CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 aprile 2026
Cassazione n. 20095/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
(CUI 03QC37M) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 4170-2026 - Udienza del 29/04/2026 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Firenze, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto, con recidiva specifica ed infraquinquennale. Rilevato che il primo motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato contestato è inammissibile in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Rilevato che il secondo motivo di ricorso — che deduce vizio di motivazione quanto alla mancata concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità di cui all'art.62 comma 4 cod. pen. — è parimenti inammissibile poiché si configura come mera ripetizione delle doglianze già prospettate in sede di gravame e compiutamente esaminate e respinte dal giudice di secondo grado, il quale ha - del tutto logicamente - ritenuto che non possa essere invocato il modesto valore delle cose sottratte, ammontando a circa 250 euro per ciascun furto. Tali censure devono ritenersi prive del requisito di specificità richiesto per il ricorso per cassazione, configurandosi come meramente apparenti, in quanto non sviluppano un'effettiva disamina critica delle argomentazioni contenute nella pronuncia impugnata. Rilevato che il terzo motivo di ricorso — che lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche — non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). Inoltre, il ricorso presenta una mera petizione di principio legata ad un dato doveroso, ossia la mancata "complicazione" delle operazioni di controllo, senza chiarire quali sarebbero i parametri positivi che renderebbero l'imputato meritevole del beneficio richiesto. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna 2del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammi P.Q.M