 89. Tale clausola può essere invocata nei rapporti con i paesi terzi, ma non nei rapporti con gli Stati parti dell’accordo SEE ( 29 ). 90. Il governo tedesco afferma che l’articolo 6b dell’EStG è stato introdotto in tale legge nazionale dallo Steueränderungsgesetz (legge fiscale di modifica) del 1964. Tale disposizione si applica agli investimenti in imprese residenti e consente la costituzione di riserve latenti formate dalle plusvalenze derivanti dalla singola vendita di talune attività immobiliari, da utilizzare a fini di reinvestimento. Essa rientra pertanto nell’ambito di applicazione dell’articolo 64, paragrafo 1, TFUE. 91. Pertanto, il regime fiscale tedesco non è contrario ai Trattati se applicato in relazione ai paesi terzi. 92. [OSCURATO:PERSONA] ha confermato in udienza di non contestare tale argomento. VI. Spese 93. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la condanna della Repubblica federale di Germania, quest’ultima, rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese. VII. Conclusione 94. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di: 1)      dichiarare che, adottando e mantenendo in vigore il regime fiscale previsto all’articolo 6b, paragrafo 4, punto 2, dell’Einkommensteuergesetz (legge relativa all’imposta sul reddito), che subordina il beneficio del differimento della tassazione della plusvalenza realizzata con la cessione di un bene d’investimento, in caso di reinvestimento, alla condizione che il bene abbia fatto parte delle immobilizzazioni di un soggetto passivo che dispone di una stabile organizzazione in Germania per almeno sei anni prima della sua cessione, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 1, TFUE e dell’articolo 40 dell’accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992; 2)      condannare la Repubblica federale di Germania alle spese. 1 Lingua originale: l’inglese. 2 Accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3; in prosieguo: l’«accordo SEE»). 3 V. sentenza del 16 aprile 2015, [OSCURATO:PERSONA]/Germania (libertà di stabilimento) [C-591/13; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Germania (libertà di stabilimento)», EU:C:2015:230]. 4 Sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Germania (libertà di stabilimento), punti 58 e 59. 5 V. sentenza del 27 febbraio 2025, [OSCURATO:PERSONA] (Modalità di gestione di un OIC) (C-18/23, EU:C:2025:119, punto 57 e giurisprudenza ivi citata). 6 V. articolo 1 del KStG. 7 Ibidem . 8 Articolo 6b, paragrafo 1, dell’EStG. 9 Articolo 6b, paragrafo 3, dell’EStG. 10 Ai sensi dell’articolo 6b, paragrafo 1, dell’EStG, un terreno può essere sostituito con un altro terreno; vegetali legati a un terreno possono essere sostituiti con un terreno o vegetali legati a un terreno; fabbricati con un terreno, vegetali legati a un terreno o fabbricati; imbarcazioni per la navigazione interna con imbarcazioni per la navigazione interna. 11 Ai sensi dell’articolo 6b, paragrafo 2, dell’EStG, la plusvalenza è calcolata come la differenza, previa deduzione delle spese di cessione, tra il prezzo di vendita e il valore contabile che sarebbe stato attribuibile al bene economico venduto al momento della cessione. 12 Si tratta dell’ipotesi prevista dall’articolo 6b, paragrafo 3, dell’EStG. 13 In udienza, il governo tedesco ha spiegato che l’attribuzione dei beni alle immobilizzazioni di una stabile organizzazione avviene mediante la loro iscrizione e pubblicazione nel registro delle imprese. 14 V. parere 1/92 ( secondo parere sull’accordo SEE ), del 10 aprile 1992 (EU:C:1992:189). 15 V. sentenza del 13 novembre 2025, Familienstiftung (C-142/24; in prosieguo: la «sentenza Familienstiftung», EU:C:2025:873, punto 31 e giurisprudenza ivi citata). 16 V. sentenza Familienstiftung , punto 35 e giurisprudenza ivi citata. 17 V. sentenza Familienstiftung , punto 53 e giurisprudenza ivi citata. 18 Sentenza del 16 novembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (Plusvalenze derivanti dalle cessioni di partecipazioni) (C-472/22, EU:C:2023:880, punto 28 e giurisprudenza ivi citata). 19 V., ad esempio, sentenza del 27 aprile 2023, L Fund (C-537/20; in prosieguo: la «sentenza L Fund», EU:C:2023:339, punto 54 e giurisprudenza ivi citata). 20 Secondo la dichiarazione del governo tedesco fornita nella comunicazione del 17 gennaio 2013 alla [OSCURATO:PERSONA]. 21 La Corte ha seguito il medesimo ragionamento anche nella sentenza L Fund, punti da 57 a 62. 22 V. sentenza L Fund , punto 66 e giurisprudenza ivi citata. 23 A sostegno di tale argomento, il governo tedesco richiama la sentenza del 25 ottobre 2007, Geurts e Vogten (C-464/05, EU:C:2007:631, punto 26). 24 V., ad esempio, sentenze del 6 giugno 2000, Verkooijen (C-35/98, EU:C:2000:294, punto 48), e del 25 febbraio 2021, [OSCURATO:PERSONA] (C-712/19, EU:C:2021:137, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 25 V. sentenza del 26 ottobre 2006, [OSCURATO:PERSONA]/Portogallo (C-345/05, EU:C:2006:685, punto 29 e giurisprudenza ivi citata). 26 V., a tal riguardo, sentenza del 28 gennaio 1986, [OSCURATO:PERSONA]/Francia (270/83, EU:C:1986:37, punto 21), cui la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto riferimento in udienza. Come sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], il ragionamento adottato dalla Corte in tale sentenza, sebbene riguardasse la libertà di stabilimento, può essere applicato anche al caso di specie. 27 Sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Germania (libertà di stabilimento) , punto 65. 28 V. punto 73 di tale sentenza. 29 V., ad esempio, ordinanza del 24 giugno 2011, projektart e a. (C-476/10, EU:C:2011:422, punto 36).
Sentenza Corte di giustizia UE/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris